Art. 16.
Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilita' prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita', ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo' eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che, il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.
L'affittuario puo' trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.
E' fatta salva per l'affittuario la facolta' di chiedere alle competenti autorita' l'applicazione dell' articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .
Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilita' prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita', ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo' eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che, il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.
L'affittuario puo' trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.
E' fatta salva per l'affittuario la facolta' di chiedere alle competenti autorita' l'applicazione dell' articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .
Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".