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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 441/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 441/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMBA SIMONE e dall'avv. CANNELLA ANTONIETTA elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in VIA GARIBALDI, 59 10122 TORINO parte attrice in riassunzione contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CAMMERA CP_1 C.F._1
FORTUNATA MERCEDES e dall'avv. PAZZANO EMANUELA OLGA, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in VIA ANTONIO SCIESA N. 28 10078 VENARIA REALE parte convenuta in riassunzione
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 32/2021 emessa in data 29/9/2020, depositata in data 7/1/2021 e comunicata in pari data, nonché dei principi di diritto in essa enunciati;
pagina 1 di 14 in riforma della sentenza impugnata;
in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la nullità di ogni successivo atto del processo e la nullità della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento;
dichiarata comunque la prescrizione dell'azione, disporre come per legge con ogni consequenziale provvedimento di reiezione delle domande attoree, stante anche la carenza di prove in ordine alla data di inizio delle infiltrazioni lamentate e alla loro provenienza da parti comuni del , Parte_1
respingere le domande attoree;
nel merito: dato atto che in sede di comparsa di costituzione in secondo grado la sig.ra CP_1
non ha proposto alcun appello incidentale, né ha formulato richiesta di ammissione alcun capitolo di prova, come già in primo grado, né ha fornito prove di alcun genere in ordine all'origine e alla causa delle infiltrazioni, né in ordine alla loro provenienza, né in ordine a paventati danni e al loro ammontare, come già in primo grado, respingere le domande della appellata in quanto infondate e prive di qualsiasi prova;
in via subordinata: nella ipotesi di non accoglimento delle domande ed eccezioni di cui sopra, accertata in ogni caso la mancanza di ogni prova in ordine all'origine dei danni lamentati e alla loro data di inizio, dato atto che al momento del sopraluogo eseguito dalla TU Geom. in data Per_1
12.07.2023 le uniche tracce di infiltrazioni d'acqua rilevate erano le vistose tracce di percolamenti pregressi provenienti dai due serramenti velux di proprietà dell'appellata, valutati in scarse condizioni manutentive, che insistono nel locale sottotetto di proprietà della medesima, mentre alcuna altra traccia di infiltrazioni è stata rinvenuta sia nel sottotetto che nel sottostante appartamento, per cui è risultato impossibile stabilire la causa effettiva e la provenienza delle infiltrazioni oggetto di giudizio;
considerato che
in ogni caso le infiltrazioni sono risultate provenire dai velux del sottotetto di proprietà di (circostanza che il ha sempre sostenuto) e che sicuramente CP_1 Parte_1
hanno interessato il piano di calpestio del piano sottotetto della stessa, come è risultato confermato dagli accertamenti svolti dalla TU Geom. , senza che fossero stati eseguiti dall'attrice Per_1
idonei lavori per eliminare o impedire infiltrazioni nel suo alloggio sottostante, nonché per la presenza di impianti di condizionamento di singoli condomini e fuoriuscita di tubi privati “scorricavo”, respingere ogni domanda attorea, assolvendo comunque il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore da ogni avversaria pretesa;
in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta azione, respingere le domande attoree assolvendo il Parte_1
pagina 2 di 14 opponente da ogni pretesa avversaria non dovuta a cause condominiali ma a cause derivanti da singoli condomini e/o direttamente dal sottotetto dell'attrice con ogni consequenziale provvedimento.
Con il favore dei compensi e delle spese di secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Con osservanza.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via istruttoria:
– che venga fissata udienza affinché la TU Geom. riferisca a Codesta Corte sulle Per_1
specifiche osservazioni ed istanze formulate per iscritto dal consulente di parte (Ing. alla Per_2
relazione preliminare della TU e tuttavia non menzionate e non allegate nell'elaborato del TU in ossequio al combinato disposto degli artt. 194 e 195 c.p.c.;
– che, accertato il mancato deposito degli elaborati dei rispettivi CTP aventi ad oggetti le osservazioni alla relazione preliminare della TU, voglia Codesta Corte autorizzare le scriventi al deposito delle osservazioni del proprio CTP.
IN VIA PRELIMINARE: conformemente all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32/2021 emessa in data 29/09/2020 e pubblicata in data 07/01/2021 dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente della sentenza emessa n. 157/2019 dalla Corte
d'Appello di Torino, e conseguentemente ordinare la rinnovazione degli atti ove possibile e necessaria;
-respingere in quanto infondata in fatto e in diritto oltrechè tardiva e generica l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento
NEL MERITO: accertare e dichiarare il , in persona del suo Controparte_2
Amministratore pro tempore, responsabile ex art. 2051 cod. civ. delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento della SI.ra , quali rilevate e presenti tutt'ora in corrispondenza CP_1
dei cornicioni ( foto 6 e 7 ) relazione TU OM , e per,l'effetto, condannarlo al risarcimento Per_1 di tutti i danni subiti dall'appellata in riassunzione in conseguenza delle infiltrazioni nelle misure indicate dal Giudice di prime cure ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, o in via di ulteriore subordine nella somma di euro 11.500,00 con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”
pagina 3 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Con atto di citazione notificato il 23.09.2014 conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
tribunale di Ivrea il in Venaria Reale (TO) Controparte_3 deducendo di essere proprietaria di un immobile sito all'ultimo piano del Condominio e di subire, sin dal 2010, danni da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, le quali avevano “causato ingenti danni all'immobile … consistenti in danneggiamenti al soffitto e alle parti murali, del salone, della camera da letto, alla camera del figlio, e soffitto del balcone lato cortile alla pavimentazione, all'impianto elettrico ed al mobilio, il cui costo di ripristino, per le sole opere murarie è stato stimato in euro 11.500.00”, come da documentazione allegata.
Invocava la responsabilità del derivante dall'omessa custodia e manutenzione delle parti Parte_1 comuni e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, “per un importo complessivo stimato di euro 11.500,00” “per il ripristino delle ampie zone di soffitto ammalorate di circa 40 mq, oltre circa 15 mt di parte sono richieste la demolizione e rifacimento dell'intera area danneggiata, compresa la raschiatura, stuccatura, preparazione del fondo e tinteggiatura dei locali con prodotti idonei”.
Produceva messa in mora del legale e preventivo ditta Edil Gi&G di VA CT IO.
Il non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice precisava che “le infiltrazioni dovute ad una non corretta manutenzione del tetto in corrispondenza del cornicione e della CP_4 grondaia di scarico nei pluviali di discesa”, denunciate nel 2010 e continuate nonostante l'intervento edilizio eseguito nel 2012; sosteneva che il aveva ammesso che le infiltrazioni provenienti Parte_1
dalla cattiva manutenzione del manto di impermeabilizzazione avevano danneggiato anche l'appartamento dell'attrice; produceva relazione tecnica a firma dell'ing. verbale Per_2
assembleare del 18.12.2014, email attorea del 17.12.2012 e verbale d'intervento dei Vigili del fuoco;
modificava la quantificazione dei danni, indicandoli nel maggior importo di €. 23.174,16, oltre €.
1.000,00 per spese vive occorrenti alla famiglia durante la sistemazione dei locali (per una durata stimata di 30 giorni), ed € 1.332.24 per spese peritali.
2. Disposta TU per verificare le cause dei danni e quantificarne l'importo, con sentenza n.
363/2017, pubblicata il 28.04.2017, il Tribunale di Ivrea accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice.
Il tribunale sosteneva quanto segue:
- la aveva correttamente inquadrato la domanda svolta nell'ambito della responsabilità CP_1
da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
pagina 4 di 14 - il TU nominato aveva accertato che le infiltrazioni provenivano dalla copertura e dai cornicioni dell'edificio residenziale condominiale;
- il era ben conscio della situazione in cui versavano dette parti comuni, Controparte_2
avendo nel 2011 deliberato di procedere alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto e di catramatura dei cornicioni (come da documentazione allegata alla TU);
- la contumacia della parte convenuta aveva poi escluso una diversa causa alle lamentate infiltrazioni, tale da poter escludere la sua responsabilità;
- i danni potevano essere quantificati in €. 10.213.27 a titolo di costi di ripristino delle parti danneggiate, €. 2.100,00 per danni al mobilio ed €.
2.000 per ristoro del disagio provocato dalle infiltrazioni, equitativamente stimato, per un totale di €. 14.313,27 oltre accessori di legge;
- andavano altresì poste a carico del carico del le spese del perito di parte e quelle del Parte_1
TU, oltre al rimborso delle spese processuali.
II
Avverso tale sentenza, notificata il 14 luglio 2017, proponeva appello il Controparte_2
con atto di citazione notificato il 12.09.2017, deducendo quattro motivi di impugnazione:
[...]
1) nullità dell'atto di citazione di primo grado per mancanza dell'avviso di cui all'art. 163 n.7
c.p.c., in relazione all'art. 38 c.p.c. - relativo alla possibilità per il convenuto di eccepire l'incompetenza del giudice adito per territorio, materia o valore – e conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza di primo grado;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile l'ampliamento della richiesta risarcitoria formulata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;
3) erroneità della sentenza in quanto basata su TU prodotta senza il contraddittorio con il
- che, se costituito, avrebbe contestato l'origine delle infiltrazioni, dovute al cattivo stato Parte_1
manutentivo del lucernaio del sottotetto in proprietà della CP_1
4) erroneità della quantificazione del danno, in assenza di prova sull'an e sulla base di una domanda illegittimamente e tardivamente modificata da parte attrice.
Si costituiva in appello deducendo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_1
la sua infondatezza.
Con Sentenza n. 157/2019, emessa il 18.12.2018 e pubblicata il 25.01.2019, La Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello.
Per quanto riguarda, in particolare, il primo motivo di gravame, la Corte sosteneva che l'avviso omesso fosse preordinato a consentire alla parte convenuta di eccepire, se del caso, l'incompetenza del giudice adito e non già a consentire la costituzione e la partecipazione al giudizio del convenuto, di talchè, da
pagina 5 di 14 una parte l'omissione censurata non ha provocato alcuna mancata costituzione formale del contraddittorio e dall'altra, non avendo l'appellante eccepito in sede di gravame l'incompetenza del giudice adito, può ritenersi comunque sanata.
III
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 rubricato al n. 22534/2019. L'intimata non svolgeva difese. CP_1
Il ricorso era articolato su due motivi:
1) violazione o falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, 159, 162, 164 c.p.c., in relazione all'articolo 163, n. 7, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, dopo avere rilevato la nullità della citazione introduttiva, che aveva inficiato l'intero giudizio, omesso di provvedere alla rinnovazione degli atti, come imposto dall'art. 164 c.p.c., erroneamente ritenendo che la nullità fosse stata sanata;
2) violazione o falsa applicazione dell'art. 112, 115, 132, n.4, c.p.c., nonché vizio di motivazione e omesso esame di un fatto storico, con riproposizione delle censure già esposte nel motivo che precede sotto il diverso profilo della motivazione apparente.
La Corte di Cassazione, sezione VI, con ordinanza n. 32/2021, emessa in data 29.09.2020 e pubblicata in data 07.01.2021, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In accoglimento del primo motivo (rimanendo assorbito il secondo) la Suprema Corte rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7, cod. proc. civ. imponeva la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (ex plurimis, Cass. n. 7885 del
2017; Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010);
… stante la contumacia del nel giudizio di primo grado, non era configurabile la Parte_1
sanatoria della nullità in oggetto, la quale presuppone – giusta la previsione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. - che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità.
IV
1. Con atto di citazione in riassunzione ex. art. 392 c.p.c., notificato il 26.03.2021, il
[...]
radicava il giudizio di rinvio chiedendo a questa Corte: CP_2
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di ogni successivo atto del processo e della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, dichiarata comunque la prescrizione dell'azione, di respingere le domande di controparte.
pagina 6 di 14 Il sosteneva quanto segue: Parte_1
- in applicazione della sentenza della Cassazione, il giudice di rinvio doveva in primis dichiarare la nullità degli atti del primo grado di giudizio e della sentenza di primo grado;
- quindi, preso atto della nullità della TU svolta in primo grado, rilevato che in appello controparte non ne aveva richiesto la rinnovazione e non sussistendo alcuna possibilità di dare corso ad accertamenti tecnici in sede di rinvio, doveva rigettare le domande attoree per difetto di prova;
- il primo giudice aveva omesso di considerare che mancava la prova che le infiltrazioni non provenissero esclusivamente dal sottotetto dell'attrice, nel quale sono ubicati allacciamenti d'acqua.
2. Con comparsa depositata il 28.11.2022 si costituiva in giudizio sostenendo CP_1
quanto segue:
- la domanda risarcitoria formulata dall'esponente era da ricondursi nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia;
- la aveva dedotto l'esistenza di danni alla propria esclusiva unità immobiliare (sottotetto ed CP_1
appartamento), causati da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, con conseguente danneggiamento di vari beni indicati nell'atto introduttivo del giudizio e nella perizia allo stesso allegata;
- la provenienza delle infiltrazioni risultava dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco del
16.02.2012 e dall'ammissione, proveniente da controparte, riportata nel verbale assembleare del
18/12/2014; tali cause avevano trovato conferma nella TU svolta in corso di causa;
- l'eccezione di prescrizione formulata da controparte era generica e, comunque, l'atto di citazione, anche se dichiarato invalido, aveva comunque efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2945 c.c.
(Cass. civ. 4630/1997 e Cass. civ. 124/2020);
- la nullità dell'atto di citazione non aveva impedito al di avere conoscenza dei fatti di Parte_1
causa, sicchè lo stesso avrebbe potuto intervenire in giudizio per tutelare i propri interessi e dimostrare una diversa causa delle infiltrazioni lamentate.
3. Con ordinanza del 30.05.2024, la Corte, ritenendo che la causa non fosse sufficientemente istruita, la rimetteva in istruttoria disponendo TU avente ad oggetto il seguente quesito:
“Il TU, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, effettuato il sopralluogo sull'immobile, svolti tutti gli accertamenti del caso ed esperito il tentativo di conciliazione:
1. descriva lo stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica;
pagina 7 di 14
2. accerti la sussistenza, attuale o pregressa, delle infiltrazioni lamentate da parte attrice e ne individui le cause, verificando in particolare se derivino, o siano derivate, dalle parti comuni dell'immobile
CP_4
3. quantifichi le opere ed i costi necessari per il ripristino ed il risanamento dell'unità immobiliare di parte ai valori attuali ed a quelli esistenti all'epoca dell'instaurazione del giudizio”. CP_1
Con ordinanza del 27.06.2023 la Corte precisava che il TU dovesse tener conto, nello svolgimento dell'incarico, dei documenti prodotti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio ma non anche della
TU di primo grado, in quanto espletata in assenza di contradditorio tra le parti.
Depositata la TU e rigettata l'istanza di convocazione del consulente a chiarimenti, con ordinanza del 04.06.2024, all'esito della trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI della DECISIONE
0. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte nelle CP_1
note scritte depositate il 23.11.2023, laddove ha sostenuto la mancata allegazione delle osservazioni ed istanze formulate per iscritto dal CTP, ing. alla relazione preliminare della TU, con Per_2
conseguente violazione del contraddittorio.
Le osservazioni del CT di parte convenuta in riassunzione risultano infatti allegate alla TU depositata il 20.11.2023 (“relazione CTP (4). Persona_3
pdf.p7m) e di esse il Ctu ha tenuto conto alle pagg. 3 e 4 della propria relazione.
1. La Suprema Corte ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, una volta rilevata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non ha disposto la rinnovazione dello stesso e, all'esito, deciso nel merito (non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice). Il riferimento è all'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado – nel caso di specie: la nullità della citazione per omesso avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356, il quale – a sua volta – disciplina la rinnovazione delle prove già assunte in primo grado.
1.1. La sentenza d'appello, per avere erroneamente ritenuto sanata la nullità dell'atto di citazione, è già stata cassata dalla Suprema Corte, sicchè nessuna declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e di quelli successivi, sino alla sentenza emessa dal tribunale, va effettuata in questa sede.
pagina 8 di 14 1.2. Inoltre, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio, disposto onde rendere possibile la rinnovazione del giudizio (sulla configurabilità del rinvio c.d. restitutorio cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 975/2020; sez. 2, sent. n. 773/2017; S.U., n. 11844/2016), ben possono essere utilizzati i documenti a suo tempo prodotti dall'attrice in primo grado, e riprodotti in appello (cfr. comparsa di costituzione in appello, pagg. 18-19, in cui viene riprodotto il fascicolo di primo grado, comprensivo del fascicolo documenti), e può essere disposta, nel contraddittorio delle parti, la rinnovazione della TU (sulla ammissibilità della TU nel giudizio di rinvio, qualora si renda necessaria l'esplicazione di un'ulteriore attività istruttoria, per avere la sentenza cassata omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, cfr. anche Cass. civ., sez. 2, n. 1664/1974: nel caso ora in esame la TU è ammissibile proprio stante la natura restitutoria del rinvio).
Non possono invece essere utilizzati ai fini del decidere la relazione di consulenza effettuata in primo grado ed i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali, in quanto le operazioni di consulenza sono state svolte in assenza di contraddittorio.
2. Sempre in via preliminare deve altresì essere rigettata, perché infondata, l'eccezione con cui il ha sostenuto essere prescritta l'azione di risarcimento del danno esercitata dalla Parte_1 CP_1
La Suprema Corte ha infatti stabilito che l'effetto interruttivo del termine di prescrizione va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in jus, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 cpc, ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorchè il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto ex art. 164, n. 2, cpc (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 21929/2021, pronunciata in materia di effetto interruttivo del termine per usucapire;
nello stesso senso, sempre per quanto riguarda l'atto di citazione nullo ma ritualmente notificato, Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 26543/2022, in materia di interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria;
Cass. civ., sez. 3, n.
124/2020, in materia di interruzione della prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.; Cass. civ., sez. 1, n. 3616/1989, relativo ad un caso di notifica dell'atto di citazione al debitore inabilitato e non al suo curatore.
Siccome, pertanto, l'azione risarcitoria proposta dalla si fonda sull'esistenza di infiltrazioni CP_1
d'acqua provenienti dal tetto condominiale verificatesi negli anni dal 2010 in poi e l'atto di citazione è stato notificato nel 2014, la prescrizione è stata validamente interrotta.
3. Nel merito, l'azione esercitata dalla è stata correttamente ricondotta nell'alveo della CP_1
responsabilità extracontrattuale per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è conforme nell'affermare che il di un edificio, Parte_1
quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché
pagina 9 di 14 tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex articolo 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. civ., 06.07. 2021, n. 19128 e
Cass. civ., 12.03.2020, n. 7044).
4. Peraltro, la TU disposta nel presente grado di giudizio, l'unica che può essere utilizzata ai fini della decisione, ha constatato che al momento del sopralluogo gli eventi che, in base al CT di parte avevano danneggiato la proprietà di quest'ultima, erano impossibili tecnicamente da accertare CP_1
(relazione TU, pag. 4, n. 2); in particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che nel corso del sopralluogo le infiltrazioni lamentate secondo l'atto di citazione del 2/7/2014, non sono più visibili
(all'interno dell'alloggio) in quanto parte convenuta ha provveduto al ripristino delle parti ammalorate;
mentre nel vano sottotetto sono visibili tracce di percolamenti dai serramenti-lucernari velux, (relaz. TU, pag. 5, § 3.2.,e pag. 9), sottotetto e lucernari pacificamente in proprietà esclusiva della (cfr. relaz. TU, pagg. 8 e 9). CP_1
La difesa del ha conseguentemente sostenuto non esservi prova che le infiltrazioni a suo Parte_1
tempo lamentate dalla provenissero da parti comuni dell'edificio e, precisamente, dai cornicioni CP_1
e dalle gronde condominiali.
4.1. La Corte rileva, in contrario, come dalla documentazione prodotta in giudizio dalla CP_1 risulti la prova che l'alloggio della sito al sesto piano dell'edificio, sia stato a suo tempo CP_1
interessato da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni. Infatti:
a. dal rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 16.02.2011, intervento richiesto dalla stessa si evince che gli operanti verificarono una perdita d'acqua proveniente dal soffitto al piano 6, CP_1 che aveva provocato danni rilevanti nell'alloggio della SI.ra … soffitto soggiorno e CP_1
impianto elettrico; nell'occasione i Vigili del fuoco provvidero a verificare tale infiltrazione dovuta ad un accumulo di acqua piovana sul parapetto del tetto ricoperto di carta catramata;
b. dallo scambio di e-mail intercorso nel dicembre 2012 tra la e l'amministratore di CP_1
condominio in carica, email anch'esse prodotte in giudizio, risulta che la in periodo non CP_1
sospetto, lamentò che l'acqua avesse iniziato ad infiltrarsi nel proprio appartamento il 23 dicembre
2010 e che l'amministratore del Condominio in carica, avvertito, le aveva risposto: Speriamo smetta di nevicare, signora io non posso farci nulla;
c. dal verbale dell'assemblea straordinaria del del 18.12.2014, anch'esso Controparte_2
agli atti, si evince inoltre che il diede incarico alla ditta di Parte_1 Controparte_5
eseguire dei lavori di manutenzione del manto di copertura dell'edificio; essendosi verificate, successivamente all'intervento, nuove infiltrazioni che avevano interessato numerose unità immobiliari, l'amministratore fece intervenire una ditta specializzata la quale verificò che le guaine non
pagina 10 di 14 sono state posizionate in modo corretto e le tegole di copertura non fissate;
per tali motivi l'assemblea valutò di agire giudizialmente nei confronti della ditta appaltatrice;
dal verbale di assemblea in esame risulta evidente che le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto avevano indotto il ad Parte_1 incarica una ditta per il ripristino della guaina catramata del manto di copertura dell'edificio, ma che l'intervento non era stato (asseritamente) eseguito a regola d'arte.
4.2. In considerazione dell'accertamento eseguito in loco dal consulente nominato dalla Corte ma, altresì, della documentazione prodotta dalla e proveniente, in parte, dallo stesso , il CP_1 Parte_1
Collegio ritiene raggiunta la prova che le infiltrazioni che hanno interessato l'alloggio della CP_1
sito al sesto piano del siano state causate sia dalla omessa - o non corretta - manutenzione Parte_1
e/o pulizia delle parti comuni dell'edificio (parapetto del tetto, guaina di copertura, pluviali e gronde di scarico dell'acqua piovana), sia dall'omessa manutenzione dei lucernari – velux siti nel sottotetto in proprietà esclusiva della causa quest'ultima dei percolamenti d'acqua verificati dal TU in CP_1
occasione del sopralluogo.
4.3. In questa situazione, non essendo possibile, allo stato, dimostrare le diverse entità degli apporti causali del fatto del danneggiante e del danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice non può che avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa nella causazione del danno, diminuendo proporzionalmente il risarcimento spettante al danneggiato (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. 3, n. 1002/2010; sez. 3, n.
5677/2006).
Inoltre, avuto riguardo alle concause dei danni, quali sono state sopra individuate, non appare dirimente la questione, sollevata dal CT della secondo cui il sottotetto insisterebbe su tutta CP_1
l'unità immobiliare sottostante e non solo sulla parte centrale di esso, come invece ritenuto dal TU in base alla scheda catastale rilasciata dai competenti uffici (cfr. relaz. di TU, pag. 4, n. 1, e pag. 8).
5. In merito alla quantificazione del danno, va preliminarmente rilevata correttamente il TU ha preso le mosse dal rapporto d'intervento dei Vigili del fuoco, sopra citato, il quale costituisce l'unico elemento di prova agli atti in merito alla tipologia ed estensione dei danni provocati dalle infiltrazioni.
Non possono invece considerarsi dimostrati i danni al mobilio ed altro elencati nella perizia di parte allegata dalla alla memoria istruttoria n. 2, i quali non sono stati confermati in Per_2 CP_1
sede di istruttoria testimoniale, mai richiesta, né riscontrati dal Ctu nominato da questa Corte in sede di sopralluogo (cfr. TU, pag. 4, n. 2), e pag. 11, § 3.2.), posto che i locali sono stati nel frattempo ripristinati.
pagina 11 di 14 Ora, i Vigili del fuoco riscontrarono danni rilevanti nell'alloggio della SI.ra … CP_1
soffitto soggiorno e impianto elettrico, ma del tutto correttamente il TU ha ritenuto che per assorbimento siano stati interessati anche i vani limitrofi (cfr. relaz. TU, pag. 3 e pag. 10), che sono stati quindi anch'essi presi in considerazione nel computo metrico delle superficie danneggiate.
Siccome, peraltro, dal rapporto dei Vigili del fuoco il salone è risultato essere la stanza maggiormente interessata dalle infiltrazioni, il consulente d'ufficio ha considerato, quali lavori di ripristino, la spicconatura di intonaco ammalorato ed il rifacimento dell'intonaco solo sul soffitto del salone, oltre all'intervento strutturale per l'eliminazione della lesione longitudinale sempre nel salone,
e, invece, il solo rifacimento della rasatura di tutti gli altri soffitti dell'alloggio.
Il danno è stato quindi quantificato in €. 8.611,72 in base a computo metrico estimativo ai valori dell'anno 2022.
Tale importo va devalutato al 16 febbraio 2011, momento in cui sono stati accertati i danni, data alla quale è pari ad €. 6.905,95.
A tale importo va aggiunto (come correttamente rilevato sin dalla sentenza di primo grado) un importo per il danno da disagio provocato dalle infiltrazioni, quantificabile in €. 2.000,00.
L'importo di €. 8.905,95 rivalutato sino alla data odierna, con l'aggiunta degli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato, ammonta a complessivi €. 13.110,43, di cui €. 11.283,84 per capitale rivalutato ed €. 1.826,59 per interessi;
all'importo capitale rivalutato vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto disposto al precedente § 4.3., il va quindi condannato a risarcire alla Parte_1
la somma di €. 6.555,22, di cui €. 5.641,92 per capitale rivalutato ed €. 913,30 per interessi CP_1
legali sino ad oggi, oltre agli ulteriori interessi sulla somma di €. 5.641,92 da oggi al saldo effettivo.
6. Le spese processuali devono essere valutate in maniera unitaria per tutti i gradi del giudizio, facendo riferimento non alle singole fasi o gradi, ma all'esito globale del processo. La Suprema Corte ha infatti affermato che: il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. civ.,
09.10.2015, n. 20289 e Cass. civ., 19.06.2019, n.16503).
pagina 12 di 14 Tenuto conto dell'importo del risarcimento richiesto dalla e dell'accoglimento solo CP_1
parziale delle domande proposte, tali spese vanno compensate per tre quarti e poste a carico del per le parti restanti. Parte_1
Esse sono dunque liquidate, per l'intero, come segue (scaglione applicabile: da €. 5.201,00 ad €.
26.000,00; valori medi di legge):
- per il primo grado €. 5.077,00 per compensi - di cui €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per quella introduttiva, €. 1.680,00 per quella istruttoria ed €. 1.701,00 per quella decisionale - ed €. 252,00 per CU e marca,
- per l'appello €. 3.966,00 per compensi, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per quella introduttiva ed €. 1.911,00 per quella decisionale,
- per il giudizio in Cassazione €. 2.410,00 per compensi, di cui 1.276,00 per la fase di studio ed €.
1.134,00 per la fase introduttiva,
- per il giudizio di rinvio €. 5.809,00 per compensi, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per quella introduttiva, €. 1.834,00 per la fase istruttoria ed €. 1.911,00 per quella decisionale, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese della TU disposta in primo grado, in violazione del contraddittorio, vanno definitivamente poste a carico della nell'importo già liquidato. CP_1
Le spese della TU disposta nel presente giudizio di rinvio, nell'importo già liquidato, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.
Non va pronunciata condanna del alla rifusione delle spese sostenute dalla per la Parte_1 CP_1
perizia di parte, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti del CP_1 [...]
sito in - , CP_2 Pt_1 Controparte_3
- condanna il a corrispondere a la somma di €. 6.555,22, di Controparte_2 CP_1 cui €. 5.641,92 per capitale rivalutato ad oggi ed €. 913,30 per interessi legali sino ad oggi, oltre agli ulteriori interessi sulla somma di €. 5.641,92 da oggi al saldo effettivo;
- dichiara compensate per tre quarti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, condannando il a rimborsare alla i quarti restanti – spese processuali liquidate, per l'intero: Parte_1 CP_1
• per il primo grado in €. 5.077,00 per compensi ed €. 252,00 per CU e marca,
• per l'appello €. 3.966,00 per compensi, pagina 13 di 14 • per il giudizio in Cassazione €. 2.410,00 per compensi,
• per il giudizio di rinvio €. 5.809,00 per compensi, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di dichiaratisi antistatari;
CP_1
- pone le spese della TU disposta in primo grado definitivamente a carico della nell'importo CP_1
già liquidato;
- pone le spese della TU disposta nel presente giudizio di rinvio, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 06 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 441/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMBA SIMONE e dall'avv. CANNELLA ANTONIETTA elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in VIA GARIBALDI, 59 10122 TORINO parte attrice in riassunzione contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CAMMERA CP_1 C.F._1
FORTUNATA MERCEDES e dall'avv. PAZZANO EMANUELA OLGA, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in VIA ANTONIO SCIESA N. 28 10078 VENARIA REALE parte convenuta in riassunzione
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 32/2021 emessa in data 29/9/2020, depositata in data 7/1/2021 e comunicata in pari data, nonché dei principi di diritto in essa enunciati;
pagina 1 di 14 in riforma della sentenza impugnata;
in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la nullità di ogni successivo atto del processo e la nullità della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento;
dichiarata comunque la prescrizione dell'azione, disporre come per legge con ogni consequenziale provvedimento di reiezione delle domande attoree, stante anche la carenza di prove in ordine alla data di inizio delle infiltrazioni lamentate e alla loro provenienza da parti comuni del , Parte_1
respingere le domande attoree;
nel merito: dato atto che in sede di comparsa di costituzione in secondo grado la sig.ra CP_1
non ha proposto alcun appello incidentale, né ha formulato richiesta di ammissione alcun capitolo di prova, come già in primo grado, né ha fornito prove di alcun genere in ordine all'origine e alla causa delle infiltrazioni, né in ordine alla loro provenienza, né in ordine a paventati danni e al loro ammontare, come già in primo grado, respingere le domande della appellata in quanto infondate e prive di qualsiasi prova;
in via subordinata: nella ipotesi di non accoglimento delle domande ed eccezioni di cui sopra, accertata in ogni caso la mancanza di ogni prova in ordine all'origine dei danni lamentati e alla loro data di inizio, dato atto che al momento del sopraluogo eseguito dalla TU Geom. in data Per_1
12.07.2023 le uniche tracce di infiltrazioni d'acqua rilevate erano le vistose tracce di percolamenti pregressi provenienti dai due serramenti velux di proprietà dell'appellata, valutati in scarse condizioni manutentive, che insistono nel locale sottotetto di proprietà della medesima, mentre alcuna altra traccia di infiltrazioni è stata rinvenuta sia nel sottotetto che nel sottostante appartamento, per cui è risultato impossibile stabilire la causa effettiva e la provenienza delle infiltrazioni oggetto di giudizio;
considerato che
in ogni caso le infiltrazioni sono risultate provenire dai velux del sottotetto di proprietà di (circostanza che il ha sempre sostenuto) e che sicuramente CP_1 Parte_1
hanno interessato il piano di calpestio del piano sottotetto della stessa, come è risultato confermato dagli accertamenti svolti dalla TU Geom. , senza che fossero stati eseguiti dall'attrice Per_1
idonei lavori per eliminare o impedire infiltrazioni nel suo alloggio sottostante, nonché per la presenza di impianti di condizionamento di singoli condomini e fuoriuscita di tubi privati “scorricavo”, respingere ogni domanda attorea, assolvendo comunque il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore da ogni avversaria pretesa;
in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta azione, respingere le domande attoree assolvendo il Parte_1
pagina 2 di 14 opponente da ogni pretesa avversaria non dovuta a cause condominiali ma a cause derivanti da singoli condomini e/o direttamente dal sottotetto dell'attrice con ogni consequenziale provvedimento.
Con il favore dei compensi e delle spese di secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Con osservanza.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via istruttoria:
– che venga fissata udienza affinché la TU Geom. riferisca a Codesta Corte sulle Per_1
specifiche osservazioni ed istanze formulate per iscritto dal consulente di parte (Ing. alla Per_2
relazione preliminare della TU e tuttavia non menzionate e non allegate nell'elaborato del TU in ossequio al combinato disposto degli artt. 194 e 195 c.p.c.;
– che, accertato il mancato deposito degli elaborati dei rispettivi CTP aventi ad oggetti le osservazioni alla relazione preliminare della TU, voglia Codesta Corte autorizzare le scriventi al deposito delle osservazioni del proprio CTP.
IN VIA PRELIMINARE: conformemente all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32/2021 emessa in data 29/09/2020 e pubblicata in data 07/01/2021 dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, conseguentemente della sentenza emessa n. 157/2019 dalla Corte
d'Appello di Torino, e conseguentemente ordinare la rinnovazione degli atti ove possibile e necessaria;
-respingere in quanto infondata in fatto e in diritto oltrechè tardiva e generica l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento
NEL MERITO: accertare e dichiarare il , in persona del suo Controparte_2
Amministratore pro tempore, responsabile ex art. 2051 cod. civ. delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento della SI.ra , quali rilevate e presenti tutt'ora in corrispondenza CP_1
dei cornicioni ( foto 6 e 7 ) relazione TU OM , e per,l'effetto, condannarlo al risarcimento Per_1 di tutti i danni subiti dall'appellata in riassunzione in conseguenza delle infiltrazioni nelle misure indicate dal Giudice di prime cure ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, o in via di ulteriore subordine nella somma di euro 11.500,00 con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”
pagina 3 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Con atto di citazione notificato il 23.09.2014 conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
tribunale di Ivrea il in Venaria Reale (TO) Controparte_3 deducendo di essere proprietaria di un immobile sito all'ultimo piano del Condominio e di subire, sin dal 2010, danni da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, le quali avevano “causato ingenti danni all'immobile … consistenti in danneggiamenti al soffitto e alle parti murali, del salone, della camera da letto, alla camera del figlio, e soffitto del balcone lato cortile alla pavimentazione, all'impianto elettrico ed al mobilio, il cui costo di ripristino, per le sole opere murarie è stato stimato in euro 11.500.00”, come da documentazione allegata.
Invocava la responsabilità del derivante dall'omessa custodia e manutenzione delle parti Parte_1 comuni e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, “per un importo complessivo stimato di euro 11.500,00” “per il ripristino delle ampie zone di soffitto ammalorate di circa 40 mq, oltre circa 15 mt di parte sono richieste la demolizione e rifacimento dell'intera area danneggiata, compresa la raschiatura, stuccatura, preparazione del fondo e tinteggiatura dei locali con prodotti idonei”.
Produceva messa in mora del legale e preventivo ditta Edil Gi&G di VA CT IO.
Il non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice precisava che “le infiltrazioni
dalla cattiva manutenzione del manto di impermeabilizzazione avevano danneggiato anche l'appartamento dell'attrice; produceva relazione tecnica a firma dell'ing. verbale Per_2
assembleare del 18.12.2014, email attorea del 17.12.2012 e verbale d'intervento dei Vigili del fuoco;
modificava la quantificazione dei danni, indicandoli nel maggior importo di €. 23.174,16, oltre €.
1.000,00 per spese vive occorrenti alla famiglia durante la sistemazione dei locali (per una durata stimata di 30 giorni), ed € 1.332.24 per spese peritali.
2. Disposta TU per verificare le cause dei danni e quantificarne l'importo, con sentenza n.
363/2017, pubblicata il 28.04.2017, il Tribunale di Ivrea accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice.
Il tribunale sosteneva quanto segue:
- la aveva correttamente inquadrato la domanda svolta nell'ambito della responsabilità CP_1
da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
pagina 4 di 14 - il TU nominato aveva accertato che le infiltrazioni provenivano dalla copertura e dai cornicioni dell'edificio residenziale condominiale;
- il era ben conscio della situazione in cui versavano dette parti comuni, Controparte_2
avendo nel 2011 deliberato di procedere alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto e di catramatura dei cornicioni (come da documentazione allegata alla TU);
- la contumacia della parte convenuta aveva poi escluso una diversa causa alle lamentate infiltrazioni, tale da poter escludere la sua responsabilità;
- i danni potevano essere quantificati in €. 10.213.27 a titolo di costi di ripristino delle parti danneggiate, €. 2.100,00 per danni al mobilio ed €.
2.000 per ristoro del disagio provocato dalle infiltrazioni, equitativamente stimato, per un totale di €. 14.313,27 oltre accessori di legge;
- andavano altresì poste a carico del carico del le spese del perito di parte e quelle del Parte_1
TU, oltre al rimborso delle spese processuali.
II
Avverso tale sentenza, notificata il 14 luglio 2017, proponeva appello il Controparte_2
con atto di citazione notificato il 12.09.2017, deducendo quattro motivi di impugnazione:
[...]
1) nullità dell'atto di citazione di primo grado per mancanza dell'avviso di cui all'art. 163 n.7
c.p.c., in relazione all'art. 38 c.p.c. - relativo alla possibilità per il convenuto di eccepire l'incompetenza del giudice adito per territorio, materia o valore – e conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza di primo grado;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile l'ampliamento della richiesta risarcitoria formulata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;
3) erroneità della sentenza in quanto basata su TU prodotta senza il contraddittorio con il
- che, se costituito, avrebbe contestato l'origine delle infiltrazioni, dovute al cattivo stato Parte_1
manutentivo del lucernaio del sottotetto in proprietà della CP_1
4) erroneità della quantificazione del danno, in assenza di prova sull'an e sulla base di una domanda illegittimamente e tardivamente modificata da parte attrice.
Si costituiva in appello deducendo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_1
la sua infondatezza.
Con Sentenza n. 157/2019, emessa il 18.12.2018 e pubblicata il 25.01.2019, La Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello.
Per quanto riguarda, in particolare, il primo motivo di gravame, la Corte sosteneva che l'avviso omesso fosse preordinato a consentire alla parte convenuta di eccepire, se del caso, l'incompetenza del giudice adito e non già a consentire la costituzione e la partecipazione al giudizio del convenuto, di talchè, da
pagina 5 di 14 una parte l'omissione censurata non ha provocato alcuna mancata costituzione formale del contraddittorio e dall'altra, non avendo l'appellante eccepito in sede di gravame l'incompetenza del giudice adito, può ritenersi comunque sanata.
III
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 rubricato al n. 22534/2019. L'intimata non svolgeva difese. CP_1
Il ricorso era articolato su due motivi:
1) violazione o falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, 159, 162, 164 c.p.c., in relazione all'articolo 163, n. 7, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, dopo avere rilevato la nullità della citazione introduttiva, che aveva inficiato l'intero giudizio, omesso di provvedere alla rinnovazione degli atti, come imposto dall'art. 164 c.p.c., erroneamente ritenendo che la nullità fosse stata sanata;
2) violazione o falsa applicazione dell'art. 112, 115, 132, n.4, c.p.c., nonché vizio di motivazione e omesso esame di un fatto storico, con riproposizione delle censure già esposte nel motivo che precede sotto il diverso profilo della motivazione apparente.
La Corte di Cassazione, sezione VI, con ordinanza n. 32/2021, emessa in data 29.09.2020 e pubblicata in data 07.01.2021, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In accoglimento del primo motivo (rimanendo assorbito il secondo) la Suprema Corte rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7, cod. proc. civ. imponeva la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (ex plurimis, Cass. n. 7885 del
2017; Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010);
… stante la contumacia del nel giudizio di primo grado, non era configurabile la Parte_1
sanatoria della nullità in oggetto, la quale presuppone – giusta la previsione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. - che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità.
IV
1. Con atto di citazione in riassunzione ex. art. 392 c.p.c., notificato il 26.03.2021, il
[...]
radicava il giudizio di rinvio chiedendo a questa Corte: CP_2
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di ogni successivo atto del processo e della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, dichiarata comunque la prescrizione dell'azione, di respingere le domande di controparte.
pagina 6 di 14 Il sosteneva quanto segue: Parte_1
- in applicazione della sentenza della Cassazione, il giudice di rinvio doveva in primis dichiarare la nullità degli atti del primo grado di giudizio e della sentenza di primo grado;
- quindi, preso atto della nullità della TU svolta in primo grado, rilevato che in appello controparte non ne aveva richiesto la rinnovazione e non sussistendo alcuna possibilità di dare corso ad accertamenti tecnici in sede di rinvio, doveva rigettare le domande attoree per difetto di prova;
- il primo giudice aveva omesso di considerare che mancava la prova che le infiltrazioni non provenissero esclusivamente dal sottotetto dell'attrice, nel quale sono ubicati allacciamenti d'acqua.
2. Con comparsa depositata il 28.11.2022 si costituiva in giudizio sostenendo CP_1
quanto segue:
- la domanda risarcitoria formulata dall'esponente era da ricondursi nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia;
- la aveva dedotto l'esistenza di danni alla propria esclusiva unità immobiliare (sottotetto ed CP_1
appartamento), causati da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, con conseguente danneggiamento di vari beni indicati nell'atto introduttivo del giudizio e nella perizia allo stesso allegata;
- la provenienza delle infiltrazioni risultava dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco del
16.02.2012 e dall'ammissione, proveniente da controparte, riportata nel verbale assembleare del
18/12/2014; tali cause avevano trovato conferma nella TU svolta in corso di causa;
- l'eccezione di prescrizione formulata da controparte era generica e, comunque, l'atto di citazione, anche se dichiarato invalido, aveva comunque efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2945 c.c.
(Cass. civ. 4630/1997 e Cass. civ. 124/2020);
- la nullità dell'atto di citazione non aveva impedito al di avere conoscenza dei fatti di Parte_1
causa, sicchè lo stesso avrebbe potuto intervenire in giudizio per tutelare i propri interessi e dimostrare una diversa causa delle infiltrazioni lamentate.
3. Con ordinanza del 30.05.2024, la Corte, ritenendo che la causa non fosse sufficientemente istruita, la rimetteva in istruttoria disponendo TU avente ad oggetto il seguente quesito:
“Il TU, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, effettuato il sopralluogo sull'immobile, svolti tutti gli accertamenti del caso ed esperito il tentativo di conciliazione:
1. descriva lo stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica;
pagina 7 di 14
2. accerti la sussistenza, attuale o pregressa, delle infiltrazioni lamentate da parte attrice e ne individui le cause, verificando in particolare se derivino, o siano derivate, dalle parti comuni dell'immobile
CP_4
3. quantifichi le opere ed i costi necessari per il ripristino ed il risanamento dell'unità immobiliare di parte ai valori attuali ed a quelli esistenti all'epoca dell'instaurazione del giudizio”. CP_1
Con ordinanza del 27.06.2023 la Corte precisava che il TU dovesse tener conto, nello svolgimento dell'incarico, dei documenti prodotti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio ma non anche della
TU di primo grado, in quanto espletata in assenza di contradditorio tra le parti.
Depositata la TU e rigettata l'istanza di convocazione del consulente a chiarimenti, con ordinanza del 04.06.2024, all'esito della trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI della DECISIONE
0. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte nelle CP_1
note scritte depositate il 23.11.2023, laddove ha sostenuto la mancata allegazione delle osservazioni ed istanze formulate per iscritto dal CTP, ing. alla relazione preliminare della TU, con Per_2
conseguente violazione del contraddittorio.
Le osservazioni del CT di parte convenuta in riassunzione risultano infatti allegate alla TU depositata il 20.11.2023 (“relazione CTP (4). Persona_3
pdf.p7m) e di esse il Ctu ha tenuto conto alle pagg. 3 e 4 della propria relazione.
1. La Suprema Corte ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, una volta rilevata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non ha disposto la rinnovazione dello stesso e, all'esito, deciso nel merito (non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice). Il riferimento è all'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado – nel caso di specie: la nullità della citazione per omesso avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356, il quale – a sua volta – disciplina la rinnovazione delle prove già assunte in primo grado.
1.1. La sentenza d'appello, per avere erroneamente ritenuto sanata la nullità dell'atto di citazione, è già stata cassata dalla Suprema Corte, sicchè nessuna declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e di quelli successivi, sino alla sentenza emessa dal tribunale, va effettuata in questa sede.
pagina 8 di 14 1.2. Inoltre, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio, disposto onde rendere possibile la rinnovazione del giudizio (sulla configurabilità del rinvio c.d. restitutorio cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 975/2020; sez. 2, sent. n. 773/2017; S.U., n. 11844/2016), ben possono essere utilizzati i documenti a suo tempo prodotti dall'attrice in primo grado, e riprodotti in appello (cfr. comparsa di costituzione in appello, pagg. 18-19, in cui viene riprodotto il fascicolo di primo grado, comprensivo del fascicolo documenti), e può essere disposta, nel contraddittorio delle parti, la rinnovazione della TU (sulla ammissibilità della TU nel giudizio di rinvio, qualora si renda necessaria l'esplicazione di un'ulteriore attività istruttoria, per avere la sentenza cassata omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, cfr. anche Cass. civ., sez. 2, n. 1664/1974: nel caso ora in esame la TU è ammissibile proprio stante la natura restitutoria del rinvio).
Non possono invece essere utilizzati ai fini del decidere la relazione di consulenza effettuata in primo grado ed i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali, in quanto le operazioni di consulenza sono state svolte in assenza di contraddittorio.
2. Sempre in via preliminare deve altresì essere rigettata, perché infondata, l'eccezione con cui il ha sostenuto essere prescritta l'azione di risarcimento del danno esercitata dalla Parte_1 CP_1
La Suprema Corte ha infatti stabilito che l'effetto interruttivo del termine di prescrizione va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in jus, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 cpc, ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorchè il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto ex art. 164, n. 2, cpc (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 21929/2021, pronunciata in materia di effetto interruttivo del termine per usucapire;
nello stesso senso, sempre per quanto riguarda l'atto di citazione nullo ma ritualmente notificato, Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 26543/2022, in materia di interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria;
Cass. civ., sez. 3, n.
124/2020, in materia di interruzione della prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.; Cass. civ., sez. 1, n. 3616/1989, relativo ad un caso di notifica dell'atto di citazione al debitore inabilitato e non al suo curatore.
Siccome, pertanto, l'azione risarcitoria proposta dalla si fonda sull'esistenza di infiltrazioni CP_1
d'acqua provenienti dal tetto condominiale verificatesi negli anni dal 2010 in poi e l'atto di citazione è stato notificato nel 2014, la prescrizione è stata validamente interrotta.
3. Nel merito, l'azione esercitata dalla è stata correttamente ricondotta nell'alveo della CP_1
responsabilità extracontrattuale per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è conforme nell'affermare che il di un edificio, Parte_1
quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché
pagina 9 di 14 tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex articolo 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. civ., 06.07. 2021, n. 19128 e
Cass. civ., 12.03.2020, n. 7044).
4. Peraltro, la TU disposta nel presente grado di giudizio, l'unica che può essere utilizzata ai fini della decisione, ha constatato che al momento del sopralluogo gli eventi che, in base al CT di parte avevano danneggiato la proprietà di quest'ultima, erano impossibili tecnicamente da accertare CP_1
(relazione TU, pag. 4, n. 2); in particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che nel corso del sopralluogo le infiltrazioni lamentate secondo l'atto di citazione del 2/7/2014, non sono più visibili
(all'interno dell'alloggio) in quanto parte convenuta ha provveduto al ripristino delle parti ammalorate;
mentre nel vano sottotetto sono visibili tracce di percolamenti dai serramenti-lucernari velux, (relaz. TU, pag. 5, § 3.2.,e pag. 9), sottotetto e lucernari pacificamente in proprietà esclusiva della (cfr. relaz. TU, pagg. 8 e 9). CP_1
La difesa del ha conseguentemente sostenuto non esservi prova che le infiltrazioni a suo Parte_1
tempo lamentate dalla provenissero da parti comuni dell'edificio e, precisamente, dai cornicioni CP_1
e dalle gronde condominiali.
4.1. La Corte rileva, in contrario, come dalla documentazione prodotta in giudizio dalla CP_1 risulti la prova che l'alloggio della sito al sesto piano dell'edificio, sia stato a suo tempo CP_1
interessato da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni. Infatti:
a. dal rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 16.02.2011, intervento richiesto dalla stessa si evince che gli operanti verificarono una perdita d'acqua proveniente dal soffitto al piano 6, CP_1 che aveva provocato danni rilevanti nell'alloggio della SI.ra … soffitto soggiorno e CP_1
impianto elettrico; nell'occasione i Vigili del fuoco provvidero a verificare tale infiltrazione dovuta ad un accumulo di acqua piovana sul parapetto del tetto ricoperto di carta catramata;
b. dallo scambio di e-mail intercorso nel dicembre 2012 tra la e l'amministratore di CP_1
condominio in carica, email anch'esse prodotte in giudizio, risulta che la in periodo non CP_1
sospetto, lamentò che l'acqua avesse iniziato ad infiltrarsi nel proprio appartamento il 23 dicembre
2010 e che l'amministratore del Condominio in carica, avvertito, le aveva risposto: Speriamo smetta di nevicare, signora io non posso farci nulla;
c. dal verbale dell'assemblea straordinaria del del 18.12.2014, anch'esso Controparte_2
agli atti, si evince inoltre che il diede incarico alla ditta di Parte_1 Controparte_5
eseguire dei lavori di manutenzione del manto di copertura dell'edificio; essendosi verificate, successivamente all'intervento, nuove infiltrazioni che avevano interessato numerose unità immobiliari, l'amministratore fece intervenire una ditta specializzata la quale verificò che le guaine non
pagina 10 di 14 sono state posizionate in modo corretto e le tegole di copertura non fissate;
per tali motivi l'assemblea valutò di agire giudizialmente nei confronti della ditta appaltatrice;
dal verbale di assemblea in esame risulta evidente che le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto avevano indotto il ad Parte_1 incarica una ditta per il ripristino della guaina catramata del manto di copertura dell'edificio, ma che l'intervento non era stato (asseritamente) eseguito a regola d'arte.
4.2. In considerazione dell'accertamento eseguito in loco dal consulente nominato dalla Corte ma, altresì, della documentazione prodotta dalla e proveniente, in parte, dallo stesso , il CP_1 Parte_1
Collegio ritiene raggiunta la prova che le infiltrazioni che hanno interessato l'alloggio della CP_1
sito al sesto piano del siano state causate sia dalla omessa - o non corretta - manutenzione Parte_1
e/o pulizia delle parti comuni dell'edificio (parapetto del tetto, guaina di copertura, pluviali e gronde di scarico dell'acqua piovana), sia dall'omessa manutenzione dei lucernari – velux siti nel sottotetto in proprietà esclusiva della causa quest'ultima dei percolamenti d'acqua verificati dal TU in CP_1
occasione del sopralluogo.
4.3. In questa situazione, non essendo possibile, allo stato, dimostrare le diverse entità degli apporti causali del fatto del danneggiante e del danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice non può che avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa nella causazione del danno, diminuendo proporzionalmente il risarcimento spettante al danneggiato (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. 3, n. 1002/2010; sez. 3, n.
5677/2006).
Inoltre, avuto riguardo alle concause dei danni, quali sono state sopra individuate, non appare dirimente la questione, sollevata dal CT della secondo cui il sottotetto insisterebbe su tutta CP_1
l'unità immobiliare sottostante e non solo sulla parte centrale di esso, come invece ritenuto dal TU in base alla scheda catastale rilasciata dai competenti uffici (cfr. relaz. di TU, pag. 4, n. 1, e pag. 8).
5. In merito alla quantificazione del danno, va preliminarmente rilevata correttamente il TU ha preso le mosse dal rapporto d'intervento dei Vigili del fuoco, sopra citato, il quale costituisce l'unico elemento di prova agli atti in merito alla tipologia ed estensione dei danni provocati dalle infiltrazioni.
Non possono invece considerarsi dimostrati i danni al mobilio ed altro elencati nella perizia di parte allegata dalla alla memoria istruttoria n. 2, i quali non sono stati confermati in Per_2 CP_1
sede di istruttoria testimoniale, mai richiesta, né riscontrati dal Ctu nominato da questa Corte in sede di sopralluogo (cfr. TU, pag. 4, n. 2), e pag. 11, § 3.2.), posto che i locali sono stati nel frattempo ripristinati.
pagina 11 di 14 Ora, i Vigili del fuoco riscontrarono danni rilevanti nell'alloggio della SI.ra … CP_1
soffitto soggiorno e impianto elettrico, ma del tutto correttamente il TU ha ritenuto che per assorbimento siano stati interessati anche i vani limitrofi (cfr. relaz. TU, pag. 3 e pag. 10), che sono stati quindi anch'essi presi in considerazione nel computo metrico delle superficie danneggiate.
Siccome, peraltro, dal rapporto dei Vigili del fuoco il salone è risultato essere la stanza maggiormente interessata dalle infiltrazioni, il consulente d'ufficio ha considerato, quali lavori di ripristino, la spicconatura di intonaco ammalorato ed il rifacimento dell'intonaco solo sul soffitto del salone, oltre all'intervento strutturale per l'eliminazione della lesione longitudinale sempre nel salone,
e, invece, il solo rifacimento della rasatura di tutti gli altri soffitti dell'alloggio.
Il danno è stato quindi quantificato in €. 8.611,72 in base a computo metrico estimativo ai valori dell'anno 2022.
Tale importo va devalutato al 16 febbraio 2011, momento in cui sono stati accertati i danni, data alla quale è pari ad €. 6.905,95.
A tale importo va aggiunto (come correttamente rilevato sin dalla sentenza di primo grado) un importo per il danno da disagio provocato dalle infiltrazioni, quantificabile in €. 2.000,00.
L'importo di €. 8.905,95 rivalutato sino alla data odierna, con l'aggiunta degli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato, ammonta a complessivi €. 13.110,43, di cui €. 11.283,84 per capitale rivalutato ed €. 1.826,59 per interessi;
all'importo capitale rivalutato vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto disposto al precedente § 4.3., il va quindi condannato a risarcire alla Parte_1
la somma di €. 6.555,22, di cui €. 5.641,92 per capitale rivalutato ed €. 913,30 per interessi CP_1
legali sino ad oggi, oltre agli ulteriori interessi sulla somma di €. 5.641,92 da oggi al saldo effettivo.
6. Le spese processuali devono essere valutate in maniera unitaria per tutti i gradi del giudizio, facendo riferimento non alle singole fasi o gradi, ma all'esito globale del processo. La Suprema Corte ha infatti affermato che: il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. civ.,
09.10.2015, n. 20289 e Cass. civ., 19.06.2019, n.16503).
pagina 12 di 14 Tenuto conto dell'importo del risarcimento richiesto dalla e dell'accoglimento solo CP_1
parziale delle domande proposte, tali spese vanno compensate per tre quarti e poste a carico del per le parti restanti. Parte_1
Esse sono dunque liquidate, per l'intero, come segue (scaglione applicabile: da €. 5.201,00 ad €.
26.000,00; valori medi di legge):
- per il primo grado €. 5.077,00 per compensi - di cui €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per quella introduttiva, €. 1.680,00 per quella istruttoria ed €. 1.701,00 per quella decisionale - ed €. 252,00 per CU e marca,
- per l'appello €. 3.966,00 per compensi, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per quella introduttiva ed €. 1.911,00 per quella decisionale,
- per il giudizio in Cassazione €. 2.410,00 per compensi, di cui 1.276,00 per la fase di studio ed €.
1.134,00 per la fase introduttiva,
- per il giudizio di rinvio €. 5.809,00 per compensi, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per quella introduttiva, €. 1.834,00 per la fase istruttoria ed €. 1.911,00 per quella decisionale, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese della TU disposta in primo grado, in violazione del contraddittorio, vanno definitivamente poste a carico della nell'importo già liquidato. CP_1
Le spese della TU disposta nel presente giudizio di rinvio, nell'importo già liquidato, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.
Non va pronunciata condanna del alla rifusione delle spese sostenute dalla per la Parte_1 CP_1
perizia di parte, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti del CP_1 [...]
sito in - , CP_2 Pt_1 Controparte_3
- condanna il a corrispondere a la somma di €. 6.555,22, di Controparte_2 CP_1 cui €. 5.641,92 per capitale rivalutato ad oggi ed €. 913,30 per interessi legali sino ad oggi, oltre agli ulteriori interessi sulla somma di €. 5.641,92 da oggi al saldo effettivo;
- dichiara compensate per tre quarti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, condannando il a rimborsare alla i quarti restanti – spese processuali liquidate, per l'intero: Parte_1 CP_1
• per il primo grado in €. 5.077,00 per compensi ed €. 252,00 per CU e marca,
• per l'appello €. 3.966,00 per compensi, pagina 13 di 14 • per il giudizio in Cassazione €. 2.410,00 per compensi,
• per il giudizio di rinvio €. 5.809,00 per compensi, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di dichiaratisi antistatari;
CP_1
- pone le spese della TU disposta in primo grado definitivamente a carico della nell'importo CP_1
già liquidato;
- pone le spese della TU disposta nel presente giudizio di rinvio, nell'importo già liquidato, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 06 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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