Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1995/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1995/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.11.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e
, nata a [...] Parte_2
l'11.04.1978 (c.f. ), entrambi residenti in C.F._2
Pistoia (PT), via Macallè n. 59, rappresentati e difesi dall'avv.
Michela Gelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), via dello Stadio n.2/d, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 23.04.2006 in Castellammare di ST (NA), precisavano che dall'unione era nata la figlia (il 24.12.2007). Persona_1
Le parti evidenziavano che l'intesa tra marito e moglie veniva meno e che il progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
ciascun coniuge è libero di fissare la propria residenza, dimora e domicilio ove lo ritenga più opportuno. Fin d'ora i sottoscritti si rilasciano ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
2) La casa coniugale verrà assegnata al signor che Pt_1 continuerà ad abitarvi insieme alla figlia;
la signora Persona_1 [...]
trasferirà altrove a propria residenza;
Pt_2
3) La figlia minore, che manterrà la residenza ed il domicilio con il padre presso la casa coniugale, resta affidata congiuntamente a entrambi i genitori i quali reciprocamente si impegnano a contribuire in pari misura a conservare e rafforzare i rapporti affettivi con la ragazza ed a seguire la sua educazione e la sua vita, al fine di ridurre al minimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia nonché a concordare periodicamente e a condividere le linee guida dell'educazione della figlia e a garantire alla stessa un rapporto paritetico con le famiglie di origine di entrambi i coniugi. Ai sensi dell'art. 337 ter C.C., pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante la permanenza della figlia presso di sé.
4) In ordine alla permanenza della figlia con i genitori, stante l'età della stessa, i coniugi concordano che la figlia possa stare con i genitori quando vuole, compatibilmente con le esigenze scolastiche
e personali della stessa e quelle lavorative dei ricorrenti;
5) Relativamente al mantenimento ordinario, considerando quanto al punto precedente, non si prevede alcun obbligo di contribuzione
a carico dei genitori, i quali provvederanno personalmente alle esigenze della ragazza per i periodi di permanenza della stessa presso di loro;
6) L'assegno unico erogato ai genitori sarà percepito interamente dal sig. mentre le spese straordinarie, intendendosi quelle di Pt_1 cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Pistoia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia al quale si rimanda, saranno sostenute al 50% dai coniugi;
7) In relazione al mutuo ipotecario gravante sull'immobile cointestato di Pistoia, viale Macallè n. 59, i coniugi dichiarano che dal momento del rilascio della casa coniugale sarà pagato interamente dal sig. , sul cui conto corrente personale Parte_1 tratto su Credite Agricole risulta già addebitato;
8) L'autovettura familiare Polo Vokswagen Tg. FP102VH intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di questi, nulla vantando sulla Pt_1 stessa la sig.ra ; Parte_2
9) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'una dall'altra, rinunciando espressamente alla richiesta e attribuzione di assegno di mantenimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
Castellammare di ST (NA) l'11.04.1978, che hanno contratto matrimonio in data 23.04.2006 in Castellammare di ST (NA), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di ST (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 37, P. II, Serie A, anno 2006);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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