Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2019, proposto da
Cottubet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura de L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
SE Gmbh, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di L’Aquila prot. 0029264 del 19 luglio 2019, notificato alla ricorrente in data 30 luglio 2019, con il quale l’Amministrazione ha decretato il respingimento dell’istanza presentata dalla Cottubet Srl intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’attività di scommesse ex art. 88 TULPS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura de L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor CO ND è legale rappresentante della società Cottubet Srl, odierna ricorrente, e svolge l’attività di centro trasmissione dati (C.T.D.) in favore della società austriaca IS GmbH nei locali siti in Avezzano, via Mazzini n. 75, di cui è legittimo conduttore.
Al fine di esercitare la sopra menzionata attività, lo stesso ha richiesto, nella sua qualità di legale rappresentante della società odierna ricorrente, al Questore della Provincia di L’Aquila, in data 8 maggio 2019, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta scommesse per conto di SE GmbH.
All’esito del relativo procedimento, il Questore della Provincia di L’Aquila ha emesso, in data 19 luglio 2019, il provvedimento di cui in epigrafe, con cui ha rigettato la richiesta dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.
Avverso il sopra menzionato provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 22 novembre 2019, la società Cottubet Srl, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di buona ed imparziale amministrazione. Violazione del R.D. 773/1931. Difetto di motivazione. Annullabilità e nullità dell’atto amministrativo;
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 49 e 56 TFUE, nonché dell’art. 43 TUE (già art. 10 TCE) e del principio del primato del diritto dell’Unione in particolare come interpretativi delle sentenze Placanica e Costa-Cifone-Biasci. Violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione;
3) Eccesso di potere per vizi afferenti alla motivazione del provvedimento amministrativo: la nullità dell’atto;
4) Eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; irragionevolezza; contraddittorietà ed illogicità nella condotta dell’amministrazione.
La ricorrente ha, quindi, formulato anche domanda risarcitoria.
Si sono costituiti in giudizio, in data 27 novembre 2019, il Ministero dell’Interno e la Questura di L’Aquila, con memoria di stile.
Con nota del 22 ottobre 2021, la difesa di parte ricorrente ha dato atto di aver rinunciato al mandato conferitole, senza però comunicare il nominativo del difensore subentrante.
Successivamente, in data 11 ottobre 2024, parte resistente ha depositato agli atti relazione in cui viene affermato che “ la società Cottubet ha regolarizzato la propria posizione con i Monopoli di Stato ed i titoli per l’apertura della società di scommesse di Avezzano in via Mazzini 75 venivano intestati, così come richiesto, a CO CA…figlio di CO ND. Allo stato attuale le licenze dell’esercizio sono intestate a CO OB…fratello di CA. ”.
Infine, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - In via preliminare il Collegio prende nota dell’avvenuta rinuncia al mandato difensivo del difensore di parte ricorrente, comunicata dallo stesso alla parte con pec del 17 settembre 2021 e depositata agli atti in data 22 ottobre 2021, e rileva come la stessa non abbia effetto sul presente giudizio, in quanto, come statuito da condivisibile giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “…ai sensi degli artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura che gli era stata conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956); ciò anche se la rinuncia al mandato è effettuata dal difensore del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558); stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla revoca del mandato da parte della parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3091). ” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 243/2016).
1. - Premesso quanto sopra, si può passare all’esame del ricorso e, al riguardo, il Collegio rileva che nei confronti dello stesso è cessata la materia del contendere.
2. - Risulta infatti acclarato che parte ricorrente ha poi ottenuto i titoli necessari per l’apertura del centro scommesse in Avezzano, come dichiarato dalla Questura di L’Aquila nella propria relazione del 25 marzo 2024, agli atti, e dunque la sua pretesa sostanziale è stata completamente soddisfatta da parte dell’Amministrazione.
La sopra riportata circostanza, concernente la piena satisfattività per parte ricorrente dei provvedimenti successivamente rilasciati alla stessa dalla Questura di L’Aquila, risulta dunque decisiva ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente vicenda, anche in considerazione del fatto che parte ricorrente nulla ha dichiarato in merito alla sussistenza di un eventuale interesse risarcitorio, dichiarazione che risultava necessaria ai fini di una pronuncia nel merito della fondatezza della pretesa azionata in accordo a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui “ L’esigenza che l’interesse sia dichiarato dalla parte si correla al fatto che nell’ambito della sopra richiamata natura di giurisdizione di diritto soggettivo della giurisdizione amministrativa, come in precedenza accennato, è allo stesso ricorrente che è per legge rimessa l’iniziativa a tutela del suo interesse risarcitorio. La manifestazione dell’interesse risarcitorio una volta venuto meno quello all’annullamento dell’atto impugnato è dunque il presupposto indispensabile affinché il giudice possa pronunciarsi sulla legittimità dello stesso atto con pronuncia di mero accertamento. In questi termini va inteso l’inciso finale dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. «se sussiste l’interesse ai fini risarcitori», posto a condizione della pronuncia di accertamento…la dichiarazione è condizione necessaria ma nello stesso tempo sufficiente perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato. ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2022).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO