Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 24/06/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
,elett.te dom.ta in Frattamaggiore (NA) alla via V. Emanuele III n. 14 presso loParte_1 studio dell'avv. Nicola Caprio che la rapp.ta e difende, come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che la ditta
CP_1 svolgeva la propria attività di impresa nella ristorazione con preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande varie, da consumare nel locale e talvolta anche da asporto, ma comunque con servizio al tavolo, con sede legale sita in Pozzuoli (NA) - 80078 alla via Pisciarelli n.
95; di aver lavorato continuativamente, presso la sede operativa della stessa sita in Napoli (NA) alla
di essere stata inquadrata, per l'intera durata del rapporto di lavoro, al V Livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo con contratto a tempo indeterminato, dapprima a tempo parziale dalla data di assunzione del 04/06/2016 al 02/02/2018 e, poi, a tempo pieno, dal
03/02/2018 e sino alla data del 23/07/2023; di aver svolto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, le mansioni di cuoca/responsabile della cucina cui al IV Livello del suddetto C.C.N.L. di categoria;
di aver sempre osservato un orario lavorativo articolato, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 17:00; di aver percepito una retribuzione mensile di cui ai cedolini paga versati in atti, all'incirca di €. 850,00 mensili;
di non aver percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato;
di non aver mai percepito la retribuzione per le ultime due mensilità di lavoro di giugno e luglio 2023; di non aver mai percepito, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, la somma a titolo di TFR;
di non aver mai fruito di permessi e di non aver beneficiato di alcuna maggiorazione retributiva per il lavoro prestato durante il periodo di festività nè della tredicesima e quattordicesima mensilità. CP Tanto premesso conveniva la resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
"1) In via principale: Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 04/06/2016 al 23/07/2023;
2) Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1 a percepire le differenze retributive, ed il TFR, per aver svolte le mansioni di Cuoca di cui al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e
CP
Turismo, nonché per aver osservato gli orari di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 86.831,74 a titolo di differenze retributive, ed
€ 10.905,21 a titolo di TFR per un TOT. di € 97.736,95 così come specificate nei conteggi allegati, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi previsti per legge”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La ditta individuale resistente, benchè regolarmente citata, restava contumace.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito del deposito di note conclusionali e della riformulazione dei conteggi da parte del procuratore della ricorrente, il Tribunale osserva che:
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Va, in via preliminare, rilevato che risulta documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tre le parti in causa, dal 04/06/2016 al 23/07/2023, con inquadramento al V
Livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo (cfr. buste paga in atti di gennaio, febbraio e marzo 2023 da cui si evince l'assunzione in data 04.06.2016 e modulo recesso dal rapporto di lavoro inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'indicazione delle dimissioni rassegnate in data 23.07.2023).
Ciò posto, è noto che la domanda principale qui intesa ad ottenere differenze retributive conseguenti all'accertamento del preteso diritto al superiore inquadramento postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
A fronte della puntuale contestazione di parte resistente, è onere dei ricorrenti provare i fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c.
E' ben noto, infatti, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Sicché il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore o le corrispondenti differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente, con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del
21.05.2003).
-È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno, poi, raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 16200 del 10.07.2009). Ed, inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini, Cassazione, Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6303 del 18/03/2011)
Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica ed elaborano, successivamente, le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 27430 del 13.12.2005).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
In definitiva, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore, questo giudicante presta adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale riconoscimento avviene attraverso una cd. triplice fase, con l'accertamento da parte del giudice di merito delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli in cui queste si articolano e l'operatività del confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. ex multis Cass.civ. sez. lav. 27-09-2016, n.18943;
8-04-2015 n.8589; 27-09-2010 n.20272; 30-10-2008 n.26234; 6-3-2007, n.5128; nn.12156/2003;
12353/2003).
Con riguardo al caso di specie, in base alla contrattazione del settore al LIVELLO QUARTO appartengono i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi 66 operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: cuoco capo partita - cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per
-
tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina"..
Appartengono, invece, al CP_2 66 i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè ....cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
.... banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
... - cameriere bar, tavola calda, self-service; - demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
... operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature".
Tanto premesso, vanno esaminate le risultanze della prova testimoniale al fine di accertare il concreto contenuto delle mansioni svolte dalla parte ricorrente.
In proposito, la teste Testimone_1 ha dichiarato: “Sono la cugina della ricorrente ed anche io ho dal giugno 2019 a settembre 2019 CP_1lavorato nel Bar Tavola Calda Mariano gestito da e da gennaio a settembre 2020. Io, personalmente, mi sono occupata di rispondere al telefono per il cibo da asporto, di dare una mano in cucina a mia cugina che era addetta all'attività di cuoca, nonché di operare in sala quale cameriera. Mia cugina era già in servizio quando io ho iniziato a lavorare per la ditta CP_1 ed è rimasta in servizio anche quando sono andata via. Confermo che mia cugina ha sempre espletato le mansioni di cuoca ed era l'unica addetta a farlo. Io e mia cugina abbiamo osservato il medesimo orario lavorativo articolato dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9 alle ore
17, con 30 minuti circa di pausa per il pranzo. Sporadicamente abbiamo lavorato anche la domenica tutte le volte in cui vi erano le corse all'ippodromo ad Agnano, ciò avveniva all'incirca una volta al mese, osservando sempre il medesimo orario lavorativo. Sporadicamente ho frequentato il locale al di fuori del mio rapporto lavorativo perché abito in un'altra zona. Il locale restava chiuso durante le due settimane centrali del mese di agosto. Null'altro ho da aggiungere". Testimone_2A sua volta, il teste ha riferito: "Sono il compagno della ricorrente dal 2020, non convivente, da settembre / ottobre 2020. Ho cominciato a frequentare il locale gestito da CP_1
[...] sito in via Ruggiero a Napoli quartiere Agnano da fine luglio 2020 ed all'epoca la Pt_1 era già in servizio tant'è vero che la conobbi sul posto di lavoro. Il suo rapporto di lavoro è terminato nel luglio 2023 allorquando subì un infortunio sul lavoro ed usufruì di un periodo di malattia successivamente al quale non riprese più la sua attività lavorativa. Dal luglio 2020 in poi ho frequentato il locale quasi tutti i giorni in quanto all'epoca lavoravo presso l'ingrosso di giocattoli
GE e TU SR che non disponeva di una mensa aziendale, per cui ero solito recarmi al locale dove lavorava la mia compagna qualche volta di mattina intorno alle 9.00, per trattenermi per circa una decina di minuti e, poi, durante la pausa pranzo dalle 13:30 alle 15.00. Ho visto che la mia compagna era addetta all'attività di cuoca ed, in caso di maggiore affluenza, si occupava di servire anche la clientela in sala. Quando io mi recavo al locale alle 9.00 del mattino trovavo la mia compagna già in servizio e lo era anche nell'orario di pranzo allorquando si tratteneva a mangiare con me per circa 30 minuti al massimo. Ricordo che il locale restava chiuso durante le due settimane centrali del mese di agosto. Null'altro so".
Da quanto sopra, pertanto, emerge la prova che le mansioni svolte dalla ricorrente siano state, per l'intera durata del suo rapporto di lavoro, quelle di cuoca con l'esclusiva responsabilità della cucina, con diritto all'inquadramento nel IV della contrattazione collettiva di settore e con il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate.
Parte ricorrente lamenta, altresì, differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e festivo,
permessi (rol ed ex festività non goduti), ferie non godute, retribuzione per le ultime due mensilità di giugno e luglio 2023..
In proposito vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale.
Ciò posto, con specifico riferimento al maggiore orario lavorativo che parte ricorrente assume di aver prestato rispetto a quello risultante dalle buste paga in atti, come già innanzi evidenziato, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto, l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr.
Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013). Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738)" (Cass. n.
16150/2018).
Ed ancora: "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n.
4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del 2003) (...) la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass.
n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie" (Cass. n. 16951/2018).
In ordine alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è
altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n.
1389).
Il Supremo Collegio, inoltre, ha avuto modo di chiarire che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario e/o feriale, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario ovvero nel periodo coincidente con quello feriale per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, la sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Ciò posto, nella vicenda de qua, dalla complessiva lettura delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa da ritenersi particolarmente attendibili in quanto rese da persone a diretta conoscenza dei fatti di causa, può ritenersi sufficientemente provato che la ricorrente abbia osservato l'orario lavorativo così come dedotto nel corpo del ricorso introduttivo e, pertanto, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00, con mezz'ora di pausa per il pranzo, esclusivamente nell'arco temporale dal giugno 2019 a settembre 2019 e da gennaio a settembre 2020 ( così come riferito dalla teste Testimone_1 e nei limiti della sua frequentazione temporale dell'esercizio commerciale quale collega di lavoro della Pt_1 ) mentre, in relazione al restante arco temporale, esso può ritenersi sempre secondo l'articolazione suindicata - solo entro le ore 15.00, sulla base di quanto provato- dichiarato dall'altro teste escusso, Testimone_2 avendo costui riferito di aver frequentato l'esercizio commerciale al massimo entro le ore 15.00.
Nulla può esserle riconosciuto a titolo di lavoro festivo in mancanza di specifica allegazione e prova dei singoli giorni festivi in cui avrebbe, in tesi, lavorato.
Ed, ancora, non avendo nessuno dei testi escussi riferito alcunchè al riguardo, spetta alla parte ricorrente l'importo dovutole a titolo di ferie e permessi non goduti soltanto nei limiti delle risultanze di fatto di cui alle buste paga in atti.
Per quanta riguarda, invece, la retribuzione parte ricorrente ha dedotto di aver sempre ricevuto una paga di importo corrispondente rispetto a quello riportato in busta paga ad eccezione delle ultime due CP mensilità di giugno e luglio 2023 in relazione alle quali la resistente, rimanendo contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento.
Infine, in relazione al TFR, per quanto attiene l'esistenza del rapporto obbligatorio, nessun dubbio può sollevarsi al riguardo, essendo, il trattamento di fine rapporto, un elemento della retribuzione riconosciuto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quando viene prestato il lavoro ed essendo, nella fattispecie di cui è causa, tanto l'esistenza quanto la cessazione di quest'ultimo, sufficientemente provate così come sopra ampiamente argomentato.
Tanto premesso, a fronte dell'allegazione, effettuata dalla ricorrente, relativa all'inadempimento, da parte della ditta resistente, dell'obbligo di corrisponderle l'importo dovutole a titolo di TFR, quest'ultima, in violazione dell'onere sancito a suo carico dall'art. 2697 c.c., restando contumace, non ha provveduto a provare, in alcun modo, l'avvenuto pagamento di quanto ad ella spettante.
In definitiva, alla stregua dell'art. 2099 cc e del CCNL di categoria - da applicarsi in via diretta considerata l'adesione ad essa di parte resistente così come si evince dall'esame delle buste paga allegate agli atti le quali riportano voci retributive di carattere tipicamente contrattuale (ad es. scatti di anzianità) - in conformità delle retribuzioni orarie spettanti per i lavoratori inquadrati nel IV livello, vanno computate le differenze di retribuzione effettivamente spettanti alla ricorrente, previa detrazione dei compensi percepiti in costanza di rapporto così come sopra indicati. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda giudiziale, in conformità delle risultanze istruttorie e dei conteggi analitici correttamente effettuati dal procuratore di parte ricorrente in osservanza dell'ordinanza resa in data 18.03.2025, ai quali si ritiene di dover aderire in quanto esenti da vizi di qualsivoglia genere, spetta a quest'ultima la complessiva somma pari ad € 88.684,12 di cui €
12.351,85 a titolo di TFR.
Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e fino al soddisfo.
L'esito della lite, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 09.01.2024 nei confronti della Controparte_1
,in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna la ditta individuale resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad €
88.684,12 di cui € 12.351,85 a titolo di TFR oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR
e fino al soddisfo;
condanna la ditta individuale resistente al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese di lite liquidate, per l'intero, in € 6.699,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario