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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2206/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2206 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. , c.f. , AVV. GUIDO BARRASSO, Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentati e difesi da se medesimi ed elett.te dom.ti presso il C.F._2
proprio studio in Grottaminarda (Av), alla via Donizetti n. 11
RICORRENTI
E
, c.f. , elettivamente dom.to in Venosa (Pz), Controparte_1 C.F._3
alla via Giacomo di Chirico n. 26, presso lo studio dell'avv. Emanuele Brunetti, dal quale è rapp.to e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione compensi professionali di avvocato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato, i ricorrenti hanno domandato la liquidazione dei compensi loro spettanti, in misura pari ad € 16.722,50, in relazione all'attività professionale svolta in favore di , dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Potenza, nei procedimenti civili recanti nn. 62/2019 e 675/2020 r.g..
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Potenza e, comunque, nel merito, l'infondatezza della domanda e, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur.
- Pagina 1 - Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della presente azione, avendo la riforma c.d.
Cartabia assoggettato al rito semplificato di cognizione, nonché alla decisione del tribunale in composizione monocratica, ogni controversia riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali (art. 14, co. 1 e 2, d.lg. n. 150/2011, per come modificati dal d.lg. n. 149/2022).
È fondata, tuttavia, l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Potenza.
Difatti, i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Benevento quale giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti (art. 637, co. 3, c.p.c.).
Tuttavia, come chiarito da S.U. n. 4247/2020, il criterio di competenza di cui all'art. 637, co.
3, c.p.c. non è applicabile allorquando la controversia è incardinata utilizzando il rito sommario (oggi, semplificato) di cognizione ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 150/2011, il cui secondo comma prevede per le controversie di cui all'art. 28 l. n. 794/1942 la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, nel caso di specie il Tribunale di Potenza.
Ad ogni buon conto, l'incompetenza per territorio deriva, altresì, come dedotto dal resistente, dall'applicazione dei princìpi in materia di foro del consumatore.
Invero, ove il professionista si avvalga del foro speciale di cui agli art. 637, co. 3, c.p.c. e 14, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, “il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014; conf. Cass.
n. 12685/2011 ed in motivazione Cass. S.U. n. 4485/2018)” (Cass. n. 15345/2025).
Nel caso di specie, il resistente è residente nella provincia di Potenza (Marsicovetere), indi per cui il foro del consumatore va individuato nel Tribunale di Potenza.
In conclusione, va affermata l'incompetenza del Tribunale di Benevento in favore del
Tribunale di Potenza, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m.
n. 147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per l'ultima, in virtù del tenore delle difese svolte, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
- Pagina 2 - 1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Potenza, dinanzi al quale il processo andrà riassunto nel termine di legge;
2. condanna e Barrasso Guido al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida € 2.547,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb.
[...]
spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Benevento, 26.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2206 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. , c.f. , AVV. GUIDO BARRASSO, Parte_1 C.F._1
c.f. , rappresentati e difesi da se medesimi ed elett.te dom.ti presso il C.F._2
proprio studio in Grottaminarda (Av), alla via Donizetti n. 11
RICORRENTI
E
, c.f. , elettivamente dom.to in Venosa (Pz), Controparte_1 C.F._3
alla via Giacomo di Chirico n. 26, presso lo studio dell'avv. Emanuele Brunetti, dal quale è rapp.to e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione compensi professionali di avvocato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato, i ricorrenti hanno domandato la liquidazione dei compensi loro spettanti, in misura pari ad € 16.722,50, in relazione all'attività professionale svolta in favore di , dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Potenza, nei procedimenti civili recanti nn. 62/2019 e 675/2020 r.g..
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Potenza e, comunque, nel merito, l'infondatezza della domanda e, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur.
- Pagina 1 - Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della presente azione, avendo la riforma c.d.
Cartabia assoggettato al rito semplificato di cognizione, nonché alla decisione del tribunale in composizione monocratica, ogni controversia riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali (art. 14, co. 1 e 2, d.lg. n. 150/2011, per come modificati dal d.lg. n. 149/2022).
È fondata, tuttavia, l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Potenza.
Difatti, i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Benevento quale giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti (art. 637, co. 3, c.p.c.).
Tuttavia, come chiarito da S.U. n. 4247/2020, il criterio di competenza di cui all'art. 637, co.
3, c.p.c. non è applicabile allorquando la controversia è incardinata utilizzando il rito sommario (oggi, semplificato) di cognizione ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 150/2011, il cui secondo comma prevede per le controversie di cui all'art. 28 l. n. 794/1942 la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, nel caso di specie il Tribunale di Potenza.
Ad ogni buon conto, l'incompetenza per territorio deriva, altresì, come dedotto dal resistente, dall'applicazione dei princìpi in materia di foro del consumatore.
Invero, ove il professionista si avvalga del foro speciale di cui agli art. 637, co. 3, c.p.c. e 14, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, “il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014; conf. Cass.
n. 12685/2011 ed in motivazione Cass. S.U. n. 4485/2018)” (Cass. n. 15345/2025).
Nel caso di specie, il resistente è residente nella provincia di Potenza (Marsicovetere), indi per cui il foro del consumatore va individuato nel Tribunale di Potenza.
In conclusione, va affermata l'incompetenza del Tribunale di Benevento in favore del
Tribunale di Potenza, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m.
n. 147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per l'ultima, in virtù del tenore delle difese svolte, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
- Pagina 2 - 1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Potenza, dinanzi al quale il processo andrà riassunto nel termine di legge;
2. condanna e Barrasso Guido al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida € 2.547,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb.
[...]
spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Benevento, 26.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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