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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4751 del R.G. relativo all'anno
2016, avente ad oggetto: azione di riduzione e querela di falso;
riservato per la decisione nell'udienza dell'8.4.2025; promosso da
, e , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difese dall'avv. Maurizio Sanasi;
- ricorrenti; contro eredi di ; Persona_1
- resistenti;
****
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 3.5.2016 ha agito nei confronti Persona_1 di e chiedendo essere Parte_1 Parte_2 Controparte_1 autorizzato ad accettare l'eredità di deceduto il 27.4.2011, in luogo Parte_3 del rinunziante fino alla concorrenza del proprio credito, Parte_1 ammontante ad € 122.500,00 oltre interessi.
Costituitisi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Parte_1 pretese attoree, sollevando numerose eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda e proponendo querela di falso avverso i vaglia cambiari prodotti dall'attore.
Nelle more del giudizio, decedeva l'attore , sicché all'udienza del Persona_1
13.9.2022 il procedimento veniva interrotto;
in seguito ad istanza di estinzione del giudizio presentata dall'avv. Maurizio Sanasi in data 13.12.2024, all'udienza dell'8.4.2025 la causa veniva riservata per la decisione. Occorre dichiarare l'estinzione del procedimento e disporsi altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Difatti, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue se non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, termine ampiamente ed infruttuosamente trascorso nel caso di specie, a fronte dell'evento interruttivo, dichiarato all'udienza del 13.9.2022.
Com'è noto, l'estinzione del processo per mancata riassunzione può essere fatta valere dalla parte anche in via di azione, mediante la riassunzione tardiva al solo fine di far dichiarare l'estinzione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5491/2001), ed opera di diritto, benché debba essere pronunciata, nella specie, dal Collegio, con sentenza (art. 307
IV comma c.p.c.).
Sicché, ricorrendone i presupposti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Trattandosi di sentenza di mero rito, possono trovare integrale compensazione le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 17.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4751 del R.G. relativo all'anno
2016, avente ad oggetto: azione di riduzione e querela di falso;
riservato per la decisione nell'udienza dell'8.4.2025; promosso da
, e , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difese dall'avv. Maurizio Sanasi;
- ricorrenti; contro eredi di ; Persona_1
- resistenti;
****
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 3.5.2016 ha agito nei confronti Persona_1 di e chiedendo essere Parte_1 Parte_2 Controparte_1 autorizzato ad accettare l'eredità di deceduto il 27.4.2011, in luogo Parte_3 del rinunziante fino alla concorrenza del proprio credito, Parte_1 ammontante ad € 122.500,00 oltre interessi.
Costituitisi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Parte_1 pretese attoree, sollevando numerose eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda e proponendo querela di falso avverso i vaglia cambiari prodotti dall'attore.
Nelle more del giudizio, decedeva l'attore , sicché all'udienza del Persona_1
13.9.2022 il procedimento veniva interrotto;
in seguito ad istanza di estinzione del giudizio presentata dall'avv. Maurizio Sanasi in data 13.12.2024, all'udienza dell'8.4.2025 la causa veniva riservata per la decisione. Occorre dichiarare l'estinzione del procedimento e disporsi altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Difatti, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue se non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, termine ampiamente ed infruttuosamente trascorso nel caso di specie, a fronte dell'evento interruttivo, dichiarato all'udienza del 13.9.2022.
Com'è noto, l'estinzione del processo per mancata riassunzione può essere fatta valere dalla parte anche in via di azione, mediante la riassunzione tardiva al solo fine di far dichiarare l'estinzione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5491/2001), ed opera di diritto, benché debba essere pronunciata, nella specie, dal Collegio, con sentenza (art. 307
IV comma c.p.c.).
Sicché, ricorrendone i presupposti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Trattandosi di sentenza di mero rito, possono trovare integrale compensazione le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 17.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna