Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CIPRIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA OV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 134/01 del Giudice di pace di GRAVINA DI PUGLIA, depositata il 08/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.200 AN AC, coltivatore diretto, conveniva la Regione Puglia avanti al giudice di pace di Gravina in Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.250.216, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta in forza dei D.P.G.R. attuativi delle leggi regionali nn. 19/79, 38/92 e 24/90 a titolo di provvidenze per le calamità naturali verificatesi negli anni 1988, 1989 e 1990 nel Comune di Gravina in cui ricade l'azienda.
Deduceva a sostegno che, pur risultando il suo nominativo incluso fra gli aventi diritto ad ottenere dette provvidenze a seguito di formale istanza ed all'esito dell'istruttoria svolta dal Comune su delega della Regione, era stato corrisposto solo un acconto di L. 234.984 sulla somma dovuta di L. 1.485.200, nonostante fossero stati accreditati dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero del Tesoro gli importi occorrenti per l'adempimento dell'obbligazione. La Regione si costituiva, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, l'incompetenza territoriale di quel giudice. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Dichiarata con sentenza dell'1.3.2000 la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza per territorio, il giudice di pace con sentenza definitiva del 30.7-8.8.2001 condannava la Regione Puglia al pagamento della richiesta somma di L. 1.250.216, oltre agli interessi ed alla svalutazione monetaria.
Accertata la legittimazione passiva della Regione a seguito del trasferimento, operato con l'art. 70 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, delle funzioni amministrative già esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali, osservava il giudice di pace che nel caso in esame ricorrevano tutte le condizioni richieste per il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto al beneficio richiesto, risultando sia la preventiva dichiarazione da parte del Ministero del carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1988, 89 e 90 e sia la predisposizione, pubblicazione e comunicazione del "Tabulato" da cui risultava, all'esito della istruttoria condotta dal Comune ed approvata dalla Provincia, appositamente delegati, la sussistenza e la determinazione dell'importo ammesso. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia che deduce quattro motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 112 C.P.C.. Lamenta che il giudice di pace non abbia preso in considerazione la documentazione che aveva prodotto in giudizio, volta a dimostrare di aver messo a disposizione del Comune i contributi previsti dalla Legge 590/81 nel rispetto delle proposte di finanziamento formulate dalla Provincia di Bari e non abbia conseguentemente spiegato in virtù di quali diversi provvedimenti la Provincia di Bari avrebbe riconosciuto in favore dell'istante maggiori contributi.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l'omesso esame di tutti i documenti prodotti integra la violazione dell'art. 116 C.P.C. in base al quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, incorrendo diversamente in un vizio di carattere processuale sindacabile anche in presenza di una decisione del giudice di pace emessa secondo equità.
Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili.
L'omessa pronuncia, nella previsione dell'art. 112 C.P.C. riguardante la violazione di doveri decisori, si configura unicamente nell'ipotesi in cui sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda proposta in giudizio, mentre rientra nell'ambito del vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 C.P.C. il silenzio dal medesimo osservato in ordine ad una o ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda. Ora, eventualmente, in tale secondo contesto e non già nel vizio di omessa pronuncia va collocata la censura relativa alla mancata considerazione da parte del giudice, nell'ambito di una valutazione dal medesimo operata su una determinata questione, della documentazione offerta da una delle parti, trattandosi di un'omissione che, nell'ottica del contenuto del ricorso, avrebbe assunto decisiva rilevanza ai fini della decisione. Così enucleato, il vizio denunciato non può trovare ingresso in questa sede per i limiti propri del giudizio di cassazione relativo ad una sentenza di equità del giudice di pace, essendo consentito il ricorso sotto tale profilo solo in presenza di una motivazione apparente od affetta da insanabile contraddizione su un punto decisivo (in tal senso Sez. Un. 716/99). Situazione questa che certamente non ricorre nel caso in esame in cui il giudice di pace ha dato invece ragione del suo convincimento, rilevando in primo luogo che trattasi di obbligazioni che derivano direttamente dalla legge ed osservando poi, relativamente all'entità dell'importo riconosciuto e liquidato, che esso corrisponde, considerato quanto già versato in acconto, a quello risultante proprio dai "tabulati" predisposti dal Comune ed approvati dalla Provincia.
Contrariamente a quanto sostiene la Regione, il giudice di pace ha dato atto quindi degli elementi probatori di cui si è servito, mentre il mancato esame dei distinti "tabulati" che la Regione sostiene di aver prodotto non è certamente idoneo a configurare quella situazione di insanabile contraddittorietà o di motivazione apparente nella quale, come si è già osservato, si esaurisce il difetto di motivazione nel giudizio di equità.
Non sostiene del resto la Regione che il "tabulato" preso in esame dal giudice di pace non sia quello effettivamente approvato dalla Provincia ne', tanto meno, offre alcuna spiegazione su tale pretesa duplicità.
Non si tratta infatti di documenti di fonte diversa su cui il giudice avrebbe dovuto spiegare le proprie preferenze, ma dell'unico documento approvato dalla Provincia che il giudice di pace ha preso in considerazione ed in base al quale ha riscontrato delle differenze fra l'importo versato in acconto e quello dovuto. Ed in tale contesto non v'è spazio per il difetto di motivazione, specie nell'accezione più ristretta applicabile, come si è già osservato, al sindacato di legittimità nei giudizi pronunciati secondo equità. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 24 Cost., deducendo che la mancata valutazione di tutti i mezzi di prova offerti a sostegno delle proposte eccezioni integra anche la violazione dell'art. 24 Cost.. La censura è certamente ammissibile, denunciando la violazione di una norma costituzionale, ma è infondata.
Inquadrata nell'ambito del difetto di motivazione la doglianza relativa alla mancata considerazione da parte del giudice di pace della documentazione prodotta dalla Regione ed esclusa così l'ipotesi di violazione di norme processuali relative al diritto al contraddittorio - in presenza delle quali sarebbe stato possibile invece o invocare un'interpretazione della norma conforme a costituzione ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale - la prospettazione riguardante l'art. 24 Cost. ben può avvenire nell'ambito delle valutazioni operate secondo equità. Ora, in un contesto in cui il giudice di pace ha tenuto conto, relativamente alla determinazione del dovuto, della documentazione approvata dalla Provincia e la ricorrente, oltre tutto, non ha spiegato, come si è già osservato, i motivi che avrebbero dato luogo ad una duplicità di documenti asseritamente diversi nel contenuto, nessuna violazione della normativa costituzionale è ravvisabile, ricadendo eventualmente la questione nell'ambito delle scelte operate dal giudice fra i vari elementi probatori emersi, senza che a tal fine si renda necessaria una specifica motivazione sugli elementi pretermessi.
Se è vero infatti che, in base all'art. 24 Cost., il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo in modo da assicurare il contraddittorio, è anche vero che il giudice di pace, nel far uso dell'equità, può tener conto degli elementi che ritiene opportuni, senza violare alcun principio di ordine costituzionale e, tanto meno, quello in esame del rispetto del contraddittorio, specie in mancanza di spiegazioni da parte dell'interessato in ordine agli altri elementi probatori provenienti dalla stessa fonte ed in presenza di una documentazione ritenuta attendibile.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 112 C.P.C., avendo il giudice di pace omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla prescrizione del diritto, ancorché eccepita con la comparsa conclusionale.
La censura è inammissibile.
Al di là della collocazione nell'ambito della violazione di legge o, se si vuole, (della violazione) dei principi generali dell'ordinamento nella quale va riscontrata la deduzione in esame relativa alla mancata osservanza della prescrizione e quindi della sua irrilevanza ai fini del sindacato di legittimità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, deve essere preliminarmente rilevato che correttamente il giudice di pace non ha tenuto conto di tale eccezione - ovvero, se si vuole, l'ha ritenuta implicitamente inammissibile - in quanto sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
Del resto, diversamente, il giudice di pace sarebbe incorso nella violazione di una norma processuale (art. 190 C.P.C.) cui era tenuto al pari di ogni altro giudice, norma in base alla quale, per costante giurisprudenza, non sono ammesse con la comparsa conclusionale domande od eccezioni nuove che comportino un ampliamento del "thema decidendum".
Il ricorso deve essere pertanto nel complesso rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004