Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato "sine titulo" da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo, l'ente gestore non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1035 del 1972, la cui attribuzione all'ente medesimo, in aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2017, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t l n i a o o t t u a b g i i l r t b n b o o c ORIGINALE e l t e n d e r e r r o o 1432-2017 c i i r e R t l u REPUBBLICA ITALIANA MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE locazione TERZA SEZIONE CIVILE edilizia residenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pubblica - poteri di - Presidente Dott. ANNAMARIA AMBROSIO autotutela privata - Rel. Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI dell'ente pubblico Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO gestore Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI R. G. N. 15041/2014 Consigliere Cron.1432 Dott. ANTONELLA PELLECCHIA Rep. Q.. ha pronunciato la seguente SENTENZA Ud. 12/12/2016 sul ricorso 15041-2014 proposto da: PU COSTA UMBRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO, 30, presso lo studio dell'avvocato VALERIO VICENZI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 2016 PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERRITORIALE AZIENDA 2489 in persona del PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA Direttore Generale pro tempore arch. CLAUDIO ROSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20-E, presso lo studio dell'avvocato EDMONDA ROLLI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 6719/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l'Avvocato VALERIO VICENZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2
Fatti di causa
La Corte d'appello di Roma con sentenza 10.12.2013 n. 6719, rigettando l'appello proposto da CO Umbra, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato la legittimità del decreto in data 19.12.2011 di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Roma, in via dell'Acqua Marcia n. 6, originariamente assegnato MI GI, in quanto risultava occupato senza titolo dalla CO in seguito al decesso dell'assegnataria avvenuto il 17.11.2008. Il Giudice di secondo grado premesso che l'appellante aveva dedotto quale unico motivo di gravame la illegittimità del decreto di rilascio sul presupposto che, vertendosi in tema di rapporti di diritto privato, l'ATER avrebbe dovuto esperire azione di reintegra nel possesso ovvero azione di condanna al rilascio per occupazione abusiva, rilevava che il potere di autotutela esercitato dall'ATER trovava fondamento nell'art. 18 Dpr_n. 1035/1972 e non era soggetto a termini di decadenza. In ogni caso l'appellante non aveva fornito prova di rivestire la qualità di soggetto legittimato a succedere nel rapporto ai sensi dell'art. 12 della legge regione Lazio 6.8.1999 n. 12. La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dalla CO con due mezzi per vizi di error juris e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'ATER di Roma. Ragioni della decisione Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata. Il ricorso deve essere rigettato essendo, rispettivamente, inammissibile ed infondata, la prima e la seconda censura. La ricorrente con il primo motivo deduce cumulativamente, violazione degli artt. 11 e 12 legge regione Lazio 6.8.1999 n. 12 e dell'art. 6 legge n. 392/1978, nonché vizio di motivazione illogica e contraddittoria nonché omessa ed insufficiente ex art. 360col n. 5 c.p.c.; con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 18 Dpr 30.12.1972 n. 1035, ed ancora motivazione illogica, contraddittoria, nonchè omessa ed insufficiente ex art. 360 col n. 5 c.p.c.. Il primo motivo è inammissibile . 3 Il vizio concernente “error juris”, con il quale si contesta che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la successione nel rapporto di assegnazione dell'alloggio era fondata dalle norme regionali, anche in assenza di vincoli di parentela od affinità, sulla costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica e familiare, e che, comunque, il fenomeno successorio doveva ritenersi regolato dall'art. 6 della legge equo canone, deve ritenersi infatti meramente subordinato alla questione di fatto -risolta negativamente dal Giudice di appello- della prova dei requisiti previsti dalla legge per la successione nel rapporto. A tal fine la legislazione in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevede all'art. 12 del Dpr n. 1035/1972 che "In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purche' conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado", mentre la legislazione regionale che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117co4 Cost. cfr. Corte cost. sentenza n. 94/2007- dispone che in caso di decesso dell'assegnatario possono subentrare nel rapporto i componenti del nucleo familiare (composto “dai coniugi, [ndr dopo la modifica introdotta dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12,] dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge": art. 11, comma 5, Legge regione Lazio n. 12/1999, che amplia le categorie dei soggetti legittimati rispetto alla previsione dell'art. 6 legge n. 392/1978) 4 che siano stati regolarmente dichiarati all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione ovvero immediatamente in seguito nel caso di successivo ampliamento del nucleo familiare ("l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio o unione civile dell'assegnatario; b) convivenza di fatto dell'assegnatario ai sensi della 1. 76/2016; c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza": art. 12 legge regione Lazio n. 12/1999). In relazione ai predetti requisiti la ricorrente, nella esposizione del motivo, si è limitata ad allegare di rivestire la qualità di “nipote" della originaria assegnataria e di essere entrata a far parte del nucleo familiare della MI fin dall'anno 2005, nonché di aver convissuto stabilmente con quella, senza tuttavia fornire alcuna indicazione dei corrispondenti elementi di prova offerti ed acquisiti al giudizio nel corso dei precedenti gradi di merito, non potendo -evidentemente- rivestire alcuna efficacia probatoria la circostanza che tali fatti fossero stati affermati fin dal ricorso introduttivo, depositato in primo grado, nè tanto meno la mera -indimostrata- allegazione secondo cui l'ATER avrebbe ritenuto di riconoscere alla CO la qualifica di "componente del nucleo familiare" (cfr. ricorso per cassazione pag. 4 e 5), tanto più che la ricorrente ha del tutto disatteso al requisito di ammissibilità del motivo di ricorso prescritto dall'art. 366co1 n. 6 c.p.c., non assolvendo allo scopo il generico richiamo dei "fascicoli di parte" nell'elenco dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'art. 369co2 n. 4 c.p.c., atteso che alla Corte non può essere richiesto di effettuare la ricerca del documento, eventualmente prodotto nel giudizio di merito, in ipotesi attestante alcuno dei fatti allegati, trattandosi di attività riservata in via esclusiva alla parte quella di individuare i documenti rilevanti o decisivi necessari a rendere immediatamente e compiutamente ostensibili le ragioni poste a base della censura. Tanto premesso, la rituale deduzione del vizio motivazionale, secondo il paramento normativo dell'art. 360col n. 5 c.p.c. come modificato dall'art. 54 DL n. 83/2012 conv. 5 in legge n. 134/2012 -applicabile alle sentenze pubblicate successivamente all'11.9. 2012-, deve ritenersi circoscritta alla sola pretermissione da parte del Giudice di merito di un "fatto storico", principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere "decisivo" in quanto idoneo ad immutare l'esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014): pertanto, in difetto di indicazione nella esposizione della censura- della “prova del fatto”, in ipotesi omesso dalla Corte di appello, il motivo difetta del requisito di ammissibilità di cui all'art. 366col n. 4 c.p.c.. Il secondo motivo, che sviluppa argomenti a sostegno della sola censura per “vizio di errore di diritto" -non essendo invece supportata da ragioni in fatto e diritto anche la distinta censura di vizio motivazionale -, è diretto a contestare la pronuncia di legittimità del decreto di rilascio esclusivamente sotto il profilo della carenza di potere dell'ATER ad avvalersi delle misure di autotutela. Il motivo è manifestamente infondato. La natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio (ex plurimis: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9647 del 16/07/2001; id. Sez. U, Ordinanza n. 757 del 16/01/2007) non determina, infatti, alcuna limitazione dell'ATER nella scelta dei mezzi di tutela ritenuti più opportuni ed efficaci del diritto al rilascio dell'immobile detenuto “sine titulo”. Il potere di autotutela amministrativa, attribuito all'ente pubblico gestore dall'art. 18, comma 1, del Dpr n. 1035/1972, si aggiunge e rafforza agli altri mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento a favore dell'ente gestore proprietario privato del possesso e della disponibilità dell'immobile, quali l'azione di reintegrazione, l'azione personale di condanna al rilascio, l'azione di rivendicazione, dovendo in proposito coniugarsi, nella disciplina normativa speciale dettata in materia di edilizia residenziale pubblica, il regime dell'appartenenza del bene, ed il regime vincolato della destinazione funzionale dell'immobile. Se, infatti, la natura indisponibile del bene ex art. 830 c.c., non comporta deroghe alla applicazione delle norme di diritto privato (ove non derogate da norme speciali di fonte primaria) volte a regolare le vicende del rapporto obbligatorio successive al procedimento amministrativo (che inizia con la pubblicazione del bando e viene fisiolits definito con il provvedimento di assegnazione), atteso che tanto nello svolgimento della fase attuativa del rapporto tanto fisiologica (godimento dell'alloggio, pagamento del canone, successione nel rapporto di assegnazione) quanto in quello della eventuale fase patologica (perdita dei requisiti di legittimazione;
decadenza; revoca e risoluzione per inadempimento) non si evidenziano profili di esercizio della potestà discrezionale amministrativa;
diversamente quanto al profilo funzionale del bene in questione, la disciplina normativa speciale dei mezzi predisposti a tutela del patrimonio immobiliare dell'ente gestore, trova fondamento proprio nella particolare natura del bene -ex artt. 828co2 e 830 c.c.- in quanto caratterizzata dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico, che giustifica pertanto l'attribuzione all'ente gestore di speciali poteri di autotutela che si aggiungono agli ordinari rimedi di diritto privato (vedi: Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 24764 del 25/11/2009; id. Sez. U, Sentenza n. 24563 del 03/12/2010; id. Sez. U, Ordinanza n. 14956 del 07/07/2011) ed il cui esercizio non implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto controverso dedotto in giudizio. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Sussistono i pesupposti per l'applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30.5.2002 n. 115, inserito dall'art. 1co17 della legge 24.12.2012 n. 228, che dispone l'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.400,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali forfetarie ex art. 15 Tariffa forense e gli accessori di legge;
dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista - dall'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115. 7 Così deciso nella camera di consiglio in data 12.12.2016 Cons. est. II. Presidente ه ناوک 11 Funcionario Gdiziane Innocenza BATISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.0 GEN/2017Oggi .. Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA 8