Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1116/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 10 giugno 2024
da
(C.F. ), con sede in Gaiarine (Tv) via dei Fracassi n. 61, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore amministratore unico , Parte_2 rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto ricorso, dall'avv. Giuseppe Polo
Pardise e presso il suo studio in Roma piazza Apollodoro n. 26 elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
(Pn) ed ivi residente in [...]2, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cesare Malattia e presso il suo studio in
Pordenone via Cavallotti n. 1 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: appalto.
Causa iscritta a ruolo il 13 giugno 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
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CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 7 aprile 2025 da aversi qui per integralmente riprodotto.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 4 aprile 2025 da aversi qui per integralmente riprodotto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 10 giugno 2024, notificato il 17 settembre 2024 in uno al decreto di fissazione d'udienza del 19 giugno 2024, la ricorrente ha riferito: Parte_1
- di risultare creditrice, nei confronti della convenuta , della somma capitale di CP_1
€ 66.404,00 portata dalla fattura n. 7 del 5 aprile 2024 recante la causale “lavori di nuova costruzione, Unità A, sita in Comune di Cordenons (PN) , Via San Mauro” (cfr. documento
1 del fascicolo di parte della ricorrente);
- che l'esecuzione di tali opere trovava conferma nell'elaborato peritale di dettaglio e nella documentazione fotografica dimessi (ib. documenti 2 e 3);
- di aver ricevuto in relazione a tali lavori un solo acconto sempre di € 66.404,00 portato dalla fattura n. 7 del 3 novembre 2023 (ib. documento 4);
- che la signora aveva concluso originario contratto d'appalto con la società DUE CP_1
A s.r.l. (ib. documento 5), sottoposta a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Treviso, giusta sentenza n. 84/2023 del 30 maggio 2023, pubblicata il 5 giugno 2023;
- che successivamente il rapporto negoziale era stato di fatto rinegoziato e riavviato, con soluzione di continuità, con essa ricorrente, come attestato dal fatto che la convenuta aveva già pagato il summenzionato acconto.
Un tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Nel merito
Pagina 2 di 5 accertati i fatti tutti esposti in narrativa, condannarsi, la – C.F. CP_1
nata a [...], in data [...], residente in (33084) C.F._2
Cordenons (PN), via via Bellasio 1 int. 2, a pagare indilatamente alla società C.F. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amministratore P.IVA_1
unico, , (C.F. ), corrente in Gaiarine (TV), via Parte_2 C.F._3 dei Fracassi 61, l'importo in linea capitale di € 66.404,00
(sessantaseimilaquattrocnetoquattro/00 oltre interessi, nella misura legale prevista ex art.
1284, IV comma, c.c., e maggior danno da svalutazione monetaria, dal dovuto (data emissione fattura 05/04/20242) al saldo effettivo, ovvero il diverso, anche maggiore, importo capitale accertando in corso di causa.
Con rifusione di spese e compensi professionali”.
1.2 Con comparsa depositata il 30 ottobre 2024 si è costituita la convenuta
[...]
, contestando le pretese avversarie e formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Nel merito.
Respingersi la domanda ex adverso proposta.
Spese di lite”.
1.3 Disattese la richiesta di chiamata in causa delle subappaltatrici
[...]
e avanzata da ed i mezzi istruttori Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
(Ctu oppure ex art. 258 c.p.c. ispezione ed accesso) dalla stessa dedotti, all'esito dell'udienza cartolare dell'8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va rigettata.
Come si è sopra accennato, ha introdotto il presente giudizio per sentir Parte_1
condannare al pagamento della fattura n. 7 del 5 aprile 2024. CP_1
Orbene, per accertare quali siano le opere per cui la ricorrente ha emesso detta fattura deve necessariamente farsi riferimento a quanto specificatamente riportato alle voci
“note” e “descrizione” presenti in tale documento contabile e fiscale.
Pagina 3 di 5 Mentre la seconda di siffatte voci indica, più genericamente, trattarsi di “fattura di secondo acconto relativa ai lavori di una nuova costruzione, Unità A, sita in Comune di
Cordenons (PN), Via San Mauro”, la seconda chiarisce, più puntualmente, che si è al cospetto della “FATTURA DI SECONDO ACCONTO - PRIMO SOLAIO IN C.A.”.
Il che porta ad osservare che, sebbene abbia espressamente CP_1
contestato, sin dalla comparsa di risposta, che la ricorrente avesse completato il getto del primo solaio dell'unità abitativa di che trattasi, producendo anche mail dell'11 aprile 2024, con cui il D.L. geom. aveva, proprio per tale motivo, Controparte_4
immediatamente respinto la tanto contrastata fattura, ha del tutto omesso di Parte_1
fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa qui azionata.
Prova che non emerge, anzitutto, dalle fotografie allegate al ricorso, giacché nessuna di esse ritrae, giustappunto, il getto, tanto meno completo, del primo solaio.
Né l'esecuzione dell'opera in esame trova conferma in quello che il patrono di
[...] chiama ora “elaborato peritale di dettaglio” (così, ad esempio, a pagina 1 del ricorso) Pt_1 ora “perizia lavori eseguiti con dettaglio prezzi” (così, ad esempio, a pagina 21 del medesimo ricorso).
Il documento 2 contiene, difatti, una mera indicazione dei lavori in tesi realizzati, ma non è neppure sottoscritto da un tecnico di parte della ricorrente e, comunque, non risulta redatto nel contraddittorio con la committente, di talché non assume alcun valore probatorio utile al fine di dimostrare la fondatezza ed entità della pretesa.
Non soccorrono, infine, i mezzi istruttori dedotti da Parte_1
Invero, essa si è limitata a chiedere (così testualmente, da ultimo, nelle note conclusive di replica depositate il 28 marzo 2025) “disporsi C.T.U., al fine di verificare che,
l'esecuzione, presso l'immobile sito in (33084) Cordenons (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2; oppure, ai sensi dell'art. 258 c.p.c., emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare l'esecuzione, presso l'immobile sito in
(33084) Cordenons (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2”.
Pagina 4 di 5 Al di là dell'evidente scarsa utilità pratica di una ispezione giudiziale finalizzata alla verifica richiesta dalla ricorrente, pure la Ctu si rivela inammissibilmente esplorativa, non essendosi minimamente curata la stessa ricorrente di fornire previamente non solo la prova ma anche solo un principio di prova in merito all'effettiva realizzazione di quanto la convenuta le ha espressamente contestato e tale, dunque, da contrastare persino gli esiti della perizia di parte (essa sì debitamente sottoscritta) prodotta dalla medesima convenuta quale proprio allegato 11 proprio per attestare la mancata ultimazione del controverso solaio.
Per effetto delle dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, come detto, rigettata.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in €14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 5 giugno 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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