Articolo 11 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 marzo 1971
>
Versione
9 marzo 1972
Art. 11.
Ciascuna delle parti puo' eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purche' corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo, o in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo.
La parte che intende eseguire i miglioramenti e' tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ispettorato agrario provinciale nonche' all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima.
L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.
Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente e' tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro alla esecuzione dei miglioramenti.
Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'Ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario puo' provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Entrata in vigore il 9 marzo 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente