Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero LL Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Decreto nr. -OMISSIS-, emesso dal Ministero LL Difesa – Direzione Generale LL Previdenza Militare e LL Leva, notificato al ricorrente in data 27 aprile 2018, con il quale l'infermità “-OMISSIS- sofferta dal ricorrente è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio, nonché del parere nr. -OMISSIS-dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n.-OMISSIS- con il quale si ritiene che la predetta infermità non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente o connesso ed avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento LL dipendenza da cause di servizio dell'infermità “-OMISSIS- di cui è stato riconosciuto affetto il Primo Caporal Maggiore V.F.P.4 (in congedo) dell'Esercito Italiano -OMISSIS-con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico di equo indennizzo maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero LL Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti LL causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente, nella sua qualità di ex graduato dell’Esercito Italiano, ha riassunto il giudizio davanti a questo T.A.R. a seguito dell’ordinanza n.-OMISSIS- del T.A.R. Lazio, sede di Roma, con cui è stato dichiarato il difetto di competenza del g.a. adito.
Il gravame ha ad oggetto i provvedimenti dell’Amministrazione resistente con cui è stata rigettata la sua istanza protesa ad ottenere il riconoscimento LL causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo, avuto riguardo alla patologia diagnosticata di “ -OMISSIS- ”, dalla quale è discesa anche la determinazione di riforma e collocamento in congedo a far data dal 4 aprile 2017.
1.2. Nello specifico, il ricorrente sostiene di aver prestato servizio, tra il mese di novembre 2011 e il mese di giugno 2014, nell’ambito di cinque turni dell’Operazione “Strade Sicure” sul territorio nazionale.
In qualità di istruttore mortaista, poi, avrebbe partecipato a molteplici poligoni di tiro, tutti nell’area delle Murge, in Puglia, come precisato col ricorso, con cui avrebbe sparato con mortai pesanti da 120 mm oltre che con sistemi d’arma controcarro come il Milan, senza essere dotato di misure di protezione quali guanti, mascherine o tute protettive.
Peraltro, al termine delle attività a fuoco, oltre alla raccolta dei bossoli rimasti sulla piazzola di tiro, spesso pernottava nelle tende da campo, con vitto garantito con cibo preparato con cucine da campo ovvero contenuto nelle razioni da combattimento c.d. “K”.
Durante le missioni in territorio nazionale a cui ha partecipato, avrebbe poi operato a contatto con apparecchiature satellitari e radio, oltre che con strumenti ricetrasmittenti.
Tali evidenze, secondo la prospettazione di parte, sarebbero state confermate dal rapporto informativo redatto dal Comandante del 235° Rgt. Addestramento Volontari “Piceno” in data 18 luglio 2017, dal quale è possibile apprendere come avrebbe svolto attività addestrative esterne in poligoni di tiro.
Ricevuta la diagnosi LL patologia, con istanza del 17 ottobre 2016, parte ricorrente chiedeva al Ministero LL Difesa il riconoscimento LL causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.
La Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con verbale mod.-OMISSIS- giudicava il ricorrente affetto da patologia iscrivibile alla Tabella A, Cat. 2^.
In data 05.02.2018, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere nr. 93186/2017 emesso nell’adunanza n.-OMISSIS- riteneva che:” l’infermità “-OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una-OMISSIS-. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico ”.
1.3. Il ricorso è affidato ad un unico e articolato motivo con cui è stata dedotta la sussistenza di “ Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione LL situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità LL motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia ”.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha chiesto il rigetto del gravame, tenuto conto che le mansioni denunciate dal ricorrente, dal carattere prettamente addestrativo-operativo, sarebbero da collocarsi in un contesto di servizio militare del tutto ordinario, non potendo da sole giustificare né l’insorgenza, né tantomeno l’aggravamento LL patologia sofferta, non rinvenendosi alcun nesso causale o concausale col servizio prestato.
3. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
5. Per quanto attiene agli asseriti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio li ritiene entrambi insussistenti, tenuto conto che i pareri resi dal Comitato di Verifica risultano essere stati adottati “ dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, dai rapporti informativi redati dal Comandante del 235° Reggimento risulta l’odierno ricorrente abbia svolto attività di istruttore nei confronti dei giovani Volontari, anche mediante la partecipazione alle loro “ lezioni di tiro in poligono con armi portatili e di reparto ”, oltre ad essere stato impiegato in plurimi turni nell’Operazione “Strade Sicure”.
Per quanto attiene alle attività in poligono, in particolare, il rapporto informativo del 18 luglio 2018 redatto dal medesimo Comandante, annovera le “ Esercitazioni "in bianco" in area addestrativa e "a fuoco" in poligono di tiro per lo svolgimento, a favore dei frequentatori di corso (Basico e/o Modulo K), delle previste lezioni con armi individuali (AR 70/90) e di reparto (FN MINIMI) e di lancio LL bomba a mano (SRCM 35) ”, oltre alle “ Lezioni di tiro per il mantenimento dell'efficienza operativa ”.
Il parere gravato, pertanto, non palesa manifesti vizi di illogicità e/o irragionevolezza, dal momento che dagli atti istruttori che hanno riepilogato il servizio svolto dal ricorrente, in qualità di Volontario VFP-4 nell’Esercito Italiano, “ non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una-OMISSIS- ”, alla luce delle attività addestrative e operative svolte negli anni in cui è stato in servizio.
Peraltro, il ricorso si dilunga sulla relazione causale che esisterebbe tra l’insorgenza di patologie tumorali e l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito, oltre che sulla contaminazione ambientale che riguarderebbe dei poligoni militari insistenti in Sardegna, senza che sia stata data la benché minima dimostrazione che il ricorrente sia venuto a contatto con tali sostanze ovvero che abbia mai partecipato ad esercitazioni nei prefati poligoni, tanto che nello stesso ricorso si precisa come il poligono dal medesimo frequentato fosse ubicato in Puglia, e non in Sardegna.
Sempre nel gravame, poi, si fa riferimento a delle esercitazioni di tiro con mortai da 120 mm ovvero con missili controcarro delle quali, tuttavia, non v’è traccia nei rapporti informativi sopra citati, senza considerare che, comunque, non risulta essere stata fornita alcuna dimostrazione sul nesso causale che esisterebbe tra tali attività addestrative e la patologia sofferta.
Parimenti sguarnita di prova è l’asserita esposizione a onde nocive derivanti dall’uso di apparecchiature satellitari, radio ed altri strumenti ricetrasmittenti non meglio individuati.
Da ultimo, neppure alcuna connessione oggettiva con la patologia sofferta pare potersi desumere dall’attività addestrativa esterna svolta con (talvolta) pernottamenti in tende da campo e vitto fruito mediante pasti preparati con cucine da campo oppure contenuti in razioni da combattimento, così come lo stesso discorso può essere fatto per lo svolgimento dell’attività operativa nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente si limita ad elencare dei precedenti di servizio aspecifici, senza fornire alcuna adeguata dimostrazione sulla asserita nocività delle attività addestrative e operative svolte, concentrando la sua unica censura formulata col gravame su aspetti, quali l’uranio impoverito e il presunto inquinamento ambientale di poligoni ubicati in Sardegna, senza fornire neppure la dimostrazione quante e quali volte sia stato a contatto con tali sostanze ovvero sia stato nelle prefate località addestrative.
Avuto riguardo all’onere LL prova in materia di cause di servizio, la giurisprudenza amministrativa ha di recente confermato come “ Per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, occorre fornire la prova rigorosa che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia ovvero la menomazione dell'integrità psico fisica dell'interessato siano da porre in correlazione causale o concausale con l'attività di servizio; e ciò sulla presupposta considerazione che una patologia può avere normalmente un'insorgenza multifattoriale, ben potendo scaturire da processi di deterioramento fisiologico di strutture o di organi del corpo umano nel suo insieme ovvero essere legata all'azione di agenti patogeni, talvolta di origine sconosciuta ” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 4181/2024).
Sempre in detta materia, peraltro, è stato rilevato come “ In tema di riconoscimento LL dipendenza d'infermità da causa di servizio, in caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia cosiddetta multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e all'intensità LL esposizione a rischio ” (T.A.R. Molise, n. 249/2018).
Nel caso di specie, le affermazioni di parte ricorrente risultano essere generiche e non sufficientemente specifiche al fine di dare compiuta dimostrazione LL riconducibilità LL patologia emersa nell’ambito del servizio prestato.
In altri termini, al contestato giudizio reso dal Comitato di Verifica non si contrappone una dimostrazione LL parte privata sull’effettiva sussistenza di un nesso di causalità, ovvero sul piano concausale, tra la patologia sofferta e l’attività di servizio svolta.
Sempre in un caso simile a quello odierno, peraltro, la g.a. ha rilevato come “ l'onere LL prova dello svolgimento di mansioni eccedenti gli ordinari compiti di servizio, ossia LL concausa, deve infatti essere addossato al dipendente mentre spetta al Comitato di Verifica la valutazione dell'efficienza causale di tali fattori eccezionali sulla patologia documentata. Il ricorrente non ha evaso tale onere probatorio in quanto si è limitato ad allegare condizioni lavorative comuni alla maggioranza dei dipendenti del Corpo LL Guardia di NZ (lo svolgimento di turni notturni e di attività all'esterno, il rischio derivante dalla responsabilità dei vari servizi svolti e gli sforzi psicofisici per essi richiesti) e non in condizioni eccezionali nello svolgimento dei compiti d'istituto dalle qual secondo l'id quod plerumque accidit, possa derivare una condizione di stress da lavoro correlato ” (T.A.R. Piemonte, n. 1019/2019).
Del resto, va rilevato come l’apprezzamento discrezionale svolto dal Comitato di Verifica abbia natura “tecnica”, con ciò significando che al giudice amministrativo non è consentita la sostituzione di sue valutazioni rispetto a quelle effettuate dalla p.a., così come di quelle provenienti da consulenti all’uopo nominati, potendo l’azione amministrativa essere censurata, in punto di legittimità, soltanto sotto il profilo LL manifesta abnormità, illogicità e/o irragionevolezza che, tuttavia, non si rinviene nel caso di specie, tenuto conto dell’attività di servizio riportata nei rapporti informativi.
Poggiando il parere del Comitato su una valutazione tecnica in merito alla sussistenza, o meno, di un nesso di causalità tra la il servizio prestato e la patologia insorta, parte ricorrente avrebbe avuto l’obbligo di dimostrare l’inconferenza sul piano scientifico delle conclusioni cui è giunto il Comitato di Verifica, mettendo così il giudice nelle condizioni, ove ritenuto necessario, di fare ricorso ad una CTU con la finalità non già di sostituire l’apprezzamento sui fatti di servizio effettuato dalla p.a., nell’ambito LL discrezionalità tecnica riconosciutale dalla legge, quanto piuttosto di verificare la bontà delle regole scientifiche applicate dalla p.a. per giungere al suo convincimento finale.
Orbene, nell’odierno giudizio tali contestazioni di carattere scientifico non sono rinvenibili, essendo gran parte LL censura incentrata su aspetti neppure riconducibili ai fatti di causa, non potendosi, pertanto, disporre alcuna attività istruttoria (CTU) che andrebbe a colmare un difetto di prova incombente sulla parte ricorrente.
Come si è in precedenza evidenziato dall’elenco dei servizi svolti dal militare interessato, così come rilevato dal Comitato, non si ravvisano attività di straordinarietà tale da poter imputare l’insorgenza o l’aggravamento LL patologia sofferta al servizio.
7. Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.
8. Alla luce LL peculiarità delle questioni trattate e delle situazioni giuridiche coinvolte sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.