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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9691 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 1309 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico LI LO PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 27/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1309/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: domanda di assegnazione e regolarizzazione di locazione di alloggio di edilizia economica pubblica nonchè opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
contro ordinanza di diffida al rilascio, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli (NA) alla Parte_1 C.F._1
via Santa Teresa Degli Scalzi n. 156D presso l'avv. Vincenzo Coraggio , dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E
con codice fiscale elett.te dom.to presso la Casa Controparte_1 P.IVA_1
Comunale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1 presso gli avv.ti
MA DE e ME Di SS, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in calce alla memoria difensiva, rilasciata dal Sindaco con atto
Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del 22/1/2024 rogato dal Notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 27/10/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19/1/2025 e da ritenersi finalizzato alla instaurazione di un rapporto di locazione, ha dedotto che il Parte_1
Comune di Napoli è proprietario della unità immobiliare di E.R.P. per uso abitazione, sita in Napoli (NA) alla via Stadera n. 86, Isolato 2 – SC. A. piano 7, e che lui, viste le proprie condizioni disagiate di vita, in quanto privo di risorse tali da accedere al mercato delle locazioni private (cfr. Attestazione ISEE – Doc. 7), non aveva avuto altra possibilità che stabilirsi nell'immobile dinanzi indicato, avendo a suo dire il possesso dei requisiti per l'ottenimento ed assegnazione degli alloggi di E.R.P.
Il ricorrente ha precisato di aver presentato, con riferimento all'alloggio di cui trattasi,
una apposita istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi della L.R.C. n.
16/2014 e del Regolamento Regionale n. 11/2019, acquisita dal a Controparte_1
mezzo pec in data 27/5/2020 (Doc. 2), ed ha lamentato che con provvedimento n. 365 del
6/9/2024 il aveva disposto il diniego dell'istanza predetta e contestualmente lo CP_1
aveva diffidato al rilascio dell'immobile di edilizia economica popolare. L'interessato aveva quindi impugnato dinanzi all'Autorità Regionale delle Opposizioni il diniego predetto, ma l'impugnazione era stata anch'essa respinta con delibera del 30/12/2024 “
per mancata prova della effettiva occupazione così come previsto dall'art. 33 comma 2
lett. d) del Regolamento Regionale n.11/2019.”
Ora, l'attore ha chiesto al Tribunale di Napoli la dichiarazione di nullità della
Disposizione Dirigenziale del 6/9/2024 n. 365 di diniego della istanza di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio e di diffida al rilascio dell'immobile nonchè della delibera del 30/12/2024 dell'Autorità Regionale per le Opposizioni di rigetto della sua impugnazione proposta contro il primo provvedimento, ed ha dedotto che l'autotutela amministrativa esecutiva ai sensi dell'art. 823 c.c. , preannunciata dalla diffida, non era 3
ammissibile, trattandosi di norma che la consente al solo fine di ottenere il rilascio di beni del demanio pubblico, e non del patrimonio disponibile, in cui rientrerebbe, secondo il suo assunto, anche l'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa.
In aggiunta il ha dedotto che il potere di emettere un'ordinanza di diffida per uno Pt_1
sgombero di tal fatta, adottata a suo dire in carenza assoluta di potere per i motivi sopra indicati, era in ogni caso riconosciuto in via esclusiva al Sindaco laddove, nella fattispecie in esame, era stato invece esercitato dal Responsabile dell'Area Amministrativa
Patrimonio.
Di qui la richiesta giudiziale di annullamento di tutti i predetti provvedimenti e di riconoscimento del diritto del in quanto in possesso dei requisiti di legge di cui al Pt_1
Regolamento Regionale n. 11/2019, alla regolarizzazione della assegnazione e quindi del rapporto di locazione al fine di consentirgli di abitare nell'immobile sito in Napoli alla via Stadera n. 86 –Scala A – Piano 7, Int. 26.
Una volta fissata dal Giudice l'udienza di discussione, trattandosi di giudizio relativo ad un rapporto locativo da trattare nelle forme di cui agli artt. 447 bis ss. c.p.c., ed instaurato a cura dell'attore il contraddittorio con il quest'ultimo si è costituito con CP_1
memoria difensiva con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adìto con il ricorso e nel merito la infondatezza della pretesa attorea.
Ciò premesso, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo ed Ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico ( v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez.
III, 3/2/2025, n. 871 ). 4
Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione,
a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. In altri termini, le censure sulla asserita illegittimità dell'ordinanza del 6/9/2024 nella parte relativa al diniego alla regolarizzazione e della delibera del 30/12/2024 resa sull'impugnazione di tale provvedimento sono inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo ( T.A.R. ), dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 59 comma 2 L. 69/2009.
Simmetricamente , la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della
P.A. di diffida al rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza
titolo rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (
diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero ), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante e uniforme ( cfr. Cass. civ. sez. un., 7/7/2011, n.
14956 ; Cass. civ. sez. un., 13/10/2017, n. 24148 ; Cass. civ. sez. un., 5/4/2019, n. 9683 ;
Cass. civ. sez. un., 24/5/2019, n. 14267 ; Cass. civ. sez. un., 15/1/2021, n. 621 ; Cass. civ.
sez. un., 9/2/2023, n. 4012 ).
Quanto alla qualificazione giuridica delle doglianze attoree proposte contro la diffida al rilascio, occorre aver riguardo al quadro normativo che disciplina la materia. Come è
noto, la materia dell'edilizia pubblica residenziale, trasferita alle Regioni con D.P.R. n. 5
616 del 1977, continua ad essere regolata dalla legislazione concorrente di Stato ( D.P.R.
30 dicembre 1972 n. 1035 ) e Regioni ( per la Campania, la legge regionale 2 luglio 1977
n. 18, come successivamente modificata, per quanto qui interessa dalla legge regionale
14 aprile 2000 n. 13 ).
La legislazione concorrente attribuisce, in particolare, al un potere di CP_1
autotutela, allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo senza la necessità di adire il Giudice, esercitabile unilateralmente mediante un decreto emesso dal dirigente amministrativo di settore e contenente l'ordine al privato detentore di rilascio dell'immobile.
La legge nazionale conferisce tale potere in quattro ipotesi : la decadenza dall'assegnazione ( art. 11 ), l'annullamento dell'assegnazione ( art. 16 ), la revoca ( art. 17 ) e l'occupazione senza titolo dell'alloggio ( art. 18 ).
Quest'ultima ipotesi, che interessa nel caso di specie, è anche prevista dall'art. 30 della legge regionale n. 18/1997, che attribuisce all'ordinanza di rilascio degli immobili occupati senza titolo la natura di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474
c.p.c.
Per essa, poi, anche il terzo comma dell'art. 18 della legge statale, che regola l'ipotesi dell'occupazione senza titolo, con il richiamo all'art. 11 comma 12, che riguarda il caso della decadenza dall'assegnazione, dispone che il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio.
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di rilascio impugnato dall'attrice costituisce esercizio del potere di autotutela ( non discrezionale ma vincolato ) attribuito dall'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del 1372 e dall'art. 30 della legge regionale n. 18 del 1997.
Successivamente, l'art. 3 comma 4 lett. b) della L. Reg. 1/2016 ha autorizzato la Giunta
regionale a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, attraverso un riordino istituzionale organizzativo del 6
sistema in Campania dell'edilizia residenziale pubblica. Ed in virtù della predetta autorizzazione è stato, per l'appunto, approvato il regolamento regionale 11/2019, il cui art. 30, confermando ( e non già innovando ) il quadro normativo esistente appena delineato, ha semplicemente ribadito che la diffida di sgombero costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., trattandosi di un atto vincolato di autotutela avente natura di titolo esecutivo previsto dalla legge nei confronti dell'occupante abusivo.
Ne deriva che le domande attoree concretizzano una opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto si risolvono nella contestazione del diritto di procedere esecutivamente al rilascio, preannunciato, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in virtù dell'ordinanza emanata il 6/9/2024 dal nella parte in cui Controparte_1
contiene la diffida alla restituzione del bene e l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, ciò comporterà l'emissione di apposito provvedimento di sgombero coatto amministrativo ai sensi dell'art. 823 c.c. La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, la illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità
dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, infatti, non è
diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti ( cfr. Cass. civ. sez. un.,
7/7/2011, n. 14956 ) .
L'ordinanza comunale di diffida al rilascio costituisce, più precisamente, un titolo esecutivo extragiudiziale, cosicchè con l'opposizione è possibile far valere anche i vizi di formazione del titolo, e non solo gli eventi successivi. Detto altrimenti, di regola per i titoli stragiudiziali è possibile dedurre, in sede di opposizione all'esecuzione, anche vizi del titolo ed è possibile mettere in discussione l'esistenza del diritto in esso consacrato,
sotto i profili della certezza, liquidità ed esigibilità, nonché del rapporto sottostante, 7
mentre, laddove il titolo sia di natura giudiziale, possono essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione solo quei fatti modificativi o estintivi della pretesa del creditore che, per essere venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo,
non possono che essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di merito ovvero in sede di impugnazione della sentenza conclusiva dello stesso , in caso di loro omessa od errata considerazione da parte del Giudice di prime cure ( v. Cass. civ. sez. I, 4/3/2025,
n. 5719 ).
Nel merito, le doglianze proposte contro la diffida al rilascio, pur ammissibili nella presente sede nel momento in cui su di esse sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, sono comunque infondate e vanno rigettate. Invero è palesemente errata la deduzione attorea della carenza di potere in ordine all'emissione della diffida al rilascio sul presupposto dell'appartenenza dell'alloggio per cui è causa al patrimonio disponibile dell'ente locale, perché il bene in realtà appartiene al patrimonio indisponibile del
Comune, trovando tale conclusione conferma nella destinazione pubblica del bene, ai sensi dell'art. 826 ultimo comma c.c., laddove si definiscono indisponibili quei beni che sono destinati ad un servizio pubblico e, di conseguenza, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, come stabilito dall'art. 828 c.c. Tra questi rientrano per l'appunto, per definizione, a prescindere dalla documentazione prodotta dal Comune, gli immobili di edilizia residenziale pubblica,
definiti, tra l'altro, dall'art. 1, comma 1, L. n. 560/1993, come “quelli acquisiti, realizzati
o recuperati ... a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione
o di enti pubblici territoriali”, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, così come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,
atteso che svolgono una missione sociale in funzione delle esigenze abitative della popolazione meno abbiente, il che giustifica pure l'attribuzione all'ente gestore di speciali poteri di autotutela che si aggiungono agli ordinari rimedi di diritto privato e il cui 8
esercizio non implica ambiti di discrezionalità né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto ( v. Cass. civ. sez. III, 20/1/2017, n. 1432
).
Parimenti infondata è la tesi secondo la quale il dirigente del Servizio Politiche per la
Casa e dell'Area Patrimonio sarebbe incompetente alla emissione della diffida e dell'ordine di rilascio, posto che il Regolamento regionale non prescrive che debba trattarsi di atto dell'organo di vertice politico, adottato con i poteri eccezionali dell'art. 54 del T.U.E.L. Trattasi, in concreto, di un mero atto di gestione amministrativa,
demandato alla dirigenza dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
In altri termini, “Deve escludersi che la competenza all'adozione di un'ordinanza di
sgombero sia attribuita all'organo politico (Sindaco o Assessore delegato), trattandosi
di un atto di gestione del patrimonio comunale, privo di ogni rilevanza politica e devoluto
alla competenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili di servizio ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n. 267 del 2000” ( v. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 18/3/2022, n.
634 ), ed è anzi “illegittima per incompetenza l'ordinanza di sgombero di un'area
comunale adottata dal Sindaco e non dal dirigente, trattandosi di atto gestionale. La
ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici
va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti
d'indirizzo, che trova riscontro non solo nell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ma altresì, in termini generali, nell'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale
comporta che tutta l'attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono
inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici”
( cfr. Palermo, Sez. I, 1/7/2021, n. 2134 ). Parte_2
Nello stesso senso, “Il provvedimento di intimazione al rilascio dell'alloggio pubblico
occupato senza titolo esula dal perimetro di competenza del Sindaco, in quanto egli è
titolare del potere extra ordinem che si traduce nell'adozione dei provvedimenti “atipici” 9
quali sono le ordinanze di necessità ed urgenza;
mentre la detta intimazione rientra nella
competenza dei dirigenti in quanto provvedimento “tipico” che trova la sua puntuale
disciplina nella legge regionale che ne fissa i presupposti ed i requisiti ed è espressione
dell'ordinaria gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ad essi riservata ai sensi
dell'art. 107, D.Lgs. n. 267 del 2000”( v. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 5/6/2021, n.
304 ).
In definitiva, la diffida al rilascio non concretizza un'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco con i poteri eccezionali dell'art. 54 del T.U.E.L. Di qui l'infondatezza sia della tesi della carenza assoluta di potere che renderebbe la diffida al rilascio tamquam non esset sia della presenza di vizi di legittimità che ne imporrebbero la disapplicazione incidenter tantum da parte del Giudice Ordinario.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore sia nel merito che nel rito (cfr. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. VI, 17/3/2017, n. 7010 ; Cass. civ. sez. VI, 12/08/2011,
n. 17228 ; Cass. civ., sez. III, 26/07/2001, n. 10215 ) ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022,
n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez.
sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ), laddove nel ricorso si è fatto riferimento al valore della indennità di occupazione versata al dal ricorrente in misura non CP_1 CP_1
superiore ad euro 1.100 annui.
Lo scaglione di valore corrispondente coincide, più in particolare, ex art. 12 c.p.c. con quello che secondo la domanda attorea è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez. II,
20/3/1999, n. 2603 ), pari nella fattispecie per l'appunto ad euro 1.100 . 10
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1,
che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo non possono però essere aggiunte l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che di regola è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). Invero per la fattispecie in esame trova applicazione la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il 1 gennaio 2006
) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo 11
qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate alla corresponsione
di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle
amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da
considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". La
disposizione legislativa citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità
della stessa è stata considerata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33
del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n. 3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico, che nel caso in esame ha assunto la difesa del comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di Controparte_1
somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non può la P.A. ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che il ha agito in giudizio Pt_1
pretestuosamente.
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n.
17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v. Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ),
per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la 12
funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte,
pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello
Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto
Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria
rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997,
n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285 ) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile, ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da Trib. Roma, sez. 13
Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da
Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI, 11/2/2011, n. 5300 ),
sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello
Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016, n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma RT del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a compensazione del Parte_3
danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una 14
sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la nuova previsione
dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le
distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne
punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una
giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando
il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea
nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità
impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato.” ( Trib. Varese,
23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della
Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo Cass. civ.
sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità
del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango, purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto 15
dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I, 7/4/2000,
n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101
comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito (
cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con 16
l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma 1-
quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass. civ.
sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge NT
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è riconosciuto 17
alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96 c.p.c., e l'art. 5
quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che il
Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non Parte_3
superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass. civ. sez. I,
30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e
136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda,
con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n. 220 ) . 18
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis, comma 3,
D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma RT ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (
avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario. 19
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale .
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con Cass.
civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa,
che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa,
danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza . 20
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto
dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense,
dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass.
civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023, n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non
è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, 21
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa
( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il
quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623 ).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1.
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver 22
agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo,
tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ; Cass. civ.
sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto.
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio contrariamente ad un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale ( v. per un caso simile, ai fini della sussistenza della lite temeraria, Cass. civ. sez. lav., 27/11/2007, n.
24645 ) con particolare riguardo alle doglianze finalizzate alla regolarizzazione del rapporto locativo, che rientrano palesemente nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo. 23
La nozione di infondatezza va intesa infatti in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per l'accoglimento della domanda ma esteso alla mancanza dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito e,
analogicamente, la temerarietà è ravvisabile con riguardo non solo alla coscienza dell'infondatezza sostanziale della pretesa ma anche al modo di conduzione della lite ove sia affetta da imprudenza o negligenza grave con riferimento al controllo della sussistenza di requisiti formali e processuali ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n.
3012 ) .
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore, giacché
questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n.
3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il Giudice
può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 ( cosiddetta legge NT ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente 24
della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III,
4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno, e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma 1 (
anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto
Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia sulle
spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio,
sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità, vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione, nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non è 25
( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91
comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale,
posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ; v.
anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste,
ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c., la quale 26
prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi
( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione Parte_3
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara inammissibile la domanda attorea di annullamento dell'ordinanza del
[...]
n. 365 del 6/9/2024 e della delibera del 30/12/2024 della Autorità Regionale CP_1
sulle Opposizioni nella parte in cui denegano il diritto di alla regolarizzazione Parte_1
del rapporto locativo con riguardo all'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è
causa nonchè la domanda attorea di accertamento del diritto alla regolarizzazione medesima, per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
b ) respinge la domanda attorea di annullamento dell'ordinanza del n. Controparte_1
365 del 6/9/2024 nella parte relativa alla diffida al rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa .
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 662 per compensi;
CP_1 27
d ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di euro 1.986 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria;
CP_1
e ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 2.500 . Parte_3
Napoli, 27/10/2025
Il G.U.
LI LO PI
Proc. 1309 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico LI LO PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 27/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1309/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: domanda di assegnazione e regolarizzazione di locazione di alloggio di edilizia economica pubblica nonchè opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
contro ordinanza di diffida al rilascio, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli (NA) alla Parte_1 C.F._1
via Santa Teresa Degli Scalzi n. 156D presso l'avv. Vincenzo Coraggio , dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E
con codice fiscale elett.te dom.to presso la Casa Controparte_1 P.IVA_1
Comunale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n. 1 presso gli avv.ti
MA DE e ME Di SS, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in calce alla memoria difensiva, rilasciata dal Sindaco con atto
Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del 22/1/2024 rogato dal Notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 27/10/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 19/1/2025 e da ritenersi finalizzato alla instaurazione di un rapporto di locazione, ha dedotto che il Parte_1
Comune di Napoli è proprietario della unità immobiliare di E.R.P. per uso abitazione, sita in Napoli (NA) alla via Stadera n. 86, Isolato 2 – SC. A. piano 7, e che lui, viste le proprie condizioni disagiate di vita, in quanto privo di risorse tali da accedere al mercato delle locazioni private (cfr. Attestazione ISEE – Doc. 7), non aveva avuto altra possibilità che stabilirsi nell'immobile dinanzi indicato, avendo a suo dire il possesso dei requisiti per l'ottenimento ed assegnazione degli alloggi di E.R.P.
Il ricorrente ha precisato di aver presentato, con riferimento all'alloggio di cui trattasi,
una apposita istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi della L.R.C. n.
16/2014 e del Regolamento Regionale n. 11/2019, acquisita dal a Controparte_1
mezzo pec in data 27/5/2020 (Doc. 2), ed ha lamentato che con provvedimento n. 365 del
6/9/2024 il aveva disposto il diniego dell'istanza predetta e contestualmente lo CP_1
aveva diffidato al rilascio dell'immobile di edilizia economica popolare. L'interessato aveva quindi impugnato dinanzi all'Autorità Regionale delle Opposizioni il diniego predetto, ma l'impugnazione era stata anch'essa respinta con delibera del 30/12/2024 “
per mancata prova della effettiva occupazione così come previsto dall'art. 33 comma 2
lett. d) del Regolamento Regionale n.11/2019.”
Ora, l'attore ha chiesto al Tribunale di Napoli la dichiarazione di nullità della
Disposizione Dirigenziale del 6/9/2024 n. 365 di diniego della istanza di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio e di diffida al rilascio dell'immobile nonchè della delibera del 30/12/2024 dell'Autorità Regionale per le Opposizioni di rigetto della sua impugnazione proposta contro il primo provvedimento, ed ha dedotto che l'autotutela amministrativa esecutiva ai sensi dell'art. 823 c.c. , preannunciata dalla diffida, non era 3
ammissibile, trattandosi di norma che la consente al solo fine di ottenere il rilascio di beni del demanio pubblico, e non del patrimonio disponibile, in cui rientrerebbe, secondo il suo assunto, anche l'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa.
In aggiunta il ha dedotto che il potere di emettere un'ordinanza di diffida per uno Pt_1
sgombero di tal fatta, adottata a suo dire in carenza assoluta di potere per i motivi sopra indicati, era in ogni caso riconosciuto in via esclusiva al Sindaco laddove, nella fattispecie in esame, era stato invece esercitato dal Responsabile dell'Area Amministrativa
Patrimonio.
Di qui la richiesta giudiziale di annullamento di tutti i predetti provvedimenti e di riconoscimento del diritto del in quanto in possesso dei requisiti di legge di cui al Pt_1
Regolamento Regionale n. 11/2019, alla regolarizzazione della assegnazione e quindi del rapporto di locazione al fine di consentirgli di abitare nell'immobile sito in Napoli alla via Stadera n. 86 –Scala A – Piano 7, Int. 26.
Una volta fissata dal Giudice l'udienza di discussione, trattandosi di giudizio relativo ad un rapporto locativo da trattare nelle forme di cui agli artt. 447 bis ss. c.p.c., ed instaurato a cura dell'attore il contraddittorio con il quest'ultimo si è costituito con CP_1
memoria difensiva con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adìto con il ricorso e nel merito la infondatezza della pretesa attorea.
Ciò premesso, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo ed Ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico ( v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez.
III, 3/2/2025, n. 871 ). 4
Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione,
a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. In altri termini, le censure sulla asserita illegittimità dell'ordinanza del 6/9/2024 nella parte relativa al diniego alla regolarizzazione e della delibera del 30/12/2024 resa sull'impugnazione di tale provvedimento sono inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo ( T.A.R. ), dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 59 comma 2 L. 69/2009.
Simmetricamente , la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della
P.A. di diffida al rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza
titolo rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (
diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero ), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante e uniforme ( cfr. Cass. civ. sez. un., 7/7/2011, n.
14956 ; Cass. civ. sez. un., 13/10/2017, n. 24148 ; Cass. civ. sez. un., 5/4/2019, n. 9683 ;
Cass. civ. sez. un., 24/5/2019, n. 14267 ; Cass. civ. sez. un., 15/1/2021, n. 621 ; Cass. civ.
sez. un., 9/2/2023, n. 4012 ).
Quanto alla qualificazione giuridica delle doglianze attoree proposte contro la diffida al rilascio, occorre aver riguardo al quadro normativo che disciplina la materia. Come è
noto, la materia dell'edilizia pubblica residenziale, trasferita alle Regioni con D.P.R. n. 5
616 del 1977, continua ad essere regolata dalla legislazione concorrente di Stato ( D.P.R.
30 dicembre 1972 n. 1035 ) e Regioni ( per la Campania, la legge regionale 2 luglio 1977
n. 18, come successivamente modificata, per quanto qui interessa dalla legge regionale
14 aprile 2000 n. 13 ).
La legislazione concorrente attribuisce, in particolare, al un potere di CP_1
autotutela, allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo senza la necessità di adire il Giudice, esercitabile unilateralmente mediante un decreto emesso dal dirigente amministrativo di settore e contenente l'ordine al privato detentore di rilascio dell'immobile.
La legge nazionale conferisce tale potere in quattro ipotesi : la decadenza dall'assegnazione ( art. 11 ), l'annullamento dell'assegnazione ( art. 16 ), la revoca ( art. 17 ) e l'occupazione senza titolo dell'alloggio ( art. 18 ).
Quest'ultima ipotesi, che interessa nel caso di specie, è anche prevista dall'art. 30 della legge regionale n. 18/1997, che attribuisce all'ordinanza di rilascio degli immobili occupati senza titolo la natura di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474
c.p.c.
Per essa, poi, anche il terzo comma dell'art. 18 della legge statale, che regola l'ipotesi dell'occupazione senza titolo, con il richiamo all'art. 11 comma 12, che riguarda il caso della decadenza dall'assegnazione, dispone che il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio.
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di rilascio impugnato dall'attrice costituisce esercizio del potere di autotutela ( non discrezionale ma vincolato ) attribuito dall'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del 1372 e dall'art. 30 della legge regionale n. 18 del 1997.
Successivamente, l'art. 3 comma 4 lett. b) della L. Reg. 1/2016 ha autorizzato la Giunta
regionale a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, attraverso un riordino istituzionale organizzativo del 6
sistema in Campania dell'edilizia residenziale pubblica. Ed in virtù della predetta autorizzazione è stato, per l'appunto, approvato il regolamento regionale 11/2019, il cui art. 30, confermando ( e non già innovando ) il quadro normativo esistente appena delineato, ha semplicemente ribadito che la diffida di sgombero costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., trattandosi di un atto vincolato di autotutela avente natura di titolo esecutivo previsto dalla legge nei confronti dell'occupante abusivo.
Ne deriva che le domande attoree concretizzano una opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto si risolvono nella contestazione del diritto di procedere esecutivamente al rilascio, preannunciato, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in virtù dell'ordinanza emanata il 6/9/2024 dal nella parte in cui Controparte_1
contiene la diffida alla restituzione del bene e l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, ciò comporterà l'emissione di apposito provvedimento di sgombero coatto amministrativo ai sensi dell'art. 823 c.c. La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, la illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità
dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, infatti, non è
diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti ( cfr. Cass. civ. sez. un.,
7/7/2011, n. 14956 ) .
L'ordinanza comunale di diffida al rilascio costituisce, più precisamente, un titolo esecutivo extragiudiziale, cosicchè con l'opposizione è possibile far valere anche i vizi di formazione del titolo, e non solo gli eventi successivi. Detto altrimenti, di regola per i titoli stragiudiziali è possibile dedurre, in sede di opposizione all'esecuzione, anche vizi del titolo ed è possibile mettere in discussione l'esistenza del diritto in esso consacrato,
sotto i profili della certezza, liquidità ed esigibilità, nonché del rapporto sottostante, 7
mentre, laddove il titolo sia di natura giudiziale, possono essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione solo quei fatti modificativi o estintivi della pretesa del creditore che, per essere venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo,
non possono che essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di merito ovvero in sede di impugnazione della sentenza conclusiva dello stesso , in caso di loro omessa od errata considerazione da parte del Giudice di prime cure ( v. Cass. civ. sez. I, 4/3/2025,
n. 5719 ).
Nel merito, le doglianze proposte contro la diffida al rilascio, pur ammissibili nella presente sede nel momento in cui su di esse sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, sono comunque infondate e vanno rigettate. Invero è palesemente errata la deduzione attorea della carenza di potere in ordine all'emissione della diffida al rilascio sul presupposto dell'appartenenza dell'alloggio per cui è causa al patrimonio disponibile dell'ente locale, perché il bene in realtà appartiene al patrimonio indisponibile del
Comune, trovando tale conclusione conferma nella destinazione pubblica del bene, ai sensi dell'art. 826 ultimo comma c.c., laddove si definiscono indisponibili quei beni che sono destinati ad un servizio pubblico e, di conseguenza, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, come stabilito dall'art. 828 c.c. Tra questi rientrano per l'appunto, per definizione, a prescindere dalla documentazione prodotta dal Comune, gli immobili di edilizia residenziale pubblica,
definiti, tra l'altro, dall'art. 1, comma 1, L. n. 560/1993, come “quelli acquisiti, realizzati
o recuperati ... a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione
o di enti pubblici territoriali”, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, così come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,
atteso che svolgono una missione sociale in funzione delle esigenze abitative della popolazione meno abbiente, il che giustifica pure l'attribuzione all'ente gestore di speciali poteri di autotutela che si aggiungono agli ordinari rimedi di diritto privato e il cui 8
esercizio non implica ambiti di discrezionalità né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto ( v. Cass. civ. sez. III, 20/1/2017, n. 1432
).
Parimenti infondata è la tesi secondo la quale il dirigente del Servizio Politiche per la
Casa e dell'Area Patrimonio sarebbe incompetente alla emissione della diffida e dell'ordine di rilascio, posto che il Regolamento regionale non prescrive che debba trattarsi di atto dell'organo di vertice politico, adottato con i poteri eccezionali dell'art. 54 del T.U.E.L. Trattasi, in concreto, di un mero atto di gestione amministrativa,
demandato alla dirigenza dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
In altri termini, “Deve escludersi che la competenza all'adozione di un'ordinanza di
sgombero sia attribuita all'organo politico (Sindaco o Assessore delegato), trattandosi
di un atto di gestione del patrimonio comunale, privo di ogni rilevanza politica e devoluto
alla competenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili di servizio ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n. 267 del 2000” ( v. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 18/3/2022, n.
634 ), ed è anzi “illegittima per incompetenza l'ordinanza di sgombero di un'area
comunale adottata dal Sindaco e non dal dirigente, trattandosi di atto gestionale. La
ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici
va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti
d'indirizzo, che trova riscontro non solo nell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ma altresì, in termini generali, nell'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale
comporta che tutta l'attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono
inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici”
( cfr. Palermo, Sez. I, 1/7/2021, n. 2134 ). Parte_2
Nello stesso senso, “Il provvedimento di intimazione al rilascio dell'alloggio pubblico
occupato senza titolo esula dal perimetro di competenza del Sindaco, in quanto egli è
titolare del potere extra ordinem che si traduce nell'adozione dei provvedimenti “atipici” 9
quali sono le ordinanze di necessità ed urgenza;
mentre la detta intimazione rientra nella
competenza dei dirigenti in quanto provvedimento “tipico” che trova la sua puntuale
disciplina nella legge regionale che ne fissa i presupposti ed i requisiti ed è espressione
dell'ordinaria gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ad essi riservata ai sensi
dell'art. 107, D.Lgs. n. 267 del 2000”( v. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 5/6/2021, n.
304 ).
In definitiva, la diffida al rilascio non concretizza un'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco con i poteri eccezionali dell'art. 54 del T.U.E.L. Di qui l'infondatezza sia della tesi della carenza assoluta di potere che renderebbe la diffida al rilascio tamquam non esset sia della presenza di vizi di legittimità che ne imporrebbero la disapplicazione incidenter tantum da parte del Giudice Ordinario.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore sia nel merito che nel rito (cfr. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. VI, 17/3/2017, n. 7010 ; Cass. civ. sez. VI, 12/08/2011,
n. 17228 ; Cass. civ., sez. III, 26/07/2001, n. 10215 ) ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022,
n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez.
sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ), laddove nel ricorso si è fatto riferimento al valore della indennità di occupazione versata al dal ricorrente in misura non CP_1 CP_1
superiore ad euro 1.100 annui.
Lo scaglione di valore corrispondente coincide, più in particolare, ex art. 12 c.p.c. con quello che secondo la domanda attorea è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez. II,
20/3/1999, n. 2603 ), pari nella fattispecie per l'appunto ad euro 1.100 . 10
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1,
che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo non possono però essere aggiunte l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che di regola è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). Invero per la fattispecie in esame trova applicazione la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il 1 gennaio 2006
) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo 11
qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate alla corresponsione
di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle
amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da
considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". La
disposizione legislativa citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità
della stessa è stata considerata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33
del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n. 3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico, che nel caso in esame ha assunto la difesa del comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di Controparte_1
somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non può la P.A. ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che il ha agito in giudizio Pt_1
pretestuosamente.
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n.
17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v. Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ),
per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la 12
funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte,
pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello
Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto
Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria
rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997,
n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285 ) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile, ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da Trib. Roma, sez. 13
Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da
Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI, 11/2/2011, n. 5300 ),
sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello
Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016, n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma RT del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a compensazione del Parte_3
danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una 14
sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la nuova previsione
dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le
distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne
punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una
giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando
il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea
nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità
impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato.” ( Trib. Varese,
23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della
Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo Cass. civ.
sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità
del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango, purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto 15
dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I, 7/4/2000,
n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101
comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito (
cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con 16
l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma 1-
quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass. civ.
sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge NT
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è riconosciuto 17
alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96 c.p.c., e l'art. 5
quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che il
Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non Parte_3
superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass. civ. sez. I,
30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e
136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda,
con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n. 220 ) . 18
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis, comma 3,
D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma RT ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (
avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario. 19
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale .
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con Cass.
civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa,
che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa,
danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza . 20
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto
dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense,
dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass.
civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023, n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non
è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, 21
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa
( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il
quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623 ).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1.
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver 22
agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo,
tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ; Cass. civ.
sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto.
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio contrariamente ad un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale ( v. per un caso simile, ai fini della sussistenza della lite temeraria, Cass. civ. sez. lav., 27/11/2007, n.
24645 ) con particolare riguardo alle doglianze finalizzate alla regolarizzazione del rapporto locativo, che rientrano palesemente nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo. 23
La nozione di infondatezza va intesa infatti in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per l'accoglimento della domanda ma esteso alla mancanza dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito e,
analogicamente, la temerarietà è ravvisabile con riguardo non solo alla coscienza dell'infondatezza sostanziale della pretesa ma anche al modo di conduzione della lite ove sia affetta da imprudenza o negligenza grave con riferimento al controllo della sussistenza di requisiti formali e processuali ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n.
3012 ) .
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore, giacché
questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n.
3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il Giudice
può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 ( cosiddetta legge NT ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente 24
della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III,
4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno, e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma 1 (
anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto
Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia sulle
spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio,
sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità, vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione, nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non è 25
( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91
comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale,
posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ; v.
anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste,
ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c., la quale 26
prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi
( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione Parte_3
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara inammissibile la domanda attorea di annullamento dell'ordinanza del
[...]
n. 365 del 6/9/2024 e della delibera del 30/12/2024 della Autorità Regionale CP_1
sulle Opposizioni nella parte in cui denegano il diritto di alla regolarizzazione Parte_1
del rapporto locativo con riguardo all'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è
causa nonchè la domanda attorea di accertamento del diritto alla regolarizzazione medesima, per difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
b ) respinge la domanda attorea di annullamento dell'ordinanza del n. Controparte_1
365 del 6/9/2024 nella parte relativa alla diffida al rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa .
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 662 per compensi;
CP_1 27
d ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di euro 1.986 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria;
CP_1
e ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 2.500 . Parte_3
Napoli, 27/10/2025
Il G.U.
LI LO PI