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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3779/2024
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 3779/2024 Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 10.04.2025 e promossa tra
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO AGATA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ),; Controparte_1 C.F._2
- Convenuto –
Oggetto: cessazione contratto di comodato precario
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di sfratto per cessazione di comodato e contestuale citazione per la convalida, notificato il 21.11.2024, ai sensi dell'art. 140 cpc e con avviso al destinatario ex art. 660 cpc del
22.11.2024, citava , chiedendo al Tribunale di 1) Parte_1 Controparte_1
convalidare il presente sfratto per cessazione di comodato ex art. 1810 c.c., ordinando il rilascio immediato dell'immobile sopra meglio specificato, libero e sgombero di persone e cose e, in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva;
2) dichiarare risolto il contratto di comodato precario intercorso tra le parti;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina1 di 4 All'udienza del 14.11.2024, il procuratore dell'attore compariva chiedendo che fosse fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notificazione dell'atto introduttivo da considerarsi quale ricorso per la cessazione di comodato precario.
Concesso rinvio e termine di dieci giorni per la notificazione, all'udienza del 10.04.2025, compariva solo il procuratore di parte ricorrente che chiedeva dichiararsi la cessazione del comodato precario e l'immediato rilascio dell'immobile.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente non costituito, a cui l'atto introduttivo, unitamente del verbale d'udienza del 14.11.2024, contenente la nuova data di udienza,
è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 21.11.2024, con avviso dato ex art. 660 cpc il
22.11.2024.
Deve prendersi atto che la ricorrente ha preliminarmente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
La ricorrente, sebbene in atto introduttivo esprime certezza della compatibilità del rito sommario speciale di sfratto anche per il comodato precario, ossa senza scadenza, all'udienza del
14.11.2024, tramite il suo procuratore specificava che l'atto introduttivo era da qualificarsi come ricorso ex art. 447 bis c.p.p. chiedendo termine per rinotificare l'atto introduttivo e il verbale d'udienza. Non essendovi stata costituzione di parte resistente all'udienza del 14.11.2025 non sono stati assegnati termini per integrazione di atto introduttivo e comparsa di costituzione.
Ciò posto, l'ammissibilità del rito di cui l'art. 447 bis cpc, rubricato norme applicabili alle controversie in materia di locazione, comodato e di affitto, alla domanda di comodato è resa palese dalla stessa norma che disciplina le controversie in materia di locazione senza fare distinzione se trattasi di comodato con o senza scadenza.
La domanda di risoluzione del contratto di comodato per cui è causa e di restituzione dell'immobile concesso in comodato è fondata e può essere accolta.
In particolare, la Ricorrente deduce di essere “proprietaria di un immobile sito in Messina, Via
Belvedere, is. 439, n.3., catastato al foglio 218, p.lla 22 sub.20, concesso in comodato precario gratuito, nell'anno 2022, al proprio figlio , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, perché vi abitasse temporaneamente e con l'impegno di restituirlo appena C.F._2 richiestogli;
Che con raccomandata del 28.3.2024, ricevuta il 3.4.2024, l'istante comunicava al comodatario di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto verbale di comodato d'uso gratuito in questione e lo diffidava a rilasciare l'immobile alla data del 8.4.2024; Che il RD non
pagina2 di 4 rilasciava l'immobile ; Che avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, il comodatario non si presentava all'incontro fissato per la data del 4.7.2024..”.
Parte ricorrente depositava raccomandata del 28.3.2024 con avviso di ricevimento;
verbale negativo di mediazione del 4.7.2024;
Si distinguono due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa: solo in tale caso è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). Va ricondotto a questo tipo contrattuale il comodato di immobile pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso anche nelle sue potenzialità di espansione. Il contratto di comodato è a forma libera anche se lo stesso ha per oggetto beni immobili cd anche se di durata ultranovennale. La prova del comodato può quindi, essere data anche per testi ovvero per presunzioni (cfr. Cassazione n° 11620/90) e ciò vale anche per il contratto di comodato precario immobiliare (cfr. Pretura Assisi 18.02.95).
Parte ricorrente ha depositato registrazione del contratto verbale di comodato, effettuata il
22.01.2025.
In assenza di contratto scritto, nella contumacia del Ricorrente, si deve fare riferimento a quanto si evince nella lettera di recesso ex art. 1810 c.c. datata 22.3.2024, con cui la ricorrente, Parte_1
dichiarava di volere esercitare il diritto di recesso dal contratto verbale di comodato d'uso
[...]
gratuito, premettendo di averlo concesso al figlio in comodato precario, gratuito, “perché lo abitasse in via del tutto temporanea.”.
Ebbene, nel contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata il comodante che reclama la restituzione della cosa da parte del comodatario non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo la consegna della "res" ed il rifiuto del comodatario di restituirla;
spetta invece al comodatario convenuto dimostrare un titolo diverso di godimento che impedisca dunque la restituzione.
Nella presente controversia, parte Resistente, peraltro figlio del comodante, è rimasto contumace. Pertanto, nessuna prova di segno contrario a quanto dedotto e provato dalla ricorrente è stata assunta attraverso l'istruttoria. Sicché si deve ritenere provato che la controversia ha ad oggetto un comodato precario e che avendo il comodante chiesto la restituzione del bene, che, però, non era restituito dal comodatario, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di dichiarare cessato il pagina3 di 4 contratto di comodato e di ordinare il rilascio e la restituzione alla ricorrente dell'immobile oggetto del precario.
Le spese di lite in ragione dei particolari rapporti tra le parti, madre – figlio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3779/2024 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,
Dichiara cessato il contratto di comodato precario.
Ordina la restituzione a dell'immobile sito in Messina, Via Belvedere, is. 439, n.3., Parte_1 catastato al foglio 218, p.lla 22 sub.20, concesso in comodato precario gratuito, nell'anno 2022, al proprio figlio , nato a [...] il [...] c.f. . Controparte_1 C.F._2
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 3779/2024 Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 10.04.2025 e promossa tra
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO AGATA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ),; Controparte_1 C.F._2
- Convenuto –
Oggetto: cessazione contratto di comodato precario
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di sfratto per cessazione di comodato e contestuale citazione per la convalida, notificato il 21.11.2024, ai sensi dell'art. 140 cpc e con avviso al destinatario ex art. 660 cpc del
22.11.2024, citava , chiedendo al Tribunale di 1) Parte_1 Controparte_1
convalidare il presente sfratto per cessazione di comodato ex art. 1810 c.c., ordinando il rilascio immediato dell'immobile sopra meglio specificato, libero e sgombero di persone e cose e, in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva;
2) dichiarare risolto il contratto di comodato precario intercorso tra le parti;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina1 di 4 All'udienza del 14.11.2024, il procuratore dell'attore compariva chiedendo che fosse fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notificazione dell'atto introduttivo da considerarsi quale ricorso per la cessazione di comodato precario.
Concesso rinvio e termine di dieci giorni per la notificazione, all'udienza del 10.04.2025, compariva solo il procuratore di parte ricorrente che chiedeva dichiararsi la cessazione del comodato precario e l'immediato rilascio dell'immobile.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente non costituito, a cui l'atto introduttivo, unitamente del verbale d'udienza del 14.11.2024, contenente la nuova data di udienza,
è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 21.11.2024, con avviso dato ex art. 660 cpc il
22.11.2024.
Deve prendersi atto che la ricorrente ha preliminarmente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
La ricorrente, sebbene in atto introduttivo esprime certezza della compatibilità del rito sommario speciale di sfratto anche per il comodato precario, ossa senza scadenza, all'udienza del
14.11.2024, tramite il suo procuratore specificava che l'atto introduttivo era da qualificarsi come ricorso ex art. 447 bis c.p.p. chiedendo termine per rinotificare l'atto introduttivo e il verbale d'udienza. Non essendovi stata costituzione di parte resistente all'udienza del 14.11.2025 non sono stati assegnati termini per integrazione di atto introduttivo e comparsa di costituzione.
Ciò posto, l'ammissibilità del rito di cui l'art. 447 bis cpc, rubricato norme applicabili alle controversie in materia di locazione, comodato e di affitto, alla domanda di comodato è resa palese dalla stessa norma che disciplina le controversie in materia di locazione senza fare distinzione se trattasi di comodato con o senza scadenza.
La domanda di risoluzione del contratto di comodato per cui è causa e di restituzione dell'immobile concesso in comodato è fondata e può essere accolta.
In particolare, la Ricorrente deduce di essere “proprietaria di un immobile sito in Messina, Via
Belvedere, is. 439, n.3., catastato al foglio 218, p.lla 22 sub.20, concesso in comodato precario gratuito, nell'anno 2022, al proprio figlio , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, perché vi abitasse temporaneamente e con l'impegno di restituirlo appena C.F._2 richiestogli;
Che con raccomandata del 28.3.2024, ricevuta il 3.4.2024, l'istante comunicava al comodatario di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto verbale di comodato d'uso gratuito in questione e lo diffidava a rilasciare l'immobile alla data del 8.4.2024; Che il RD non
pagina2 di 4 rilasciava l'immobile ; Che avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, il comodatario non si presentava all'incontro fissato per la data del 4.7.2024..”.
Parte ricorrente depositava raccomandata del 28.3.2024 con avviso di ricevimento;
verbale negativo di mediazione del 4.7.2024;
Si distinguono due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa: solo in tale caso è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). Va ricondotto a questo tipo contrattuale il comodato di immobile pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso anche nelle sue potenzialità di espansione. Il contratto di comodato è a forma libera anche se lo stesso ha per oggetto beni immobili cd anche se di durata ultranovennale. La prova del comodato può quindi, essere data anche per testi ovvero per presunzioni (cfr. Cassazione n° 11620/90) e ciò vale anche per il contratto di comodato precario immobiliare (cfr. Pretura Assisi 18.02.95).
Parte ricorrente ha depositato registrazione del contratto verbale di comodato, effettuata il
22.01.2025.
In assenza di contratto scritto, nella contumacia del Ricorrente, si deve fare riferimento a quanto si evince nella lettera di recesso ex art. 1810 c.c. datata 22.3.2024, con cui la ricorrente, Parte_1
dichiarava di volere esercitare il diritto di recesso dal contratto verbale di comodato d'uso
[...]
gratuito, premettendo di averlo concesso al figlio in comodato precario, gratuito, “perché lo abitasse in via del tutto temporanea.”.
Ebbene, nel contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata il comodante che reclama la restituzione della cosa da parte del comodatario non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo la consegna della "res" ed il rifiuto del comodatario di restituirla;
spetta invece al comodatario convenuto dimostrare un titolo diverso di godimento che impedisca dunque la restituzione.
Nella presente controversia, parte Resistente, peraltro figlio del comodante, è rimasto contumace. Pertanto, nessuna prova di segno contrario a quanto dedotto e provato dalla ricorrente è stata assunta attraverso l'istruttoria. Sicché si deve ritenere provato che la controversia ha ad oggetto un comodato precario e che avendo il comodante chiesto la restituzione del bene, che, però, non era restituito dal comodatario, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di dichiarare cessato il pagina3 di 4 contratto di comodato e di ordinare il rilascio e la restituzione alla ricorrente dell'immobile oggetto del precario.
Le spese di lite in ragione dei particolari rapporti tra le parti, madre – figlio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3779/2024 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,
Dichiara cessato il contratto di comodato precario.
Ordina la restituzione a dell'immobile sito in Messina, Via Belvedere, is. 439, n.3., Parte_1 catastato al foglio 218, p.lla 22 sub.20, concesso in comodato precario gratuito, nell'anno 2022, al proprio figlio , nato a [...] il [...] c.f. . Controparte_1 C.F._2
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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