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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2371/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088301080000 IRES-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088301080000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 25/02/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
I primi Giudici hanno rigettato a spese compensate il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento meglio descritta in atti, inizialmente recante iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di € 39.049,08, riferito alle seguenti partite di ruolo:
1) ruolo n. TNL U60 T201125102806187830000002/D, d'importo complessivo pari ad €
12.218,13, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 del mod. Unico SC per il 2019 dal quale emergeva un omesso versamento IRES di €
9.205,00, ricalcolato in cartella in € 8.311,32 (oltre sanzioni ed interessi), tenendo conto delle rate nel frattempo versate dalla contribuente;
2) ruolo n. TNL 7 T201103111050534050000001/D, d'importo complessivo pari ad €
26.830,95, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 del mod. 770 lavoratori autonomi per il 2019, dal quale emergeva l'omesso versamento di ritenute per € 18.599,34, oltre sanzioni ed interessi.
Nelle more del giudizio di prime cure l'Ufficio ha riconosciuto le rate versate di maggio e agosto 2023, non considerate nella cartella di pagamento, riducendo mediante sgravio l'importo dovuto ai fini IRES per l'importo residuo di € 11.153,49 (con parziale cessazione della materia del contendere). Per quanto concerne il ruolo residuo a titolo di IRES e la diversa partita relativa all'insufficiente versamento relativo al modello 770, i Giudici di primo grado hanno ritenuto che la società contribuente avesse ritardato il versamento di quanto
2 dovuto in sede di rateizzazione oltre i 30 giorni del termine di grazia (art. 15 d.p.r. 602/73), nonché la persistenza di certificazioni di lavoro autonomo (CU) presentate ma non dichiarate e non versate, con conseguente rettifica delle riprese a tassazione del modello 770.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'APPELLO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso tale pronuncia interpone appello la contribuente, limitatamente alla ripresa a tassazione di cui al modello 770 (partita di ruolo n.2), prestando invero acquiescenza in ordine all'importo residuo a fini Ires per come accertato nell'impugnata pronunzia.
Parte appellante affida la sorte del gravame al seguente (ed articolato) motivo di censura: omessa e contraddittoria pronuncia, difetto di motivazione, violazione degli artt. 36 bis d.p.r.
600/73 e 5 bis art. 7 d.lvo 546/1992, come introdotto dall'art. 6 comma 1 della legge n.130/2022, art. 2697 c.c.
Nello specifico, l'appellante si duole che i Giudici anteriori non abbiano riconosciuto che l'Ufficio non abbia fornito la prova circa l'esatta quantificazione delle ritenute, omettendo di produrre o esibire le certificazioni di lavoro autonomo che esulavano dalla dichiarazione e dall'autoliquidazione delle imposte, senza aver avviato un accertamento mirato, esultante dal mero controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis d.p.r. 600/73.
Di qui la richiesta di riforma in parte qua della sentenza, con il favore delle spese di lite.
Resiste l'Ufficio (DP I di Milano) con atto di controdeduzioni mediante il quale valorizza la motivazione resa dai primi Giudici, specificando che il gravame attiene esclusivamente alle riprese a tassazione in base al controllo automatizzato correlato alle certificazioni di lavoro autonomo, e non all'ormai definitiva ripresa a tassazione ai fini Ires per come prima calcolata.
L'Ufficio (DP I di Milano) insiste per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del giudizio. L'Ader non si è costituita.
All'udienza del 26.1.2026, su proposta e accordo fra le parti, il Collegio ha disposto con ordinanza n.60/2026 un breve rinvio all'udienza del 23.2.2026 al fine di consentire la conclusione di trattative già ben avviate per il bonario componimento della controversia.
3 In data 20.2.2026 le parti hanno depositato accordo conciliativo del seguente tenore:
All'esito delle trattative, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “con riferimento alla partita di ruolo IRES, restano confermati gli importi iscritti a ruolo a titolo di imposta ed interessi, come rideterminati a seguito del provvedimento di sgravio parziale;
le sanzioni sono invece ridotte al
50% in conciliazione ex art. 48 ter d.lgs. 546/92, come indicato nei dati contabili e dei termini economici della presente proposta;
- con riferimento alla pretesa da 770, derivante dall'omesso versamento di ritenute, l'Ufficio ha disposto l'annullamento integrale delle imposte e degli interessi, sanzionando esclusivamente le violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni ex art. 2 d.lgs.
471/97, nella misura del minimo edittale di € 250,00, ridotto in conciliazione al 50% ex art. 48 ter
d.lgs. 546/92, come indicato nei dati contabili e dei termini economici della presente proposta”.
Conseguentemente, le stesse hanno chiesto di estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, con la compensazione delle spese del giudizio.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio prende atto della sopraggiunta conciliazione, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate ai sensi del richiamato art. 46 d.lgs. 546/1992.
PQM
la Corte:
1. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2. spese del giudizio integralmente compensate.
In Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. Il Relatore Il Presidente
LU GH EL ON
4
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2371/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088301080000 IRES-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088301080000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 25/02/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
I primi Giudici hanno rigettato a spese compensate il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento meglio descritta in atti, inizialmente recante iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di € 39.049,08, riferito alle seguenti partite di ruolo:
1) ruolo n. TNL U60 T201125102806187830000002/D, d'importo complessivo pari ad €
12.218,13, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 del mod. Unico SC per il 2019 dal quale emergeva un omesso versamento IRES di €
9.205,00, ricalcolato in cartella in € 8.311,32 (oltre sanzioni ed interessi), tenendo conto delle rate nel frattempo versate dalla contribuente;
2) ruolo n. TNL 7 T201103111050534050000001/D, d'importo complessivo pari ad €
26.830,95, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 del mod. 770 lavoratori autonomi per il 2019, dal quale emergeva l'omesso versamento di ritenute per € 18.599,34, oltre sanzioni ed interessi.
Nelle more del giudizio di prime cure l'Ufficio ha riconosciuto le rate versate di maggio e agosto 2023, non considerate nella cartella di pagamento, riducendo mediante sgravio l'importo dovuto ai fini IRES per l'importo residuo di € 11.153,49 (con parziale cessazione della materia del contendere). Per quanto concerne il ruolo residuo a titolo di IRES e la diversa partita relativa all'insufficiente versamento relativo al modello 770, i Giudici di primo grado hanno ritenuto che la società contribuente avesse ritardato il versamento di quanto
2 dovuto in sede di rateizzazione oltre i 30 giorni del termine di grazia (art. 15 d.p.r. 602/73), nonché la persistenza di certificazioni di lavoro autonomo (CU) presentate ma non dichiarate e non versate, con conseguente rettifica delle riprese a tassazione del modello 770.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'APPELLO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso tale pronuncia interpone appello la contribuente, limitatamente alla ripresa a tassazione di cui al modello 770 (partita di ruolo n.2), prestando invero acquiescenza in ordine all'importo residuo a fini Ires per come accertato nell'impugnata pronunzia.
Parte appellante affida la sorte del gravame al seguente (ed articolato) motivo di censura: omessa e contraddittoria pronuncia, difetto di motivazione, violazione degli artt. 36 bis d.p.r.
600/73 e 5 bis art. 7 d.lvo 546/1992, come introdotto dall'art. 6 comma 1 della legge n.130/2022, art. 2697 c.c.
Nello specifico, l'appellante si duole che i Giudici anteriori non abbiano riconosciuto che l'Ufficio non abbia fornito la prova circa l'esatta quantificazione delle ritenute, omettendo di produrre o esibire le certificazioni di lavoro autonomo che esulavano dalla dichiarazione e dall'autoliquidazione delle imposte, senza aver avviato un accertamento mirato, esultante dal mero controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis d.p.r. 600/73.
Di qui la richiesta di riforma in parte qua della sentenza, con il favore delle spese di lite.
Resiste l'Ufficio (DP I di Milano) con atto di controdeduzioni mediante il quale valorizza la motivazione resa dai primi Giudici, specificando che il gravame attiene esclusivamente alle riprese a tassazione in base al controllo automatizzato correlato alle certificazioni di lavoro autonomo, e non all'ormai definitiva ripresa a tassazione ai fini Ires per come prima calcolata.
L'Ufficio (DP I di Milano) insiste per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del giudizio. L'Ader non si è costituita.
All'udienza del 26.1.2026, su proposta e accordo fra le parti, il Collegio ha disposto con ordinanza n.60/2026 un breve rinvio all'udienza del 23.2.2026 al fine di consentire la conclusione di trattative già ben avviate per il bonario componimento della controversia.
3 In data 20.2.2026 le parti hanno depositato accordo conciliativo del seguente tenore:
All'esito delle trattative, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “con riferimento alla partita di ruolo IRES, restano confermati gli importi iscritti a ruolo a titolo di imposta ed interessi, come rideterminati a seguito del provvedimento di sgravio parziale;
le sanzioni sono invece ridotte al
50% in conciliazione ex art. 48 ter d.lgs. 546/92, come indicato nei dati contabili e dei termini economici della presente proposta;
- con riferimento alla pretesa da 770, derivante dall'omesso versamento di ritenute, l'Ufficio ha disposto l'annullamento integrale delle imposte e degli interessi, sanzionando esclusivamente le violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni ex art. 2 d.lgs.
471/97, nella misura del minimo edittale di € 250,00, ridotto in conciliazione al 50% ex art. 48 ter
d.lgs. 546/92, come indicato nei dati contabili e dei termini economici della presente proposta”.
Conseguentemente, le stesse hanno chiesto di estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992, con la compensazione delle spese del giudizio.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio prende atto della sopraggiunta conciliazione, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate ai sensi del richiamato art. 46 d.lgs. 546/1992.
PQM
la Corte:
1. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2. spese del giudizio integralmente compensate.
In Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. Il Relatore Il Presidente
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