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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5143 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 5.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Edoardo Romano (c.f.: ) C.F._2
e Guglielmo Romano (c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla via San C.F._3
Pasquale a Chiaia n. 55, presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Iaccarino;
appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino (c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
, elett. te dom.ta in Durazzano (BN), alla via San Pietro n. 5 in virtù di C.F._4
procura in atti;
appellata
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1520/2022 del Tribunale di Napoli nord, pubblicata in data 28.4.2022 nel proc. di primo grado n. 5989/2017 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e proposero opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
n. 1374/2017 loro intimante il pagamento, in favore della e per essa Parte_3 [...]
dell'importo di € 45.761,00 a titolo di residuo ancora dovuto riferibile ad Controparte_3
un contratto di finanziamento concluso da e che vedeva quale coobbligato Parte_1
(finanziamento n. 1190284, senza data). Parte_2
A sostegno della opposizione dedussero di non aver mai sottoscritto alcun contratto e disconobbero le firme (n. 5 firme apposte da e n. 3 firme di Parte_1 [...]
); disconobbero anche la conformità all'originale della copia del contratto prodotto;
Parte_2
solo in via subordinata eccepirono, in ogni caso, l'applicazione di interessi “moratori” usurari.
Chiesero, dunque, gli opponenti, l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, chiesero di espungere gli interessi usurari, vinte le spese con attribuzione.
Si costituì ritualmente in giudizio , e per essa Parte_4 [...]
eccependo che il contratto di finanziamento era immune da vizi di forma Controparte_2
ed era stato ritualmente sottoscritto dagli opponenti che, senza ragione, avevano interrotto il pagamento delle rate;
aggiunse che le firme appartenevano ai sottoscrittori, come desumibile già dalla semplice comparazione con le firme apposte ai documenti d'identità utilizzati per istruire la pratica di finanziamento;
inoltre, che aveva sottoscritto anche Parte_1 separato contratto di acquisto di un'automobile nel quale erano richiamati tutti gli estremi del finanziamento in lite e le sottoscrizioni erano state autenticate da un notaio;
in ogni caso, in ragione del disconoscimento della sottoscrizione, si riservava di produrre il documento in originale. Espose, poi, che i tassi di interesse pattuiti nel finanziamento, concluso nel mese di ottobre 2007, erano nei limiti delle soglie antiusura (TAN 13,00%- TAEG 13,81% a fronte di una soglia nel trimestre di riferimento del 18,79%) e nel contratto vi era clausola di salvaguardia in riferimento alla mora in caso di ritardato pagamento;
inoltre, per includere la mora, le soglie dovevano quantomeno essere aumentate del 2.1%; in ogni caso, erano stati chiesti ed ingiunti importi ben al di sotto della mora, come desumibile dall'estratto prodotto.
2 Chiese, dunque, la opposta, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto;
in via subordinata, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa , incaricato di accertare l'identità dei Persona_1
sottoscrittori, come desumibile dal contratto, per essere manlevata di tutto quanto eventualmente condannata a pagare;
formulava, poi, espressa istanza di verificazione, vinte le spese di lite.
Disposta la mediazione, regolarmente espletata, all'udienza del 15.5.2018 il processo fu dichiarato interrotto per intervenuto decesso di . Parte_2
, in proprio e nella qualità di unico erede di , Parte_1 Parte_2
riassunse il giudizio, riportandosi a tutte le originarie difese e richieste. Si costituì in riassunzione la reiterando tutte le originarie richieste, ivi compresa la istanza Parte_3
di provvisoria esecuzione, la chiamata in causa del terzo e l'istanza di verificazione, evidenziando, altresì, che il disconoscimento era da considerarsi incompatibile con la esecuzione del contratto e l'intervenuto pagamento delle rate.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, il giudice subentrato nella trattazione del fascicolo, con ordinanza del 4.2.2019, dichiarò inammissibile la istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, da considerarsi “implicitamente rigettata” dal primo giudice che aveva rilevato la improcedibilità della domanda e disposto la mediazione, e formulò proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c. (pagamento da parte dell'opponente della somma di € 22.000,00), rigettata dall'opponente, impossibilitato a pagare, in quanto disoccupato. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con comparsa del 19.2.2020 intervenne ex art. 111 c.p.c. e per essa Controparte_4 Controparte_2
cessionaria del credito della . Disposta c.t.u. grafologica, all'udienza del Parte_3
30.11.2021, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa fu riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1520 del 2022 pubblicata il 28.4.2022 il Tribunale di Napoli nord rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della e della in complessivi € 5.000,00, ponendo a carico del Parte_3 CP_1
soccombente anche le spese di c.t.u.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , affidato ai motivi che Parte_1
di seguito si esamineranno.
Ha chiesto, dunque, l'appellante, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado;
in via subordinata, ha chiesto di espungere gli interessi moratori.
3 Ha resistito e per essa con comparsa di CP_1 Controparte_3 costituzione depositata il 22.3.2023 (per l'udienza dell'11.4.2023), chiedendo di rigettare l'appello vinte le spese.
All'udienza del 5.2.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.L'appellante con il primo motivo si duole della omessa considerazione in sentenza, in suo favore, degli esiti della c.t.u. grafologica, nella quale il nominato c.t.u. aveva concluso per la apocrifia della firma apposta dall'appellante al contratto di finanziamento (firma apposta per imitazione a mano libera;
cfr. c.t.u. depositata in data 11.4.2023, c.t.u. dott.ssa Per_2
.
[...]
Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ritiene che l'appellante abbia fatto proprio il contratto di finanziamento, senza rilevarne la nullità in quanto, in assenza di un contratto sottoscritto dal Cristiano, il finanziamento azionato doveva più correttamente considerarsi privo della forma scritta necessaria ex art. 117 TUB.
Con il terzo motivo si duole della inosservanza delle regole di distribuzione dell'onere della prova, poiché il creditore, che ne era onerato, non aveva dato prova dei fatti costitutivi del credito, in assenza di prova di un contratto ritualmente sottoscritto.
2.1-I tre motivi vanno esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi.
Su tali punti il Tribunale ha motivato che: - il contratto di compravendita dell'automobile in lite (acquisto al quale era finalizzato l'ottenuto finanziamento) recava la firma, autenticata dal notaio, di , il quale l'aveva anche riconosciuta come Parte_1 propria all'udienza del 6.6.2019; in tale contratto vi era esplicito riferimento al contratto di finanziamento erogato originariamente da per l'importo di cui al contratto Parte_3 prodotto dalla società opposta, con l'indicazione dell'ammontare della rata in misura pari a quella liquidata nel contratto di finanziamento;
in esso è, ancora, espresso il consenso alla iscrizione di ipoteca;
- dalla consultazione del pubblico registro automobilistico risultava la trascrizione di questo contratto di compravendita nonché l'iscrizione della ipoteca concessa da
- dalla documentazione in atti era emerso l' adempimento parziale Parte_3 dell'obbligo restitutorio, evenienza mai contestata;
con la conseguenza che non vi era alcun bisogno…di valutare l'esito – che l'opponente invoca perché a lui favorevole - dell'accertamento peritale riguardante le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento. È, infatti, palese che la fonte dell'obbligazione del , se non nel Parte_1
contratto, debba essere indiscutibilmente ravvisata nel relativo rapporto contrattuale, che egli ha fatto proprio, sia, innanzitutto, con la conclusione del connesso contratto di
4 compravendita e di costituzione di ipoteca, che, in seguito, mediante il parziale adempimento dell'obbligo restitutorio.
2.2-Al di là della condivisibilità delle conclusioni del c.t.u. (che comunque conclude in termini di imitazione a mano libera della sottoscrizione apposta al finanziamento), va dato rilievo all'argomento dirimente, implicitamente utilizzato dal Tribunale, rappresentato dal fatto che il disconoscimento della sottoscrizione è da considerarsi incompatibile con la esecuzione del contratto e con il parziale pagamento di talune rate (evenienza dedotta proprio dai debitori), sia pur in parte dovendo correggere in questa sede la motivazione del tribunale sulla fonte del rapporto.
2.3.-Occorre meglio precisare, così integrando l'iter motivazionale della sentenza gravata, le conseguenze di tale condotta (esecuzione parziale), che vanno rettamente intese quale “riconoscimento implicito” della scrittura che, come tale, non può più essere disconosciuta: di qui la superfluità degli esiti della indicata c.t.u., che non avrebbe dovuto proprio trovare ingresso in primo grado. Con la conseguenza che la fonte del rapporto, a correzione di quanto ritenuto dal Tribunale, è proprio il documento contrattuale in esame che, in quanto non ritualmente disconosciuto, è da considerarsi riconosciuto e pienamente utilizzabile.
2.4-Concorde giurisprudenza argomenta che la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone,
19.5.2009 n. 776). La Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale, osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo, si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio, cui consegue la sola possibilità di proporre querela di falso (Cass. civ. n. 21744/04: Il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 cod. civ., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale;
tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso). Ne consegue che il
5 sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12; in senso analogo da ultimo Trib. di Livorno, nella sentenza n. 740 del 2024)
L'operato disconoscimento correttamente è stato considerato, dunque, completamente inammissibile. Logica conseguenza di quanto esposto è che nel caso di specie l'istanza di verificazione non era necessaria e la c.t.u. espletata, del tutto superflua.
Il contratto in lite è valido ed efficace, riveste la forma scritta di legge ed è da considerarsi esso stesso la fonte del rapporto;
il contratto regola compiutamente il finanziamento concesso e gli interessi concordati.
La esistenza di un valido contratto, assorbe, dunque, anche ogni questione sulla dedotta mancanza di forma scritta.
2.5- In ogni caso, il tribunale ha elencato ulteriori elementi a sostegno della paternità della firma desumibili dal contratto di acquisto dell'autovettura, con sottoscrizione del autenticata dal notaio e che richiamava il finanziamento in lite. Peraltro, Parte_1 Parte_1
, all'udienza del 6.6.2019, ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al
[...] contratto di compravendita dell'automobile. Tali evenienze, come accennato, servono a sostenere la paternità della firma e la validità del contratto, più che l'ipotesi di una fonte contrattuale fatta propria, come impropriamente ritenuto in sentenza.
3.Con il quarto motivo, si censura la sentenza per difetto di motivazione sulla eccepita natura usuraria degli interessi moratori.
Va evidenziato che, in primo grado, parte attrice sul punto ha dedotto che il tasso moratorio sopravanzava il tasso soglia, fissato, per il trimestre di riferimento, nel 19,04% per i finanziamenti da intermediari non bancari a favore di privati e famiglie, con le note conseguenze in ordine alla elisione totale del fattore di rimuneratività del prestito e alla gratuità dello stesso;
ha richiamato poi giurisprudenza in tema, senza allegare alcun ulteriore elemento in fatto (nessuna precisazione è contenuta neppure nelle memorie ex art. 183 c.p.c.).
3.1-Sul punto il Tribunale ha così motivato: Generiche, e comunque, infondate, sono, infine, le deduzioni svolte in ordine alla pretesa eccedenza del tasso d'interessi moratorio rispetto a quello cd. soglia.
3.2-Evidenziato che l'appellante si duole solo della usurarietà degli interessi di mora
(pacifica essendo la legittimità dei corrispettivi), in applicazione dei principi consolidati dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente il tribunale ha ritenuto
6 l'eccezione del tutto generica: in opposizione non sono neppure riportati i tassi pattuiti e non è indicato lo sforamento contestato.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Cass. SS.UU.
2020 n. 19597, ha chiarito che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. In tempi più recenti ed in senso analogo v. Cass. 2024 n. 26525: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
3.3. Inoltre, la ha dedotto (e l'evenienza non è mai stata oggetto di CP_1
contestazione) di aver calcolato (ed ingiunto) gli interessi di mora per ogni singolo anno sulla sola quota capitale delle rate scadute ed impagate al tasso del 13,81% dal 30.10.2007 e del
13% dall'1.1.2011, ben al di sotto delle soglie indicate.
Anzi, a ben vedere, gli interessi praticati ai fini della determinazione dell'importo da ingiungere sono sostanzialmente pari ai corrispettivi nel primo periodo ed addirittura a questi inferiori nel periodo successivo;
di talché non vi sarebbe alcun importo da ripetere a titolo di differenza tra corrispettivi (pacificamente leciti) e moratori (asseritamente usurari), nota essendo la giurisprudenza in base alla quale, laddove siano usurari i soli interessi moratori, i corrispettivi leciti ab origine sono comunque dovuti (Cass. SS.UU. cit.).
4.L'ultimo motivo di appello riferibile alle spese è inammissibile poiché richiama la sola necessità di riliquidare le spese di lite in caso di accoglimento dell'appello.
L'appello va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), nell'importo di €
7 2.058,00 per la fase di studio, di € 1.418,00 per la fase introduttiva, di € 1.522,5 per la trattazione (€ 3.045,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 3.470,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 8.468,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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