Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 marzo 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 44
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Giurisprudenza • +500
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- art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015·
- grave violazione di legge·
- decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità·
- ruolo della motivazione·
- individuazione·
- tipologie·
- errore sottratto alla clausola di salvaguardia·
- esclusione·
- responsabilità per grave violazione di legge·
- condizioni·
- responsabilita' civile·
- magistrati·
- magistrati e funzionari giudiziari
Versioni del testo
- Titolo I. : Norme sulla determinazione e sul pagamento del canone
- Art. 1.
L' articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro". (2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro". - Art. 2.
L' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale, di cui all' articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e' composta:
dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;
dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;
da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;
da un rappresentante degli affittuari conduttori;
da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.
I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato.
Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti". ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".