Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/02/2024, n. 3242
CASS
Ordinanza 5 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di circolazione stradale, al conducente di velocipede è consentito occupare, nelle sole situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, spazi della strada altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali gli attraversamenti pedonali, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, fermo restando che esso, in ogni caso, quando è condotto in sella, deve essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito di accertamento della legittimità della sanzione amministrativa inflitta a conducente di velocipede che aveva attraversato le strisce pedonali procedendo in sella al veicolo anziché condurlo a mano).

I compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi.

Commentario1

  • 1Attraversamento pedonale in bicicletta: obbligo di condurre il velocipede a mano (Cass. 2363/26)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 18 febbraio 2026

    La Cassazione cassa la sentenza del Tribunale di Rimini: il ciclista che attraversa sulle strisce senza scendere dalla bici non è equiparabile al pedone, salvo casi di percorso promiscuo La Corte di Cassazione chiarisce che il ciclista deve attraversare le strisce pedonali conducendo la bicicletta a mano, salvo specifiche eccezioni. L'erronea equiparazione al pedone può incidere sulla valutazione del concorso di colpa nel sinistro stradale. IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO In tema di circolazione stradale, ai sensi dell'art. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/02/2024, n. 3242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3242
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo