Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
Al personale già alle dipendenze dell'Azienda Centrale del Latte di Roma, dapprima transitato alla Centrale del Latte s.p.a. e successivamente assunto dal Comune di Roma, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione previsto dall'accordo sindacale del 12 settembre 2002, non si applica l'art. 2112 cod. civ., né il disposto dell'art. 44, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto il secondo passaggio all'ente territoriale è di carattere volontario, in esito all'effettivo transito all'impresa cessionaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2014, n. 23603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23603 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. AMOROSO VA - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO EP - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18749-2009 proposto da:
EL DE [...], RENZI STEFANO
[...], DE ANGELIS LORENZO [...], ATAMI GIOVANNI [...], MARCHETTI IU [...], POMPA AUGUSTO [...], DI STEFANO FRANCO DSTFNC53H2 7E958L, PALOMBI CESARE [...], CECCARELLI ANTONIO [...], LEARDINI FABIO [...], NAPOLEONE ALBERTO NPLLRT4C12H501W, PIZZICONI FRANCO [...], FUGNANESI ALBERTO [...], SPERANZA ANGELO [...], PONTECORVO PIO [...], RONCA ROBERTO [...], FARCOMENI NICOLA [...], MASSARI FABIO [...], BIONDO MARCO [...], SCACCIA LUCIANO [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9-C INT. 2-3, presso lo studio dell'avvocato RIENZI CARLO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 (AVVOCATURA COMUNE DI ROMA), presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LESTI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7679/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2008 r.g.n. 9028/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato GIULIANO GINO per delega RIENZI CARLO;
udito l'Avvocato MAGGIORE ENRICO per delega verbale LESTI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti, tutti ex dipendenti dell'Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma (di seguito, per brevità, ACCL) transitati, dopo la messa in liquidazione di tale azienda, alle dipendenze della Centrale del Latte spa, esercitarono il diritto di opzione per l'assunzione presso il Comune di Roma, in forza di quanto previsto dall'accordo sindacale concluso il 12.9.2002; dolendosi delle condizioni in forza delle quali era stata effettuata tale assunzione, convennero in giudizio il Comune di Roma, chiedendone la condanna alla corresponsione della differenza tra gli emolumenti percepiti e quelli che sarebbero stati loro spettanti se fossero passati subito ad aziende municipalizzate presenti nel territorio comunale, così come avvenuto, in forza di precedenti accordi, per altri ex dipendenti dell'ACCL, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno o ancora, sempre in subordine, l'accertamento del loro diritto al mantenimento del trattamento complessivo in atto al momento del passaggio alle dipendenze dell'Ente locale. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito rigettò le domande svolte e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 15.11.2007- 7.8.2008, respinse l'impugnazione, osservando, a sostegno del decisum e previa analitica disamina degli accordi sindacali succedutesi nel tempo nell'ambito della vicenda all'esame, che: - nessuna delle disposizioni contrattuali prevedeva il diritto dei lavoratori ricorrenti alla conservazione dell'anzianità di servizio precedentemente maturata, alla conservazione del precedente "maturato economico" o all'attribuzione dei trattamento di cui al protocollo allegato 1 all'accordo del 29.10.1997, poiché la disciplina di cui a tale allegato aveva riguardato i soli dipendenti rimasti in forza all'ACCL in liquidazione e quindi riassorbiti dal Comune o da "Aziende del gruppo Comune" con decorrenza 1.3.1998, mentre per gli altri lavoratori, transitati alla Centrale del Latte spa, era stato fatto esclusivo riferimento a una possibilità di opzione per il passaggio alle aziende municipalizzate in termini e con modalità da stabilirsi in futuri accordi;
la stessa nota a verbale all'accordo del 12.9.2002, confermava l'insussistenza dei diritto rivendicato, in quanto il riferimento all'applicabilità dell'allegato 1 al verbale di accordo del 29.10.1997 proveniva, ed era stato sottoscritto, soltanto dalle parti sindacali;
- neppure sussisteva il diritto ad un trattamento economico pari a quello riconosciuto ai dipendenti delle ex aziende municipalizzate con uguale anzianità di servizio e livello di inquadramento, ovvero al richiesto risarcimento del danno, poiché le previsioni degli accordi del 15.5.1996 e del 29.10.1997, relative ai dipendenti che sarebbero transitati alla Centrale del Latte spa, erano palesemente di natura programmatica nel prevedere genericamente la possibilità di opzione, per disciplinare la quale, infatti, espressamente rimandavano a successive intese, e, quindi, non potevano essere ritenute di per sè attributive di detto diritto di opzione;
comunque, anche a voler ritenere già sussistente un diritto di opzione per i dipendenti con riferimento alle sole "aziende municipalizzate" letteralmente intese, in forza del punto 12 deli1 accordo del 15.5.1996, richiamato nel successivo del 29.10.1997, era certo che le medesime parti contraenti collettive ebbero ad estendere l'opzione con riferimento anche al Comune di Roma in tutti i successivi incontri e relative intese e che è in riferimento a tali ultimi accordi, e in particolare a quello del 12.9.2002, che i ricorrenti avevano esercitato in via definitiva il loro diritto di opzione, adeguandosi al contenuto delle disposizioni contrattuali collettive in esso espresse, cosicché appariva affatto infondata la pretesa di riferire l'opzione ad altra precedente regolamentazione collettiva esclusivamente per l'aspetto concernente il soggetto nei cui confronti l'opzione poteva essere esercitata, siccome certamente superato e non più in vigore;
- ne discendeva anche l'irrilevanza della statuizione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 29.5.2001, con la quale era stato dichiarato "il diritto dei ricorrenti di esercitare, entro il 26.1.2003, l'opzione per la riutilizzazione presso le Aziende Municipalizzate dei Comune di Roma", dato che successivamente ad essa intervennero gli ulteriori accordi sindacali con riferimento ai quali l'opzione fu esercitata;
peraltro, dalla lettura della motivazione della suddetta sentenza, risultava che lo stesso Tribunale aveva ritenuto necessaria la successiva definizione di ulteriori accordi da parte dei contraenti collettivi per rendere concretamente esercitabile il diritto di opzione.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, UC LI, TI EP, EO LB, AR FA, RV IO, ON NC, Di FA NC, ES LB, CA BE, PA GU, NZ FA, De EL LO, TA VA, AL SA, BI RC, AR CO, LI NI, AN AN, NI FA e AC UC hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. L'intimato Comune di Roma ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti lamentano l'erroneità, sotto molteplici profili, dell'interpretazione degli accordi sindacali resa dalla Corte territoriale, anche con riferimento alla ritenuta natura solo programmatica della previsione del diritto di opzione di cui agli accordi del 1996 e del 1997.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di plurime disposizioni di diritto, sostengono che i legislatori comunitario e nazionale hanno inteso tutelare in modo equanime tutti i lavoratori dell'azienda o del ramo d'azienda ceduta, garantendo loro il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata, del trattamento economico e delle qualifiche professionali, non potendo gli accordi stipulati all'atto della cessione venire modificati da altri successivi accordi, soprattutto ove comportanti conseguenze deteriori rispetto ai precedenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di plurime disposizioni di diritto, ribadiscono l'immodificabilità in pejus degli accordi collettivi sottoscritti in occasione della dismissione dell'azienda o del ramo d'azienda; sostengono che, nell'ambito della medesima procedura, alcuni lavoratori non avrebbero potuto essere destinatari di trattamento diverso e deteriore rispetto a quello riservato ad altri e assumono il riconoscimento del pregresso economico e di anzianità maturato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche nel caso in cui, temporaneamente, sia stata svolta attività lavorativa per la cessionaria e successivamente, in forza dell'esercizio del diritto di opzione garantito dagli accordi sindacali, i medesimi lavoratori siano tornati presso la parte cedente.
2. Con le memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti deducono, quale fatto nuovo verificatosi nella pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, l'emanazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1156/2010, depositata il 1 marzo 2010, confermativa di quella del Tar, che, accogliendo il ricorso proposto dalla Ariete Fattoria Latte Sano spa, aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita, concluso tra il Comune di Roma e la CI spa, avente ad oggetto il 75% della quota azionaria della Centrale del Latte spa, nonché del successivo atto aggiuntivo e transattivo stipulato tra il Comune di Roma e le società CI, PA ed EU, con condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno in favore della Società originaria ricorrente;
aggiungono i ricorrenti che, con delibera di Giunta n. 204 del 15.6.2011, i Comune di Roma aveva dato mandato ai competenti uffici dell'Amministrazione capitolina affinché adottassero, in sede giurisdizionale, ogni iniziativa idonea all'acquisizione del pacchetto azionario di che trattasi.
Ne argomentano i ricorrenti che, "stante l'avvenuta riacquisizione del pacchetto azionario della Centrale del Latte di Roma s.p.a. da parte del Comune di Roma", dovevano essere riconosciute loro non solo "le differenze retributive tra la retribuzione attualmente percepita e quella che sarebbe stata riconosciuta in ipotesi di permanenza presso la centrale del Latte, ma anche la reintegra degli stessi nelle fila del personale dipendente della struttura". Secondo i ricorrenti la deduzione del descritto fatto nuovo doveva ritenersi consentita essendo stato oggetto del giudizio anche quello di "dichiarare nullo e comunque annullare qualsiasi atto o accordo intercorso tra le organizzazioni sindacali ed il Comune di Roma e/o la Centrale del Latte s.p.a.".
2.1 Osserva la Corte che la ricordata sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione e, sotto tale profilo, potrebbe dunque ritenersi, astrattamente, l'ammissibilità della produzione di tale sentenza.
Non spiegano tuttavia i ricorrenti come l'emanazione di tale sentenza, che ha ad oggetto la nullità della cessione di una quota del pacchetto azionario della Centrale del Latte spa e non già la nullità degli accordi sindacali stipulati nel tempo, dovrebbe comportare l'accoglimento dei motivi di ricorso, i quali, come già esposto, concernono l'interpretazione di tali accordi sindacali e la tutela dei diritti dei lavoratori conseguenti all'intervenuta cessione di ramo d'azienda dall'Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma alla Centrale del Latte spa.
Ed invero la cessione d'azienda dedotta in giudizio ha riguardato quest'ultima vicenda e non già quella, affatto diversa, del trasferimento delle quote azionarie della Centrale del Latte spa a Società terze.
V'è poi da rilevare che la stessa riacquisizione del pacchetto azionario della Centrale del Latte di Roma s.p.a. da parte del Comune di Roma costituisce un evento che, sulla base della documentazione richiamata, neppure può ritenersi ancora concretamente realizzatosi. Ed infine lo stesso prospettato diritto alla reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro in caso di illegittima cessione di ramo d'azienda configura una domanda nuova, posto che i ricorrenti non hanno richiesto l'annullamento del loro passaggio alle dipendenze dell'Ente locale.
Ne discende l'inammissibilità della produzione in parola.
3. Gli accordi della cui portata si controverte non hanno natura di contratti o accordi collettivi di lavoro nazionali e, pertanto, la loro pretesa violazione non è denunciatole in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sì da rendere possibile la diretta interpretazione dei medesimi da parte del Giudice di legittimità.
Ciò che è consentito è invece la denuncia del vizio motivazionale in cui si assume essere incorso, nella relativa interpretazione, il Giudice del merito, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla stregua di tale parametro è stato in effetti svolto il primo motivo di ricorso. Nel presente giudizio trova applicazione, ratione temporis, l'art. 366 bis c.p.c., in base al quale, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;
secondo l'orientamento di questa Corte, la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve dunque contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso di specie il primo motivo è tuttavia privo del richiesto momento di sintesi idoneo a circoscrivere i limiti degli asseriti vizi motivazionali, il che ne determina l'inammissibilità. Per completezza di motivazione va comunque osservato che altra concorrente causa di inammissibilità del motivo discende dal rilievo che, in materia di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l'ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche (che nella specie i ricorrenti neppure indicano), da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un'interpretazione diversa;
in altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l'interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18375/2006). Corollario della rilevata inammissibilità del motivo è l'intangibilità, in questa sede, dell'interpretazione degli accordi collettivi e della loro portata resa, nei termini già diffusamente ricordati, dalla sentenza impugnata.
4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, fra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Al riguardo va puntualizzato che, al momento del passaggio dei ricorrenti al Comune di Roma, in forza del diritto d'opzione esercitato in conformità a quanto previsto dal ricordato accordo del 12.9.2002, già da tempo si era perfezionato il loro transito alla Centrale del Latte spa, quale società cessionaria.
Incongruo è quindi il richiamo alle previsioni dell'art. 2112 c.c. e della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), trattandosi di normativa diretta a garantire i diritti dei lavoratori, in ipotesi di cessioni di azienda o di ramo d'azienda, nei confronti della parte cessionaria.
Nel caso di specie, invece, il diritto d'opzione esercitato, pur inserendosi nel più vasto contesto negoziale successivo alla liquidazione dell'ACCL e del trasferimento del complesso aziendale alla Centrale del Latte spa, comportava il passaggio, peraltro su base volontaria, all'Ente territoriale di lavoratori che già, anni prima, erano transitati all'impresa cessionaria;
tale secondo trasferimento lavorativo non può quindi ritenersi assistito dalle garanzie apprestate dalla normativa invocata.
Nè potrebbe trovare applicazione il disposto della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 44, comma 3, ("Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'art. 2112 c.c."), difettandone i presupposti soggettivi (i lavoratori esercitanti l'opzione non costituivano personale in esubero, essendo anzi transitati alla società cessionaria) e temporali (il tempo trascorso dall'avvenuta dismissione era ampiamente superiore a sei mesi), il ricordato carattere volontario dell'esercizio del diritto di opzione (assistito anche dalla corresponsione, da parte della Società cessionaria, di un sensibile importo monetario in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) esclude poi la pertinenza, nella specie, di qualsivoglia questione relativa alla possibilità di disporre, da parte della contrattazione collettiva, modificazioni in peius delle condizioni dei lavoratori destinatari degli accordi stessi. I motivi all'esame, nei loro distinti profili, vanno quindi disattesi.
4. In definitiva il ricorso va rigettato;
la particolare complessità della situazione dedotta in giudizio, articolatasi in una pluralità di pattuizioni succedutesi nel tempo, configura la sussistenza di gravi motivi che consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014