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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa EL ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3
settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31 marzo 1971, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Cantù (CO), via Montello, n. 4, presso lo studio degli avvocati Nura Beatrice El Khatib e Barbara Petrini, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
pagina1 di 24 (C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_4
C.F.: ) CP_2 CodiceFiscale_5
APPELLATI CONTUMACI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 318/2024, pubblicata il 18 marzo 2024 dal Tribunale di
Como nella causa iscritta al n. 5087/2019 r.g.
OGGETTO: UC
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraiis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 318/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sez. I civile, Giudice dott. Marco Mancini, nell'ambito del giudizio in R.g. 5087/2019, depositata in cancelleria il 18.03.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel Giudizio di primo grado e che qui si riportano:
“IN VIA PRINCIPALE: *accertato e dichiarato che la IG Parte_1
ed i suoi danti causa hanno sempre esercitato, sia a piedi sia con mezzi
[...] agricoli, in modo pacifico e palese l'accesso al mappale 737, prima con transito sulla via pubblica Val Mulini e poi sul terreno di cui al mappale ex 1769 ora 1769 sub 1), per un periodo ultra ventennale, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio in favore del terreno di proprietà della IG sito nel Comune di VE, -distinto al Parte_1 Catasto Terreni del Comune di VE Sezione Drezzo, Foglio 904, mappale 737, prato, classe 1, are 21:00- e gravante sul fondo di cui al mappale 1769 sub 1) di proprietà dei convenuti, lungo la strada esistente sul fondo dei predetti;
*ordinare ai convenuti la rimozione delle opere che impediscono tale transito, sia pedonale sia carraio, secondo le modalità ritenute più corrette dal Giudice. IN VIA SUBORDINATA: accertata l'interclusione, assoluta e/o relativa, del terreno di proprietà della IG , distinto al Catasto Terreni Parte_1 del Comune di VE Sezione Drezzo, Foglio 904, mappale 737, Prato, classe 1, are 21:00, costituire una servitù di passo pedonale e carraio gravante sul mappale 1769 sub 1), ai sensi dell'art. 1051 o in subordine ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., in conseguenza *ordinare ai convenuti la rimozione delle opere che impediscono tale transito, sia pedonale sia carraio, secondo le modalità ritenute più corrette dal Giudice.
pagina2 di 24 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge, rimborso spese generali e tassa di registro. IN VIA ISTRUTTORIA: si riportano i capitoli di prova articolati nella memoria 183 VI comma n. 2) c.p.c. del 13.06.2020, insistendo per la loro ammissione con escussione dei testimoni ivi indicati. Si chiede pertanto di ammettersi prova per testimoni sui capitoli di seguito indicati, tutti da intendersi preceduti dall'inciso “è vero che”:
1. Il signor acquistava il terreno di cui al mappale n. 737 -sito Persona_1 in VE, sezione Drezzo- il 23 giugno del 1963? (si mostra al testimone il documento 2 del fascicolo ). Parte_1
2. Il terreno acquistato dal sig. era in parte adibito a prato ed in Persona_1 parte a bosco?
3. Il signor e la di lui moglie -IG dal Persona_1 Parte_4 Giugno 1963 utilizzavano il terreno di cui al mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- per ricoverare animali, per coltivare l'orto e alberi da frutto, affidando la pulizia del terreno, del bosco ed il taglio dell'erba a loro incaricati tra i quali nel corso degli anni i signori e Parte_5 Parte_6
4. I signori e ed i loro incaricati, Persona_1 Parte_4 Parte_5
e accedevano al terreno di cui al mappale 737 -sito in
[...] Parte_6
VE, Sezione Drezzo, a piedi, con autovetture, con mezzi agricoli, transitando sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1) come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste: doc n. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. n. 5 pagg. 1, 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc. 5 ter pagg. 3 e 4 fascicolo ). Parte_1
5. Il signor dal 1980 su incarico del signor , Parte_5 Persona_1 della IG ha curato il taglio del bosco e dell'erba del Parte_4 terreno di cui al mappale 737 - sito in VE, sezione Drezzo- transitando a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul al mappale 1769 sub 1), come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pagg. 1, 2; doc. 5 bis pagine 1, 2, 3; doc 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ). Parte_1 6. Il signor dal 2009, su incarico della IG Parte_5 Parte_1
, ha curato il taglio dell'erba del terreno di cui al mappale 737 -sito in
[...] VE, sezione Drezzo- di proprietà della stessa, transitando a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1), come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pagina 1 e 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc. 5 ter pagg. 1, 2, 3, 4 fascicolo ). Parte_1
7. Il signor delegava la propria attività di cura e taglio Parte_5 dell'erba del terreno di cui al mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- dopo il 2010, al signor che ivi accedeva a piedi, con Parte_6 autovetture e con mezzi agricoli transitando sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1) come da foto che si esibiscono (si mostrano al teste i doc. n. 6 pagg. 1, 2, 3 e 4, doc. 5 pagg. 1 e 2 , doc. 5 bis pagina 1, 2, 3 e 4 e doc. 5ter pagina 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1
8. La IG , quando erano in vita i signori e Parte_1 Persona_1
, si recava al mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- Parte_4 accedendovi a piedi e con autovetture transitando sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1) come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pagg. 1 e 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1
pagina3 di 24
9. La IG , dopo la morte della IG Parte_1 Parte_4
avvenuta nel febbraio 2009, per raggiungere il terreno ereditato, al
[...] mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- transitava a piedi e con autovetture sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata di cui al mappale 1769 sub 1) come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pag. 1 e 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo
); Parte_1 10. Lo stato del terreno di cui al mappale 1769 sub 1), a confine con i mappali 737 e 1760- siti in VE- sezione Drezzo- è stato modificato dal Luglio 2012 dai signori , e con il posizionamento CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 di paletti in legno con nastri di cantiere, poi con un muretto in cemento con sovrastante rete e creazione di pavimentazione sulla strada sterrata, come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste il doc. 5 pagg. 1 e 2; doc. 6 pagg.1, 2, 3, 4; doc. 5 bis pagg. 1, 2 3, 4, doc 5 ter pagg. 3 e 4, doc. 1 allegato n. 7 fascicolo
). Parte_1 11. Il mappale 1769 sub 1) –sito in VE Sez. Drezzo- è utilizzato dai signori e quale via di accesso alle loro Pt_3 CP_1 Pt_2 CP_2 abitazioni come da foto che di mostra (si esibisce al teste l'allegato 7 prima pagina del doc. 1 fascicolo ). Parte_1
12. I signori , e dopo il Luglio 2012, CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 hanno eliminato gli alberi posizionati sul mappale 1889, esistenti a confine con la strada sterrata insistente sul mappale 1769 sub 1) -del Comune di VE Località Drezzo- come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2 3, e 4; doc. 5 pagina 2 fascicolo di parte attrice) modificando lo stato dei luoghi come da foto che mi si mostrano (doc 5 bis pagg.1, 2, 3 4, e doc. 5 ter pagg. 3 fascicolo ). Parte_1 13. Dal 1980 e sino al 2012/2013 i signori ed Persona_2 Persona_3 nonché i signori , e accedevano al Persona_4 Persona_5 Persona_6 terreno -sito in VE Loc. Drezzo, al mappale 1760- attraverso la Via Val Mulini e poi attraverso la strada sterrata esistente sul mappale, 1769 sub 1), a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste i doc. 6 pagg. 1, 2, 3 e 4, doc. 5 pagina 1 e 2 , doc. 5 bis pagina 1, 2, 3 e 4 e doc. 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1 14. Nel 2020 nella causa in Rg. 1291/2017, intrapresa presso il Tribunale di Como verso i signori , e otteneva la costituzione CP_1 Pt_2 Pt_3 CP_2 di una servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi sul mappale 1769 sub 1) sito in VE Loc. Drezzo, per fare accesso dalla via pubblica Via Val Mulini al mappale 1760 di sua proprietà? In caso di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso si chiede l'ammissione a prova contraria, come formulata con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 30.06.2020,: 15) La sentenza del Tribunale di Como n. 954, in Rg. 1291/2017, emessa nella vertenza tra i signori , , e i Persona_4 Persona_5 Persona_6 signori , , e ha CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 riconosciuto in favore dei signori una servitù coattiva di passo carraio e Per_4 pedonale sul mappale n. 1769 sub 1) e non è stata impugnata ? Si esibisce al teste il documento 7) fascicolo . Si indicano a testimoni: Parte_1 Testimone_1 residente in [...] VE Loc. Drezzo Via Alcide de Gasperi n. 3; residente in [...]
GO (CO) Via Milano n. 64; , Via Colle Mufetta n.4, Albiolo Persona_4
pagina4 di 24 (CO); , Via VE, Via Verdi n.67; , Via Persona_5 Persona_6 Conciliazione n.20 (CO)”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, dinanzi al Tribunale di Como, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di Giudizio. Spese di CTU di primo grado integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie per prova orale non ammesse in primo grado nonchè, in parte, in sede di impugnazione e nello specifico dei seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dall'inciso “è vero che”:
1.Il signor acquistava il terreno di cui al mappale n. 737 -sito in Persona_1 VE, sezione Drezzo- il 23 giugno del 1963? (si mostra al testimone il documento 2 del fascicolo ). Parte_1
2.Il terreno acquistato dal sig. era in parte adibito a prato ed in Persona_1 parte a bosco? 10.Lo stato del terreno di cui al mappale 1769 sub 1), a confine con i mappali 737 e 1760- siti in VE- sezione Drezzo- è stato modificato dal Luglio 2012 dai signori , e con il posizionamento CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 di paletti in legno con nastri di cantiere, poi con un muretto in cemento con sovrastante rete e creazione di pavimentazione sulla strada sterrata, come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste il doc. 5 pagg. 1 e 2; doc. 6 pagg.1, 2, 3, 4; doc. 5 bis pagg. 1, 2 3, 4, doc 5 ter pagg. 3 e 4, doc. 1 allegato n. 7 fascicolo
). Parte_1 11.Il mappale 1769 sub 1) –sito in VE Sez. Drezzo- è utilizzato dai signori e quale via di accesso alle loro Pt_3 CP_1 Pt_2 CP_2 abitazioni come da foto che di mostra (si esibisce al teste l'allegato 7 prima pagina del doc. 1 fascicolo ). Parte_1
12.I signori , e dopo il Luglio 2012, hanno CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 eliminato gli alberi posizionati sul mappale 1889, esistenti a confine con la strada sterrata insistente sul mappale 1769 sub 1) -del Comune di VE Località Drezzo- come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2 3, e 4; doc. 5 pagina 2 fascicolo di parte attrice) modificando lo stato dei luoghi come da foto che mi si mostrano (doc 5 bis pagg.1, 2, 3 4, e doc. 5 ter pagg. 3 fascicolo
). Parte_1 13.Dal 1980 e sino al 2012/2013 i signori ed Persona_2 Persona_3 nonché i signori , e accedevano al Persona_4 Persona_5 Persona_6 terreno -sito in VE Loc. Drezzo, al mappale 1760- attraverso la Via Val Mulini e poi attraverso la strada sterrata esistente sul mappale, 1769 sub 1), a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste i doc. 6 pagg. 1, 2, 3 e 4, doc. 5 pagina 1 e 2 , doc. 5 bis pagina 1, 2, 3 e 4 e doc. 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1 14.Nel 2020 nella causa in Rg. 1291/2017, intrapresa presso il Tribunale di Como verso i signori , e otteneva la costituzione CP_1 Pt_2 Pt_3 CP_2 di una servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi sul mappale 1769 sub 1) sito in VE Loc. Drezzo, per fare accesso dalla via pubblica Via Val Mulini al mappale 1760 di sua proprietà? In caso di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso si chiede l'ammissione a prova contraria, come formulata con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 30.06.2020:
pagina5 di 24 15. La sentenza del Tribunale di Como n. 954, in Rg. 1291/2017, emessa nella vertenza tra i signori , , e i Persona_4 Persona_5 Persona_6 signori , , e ha CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 riconosciuto in favore dei signori una servitù coattiva di passo carraio e Per_4 pedonale sul mappale n. 1769 sub 1) e non è stata impugnata ? Si esibisce al teste il documento 7) fascicolo . Parte_1 Si indicano a testimoni: residente in [...]. Drezzo Testimone_1 Via Val Mulini;
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; , Parte_5 Persona_4 Via Colle Mufetta n.4, Albiolo (CO); , Via VE, Via Verdi Persona_5 n.67; , Via Conciliazione n.20 (CO)”. Persona_6
pagina6 di 24 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 318/2024, pubblicata il 18 marzo 2024, il Tribunale di
Como ha deciso la causa instaurata da nei confronti di Parte_1 CP_1
e volta a conseguire: a) in
[...] CP_2 Parte_2 Parte_3 via principale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carraio, sul fondo di cui al mappale 1769, sub 1, di proprietà dei convenuti e a favore del proprio fondo di cui al mappale 737; con conseguente ordine ai convenuti di rimuovere le opere dagli stessi realizzate, che impedivano l'esercizio di detta servitù; b) in via subordinata, la costituzione di servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, sul mappale 1769, sub 1 e a favore del proprio fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o dell'art. 1052 c.c.; con conseguente ordine ai convenuti di rimuovere le opere realizzate che impedivano il transito.
A fondamento delle domande aveva allegato le seguenti Parte_1 circostanze: di essere proprietaria del terreno, sito in VE (CO), distinto nel Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 904, mappale 737, prato, classe 1, are 21.00; di aver acquistato il terreno, per successione testamentaria, da Pt_4
deceduta il 15 febbraio 2009;
[...] che l'accesso al terreno di proprietà di parte attrice era sempre avvenuto transitando prima sulla strada pubblica via Val Mulini e, poi, sul terreno ora identificato al mappale 1769, sub 1 (ex mappali 313 e 510, poi accorpati in ex mappale 1769); che i convenuti sono comproprietari del mappale 1769, sub 1 (identificato come bene comune non censibile – strada di accesso e manovra), che utilizzano come via di accesso per raggiungere le loro abitazioni;
che e i suoi danti causa avevano sempre fatto accesso al Parte_1 proprio terreno, sia a piedi sia con mezzi agricoli, per il taglio dell'erba e la cura degli alberi, prima attraverso la strada pubblica via Val Mulini e, poi, attraverso il mappale ex 1769, ora identificato al mappale 1769, sub 1; così come avevano fatto anche i proprietari del mappale 1760; che i convenuti utilizzavano la stessa pagina7 di 24 via di accesso per raggiungere le loro abitazioni, arrivando nel tempo a trasformarla in una strada sterrata;
che il transito delle persone e dei mezzi, anche agricoli, era sempre avvenuto in maniera palese e pacifica, inizialmente da parte dei danti causa di
, i coniugi e nonché da parte dei Parte_1 Persona_1 Parte_4 soggetti da loro incaricati per lo sfalcio dell'erba, tra i quali e Parte_5
e, infine, da parte della stessa;
Parte_6 Parte_1
che marito di aveva acquistato il terreno il 23 Persona_1 Parte_4 giugno 1963 e il passaggio era stato esercitato in modo pacifico e ininterrotto per oltre cinquant'anni;
che solo a luglio 2012 e recatisi con i Parte_5 Parte_6 loro mezzi agricoli nei pressi del terreno di , erano stati allontanati Parte_1 dai convenuti, cha avevano impedito loro il transito sul mappale 1769, sub 1;
che i convenuti avevano apposto un nastro di delimitazione del confine, sostenuto da paletti in ferro della distanza di circa 2,5 metri;
che nel corso degli anni i convenuti avevano ulteriormente modificato lo stato dei luoghi, costruendo un muro di recinzione con sovrastante rete, precludendo la via di accesso al terreno di parte attrice.
Costituitisi in giudizio, i convenuti avevano contestato il fondamento delle domande, eccependo che parte attrice non era mai passata attraverso la strada di loro proprietà per entrare nel suo terreno, essendo sempre entrata direttamente dalla strada pubblica via Mulini e che, quanto alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il terreno di parte attrice era accessibile direttamente dalla via pubblica, senza aggravio per il fondo di proprietà dei convenuti. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di determinazione dell'indennità dovuta per l'ipotesi di costituzione di servitù coattiva di passaggio.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 318/2024 il Tribunale di Como ha rigettato le domande proposte da
, condannandola a rimborsare le spese di lite a favore dei Parte_1 convenuti e ponendo a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alla domanda principale di usucapione, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il requisito dell'apparenza della servitù, affermando che parte attrice non aveva provato il passaggio mediante la realizzazione di opere pagina8 di 24 permanenti, tali da rendere apparente il possesso della servitù. Ha, altresì, ritenuto non provato il passaggio di sulla strada costruita sul mappale Parte_1
1769, sub 1.
Con riferimento alla domanda subordinata, il giudice ha ritenuto che l'accesso più breve dalla via pubblica al fondo di proprietà di parte attrice fosse quello indicato dal consulente tecnico d'ufficio come “soluzione B”, che implicava, tuttavia, la costituzione della servitù coattiva su fondo di proprietà di terzi.
Ritenendo, quindi, che non vi fossero le condizioni per costituire la servitù coattiva secondo la c.d. “soluzione A”, cioè sulla strada di proprietà dei convenuti, il giudice ha rigettato anche la domanda subordinata.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 settembre 2024,
[...]
ha impugnato la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma. Parte_1
I convenuti appellati non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza emessa dal consigliere istruttore all'udienza del 10 dicembre 2024.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale da parte dell'appellante entro il termine all'uopo concesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., con ordinanza del
13 marzo 2025 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di assumere la prova testimoniale in ordine alle circostanze di cui ai capitoli da 3) a
9), quali riproposti con l'atto di citazione in appello.
Assunta, all'udienza dell'8 aprile 2025, la prova orale ammessa, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24 giugno
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
ha nuovamente depositato comparsa conclusionale entro il Parte_1 termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con ordinanza emessa all'udienza dell'8 aprile 2025.
L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio e formula quattro diversi profili di censura.
pagina9 di 24 A) Con un primo profilo di doglianza deduce “Error in Parte_1 procedendo – violazione degli articoli 115 e 116 cpc e dell'art.2967 c.c. – erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure” (p. 9, atto di appello).
Lamenta che il giudice abbia erroneamente ritenuto che solo parte attrice avesse esercitato il diritto di passaggio sul mappale 1769 sub 1, senza considerare che ella aveva allegato che tale passaggio era sempre stato esercitato per un periodo ultraventennale anche dai suoi danti causa, e Persona_1 Pt_4
i quali incaricavano per lo sfalcio dell'erba sul mappale 737
[...] [...]
e che questi ultimi erano stati indicati come Parte_5 Parte_6 testimoni.
Si duole, altresì, del fatto che il giudice non abbia preso in considerazione i documenti prodotti.
B) Con un secondo profilo di censura, deduce “Error in Parte_1 iudicando – violazione del disposto di cui all'art. 1158 c.c. e seguenti – apparenza della servitù di passo pedonale e carraio sul mapp. 1769 sub 1” (p.
10, atto di appello).
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che sul mappale 1769 sub 1 non vi fossero opere visibili destinate all'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio, qualificando la strada sterrata della larghezza di quattro metri insistente sul predetto mappale come un mero sentiero formatosi per effetto del suo calpestio.
Ritiene che con tale motivazione il giudice abbia violato l'art. 1158 c.c.
Spiega che la documentazione fotografica prodotta attesta, invece, la presenza di un tracciato che, dalla via pubblica Mulini, si sviluppa sul mappale
1769, sub 1; che si tratta di una strada sterrata della larghezza di quattro metri che si sviluppa a confine dei mappali 1889, 737 e 1760 (quest'ultimo di proprietà dei signori;
che la stessa strada è sempre stata utilizzata come via di accesso Per_4 anche da parte dei convenuti per raggiungere le loro unità abitative, come risulta anche dalle foto prodotte come documento n. 6.
Aggiunge che lo stato dei luoghi, così come rappresentato dalla documentazione fotografica, è stato accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha precisato che tale strada sterrata era l'unico accesso per il mappale 737 alla via pubblica, come evidenziato dalla mappa wegis (aggiornata pagina10 di 24 del catasto terreni) e dallo stralcio della mappa di impianto (vecchia mappa catastale); che su entrambe le mappe sono identificate le linee tratteggiate che rappresentano in modo chiaro ed evidente una strada privata.
L'appellante afferma, dunque, che il requisito dell'apparenza è provato in giudizio, essendo documentati la dimensione del tracciato sul mappale 1769, sub
1, il suo sviluppo, la sua presenza evidenziata nella mappa di impianto, la sua funzionalità per dare accesso ai fondi interclusi alla via pubblica, compreso quello di proprietà dell'appellante.
C) Con un terzo profilo di doglianza l'appellante deduce “Error in procedendo e iudicando – Violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c., art. 2697 c.c., in punto non ammissione delle prove orali” (p. 12, atto di appello).
afferma che dalla lettura dei capitoli di prova dedotti nella Parte_1 memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. si rilevano i riferimenti storico temporali relativi alla data di acquisto del terreno 737 nel giugno 1963, da parte di marito di all'utilizzo, da giugno 1963, da Persona_1 Parte_4 parte dei danti causa di , del passaggio sul mappale 1769, sub 1, Parte_1 per accedere al mappale 737; alle modalità di esercizio della servitù di passaggio dal 1980, da parte anche degli incaricati, e Parte_5 Parte_6 per la lavorazione del terreno di cui al mappale 737 e del tragitto per accedervi, esercitato sul mappale 1769, sub 1; della continuità delle lavorazioni sul mappale
737 nel corso degli anni, dal 1963 al 2013, fino a quando i convenuti hanno iniziato ad impedire tale esercizio, dapprima con l'apposizione di nastro e paletti e, successivamente, con muretto e sovrastante paletti con rete metallica.
D) Con un quarto profilo di censura l'appellante deduce “Error in procedendo e in iudicando – violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c. in punto costruzione di una presunta nuova strada sul mappale 1769 sub
1 a seguito di lottizzazione” (p. 13, atto di appello).
censura la motivazione con la quale il giudice di prime cure Parte_1 ha argomentato nei seguenti termini: “Si tenga del resto conto che dal momento in cui è stato modificato lo stato dei luoghi, a seguito della lottizzazione, nel 1995, manca qualsivoglia prova che l'attrice sia passata sulla nuova strada costruita sul mappale 1769 sub 1 per accedere ai fondi”.
pagina11 di 24 L'appellante afferma che tale motivazione non ha alcuna evidenza negli atti del giudizio, in quanto l'unica strada di accesso al mappale 737 dalla via pubblica
è sempre stata quella esistente sul mappale 1769, sub 1, che ha mantenuto nel corso degli anni il medesimo tracciato, come risulta dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio.
Deduce, inoltre, che le uniche modifiche sul tracciato della servitù di passo sono state apportate dagli odierni appellati, i quali hanno posizionato autobloccanti e un muretto o cordolo con paletti e recinzione metallica, impedendo l'accesso al mappale 737, che è fondo intercluso.
Il motivo non può essere accolto.
Appare dirimente, ai fini del rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio vantata dall'appellante, l'assenza di prova della esistenza di opere visibili e permanenti.
L'art. 1061 c.c. stabilisce al primo comma che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Al secondo comma specifica che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art.1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n.
25355). In tema di servitù, la costituzione per usucapione e destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco pagina12 di 24 esistente nel muro di confine tra due fabbricati) (cfr. Cass. 28 settembre 2006, n.
21087).
In dettaglio, ai fini della apparenza di una servitù di passaggio non è, quindi, sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso, idonea allo scopo, essendo per contro necessario che la presenza di segni visibili e permanenti dimostri che essa è stata realizzata allo scopo precipuo di dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. Si è, infatti, puntualizzato che il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è, quindi, sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio, poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta) (cfr. Cass. 10 luglio 2007, n. 15447).
Il requisito dell'apparenza della servitù richiede la sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da opere inequivocabilmente destinate, per la loro struttura e funzionalità, all'esercizio della servitù medesima, così rivelando inequivocabilmente l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro fondo.
Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, poi, ai fini del requisito dell'apparenza, non è sufficiente accertare l'esistenza di una strada, di un sentiero o di un viottolo sul fondo servente, ma occorre che dallo stesso tracciato sia consentito desumere, senza incertezze o ambiguità, che esso è stato predisposto al servizio del fondo dominante;
una servitù di passaggio può, dunque, considerarsi apparente e, quindi, suscettibile di acquisto per usucapione, anche se è esercitata solo attraverso un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare senza incertezze e ambiguità la sua funzione visibile e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, se congruamente motivato, si sottrae a ogni sindacato in sede di legittimità.
pagina13 di 24 L'esigenza poi che i segni o le opere che integrano il requisito dell'apparenza costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo dal vicino implica, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (cfr. Cass. 27 aprile 2004, n. 803).
Di recente la Corte di Cassazione (Cass., ord. 20 settembre 2024, n. 25270) ha ribadito il principio secondo il quale, “ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Sez. 2, n. 12362, 27/05/2009, Rv. 608548-01; conf.
Cass. n. 1912/1987)”. Ha, poi, precisato che “È certamente vero che questa Corte ha più volte ribadito (Cass. nn. 12238/2010, 7004/2017, 25355/2017) la necessità che consti (in questo senso si è scritto di "quid pluris") che il percorso (che come si è visto non deve necessariamente costituire "opus manu factum") abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante. Un tale enunciato ha, tuttavia, significato dirimente laddove il tracciato (restando all'ipotesi della servitù di passo) non presenti la esclusività di destinazione in favore del fondo di colui che pretenda di avere acquisito il diritto di transito per usucapione. Una tale evenienza nel caso in esame non consta, essendo indubbiamente univoco lo scopo della stradina” (Cass., ord. n. 25270 del 2024).
Nel caso che occupa, l'attore appellante non ha provato la circostanza della esistenza sul suolo di opere visibili e permanenti, che per tutto il decorso del termine necessario a usucapire avvertissero i proprietari del fondo servente del passaggio di mezzi, anche agricoli e lo rendessero palese. Circostanza che non emerge né dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, né dalle prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
E' vero che la documentazione fotografica prodotta attesta la presenza di un tracciato che, dalla via pubblica Mulini, si sviluppa sul mappale 1769, sub 1; che pagina14 di 24 si tratta di una strada sterrata della larghezza di quattro metri che si sviluppa a confine dei mappali 1889, 737 e 1760 (quest'ultimo di proprietà dei signori
; che la stessa strada è sempre stata utilizzata come via di accesso anche da Per_4 parte dei convenuti per raggiungere le loro unità abitative, come risulta anche dalle foto prodotte come documento n. 6 da . Parte_1
E' altrettanto vero che lo stato dei luoghi, così come rappresentato dalla documentazione fotografica, è stato accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha precisato che tale strada sterrata era l'unico accesso per il mappale 737 alla via pubblica, come evidenziato dalla mappa wegis (aggiornata del catasto terreni) e dallo stralcio della mappa di impianto (vecchia mappa catastale); che su entrambe le mappe sono identificate le linee tratteggiate che rappresentano in modo chiaro ed evidente una strada privata.
Gli elementi evidenziati non sono, tuttavia, sufficienti a ritenere provato il requisito dell'apparenza, così come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, poiché la strada sterrata in questione non presenta la esclusività di destinazione in favore del fondo di , proprio perché si sviluppa a Parte_1 confine dei mappali 1889, 737 e 1760 e non vi sono sul suolo segni evidenti di raccordo tra la strada medesima e il mappale 737 di proprietà dell'odierna parte appellante;
segni che rendano inequivoco che la strada in questione è stata predisposta al precipuo scopo di consentire in via esclusiva l'accesso al fondo di
. Parte_1
Le prove orali assunte nel presente giudizio non hanno offerto tale prova, poiché i testimoni escussi hanno confermato il passaggio sul mappale 1769, sub 1, ma non hanno offerto alcun elemento che consenta di ritenere la presenza di opere visibili, ulteriori e diverse dalla strada sterrata in questione, che colleghino in maniera inequivoca detta strada al fondo di proprietà di . Parte_1
L'accertamento dell'inesistenza del requisito dell'apparenza della servitù di passaggio vantata da parte appellante comporta l'assorbimento degli altri profili di censura.
Va, quindi, confermato il rigetto della domanda di usucapione proposta da
. Parte_1
SECONDO MOTIVO.
pagina15 di 24 Con un secondo e ultimo motivo di gravame si duole del Parte_1 rigetto della domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà dei convenuti.
Spiega che nel corso del giudizio è stata accertata l'interclusione del fondo di proprietà di e che il giudice non ha considerato quanto Parte_1 precisato dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla c.d. “soluzione B” e, cioè, che il fondo di cui al mappale 1889 è un terreno agricolo, che occorre creare una strada, verificarne la sua fattibilità strutturale (analisi geologica) e urbanistica, visto che dal certificato di destinazione urbanistica risulta in ambito di protezione ambientale;
che, inoltre, la realizzazione di un nuovo accesso alla strada è subordinato al rilascio dei permessi da parte di tutti gli enti preposti.
L'appellante aggiunge che il giudice ha omesso di considerare i seguenti determinanti elementi, che avrebbero dovuto portarlo a individuare la servitù coattiva di passo sul mappale di proprietà dei convenuti: il mappale 1769, sub 1, è ente comune non censibile, strada di accesso e manovra;
il detto mappale è utilizzato dagli appellati quale strada di accesso alle loro unità abitative;
sul detto mappale è stata costituita servitù di passo coattiva con sentenza n.
954/2019, emessa nella causa n. 1291/2017 r.g., dal Tribunale di Como a favore del mappale 1760, anch'esso intercluso e confinante con il mappale di proprietà di
; sentenza acquisita in giudizio dal giudice di prime cure con Parte_1 ordinanza del 7 aprile 2021; lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha precisato, nell'ultima pagina della propria relazione, che “la servitù A è già una strada carraia. Insiste sul mapp.
1769 sub 1 di proprietà dei convenuti censita come bene comune non censibile- strada di accesso e di manovra. La stessa è pertanto per sua natura già destinata
a servire come percorso di passaggio di utilità dei convenuti. La stessa area, come si può vedere dalla documentazione fotografica, è nettamente separata con siepi e muro di cinta rispetto all'area giardino che circonda le singole abitazioni.
In ultimo con sentenza 954/2019 causa in r.g. 1291/2017 sul mappale 1769 sub 1 si costituisce una servitù coattiva di passo carraio pedonale a favore del mappale
1760. Pertanto, tenendo conto delle ultime considerazioni fatte, ritengo di
pagina16 di 24 indicare come unico praticabile accesso alla pubblica Via il percorso rappresentato dalla servitù A”.
L'appellante lamenta che di tali evidenze non vi sia alcun cenno nella sentenza gravata.
Aggiunge che, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della costituzione di servitù coattiva deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi;
che nel caso in esame il transito e piedi e con mezzi anche agricoli sul mappale 1769, sub 1, per accedere al mappale 737, richiederebbe solo l'eliminazione di circa cinque metri della recinzione realizzata dai convenuti.
Il motivo merita accoglimento.
Premesso che deve ritenersi ormai irrevocabilmente accertato, in difetto di impugnazione sul punto, che il mappale 737, di proprietà di , è Parte_1 fondo intercluso, poiché non possiede accesso diretto alla via pubblica, va rilevato come, nell'accertare nella c.d. “soluzione B” indicata dall'ausiliare del giudice la via più breve di accesso al mappale 737, il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della situazione dei fondi.
Il consulente tecnico d'ufficio, geometra , ha Persona_7 individuato due possibili accessi al lotto 737 dalla pubblica via Mulini, indicati come “Servitù A” e “Servitù B”, la prima in colore rosso e la seconda in colore verde nella planimetria generale allegata alla propria relazione come doc. n. 6.
Ha precisato che la “Servitù B” risulta essere quella più corta e di conseguenza quella con minore superficie da occupare;
che “il suo sviluppo altimetrico risulta pressoché pianeggiante. Il terreno, però, risultando attualmente terreno agricolo e dovendo quindi trasformarsi in una strada, occorre verificare con analisi più approfondita, sia la fattibilità strutturale del terreno (analisi geologica) e sia la fattibilità urbanistica, visto che da certificato di destinazione urbanistica risulta in “Ambito di protezione ambientale urbana”
(doc. 09 – certificato di destinazione urbanistica)” (p. 10 della relazione).
Con riguardo alla “Servitù A”, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che essa si identifica con il tragitto che dalla via pubblica accede al mappale 737 attraverso il mappale 1769, sub 1; che “tale servitù risulta già strada finita, quindi non occorrerebbe intervenire sia strutturalmente che urbanisticamente, al
pagina17 di 24 contrario della “Servitù B” (omissis) sul mappale 1769 sub.1 di proprietà dei convenuti (omissis) sono state costruite delle opere che delimitano il fondo dai fondi limitrofi (compreso il fondo della parte attrice). Tali opere a delimitazione del fondo, come già descritto al punto 1) sono materializzate da una recinzione realizzata con muretto in calcestruzzo con sovrastante paline e rete metallica plastificata di colore verde. Come si vede dalla planimetria generale allegata si rende necessario, per permettere l'accesso dalla pubblica via, rimuovere una parte della recinzione sopra descritta per una lunghezza stimata in 5,00 ml” (p.
11 della relazione).
Ciò premesso in fatto, è opportuno ricordare che nell'applicazione degli artt.
1051 e 1052 c.c., deve aversi riguardo, siccome già chiarito in sede di legittimità,
“non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio” (Cass. 12 dicembre 2016, n. 25352, che richiama Cass.
15 dicembre 1982, n. 6928).
Con ordinanza n. 20553 del 19 luglio 2021, la seconda sezione civile della
Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni sui presupposti per poter invocare la costituzione della servitù coattiva.
Il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario
(ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno.
Spetta, infatti, al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralità dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051, comma 2, c.c.) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo, e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire (nell'interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiché l'indennità che pagina18 di 24 quest'ultimo è tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi e applicarsi contemporaneamente e armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento.
Vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del "minimo mezzo", nel senso che l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (cfr. Cass. 15 aprile 2008, n.
10045).
Tale valutazione dev'essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, pur in tal caso provvedendo, mediante un esame comparativo delle diverse situazioni e delle rispettive esigenze, ad individuare il tracciato che meglio concili il requisito del percorso più breve con quello del minor danno.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, nel caso in esame non vi è dubbio che, diversamente da quanto accertato nella sentenza gravata, il percorso che soddisfa il principio del minimo mezzo, risultando il meno invasivo per il fondo servente, contemporaneamente realizzando l'utilità per il fondo dominante, sia quello individuato dal consulente tecnico d'ufficio come “Servitù A”, cioè quello che passa sul fondo di proprietà degli appallati di cui al mappale 1769, sub
1.
Il transito a piedi e con mezzi, anche agricoli, su detto mappale per accedere al mappale 737 di richiederebbe solo l'eliminazione di circa Parte_1 cinque metri di recinzione realizzata dagli stessi appellati, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Diversamente, la c.d. “Servitù B” richiederebbe la creazione di una strada ad hoc, peraltro subordinata, oltre che ad analisi geologiche per verificarne la fattibilità strutturale, anche al rilascio dei permessi da parte dei vari enti preposti,
pagina19 di 24 come chiarito dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico dei convenuti (cfr. p. 13 della relazione).
Non osta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio la previsione dell'art. 1051, quarto comma, c.c., che esenta da tale servitù “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
E' stata affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare
l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode;
ne consegue che per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi” (Cass., ord. 26 giugno 2019, n.
17156).
Nel caso in esame, dall'elenco subalterni allegato all'elaborato planimetrico del mappale 1769, depositato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Como, il subalterno 1 del mappale 1769 è definito come “bene comune non censibile – strada di accesso e manovra” (cfr. allegato 13 alla relazione del consulente tecnico d'ufficio). Inoltre, come si può vedere dalla documentazione fotografica acquisita al processo, tale area è nettamente separata con siepi e muro di cinta rispetto all'area giardino che circonda le singole abitazioni degli odierni appellati.
Non solo la destinazione attuale, ma anche la destinazione potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi, escludono che il fondo di cui al mappale
1769, sub 1, integri l'ipotesi del cortile o giardino, trattandosi di fondo che è sempre stato utilizzato, come riferito dai testimoni escussi all'udienza dell'8 aprile
2025, per il passaggio, anche con mezzi agricoli, per l'accesso al fondo di cui al mappale 737 e anche al confinante mappale 1760 (di proprietà dei testi e Per_4 considerato, altresì, che, come è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il fondo servente in questione, attualmente identificato da una strada sterrata e carrabile, è l'unico collegamento alla via pubblica dei fondi interclusi, tra cui il mappale 737.
Si tratta, quindi, di fondo destinato per sua natura a servire come percorso di passaggio ad utilità degli stessi appellati per l'accesso alle loro abitazioni.
pagina20 di 24 In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, va, dunque, disposta la costituzione di servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, sul mappale 1769, sub 1 e a favore del fondo di cui al mappale 737, secondo il tragitto di colore rosso meglio illustrato nella planimetria generale allegata come doc. n. 6 alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra
. Persona_7
Poiché le opere (nel caso in esame, rimozione, per una lunghezza di cinque metri, della recinzione realizzata con muretto in calcestruzzo con sovrastante paline e rete metallica plastificata di colore verde) e le relative spese necessarie alla costituzione e all'esercizio della servitù coattiva spettano al proprietario del fondo dominante, va rigettata la domanda proposta in tal senso da
[...]
, per conseguire dai convenuti la detta rimozione della recinzione. Parte_1
Nulla va riconosciuto a titolo di indennità ai proprietari del fondo servente, poiché, essendo gli odierni appellati rimasti contumaci, la relativa domanda non è stata riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Al riguardo è opportuno ricordare che il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente (cfr. Cass. 21 giugno 2010, n.
14922; Cass. 22 marzo 2004, n. 5680).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, nel giudizio di primo grado gli odierni appellati avevano proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c., ma tale domanda non è stata riproposta nel presente giudizio, essendo rimasti contumaci.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
pagina21 di 24 In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
All'esito del presente giudizio si configura una parziale soccombenza reciproca, essendo confermato il rigetto della domanda principale di usucapione della servitù di passaggio, ma essendo accolta la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., senza il riconoscimento dell'indennità ex art. 1053 c.c., pur richiesta in primo grado dagli appellati.
Si giustifica, quindi, una compensazione per la metà delle spese di ambo i gradi di giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria e la condanna degli appellati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione dei comuni interessi, a la residua metà di tali spese. Parte_1
Il compenso liquidato dal giudice di prime cure al consulente tecnico d'ufficio, geometra , deve essere posto definitivamente a Persona_7 carico degli appellati.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
pagina22 di 24 liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (incluso il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio, in ragione dell'assunzione di prove testimoniali), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di complessità media.
I compensi sono contenuti nei limiti della nota spese allegata, ancorché spetterebbero compensi maggiori sulla base del richiamato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per la riforma della CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 318/2024, pubblicata il 18 marzo 2024 dal Tribunale di Como nella causa iscritta al n. 5087/2019 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
COSTITUISCE
A favore del fondo di proprietà di , sito nel Comune di Parte_1
VE (CO) e identificato nel Catasto Terreni di detto Comune, Sezione
Drezzio, al foglio 904, mappale 737 e a carico del confinante fondo in comproprietà di e CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 sito nel Comune di VE (CO) e identificato catastalmente al mappale 1769, subalterno 1, servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli di ogni genere, lungo il tracciato denominato “Servitù A”, quale identificato dal consulente tecnico d'ufficio, geometra e rappresentato graficamente nel Persona_7 tragitto di colore rosso meglio illustrato nella planimetria generale allegata come doc. n. 6 alla relazione, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
pagina23 di 24 RIGETTA
La domanda di condanna di e CP_2 Parte_3 Parte_2
a provvedere alla rimozione, per una lunghezza di cinque metri, Controparte_1 della recinzione realizzata, lungo il confine tra i detti fondi, con muretto in calcestruzzo con sovrastante paline e rete metallica plastificata di colore verde;
CONFERMA
La sentenza impugnata nel resto;
previa compensazione della metà delle spese di ambo i gradi di giudizio,
ND
e a CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 rimborsare, in solido tra loro, a , la residua metà di tali spese, Parte_1 liquidate, in tale misura pari alla metà, quanto al procedimento di mediazione, in euro 16,10 per spese ed euro 220,50 per compensi;
quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.538,50 per compensi di avvocato ed euro 149,90 per spese e, quanto al presente giudizio, in euro 2.904,50 per compensi di avvocato ed euro
211,65 per spese,
PONE
Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, geometra Per_7
, definitivamente a carico di
[...] CP_2 Parte_3 Pt_2
e in solido tra loro.
[...] Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa EL ET
pagina24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa EL ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3
settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
31 marzo 1971, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Cantù (CO), via Montello, n. 4, presso lo studio degli avvocati Nura Beatrice El Khatib e Barbara Petrini, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
pagina1 di 24 (C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_4
C.F.: ) CP_2 CodiceFiscale_5
APPELLATI CONTUMACI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 318/2024, pubblicata il 18 marzo 2024 dal Tribunale di
Como nella causa iscritta al n. 5087/2019 r.g.
OGGETTO: UC
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraiis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 318/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sez. I civile, Giudice dott. Marco Mancini, nell'ambito del giudizio in R.g. 5087/2019, depositata in cancelleria il 18.03.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel Giudizio di primo grado e che qui si riportano:
“IN VIA PRINCIPALE: *accertato e dichiarato che la IG Parte_1
ed i suoi danti causa hanno sempre esercitato, sia a piedi sia con mezzi
[...] agricoli, in modo pacifico e palese l'accesso al mappale 737, prima con transito sulla via pubblica Val Mulini e poi sul terreno di cui al mappale ex 1769 ora 1769 sub 1), per un periodo ultra ventennale, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio in favore del terreno di proprietà della IG sito nel Comune di VE, -distinto al Parte_1 Catasto Terreni del Comune di VE Sezione Drezzo, Foglio 904, mappale 737, prato, classe 1, are 21:00- e gravante sul fondo di cui al mappale 1769 sub 1) di proprietà dei convenuti, lungo la strada esistente sul fondo dei predetti;
*ordinare ai convenuti la rimozione delle opere che impediscono tale transito, sia pedonale sia carraio, secondo le modalità ritenute più corrette dal Giudice. IN VIA SUBORDINATA: accertata l'interclusione, assoluta e/o relativa, del terreno di proprietà della IG , distinto al Catasto Terreni Parte_1 del Comune di VE Sezione Drezzo, Foglio 904, mappale 737, Prato, classe 1, are 21:00, costituire una servitù di passo pedonale e carraio gravante sul mappale 1769 sub 1), ai sensi dell'art. 1051 o in subordine ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., in conseguenza *ordinare ai convenuti la rimozione delle opere che impediscono tale transito, sia pedonale sia carraio, secondo le modalità ritenute più corrette dal Giudice.
pagina2 di 24 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge, rimborso spese generali e tassa di registro. IN VIA ISTRUTTORIA: si riportano i capitoli di prova articolati nella memoria 183 VI comma n. 2) c.p.c. del 13.06.2020, insistendo per la loro ammissione con escussione dei testimoni ivi indicati. Si chiede pertanto di ammettersi prova per testimoni sui capitoli di seguito indicati, tutti da intendersi preceduti dall'inciso “è vero che”:
1. Il signor acquistava il terreno di cui al mappale n. 737 -sito Persona_1 in VE, sezione Drezzo- il 23 giugno del 1963? (si mostra al testimone il documento 2 del fascicolo ). Parte_1
2. Il terreno acquistato dal sig. era in parte adibito a prato ed in Persona_1 parte a bosco?
3. Il signor e la di lui moglie -IG dal Persona_1 Parte_4 Giugno 1963 utilizzavano il terreno di cui al mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- per ricoverare animali, per coltivare l'orto e alberi da frutto, affidando la pulizia del terreno, del bosco ed il taglio dell'erba a loro incaricati tra i quali nel corso degli anni i signori e Parte_5 Parte_6
4. I signori e ed i loro incaricati, Persona_1 Parte_4 Parte_5
e accedevano al terreno di cui al mappale 737 -sito in
[...] Parte_6
VE, Sezione Drezzo, a piedi, con autovetture, con mezzi agricoli, transitando sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1) come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste: doc n. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. n. 5 pagg. 1, 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc. 5 ter pagg. 3 e 4 fascicolo ). Parte_1
5. Il signor dal 1980 su incarico del signor , Parte_5 Persona_1 della IG ha curato il taglio del bosco e dell'erba del Parte_4 terreno di cui al mappale 737 - sito in VE, sezione Drezzo- transitando a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul al mappale 1769 sub 1), come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pagg. 1, 2; doc. 5 bis pagine 1, 2, 3; doc 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ). Parte_1 6. Il signor dal 2009, su incarico della IG Parte_5 Parte_1
, ha curato il taglio dell'erba del terreno di cui al mappale 737 -sito in
[...] VE, sezione Drezzo- di proprietà della stessa, transitando a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1), come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pagina 1 e 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc. 5 ter pagg. 1, 2, 3, 4 fascicolo ). Parte_1
7. Il signor delegava la propria attività di cura e taglio Parte_5 dell'erba del terreno di cui al mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- dopo il 2010, al signor che ivi accedeva a piedi, con Parte_6 autovetture e con mezzi agricoli transitando sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1) come da foto che si esibiscono (si mostrano al teste i doc. n. 6 pagg. 1, 2, 3 e 4, doc. 5 pagg. 1 e 2 , doc. 5 bis pagina 1, 2, 3 e 4 e doc. 5ter pagina 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1
8. La IG , quando erano in vita i signori e Parte_1 Persona_1
, si recava al mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- Parte_4 accedendovi a piedi e con autovetture transitando sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata presente sul mappale 1769 sub 1) come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pagg. 1 e 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1
pagina3 di 24
9. La IG , dopo la morte della IG Parte_1 Parte_4
avvenuta nel febbraio 2009, per raggiungere il terreno ereditato, al
[...] mappale 737 -sito in VE, sezione Drezzo- transitava a piedi e con autovetture sulla via Val Mulini e poi sulla strada sterrata di cui al mappale 1769 sub 1) come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2, 3, 4; doc. 5 pag. 1 e 2; doc. 5 bis pagg. 1, 2, 3; doc 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo
); Parte_1 10. Lo stato del terreno di cui al mappale 1769 sub 1), a confine con i mappali 737 e 1760- siti in VE- sezione Drezzo- è stato modificato dal Luglio 2012 dai signori , e con il posizionamento CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 di paletti in legno con nastri di cantiere, poi con un muretto in cemento con sovrastante rete e creazione di pavimentazione sulla strada sterrata, come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste il doc. 5 pagg. 1 e 2; doc. 6 pagg.1, 2, 3, 4; doc. 5 bis pagg. 1, 2 3, 4, doc 5 ter pagg. 3 e 4, doc. 1 allegato n. 7 fascicolo
). Parte_1 11. Il mappale 1769 sub 1) –sito in VE Sez. Drezzo- è utilizzato dai signori e quale via di accesso alle loro Pt_3 CP_1 Pt_2 CP_2 abitazioni come da foto che di mostra (si esibisce al teste l'allegato 7 prima pagina del doc. 1 fascicolo ). Parte_1
12. I signori , e dopo il Luglio 2012, CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 hanno eliminato gli alberi posizionati sul mappale 1889, esistenti a confine con la strada sterrata insistente sul mappale 1769 sub 1) -del Comune di VE Località Drezzo- come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2 3, e 4; doc. 5 pagina 2 fascicolo di parte attrice) modificando lo stato dei luoghi come da foto che mi si mostrano (doc 5 bis pagg.1, 2, 3 4, e doc. 5 ter pagg. 3 fascicolo ). Parte_1 13. Dal 1980 e sino al 2012/2013 i signori ed Persona_2 Persona_3 nonché i signori , e accedevano al Persona_4 Persona_5 Persona_6 terreno -sito in VE Loc. Drezzo, al mappale 1760- attraverso la Via Val Mulini e poi attraverso la strada sterrata esistente sul mappale, 1769 sub 1), a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste i doc. 6 pagg. 1, 2, 3 e 4, doc. 5 pagina 1 e 2 , doc. 5 bis pagina 1, 2, 3 e 4 e doc. 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1 14. Nel 2020 nella causa in Rg. 1291/2017, intrapresa presso il Tribunale di Como verso i signori , e otteneva la costituzione CP_1 Pt_2 Pt_3 CP_2 di una servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi sul mappale 1769 sub 1) sito in VE Loc. Drezzo, per fare accesso dalla via pubblica Via Val Mulini al mappale 1760 di sua proprietà? In caso di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso si chiede l'ammissione a prova contraria, come formulata con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 30.06.2020,: 15) La sentenza del Tribunale di Como n. 954, in Rg. 1291/2017, emessa nella vertenza tra i signori , , e i Persona_4 Persona_5 Persona_6 signori , , e ha CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 riconosciuto in favore dei signori una servitù coattiva di passo carraio e Per_4 pedonale sul mappale n. 1769 sub 1) e non è stata impugnata ? Si esibisce al teste il documento 7) fascicolo . Si indicano a testimoni: Parte_1 Testimone_1 residente in [...] VE Loc. Drezzo Via Alcide de Gasperi n. 3; residente in [...]
GO (CO) Via Milano n. 64; , Via Colle Mufetta n.4, Albiolo Persona_4
pagina4 di 24 (CO); , Via VE, Via Verdi n.67; , Via Persona_5 Persona_6 Conciliazione n.20 (CO)”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, dinanzi al Tribunale di Como, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di Giudizio. Spese di CTU di primo grado integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie per prova orale non ammesse in primo grado nonchè, in parte, in sede di impugnazione e nello specifico dei seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dall'inciso “è vero che”:
1.Il signor acquistava il terreno di cui al mappale n. 737 -sito in Persona_1 VE, sezione Drezzo- il 23 giugno del 1963? (si mostra al testimone il documento 2 del fascicolo ). Parte_1
2.Il terreno acquistato dal sig. era in parte adibito a prato ed in Persona_1 parte a bosco? 10.Lo stato del terreno di cui al mappale 1769 sub 1), a confine con i mappali 737 e 1760- siti in VE- sezione Drezzo- è stato modificato dal Luglio 2012 dai signori , e con il posizionamento CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 di paletti in legno con nastri di cantiere, poi con un muretto in cemento con sovrastante rete e creazione di pavimentazione sulla strada sterrata, come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste il doc. 5 pagg. 1 e 2; doc. 6 pagg.1, 2, 3, 4; doc. 5 bis pagg. 1, 2 3, 4, doc 5 ter pagg. 3 e 4, doc. 1 allegato n. 7 fascicolo
). Parte_1 11.Il mappale 1769 sub 1) –sito in VE Sez. Drezzo- è utilizzato dai signori e quale via di accesso alle loro Pt_3 CP_1 Pt_2 CP_2 abitazioni come da foto che di mostra (si esibisce al teste l'allegato 7 prima pagina del doc. 1 fascicolo ). Parte_1
12.I signori , e dopo il Luglio 2012, hanno CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_3 eliminato gli alberi posizionati sul mappale 1889, esistenti a confine con la strada sterrata insistente sul mappale 1769 sub 1) -del Comune di VE Località Drezzo- come da foto che si mostrano (si esibisce al teste il doc. 6 pagg. 1, 2 3, e 4; doc. 5 pagina 2 fascicolo di parte attrice) modificando lo stato dei luoghi come da foto che mi si mostrano (doc 5 bis pagg.1, 2, 3 4, e doc. 5 ter pagg. 3 fascicolo
). Parte_1 13.Dal 1980 e sino al 2012/2013 i signori ed Persona_2 Persona_3 nonché i signori , e accedevano al Persona_4 Persona_5 Persona_6 terreno -sito in VE Loc. Drezzo, al mappale 1760- attraverso la Via Val Mulini e poi attraverso la strada sterrata esistente sul mappale, 1769 sub 1), a piedi, con autovetture e con mezzi agricoli come da foto che si mostrano (si esibiscono al teste i doc. 6 pagg. 1, 2, 3 e 4, doc. 5 pagina 1 e 2 , doc. 5 bis pagina 1, 2, 3 e 4 e doc. 5 ter pagg. 1, 2, 3 e 4 fascicolo ); Parte_1 14.Nel 2020 nella causa in Rg. 1291/2017, intrapresa presso il Tribunale di Como verso i signori , e otteneva la costituzione CP_1 Pt_2 Pt_3 CP_2 di una servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi sul mappale 1769 sub 1) sito in VE Loc. Drezzo, per fare accesso dalla via pubblica Via Val Mulini al mappale 1760 di sua proprietà? In caso di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso si chiede l'ammissione a prova contraria, come formulata con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 del 30.06.2020:
pagina5 di 24 15. La sentenza del Tribunale di Como n. 954, in Rg. 1291/2017, emessa nella vertenza tra i signori , , e i Persona_4 Persona_5 Persona_6 signori , , e ha CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 riconosciuto in favore dei signori una servitù coattiva di passo carraio e Per_4 pedonale sul mappale n. 1769 sub 1) e non è stata impugnata ? Si esibisce al teste il documento 7) fascicolo . Parte_1 Si indicano a testimoni: residente in [...]. Drezzo Testimone_1 Via Val Mulini;
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; , Parte_5 Persona_4 Via Colle Mufetta n.4, Albiolo (CO); , Via VE, Via Verdi Persona_5 n.67; , Via Conciliazione n.20 (CO)”. Persona_6
pagina6 di 24 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 318/2024, pubblicata il 18 marzo 2024, il Tribunale di
Como ha deciso la causa instaurata da nei confronti di Parte_1 CP_1
e volta a conseguire: a) in
[...] CP_2 Parte_2 Parte_3 via principale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carraio, sul fondo di cui al mappale 1769, sub 1, di proprietà dei convenuti e a favore del proprio fondo di cui al mappale 737; con conseguente ordine ai convenuti di rimuovere le opere dagli stessi realizzate, che impedivano l'esercizio di detta servitù; b) in via subordinata, la costituzione di servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, sul mappale 1769, sub 1 e a favore del proprio fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o dell'art. 1052 c.c.; con conseguente ordine ai convenuti di rimuovere le opere realizzate che impedivano il transito.
A fondamento delle domande aveva allegato le seguenti Parte_1 circostanze: di essere proprietaria del terreno, sito in VE (CO), distinto nel Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 904, mappale 737, prato, classe 1, are 21.00; di aver acquistato il terreno, per successione testamentaria, da Pt_4
deceduta il 15 febbraio 2009;
[...] che l'accesso al terreno di proprietà di parte attrice era sempre avvenuto transitando prima sulla strada pubblica via Val Mulini e, poi, sul terreno ora identificato al mappale 1769, sub 1 (ex mappali 313 e 510, poi accorpati in ex mappale 1769); che i convenuti sono comproprietari del mappale 1769, sub 1 (identificato come bene comune non censibile – strada di accesso e manovra), che utilizzano come via di accesso per raggiungere le loro abitazioni;
che e i suoi danti causa avevano sempre fatto accesso al Parte_1 proprio terreno, sia a piedi sia con mezzi agricoli, per il taglio dell'erba e la cura degli alberi, prima attraverso la strada pubblica via Val Mulini e, poi, attraverso il mappale ex 1769, ora identificato al mappale 1769, sub 1; così come avevano fatto anche i proprietari del mappale 1760; che i convenuti utilizzavano la stessa pagina7 di 24 via di accesso per raggiungere le loro abitazioni, arrivando nel tempo a trasformarla in una strada sterrata;
che il transito delle persone e dei mezzi, anche agricoli, era sempre avvenuto in maniera palese e pacifica, inizialmente da parte dei danti causa di
, i coniugi e nonché da parte dei Parte_1 Persona_1 Parte_4 soggetti da loro incaricati per lo sfalcio dell'erba, tra i quali e Parte_5
e, infine, da parte della stessa;
Parte_6 Parte_1
che marito di aveva acquistato il terreno il 23 Persona_1 Parte_4 giugno 1963 e il passaggio era stato esercitato in modo pacifico e ininterrotto per oltre cinquant'anni;
che solo a luglio 2012 e recatisi con i Parte_5 Parte_6 loro mezzi agricoli nei pressi del terreno di , erano stati allontanati Parte_1 dai convenuti, cha avevano impedito loro il transito sul mappale 1769, sub 1;
che i convenuti avevano apposto un nastro di delimitazione del confine, sostenuto da paletti in ferro della distanza di circa 2,5 metri;
che nel corso degli anni i convenuti avevano ulteriormente modificato lo stato dei luoghi, costruendo un muro di recinzione con sovrastante rete, precludendo la via di accesso al terreno di parte attrice.
Costituitisi in giudizio, i convenuti avevano contestato il fondamento delle domande, eccependo che parte attrice non era mai passata attraverso la strada di loro proprietà per entrare nel suo terreno, essendo sempre entrata direttamente dalla strada pubblica via Mulini e che, quanto alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il terreno di parte attrice era accessibile direttamente dalla via pubblica, senza aggravio per il fondo di proprietà dei convenuti. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di determinazione dell'indennità dovuta per l'ipotesi di costituzione di servitù coattiva di passaggio.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 318/2024 il Tribunale di Como ha rigettato le domande proposte da
, condannandola a rimborsare le spese di lite a favore dei Parte_1 convenuti e ponendo a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alla domanda principale di usucapione, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il requisito dell'apparenza della servitù, affermando che parte attrice non aveva provato il passaggio mediante la realizzazione di opere pagina8 di 24 permanenti, tali da rendere apparente il possesso della servitù. Ha, altresì, ritenuto non provato il passaggio di sulla strada costruita sul mappale Parte_1
1769, sub 1.
Con riferimento alla domanda subordinata, il giudice ha ritenuto che l'accesso più breve dalla via pubblica al fondo di proprietà di parte attrice fosse quello indicato dal consulente tecnico d'ufficio come “soluzione B”, che implicava, tuttavia, la costituzione della servitù coattiva su fondo di proprietà di terzi.
Ritenendo, quindi, che non vi fossero le condizioni per costituire la servitù coattiva secondo la c.d. “soluzione A”, cioè sulla strada di proprietà dei convenuti, il giudice ha rigettato anche la domanda subordinata.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 settembre 2024,
[...]
ha impugnato la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma. Parte_1
I convenuti appellati non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza emessa dal consigliere istruttore all'udienza del 10 dicembre 2024.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale da parte dell'appellante entro il termine all'uopo concesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., con ordinanza del
13 marzo 2025 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di assumere la prova testimoniale in ordine alle circostanze di cui ai capitoli da 3) a
9), quali riproposti con l'atto di citazione in appello.
Assunta, all'udienza dell'8 aprile 2025, la prova orale ammessa, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24 giugno
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
ha nuovamente depositato comparsa conclusionale entro il Parte_1 termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con ordinanza emessa all'udienza dell'8 aprile 2025.
L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio e formula quattro diversi profili di censura.
pagina9 di 24 A) Con un primo profilo di doglianza deduce “Error in Parte_1 procedendo – violazione degli articoli 115 e 116 cpc e dell'art.2967 c.c. – erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure” (p. 9, atto di appello).
Lamenta che il giudice abbia erroneamente ritenuto che solo parte attrice avesse esercitato il diritto di passaggio sul mappale 1769 sub 1, senza considerare che ella aveva allegato che tale passaggio era sempre stato esercitato per un periodo ultraventennale anche dai suoi danti causa, e Persona_1 Pt_4
i quali incaricavano per lo sfalcio dell'erba sul mappale 737
[...] [...]
e che questi ultimi erano stati indicati come Parte_5 Parte_6 testimoni.
Si duole, altresì, del fatto che il giudice non abbia preso in considerazione i documenti prodotti.
B) Con un secondo profilo di censura, deduce “Error in Parte_1 iudicando – violazione del disposto di cui all'art. 1158 c.c. e seguenti – apparenza della servitù di passo pedonale e carraio sul mapp. 1769 sub 1” (p.
10, atto di appello).
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che sul mappale 1769 sub 1 non vi fossero opere visibili destinate all'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio, qualificando la strada sterrata della larghezza di quattro metri insistente sul predetto mappale come un mero sentiero formatosi per effetto del suo calpestio.
Ritiene che con tale motivazione il giudice abbia violato l'art. 1158 c.c.
Spiega che la documentazione fotografica prodotta attesta, invece, la presenza di un tracciato che, dalla via pubblica Mulini, si sviluppa sul mappale
1769, sub 1; che si tratta di una strada sterrata della larghezza di quattro metri che si sviluppa a confine dei mappali 1889, 737 e 1760 (quest'ultimo di proprietà dei signori;
che la stessa strada è sempre stata utilizzata come via di accesso Per_4 anche da parte dei convenuti per raggiungere le loro unità abitative, come risulta anche dalle foto prodotte come documento n. 6.
Aggiunge che lo stato dei luoghi, così come rappresentato dalla documentazione fotografica, è stato accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha precisato che tale strada sterrata era l'unico accesso per il mappale 737 alla via pubblica, come evidenziato dalla mappa wegis (aggiornata pagina10 di 24 del catasto terreni) e dallo stralcio della mappa di impianto (vecchia mappa catastale); che su entrambe le mappe sono identificate le linee tratteggiate che rappresentano in modo chiaro ed evidente una strada privata.
L'appellante afferma, dunque, che il requisito dell'apparenza è provato in giudizio, essendo documentati la dimensione del tracciato sul mappale 1769, sub
1, il suo sviluppo, la sua presenza evidenziata nella mappa di impianto, la sua funzionalità per dare accesso ai fondi interclusi alla via pubblica, compreso quello di proprietà dell'appellante.
C) Con un terzo profilo di doglianza l'appellante deduce “Error in procedendo e iudicando – Violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c., art. 2697 c.c., in punto non ammissione delle prove orali” (p. 12, atto di appello).
afferma che dalla lettura dei capitoli di prova dedotti nella Parte_1 memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. si rilevano i riferimenti storico temporali relativi alla data di acquisto del terreno 737 nel giugno 1963, da parte di marito di all'utilizzo, da giugno 1963, da Persona_1 Parte_4 parte dei danti causa di , del passaggio sul mappale 1769, sub 1, Parte_1 per accedere al mappale 737; alle modalità di esercizio della servitù di passaggio dal 1980, da parte anche degli incaricati, e Parte_5 Parte_6 per la lavorazione del terreno di cui al mappale 737 e del tragitto per accedervi, esercitato sul mappale 1769, sub 1; della continuità delle lavorazioni sul mappale
737 nel corso degli anni, dal 1963 al 2013, fino a quando i convenuti hanno iniziato ad impedire tale esercizio, dapprima con l'apposizione di nastro e paletti e, successivamente, con muretto e sovrastante paletti con rete metallica.
D) Con un quarto profilo di censura l'appellante deduce “Error in procedendo e in iudicando – violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116
c.p.c. in punto costruzione di una presunta nuova strada sul mappale 1769 sub
1 a seguito di lottizzazione” (p. 13, atto di appello).
censura la motivazione con la quale il giudice di prime cure Parte_1 ha argomentato nei seguenti termini: “Si tenga del resto conto che dal momento in cui è stato modificato lo stato dei luoghi, a seguito della lottizzazione, nel 1995, manca qualsivoglia prova che l'attrice sia passata sulla nuova strada costruita sul mappale 1769 sub 1 per accedere ai fondi”.
pagina11 di 24 L'appellante afferma che tale motivazione non ha alcuna evidenza negli atti del giudizio, in quanto l'unica strada di accesso al mappale 737 dalla via pubblica
è sempre stata quella esistente sul mappale 1769, sub 1, che ha mantenuto nel corso degli anni il medesimo tracciato, come risulta dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio.
Deduce, inoltre, che le uniche modifiche sul tracciato della servitù di passo sono state apportate dagli odierni appellati, i quali hanno posizionato autobloccanti e un muretto o cordolo con paletti e recinzione metallica, impedendo l'accesso al mappale 737, che è fondo intercluso.
Il motivo non può essere accolto.
Appare dirimente, ai fini del rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio vantata dall'appellante, l'assenza di prova della esistenza di opere visibili e permanenti.
L'art. 1061 c.c. stabilisce al primo comma che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Al secondo comma specifica che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art.1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n.
25355). In tema di servitù, la costituzione per usucapione e destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco pagina12 di 24 esistente nel muro di confine tra due fabbricati) (cfr. Cass. 28 settembre 2006, n.
21087).
In dettaglio, ai fini della apparenza di una servitù di passaggio non è, quindi, sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso, idonea allo scopo, essendo per contro necessario che la presenza di segni visibili e permanenti dimostri che essa è stata realizzata allo scopo precipuo di dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. Si è, infatti, puntualizzato che il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è, quindi, sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio, poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta) (cfr. Cass. 10 luglio 2007, n. 15447).
Il requisito dell'apparenza della servitù richiede la sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da opere inequivocabilmente destinate, per la loro struttura e funzionalità, all'esercizio della servitù medesima, così rivelando inequivocabilmente l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro fondo.
Con specifico riferimento alla servitù di passaggio, poi, ai fini del requisito dell'apparenza, non è sufficiente accertare l'esistenza di una strada, di un sentiero o di un viottolo sul fondo servente, ma occorre che dallo stesso tracciato sia consentito desumere, senza incertezze o ambiguità, che esso è stato predisposto al servizio del fondo dominante;
una servitù di passaggio può, dunque, considerarsi apparente e, quindi, suscettibile di acquisto per usucapione, anche se è esercitata solo attraverso un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare senza incertezze e ambiguità la sua funzione visibile e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, se congruamente motivato, si sottrae a ogni sindacato in sede di legittimità.
pagina13 di 24 L'esigenza poi che i segni o le opere che integrano il requisito dell'apparenza costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo dal vicino implica, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione dell'utilità di questo (cfr. Cass. 27 aprile 2004, n. 803).
Di recente la Corte di Cassazione (Cass., ord. 20 settembre 2024, n. 25270) ha ribadito il principio secondo il quale, “ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Sez. 2, n. 12362, 27/05/2009, Rv. 608548-01; conf.
Cass. n. 1912/1987)”. Ha, poi, precisato che “È certamente vero che questa Corte ha più volte ribadito (Cass. nn. 12238/2010, 7004/2017, 25355/2017) la necessità che consti (in questo senso si è scritto di "quid pluris") che il percorso (che come si è visto non deve necessariamente costituire "opus manu factum") abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante. Un tale enunciato ha, tuttavia, significato dirimente laddove il tracciato (restando all'ipotesi della servitù di passo) non presenti la esclusività di destinazione in favore del fondo di colui che pretenda di avere acquisito il diritto di transito per usucapione. Una tale evenienza nel caso in esame non consta, essendo indubbiamente univoco lo scopo della stradina” (Cass., ord. n. 25270 del 2024).
Nel caso che occupa, l'attore appellante non ha provato la circostanza della esistenza sul suolo di opere visibili e permanenti, che per tutto il decorso del termine necessario a usucapire avvertissero i proprietari del fondo servente del passaggio di mezzi, anche agricoli e lo rendessero palese. Circostanza che non emerge né dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, né dalle prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
E' vero che la documentazione fotografica prodotta attesta la presenza di un tracciato che, dalla via pubblica Mulini, si sviluppa sul mappale 1769, sub 1; che pagina14 di 24 si tratta di una strada sterrata della larghezza di quattro metri che si sviluppa a confine dei mappali 1889, 737 e 1760 (quest'ultimo di proprietà dei signori
; che la stessa strada è sempre stata utilizzata come via di accesso anche da Per_4 parte dei convenuti per raggiungere le loro unità abitative, come risulta anche dalle foto prodotte come documento n. 6 da . Parte_1
E' altrettanto vero che lo stato dei luoghi, così come rappresentato dalla documentazione fotografica, è stato accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha precisato che tale strada sterrata era l'unico accesso per il mappale 737 alla via pubblica, come evidenziato dalla mappa wegis (aggiornata del catasto terreni) e dallo stralcio della mappa di impianto (vecchia mappa catastale); che su entrambe le mappe sono identificate le linee tratteggiate che rappresentano in modo chiaro ed evidente una strada privata.
Gli elementi evidenziati non sono, tuttavia, sufficienti a ritenere provato il requisito dell'apparenza, così come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, poiché la strada sterrata in questione non presenta la esclusività di destinazione in favore del fondo di , proprio perché si sviluppa a Parte_1 confine dei mappali 1889, 737 e 1760 e non vi sono sul suolo segni evidenti di raccordo tra la strada medesima e il mappale 737 di proprietà dell'odierna parte appellante;
segni che rendano inequivoco che la strada in questione è stata predisposta al precipuo scopo di consentire in via esclusiva l'accesso al fondo di
. Parte_1
Le prove orali assunte nel presente giudizio non hanno offerto tale prova, poiché i testimoni escussi hanno confermato il passaggio sul mappale 1769, sub 1, ma non hanno offerto alcun elemento che consenta di ritenere la presenza di opere visibili, ulteriori e diverse dalla strada sterrata in questione, che colleghino in maniera inequivoca detta strada al fondo di proprietà di . Parte_1
L'accertamento dell'inesistenza del requisito dell'apparenza della servitù di passaggio vantata da parte appellante comporta l'assorbimento degli altri profili di censura.
Va, quindi, confermato il rigetto della domanda di usucapione proposta da
. Parte_1
SECONDO MOTIVO.
pagina15 di 24 Con un secondo e ultimo motivo di gravame si duole del Parte_1 rigetto della domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà dei convenuti.
Spiega che nel corso del giudizio è stata accertata l'interclusione del fondo di proprietà di e che il giudice non ha considerato quanto Parte_1 precisato dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla c.d. “soluzione B” e, cioè, che il fondo di cui al mappale 1889 è un terreno agricolo, che occorre creare una strada, verificarne la sua fattibilità strutturale (analisi geologica) e urbanistica, visto che dal certificato di destinazione urbanistica risulta in ambito di protezione ambientale;
che, inoltre, la realizzazione di un nuovo accesso alla strada è subordinato al rilascio dei permessi da parte di tutti gli enti preposti.
L'appellante aggiunge che il giudice ha omesso di considerare i seguenti determinanti elementi, che avrebbero dovuto portarlo a individuare la servitù coattiva di passo sul mappale di proprietà dei convenuti: il mappale 1769, sub 1, è ente comune non censibile, strada di accesso e manovra;
il detto mappale è utilizzato dagli appellati quale strada di accesso alle loro unità abitative;
sul detto mappale è stata costituita servitù di passo coattiva con sentenza n.
954/2019, emessa nella causa n. 1291/2017 r.g., dal Tribunale di Como a favore del mappale 1760, anch'esso intercluso e confinante con il mappale di proprietà di
; sentenza acquisita in giudizio dal giudice di prime cure con Parte_1 ordinanza del 7 aprile 2021; lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha precisato, nell'ultima pagina della propria relazione, che “la servitù A è già una strada carraia. Insiste sul mapp.
1769 sub 1 di proprietà dei convenuti censita come bene comune non censibile- strada di accesso e di manovra. La stessa è pertanto per sua natura già destinata
a servire come percorso di passaggio di utilità dei convenuti. La stessa area, come si può vedere dalla documentazione fotografica, è nettamente separata con siepi e muro di cinta rispetto all'area giardino che circonda le singole abitazioni.
In ultimo con sentenza 954/2019 causa in r.g. 1291/2017 sul mappale 1769 sub 1 si costituisce una servitù coattiva di passo carraio pedonale a favore del mappale
1760. Pertanto, tenendo conto delle ultime considerazioni fatte, ritengo di
pagina16 di 24 indicare come unico praticabile accesso alla pubblica Via il percorso rappresentato dalla servitù A”.
L'appellante lamenta che di tali evidenze non vi sia alcun cenno nella sentenza gravata.
Aggiunge che, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della costituzione di servitù coattiva deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi;
che nel caso in esame il transito e piedi e con mezzi anche agricoli sul mappale 1769, sub 1, per accedere al mappale 737, richiederebbe solo l'eliminazione di circa cinque metri della recinzione realizzata dai convenuti.
Il motivo merita accoglimento.
Premesso che deve ritenersi ormai irrevocabilmente accertato, in difetto di impugnazione sul punto, che il mappale 737, di proprietà di , è Parte_1 fondo intercluso, poiché non possiede accesso diretto alla via pubblica, va rilevato come, nell'accertare nella c.d. “soluzione B” indicata dall'ausiliare del giudice la via più breve di accesso al mappale 737, il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della situazione dei fondi.
Il consulente tecnico d'ufficio, geometra , ha Persona_7 individuato due possibili accessi al lotto 737 dalla pubblica via Mulini, indicati come “Servitù A” e “Servitù B”, la prima in colore rosso e la seconda in colore verde nella planimetria generale allegata alla propria relazione come doc. n. 6.
Ha precisato che la “Servitù B” risulta essere quella più corta e di conseguenza quella con minore superficie da occupare;
che “il suo sviluppo altimetrico risulta pressoché pianeggiante. Il terreno, però, risultando attualmente terreno agricolo e dovendo quindi trasformarsi in una strada, occorre verificare con analisi più approfondita, sia la fattibilità strutturale del terreno (analisi geologica) e sia la fattibilità urbanistica, visto che da certificato di destinazione urbanistica risulta in “Ambito di protezione ambientale urbana”
(doc. 09 – certificato di destinazione urbanistica)” (p. 10 della relazione).
Con riguardo alla “Servitù A”, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che essa si identifica con il tragitto che dalla via pubblica accede al mappale 737 attraverso il mappale 1769, sub 1; che “tale servitù risulta già strada finita, quindi non occorrerebbe intervenire sia strutturalmente che urbanisticamente, al
pagina17 di 24 contrario della “Servitù B” (omissis) sul mappale 1769 sub.1 di proprietà dei convenuti (omissis) sono state costruite delle opere che delimitano il fondo dai fondi limitrofi (compreso il fondo della parte attrice). Tali opere a delimitazione del fondo, come già descritto al punto 1) sono materializzate da una recinzione realizzata con muretto in calcestruzzo con sovrastante paline e rete metallica plastificata di colore verde. Come si vede dalla planimetria generale allegata si rende necessario, per permettere l'accesso dalla pubblica via, rimuovere una parte della recinzione sopra descritta per una lunghezza stimata in 5,00 ml” (p.
11 della relazione).
Ciò premesso in fatto, è opportuno ricordare che nell'applicazione degli artt.
1051 e 1052 c.c., deve aversi riguardo, siccome già chiarito in sede di legittimità,
“non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio” (Cass. 12 dicembre 2016, n. 25352, che richiama Cass.
15 dicembre 1982, n. 6928).
Con ordinanza n. 20553 del 19 luglio 2021, la seconda sezione civile della
Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni sui presupposti per poter invocare la costituzione della servitù coattiva.
Il proprietario di un fondo intercluso e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, ove convenga in giudizio il proprietario
(ovvero uno dei proprietari) di fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno.
Spetta, infatti, al giudice di merito di provvedere, con riferimento all'ambito spaziale del fondo del convenuto (o della pluralità dei fondi intercludenti), alla determinazione del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in base ai criteri (fissati dall'art. 1051, comma 2, c.c.) della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica (avendo però riguardo non solo, e non tanto, alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi) e del minor aggravio per il fondo da asservire (nell'interesse, oltre che del proprietario di detto fondo, anche di quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiché l'indennità che pagina18 di 24 quest'ultimo è tenuto a corrispondere va, appunto, commisurata al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il fondo servente), da valutarsi e applicarsi contemporaneamente e armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento.
Vertendosi in tema di una limitazione del diritto di proprietà, sia pure imposta da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse (alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del "minimo mezzo", nel senso che l'esercizio della servitù deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (cfr. Cass. 15 aprile 2008, n.
10045).
Tale valutazione dev'essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, pur in tal caso provvedendo, mediante un esame comparativo delle diverse situazioni e delle rispettive esigenze, ad individuare il tracciato che meglio concili il requisito del percorso più breve con quello del minor danno.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, nel caso in esame non vi è dubbio che, diversamente da quanto accertato nella sentenza gravata, il percorso che soddisfa il principio del minimo mezzo, risultando il meno invasivo per il fondo servente, contemporaneamente realizzando l'utilità per il fondo dominante, sia quello individuato dal consulente tecnico d'ufficio come “Servitù A”, cioè quello che passa sul fondo di proprietà degli appallati di cui al mappale 1769, sub
1.
Il transito a piedi e con mezzi, anche agricoli, su detto mappale per accedere al mappale 737 di richiederebbe solo l'eliminazione di circa Parte_1 cinque metri di recinzione realizzata dagli stessi appellati, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Diversamente, la c.d. “Servitù B” richiederebbe la creazione di una strada ad hoc, peraltro subordinata, oltre che ad analisi geologiche per verificarne la fattibilità strutturale, anche al rilascio dei permessi da parte dei vari enti preposti,
pagina19 di 24 come chiarito dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico dei convenuti (cfr. p. 13 della relazione).
Non osta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio la previsione dell'art. 1051, quarto comma, c.c., che esenta da tale servitù “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
E' stata affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare
l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode;
ne consegue che per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi” (Cass., ord. 26 giugno 2019, n.
17156).
Nel caso in esame, dall'elenco subalterni allegato all'elaborato planimetrico del mappale 1769, depositato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Como, il subalterno 1 del mappale 1769 è definito come “bene comune non censibile – strada di accesso e manovra” (cfr. allegato 13 alla relazione del consulente tecnico d'ufficio). Inoltre, come si può vedere dalla documentazione fotografica acquisita al processo, tale area è nettamente separata con siepi e muro di cinta rispetto all'area giardino che circonda le singole abitazioni degli odierni appellati.
Non solo la destinazione attuale, ma anche la destinazione potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi, escludono che il fondo di cui al mappale
1769, sub 1, integri l'ipotesi del cortile o giardino, trattandosi di fondo che è sempre stato utilizzato, come riferito dai testimoni escussi all'udienza dell'8 aprile
2025, per il passaggio, anche con mezzi agricoli, per l'accesso al fondo di cui al mappale 737 e anche al confinante mappale 1760 (di proprietà dei testi e Per_4 considerato, altresì, che, come è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il fondo servente in questione, attualmente identificato da una strada sterrata e carrabile, è l'unico collegamento alla via pubblica dei fondi interclusi, tra cui il mappale 737.
Si tratta, quindi, di fondo destinato per sua natura a servire come percorso di passaggio ad utilità degli stessi appellati per l'accesso alle loro abitazioni.
pagina20 di 24 In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, va, dunque, disposta la costituzione di servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, sul mappale 1769, sub 1 e a favore del fondo di cui al mappale 737, secondo il tragitto di colore rosso meglio illustrato nella planimetria generale allegata come doc. n. 6 alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, geometra
. Persona_7
Poiché le opere (nel caso in esame, rimozione, per una lunghezza di cinque metri, della recinzione realizzata con muretto in calcestruzzo con sovrastante paline e rete metallica plastificata di colore verde) e le relative spese necessarie alla costituzione e all'esercizio della servitù coattiva spettano al proprietario del fondo dominante, va rigettata la domanda proposta in tal senso da
[...]
, per conseguire dai convenuti la detta rimozione della recinzione. Parte_1
Nulla va riconosciuto a titolo di indennità ai proprietari del fondo servente, poiché, essendo gli odierni appellati rimasti contumaci, la relativa domanda non è stata riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Al riguardo è opportuno ricordare che il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente (cfr. Cass. 21 giugno 2010, n.
14922; Cass. 22 marzo 2004, n. 5680).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, nel giudizio di primo grado gli odierni appellati avevano proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c., ma tale domanda non è stata riproposta nel presente giudizio, essendo rimasti contumaci.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
pagina21 di 24 In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
All'esito del presente giudizio si configura una parziale soccombenza reciproca, essendo confermato il rigetto della domanda principale di usucapione della servitù di passaggio, ma essendo accolta la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., senza il riconoscimento dell'indennità ex art. 1053 c.c., pur richiesta in primo grado dagli appellati.
Si giustifica, quindi, una compensazione per la metà delle spese di ambo i gradi di giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria e la condanna degli appellati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione dei comuni interessi, a la residua metà di tali spese. Parte_1
Il compenso liquidato dal giudice di prime cure al consulente tecnico d'ufficio, geometra , deve essere posto definitivamente a Persona_7 carico degli appellati.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
pagina22 di 24 liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (incluso il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio, in ragione dell'assunzione di prove testimoniali), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di complessità media.
I compensi sono contenuti nei limiti della nota spese allegata, ancorché spetterebbero compensi maggiori sulla base del richiamato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per la riforma della CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 318/2024, pubblicata il 18 marzo 2024 dal Tribunale di Como nella causa iscritta al n. 5087/2019 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
COSTITUISCE
A favore del fondo di proprietà di , sito nel Comune di Parte_1
VE (CO) e identificato nel Catasto Terreni di detto Comune, Sezione
Drezzio, al foglio 904, mappale 737 e a carico del confinante fondo in comproprietà di e CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 sito nel Comune di VE (CO) e identificato catastalmente al mappale 1769, subalterno 1, servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli di ogni genere, lungo il tracciato denominato “Servitù A”, quale identificato dal consulente tecnico d'ufficio, geometra e rappresentato graficamente nel Persona_7 tragitto di colore rosso meglio illustrato nella planimetria generale allegata come doc. n. 6 alla relazione, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
pagina23 di 24 RIGETTA
La domanda di condanna di e CP_2 Parte_3 Parte_2
a provvedere alla rimozione, per una lunghezza di cinque metri, Controparte_1 della recinzione realizzata, lungo il confine tra i detti fondi, con muretto in calcestruzzo con sovrastante paline e rete metallica plastificata di colore verde;
CONFERMA
La sentenza impugnata nel resto;
previa compensazione della metà delle spese di ambo i gradi di giudizio,
ND
e a CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1 rimborsare, in solido tra loro, a , la residua metà di tali spese, Parte_1 liquidate, in tale misura pari alla metà, quanto al procedimento di mediazione, in euro 16,10 per spese ed euro 220,50 per compensi;
quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.538,50 per compensi di avvocato ed euro 149,90 per spese e, quanto al presente giudizio, in euro 2.904,50 per compensi di avvocato ed euro
211,65 per spese,
PONE
Il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, geometra Per_7
, definitivamente a carico di
[...] CP_2 Parte_3 Pt_2
e in solido tra loro.
[...] Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il consigliere estensore
Dott.ssa EL ET
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