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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE BO Presidente
FR CO Consigliere rel.
ARngela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 769/2025, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriele De Santis;
appellante
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
AR EL Di SA;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 796/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30 giugno 2025.
All'udienza tenutasi in data 28 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“ricorre alla Ecc.ma Corte di Appello, previa comparizione delle parti, perché riformi la sentenza impugnata in accoglimento della domanda di revisione dell'assegno divorzile.
Refuse le spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) In via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal in ragione della mancata osservanza di quanto stabilito nell'art. 342 Parte_1 comma 1 cpc;
2) Nel merito respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando di conseguenza integralmente la sentenza gravata;
3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
FATTO E DIRITTO
Sentenza impugnata. Con sentenza n. 796/2025 pubblicata in data 30 giugno 2025 il
Tribunale di Teramo rigettava il ricorso attraverso il quale aveva Parte_1 chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico ed a favore di con la sentenza n. 17/2024, con la quale il tribunale adìto CP_1 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
pag. 2/7 A fondamento del ricorso il aveva dedotto, nello specifico, l'impossibilità di Parte_1 far fronte alle proprie esigenze personali con quanto residuava della propria pensione, pari ad euro 1.300,00 mensili, tenuto conto del fatto che lo stesso risultava gravato di un altro assegno divorzile in favore della prima moglie, oltre che del pagamento di una rata mensile di euro 490,36 a titolo di rimborso di un prestito, ed inoltre della circostanza che la lavorasse stabilmente dal luglio del 2023. CP_1
1.1 Istruita la causa, il primo giudice rilevava, preliminarmente, che l'art. 473 bis29
c.p.c., il quale prevede la modificabilità dei provvedimenti inerenti all'assetto economico e familiare adottati in sede di separazione consensuale, si fonda sulla sopravvenienza di motivi e di circostanze nuove che ne giustifichino la revisione, non potendo il giudice effettuare una nuova valutazione di quanto già dedotto nel precedente giudizio.
Ciò posto, il Tribunale di Teramo riteneva che le circostanze dedotte dal Parte_1 volte alla revoca o comunque alla riduzione dell'assegno divorzile, non fossero sopravvenute rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di divorzio, risultando al contrario già note all'epoca.
In conclusione, il primo giudice accertava l'insussistenza di nuovi motivi che giustificassero la modifica delle condizioni di separazione e, per tale ragione, rigettava le domande del ricorrente ponendo a carico di quest'ultimo le spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello
[...]
sulla base di un unico motivo: Parte_1
2.1 Violazione Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5 – difetto di motivazione – sviamento. Violazione art. 112 – 113 c.p.c.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto che il miglioramento della situazione economica della beneficiaria costituisse un giustificato motivo per la revisione dell'assegno divorzile.
pag. 3/7 In particolare, ha rappresentato che, con riferimento all'assegno divorzile, la valutazione di adeguatezza o inadeguatezza dello stesso debba essere effettuata tenendo in considerazione l'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del richiedente e che i motivi posti a fondamento di una richiesta di modifica o revisione dell'assegno debbano rappresentare “una significativa variazione rispetto alle condizioni finanziarie precedentemente stabilite tra i coniugi al momento del divorzio”.
Ciò posto, il ha evidenziato come il “fatto nuovo” che giustificherebbe la Parte_1 revisione dell'assegno divorzile debba rinvenirsi nella raggiunta indipendenza economica dell'appellata, considerato che la stessa risulta essere titolare di un contratto di lavoro subordinato domestico a tempo indeterminato. Aggiunge, inoltre, che le condizioni per la revisione dell'assegno sussisterebbero anche in caso di eventuale licenziamento, posto che in tal caso l'INPS riconoscerebbe “l'indennità di disoccupazione (Naspi) che in ragione del suo ammontare può escludere l'assegno divorzile in ragione dell'ammontare del reddito dell'obbligato”.
Pertanto, l'attività lavorativa prestata dalla o, in ogni caso, l'eventuale CP_1 indennità di disoccupazione spettante per il licenziamento, costituirebbero un valido e sufficiente motivo al fine di procedere alla revoca o alla riduzione dell'assegno divorzile dovuto dall'appellante.
Sussisterebbe, in sintesi, una “significativa variazione rispetto alle condizioni finanziarie precedentemente stabilite tra i coniugi al momento del divorzio”.
3. Si è costituita in grado di appello contestando nel merito la CP_1 fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 796/2025 emessa dal Tribunale di Teramo, e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1. In via di inquadramento generale occorre precisare i presupposti di configurabilità della revisione dell'assegno divorzile.
pag. 4/7 L'art. 473 bis.29 c.p.c. stabilisce che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Appare evidente come la norma in esame costituisca il punto di equilibrio tra il principio pacta sunt servanda, per il quale i provvedimenti giudiziari costituiscono fonte di obblighi per le parti cui gli stessi si riferiscono, e il principio rebus sic stantibus, alla luce del quale il mutamento delle condizioni che hanno determinato l'adozione di taluni provvedimenti può giustificare la modifica degli stessi.
La revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, dunque, deve fondarsi su circostanze sopravvenute e non su una nuova valutazione di quanto già dedotto o deducibile nel precedente giudizio (anche di recente, Cass., ordinanza n. 12816/2025).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, la circostanza sopravvenuta che giustificherebbe, in chiave di prospettazione, la revisione dell'assegno divorzile consisterebbe, da un lato, nella raggiunta indipendenza economica dell'appellata e, dall'altro, nella diminuzione patrimoniale dell'appellante.
4.2 Con riferimento all'attività lavorativa prestata dalla deve osservarsi come CP_1 tale circostanza non sia sopravvenuta. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, “nella proposta conciliativa formulata dal Tribunale si legge: tenuto conto della breve durata del matrimonio (celebrato nel 2017), dell'assenza di prole, della peculiare situazione lavorativa della resistente, la quale, in ragione dell'età (nata nel 1960) e della qualificazione professionale maturata (attività di “badante”) ha una residua, ma limitata capacità lavorativa e reddituale a fronte della migliore situazione economica del coniuge, seppur gravato dall'obbligazione di un precedente assegno divorzile, riconoscere alla resistente l'assegno divorzile di € 280,00 (cfr. sentenza di divorzio in atti)”. Deve rilevarsi, inoltre, che il contratto di lavoro a tempo subordinato dell'appellata, assunta in data 03/03/2025, è cessato a seguito di licenziamento intimato in data 28/07/2025 (DOC – A parte appellata) e che l'indennità di disoccupazione pag. 5/7 (Naspi) spettante alla Sig.ra a seguito del licenziamento, è stata erogata CP_1 dall'INPS dal 05/08/2025 per la durata totale di 63 giorni (DOC – B parte appellata).
4.3 Con riferimento, invece, all'asserita diminuzione patrimoniale dell'appellante, va disattesa la ricostruzione offerta dal nelle note di trattazione scritta, secondo Parte_1 la quale “attualmente, la pensione percepita dal ammonta a euro 958,12 Parte_1 mensili, ma a causa del pagamento corrente dei due assegni divorzili, la somma effettivamente disponibile si è ridotta da euro 958,12 – 280 (assegno 1° moglie) – 280
(assegno 2° moglie) = ad euro 398,12”.
Dalle produzioni documentali offerte, pur tardivamente, dall'appellante (cedolino mese di ottobre allegato alle note di trattazione scritta) risulta, infatti, che la somma effettivamente percepita dallo stesso, dedotti entrambi gli assegni divorzili gravanti sullo stesso, è pari a euro 678, 12. Non sussistono, dunque, mutamenti delle condizioni economiche dell'appellante che giustifichino la revisione dell'assegno divorzile.
5. Per tutte le esposte ragioni, il ricorso in esame deve essere rigettato.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 796/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30 giugno 2025, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese pag. 6/7 generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Così deciso nella camera di consiglio del
25 novembre 2025.
Consigliere est.
FR CO
Presidente
BA DE BO
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
RE NE.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE BO Presidente
FR CO Consigliere rel.
ARngela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 769/2025, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriele De Santis;
appellante
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
AR EL Di SA;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 796/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30 giugno 2025.
All'udienza tenutasi in data 28 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“ricorre alla Ecc.ma Corte di Appello, previa comparizione delle parti, perché riformi la sentenza impugnata in accoglimento della domanda di revisione dell'assegno divorzile.
Refuse le spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) In via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal in ragione della mancata osservanza di quanto stabilito nell'art. 342 Parte_1 comma 1 cpc;
2) Nel merito respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando di conseguenza integralmente la sentenza gravata;
3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
FATTO E DIRITTO
Sentenza impugnata. Con sentenza n. 796/2025 pubblicata in data 30 giugno 2025 il
Tribunale di Teramo rigettava il ricorso attraverso il quale aveva Parte_1 chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico ed a favore di con la sentenza n. 17/2024, con la quale il tribunale adìto CP_1 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
pag. 2/7 A fondamento del ricorso il aveva dedotto, nello specifico, l'impossibilità di Parte_1 far fronte alle proprie esigenze personali con quanto residuava della propria pensione, pari ad euro 1.300,00 mensili, tenuto conto del fatto che lo stesso risultava gravato di un altro assegno divorzile in favore della prima moglie, oltre che del pagamento di una rata mensile di euro 490,36 a titolo di rimborso di un prestito, ed inoltre della circostanza che la lavorasse stabilmente dal luglio del 2023. CP_1
1.1 Istruita la causa, il primo giudice rilevava, preliminarmente, che l'art. 473 bis29
c.p.c., il quale prevede la modificabilità dei provvedimenti inerenti all'assetto economico e familiare adottati in sede di separazione consensuale, si fonda sulla sopravvenienza di motivi e di circostanze nuove che ne giustifichino la revisione, non potendo il giudice effettuare una nuova valutazione di quanto già dedotto nel precedente giudizio.
Ciò posto, il Tribunale di Teramo riteneva che le circostanze dedotte dal Parte_1 volte alla revoca o comunque alla riduzione dell'assegno divorzile, non fossero sopravvenute rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di divorzio, risultando al contrario già note all'epoca.
In conclusione, il primo giudice accertava l'insussistenza di nuovi motivi che giustificassero la modifica delle condizioni di separazione e, per tale ragione, rigettava le domande del ricorrente ponendo a carico di quest'ultimo le spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello
[...]
sulla base di un unico motivo: Parte_1
2.1 Violazione Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5 – difetto di motivazione – sviamento. Violazione art. 112 – 113 c.p.c.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto che il miglioramento della situazione economica della beneficiaria costituisse un giustificato motivo per la revisione dell'assegno divorzile.
pag. 3/7 In particolare, ha rappresentato che, con riferimento all'assegno divorzile, la valutazione di adeguatezza o inadeguatezza dello stesso debba essere effettuata tenendo in considerazione l'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del richiedente e che i motivi posti a fondamento di una richiesta di modifica o revisione dell'assegno debbano rappresentare “una significativa variazione rispetto alle condizioni finanziarie precedentemente stabilite tra i coniugi al momento del divorzio”.
Ciò posto, il ha evidenziato come il “fatto nuovo” che giustificherebbe la Parte_1 revisione dell'assegno divorzile debba rinvenirsi nella raggiunta indipendenza economica dell'appellata, considerato che la stessa risulta essere titolare di un contratto di lavoro subordinato domestico a tempo indeterminato. Aggiunge, inoltre, che le condizioni per la revisione dell'assegno sussisterebbero anche in caso di eventuale licenziamento, posto che in tal caso l'INPS riconoscerebbe “l'indennità di disoccupazione (Naspi) che in ragione del suo ammontare può escludere l'assegno divorzile in ragione dell'ammontare del reddito dell'obbligato”.
Pertanto, l'attività lavorativa prestata dalla o, in ogni caso, l'eventuale CP_1 indennità di disoccupazione spettante per il licenziamento, costituirebbero un valido e sufficiente motivo al fine di procedere alla revoca o alla riduzione dell'assegno divorzile dovuto dall'appellante.
Sussisterebbe, in sintesi, una “significativa variazione rispetto alle condizioni finanziarie precedentemente stabilite tra i coniugi al momento del divorzio”.
3. Si è costituita in grado di appello contestando nel merito la CP_1 fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 796/2025 emessa dal Tribunale di Teramo, e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1. In via di inquadramento generale occorre precisare i presupposti di configurabilità della revisione dell'assegno divorzile.
pag. 4/7 L'art. 473 bis.29 c.p.c. stabilisce che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Appare evidente come la norma in esame costituisca il punto di equilibrio tra il principio pacta sunt servanda, per il quale i provvedimenti giudiziari costituiscono fonte di obblighi per le parti cui gli stessi si riferiscono, e il principio rebus sic stantibus, alla luce del quale il mutamento delle condizioni che hanno determinato l'adozione di taluni provvedimenti può giustificare la modifica degli stessi.
La revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, dunque, deve fondarsi su circostanze sopravvenute e non su una nuova valutazione di quanto già dedotto o deducibile nel precedente giudizio (anche di recente, Cass., ordinanza n. 12816/2025).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, la circostanza sopravvenuta che giustificherebbe, in chiave di prospettazione, la revisione dell'assegno divorzile consisterebbe, da un lato, nella raggiunta indipendenza economica dell'appellata e, dall'altro, nella diminuzione patrimoniale dell'appellante.
4.2 Con riferimento all'attività lavorativa prestata dalla deve osservarsi come CP_1 tale circostanza non sia sopravvenuta. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, “nella proposta conciliativa formulata dal Tribunale si legge: tenuto conto della breve durata del matrimonio (celebrato nel 2017), dell'assenza di prole, della peculiare situazione lavorativa della resistente, la quale, in ragione dell'età (nata nel 1960) e della qualificazione professionale maturata (attività di “badante”) ha una residua, ma limitata capacità lavorativa e reddituale a fronte della migliore situazione economica del coniuge, seppur gravato dall'obbligazione di un precedente assegno divorzile, riconoscere alla resistente l'assegno divorzile di € 280,00 (cfr. sentenza di divorzio in atti)”. Deve rilevarsi, inoltre, che il contratto di lavoro a tempo subordinato dell'appellata, assunta in data 03/03/2025, è cessato a seguito di licenziamento intimato in data 28/07/2025 (DOC – A parte appellata) e che l'indennità di disoccupazione pag. 5/7 (Naspi) spettante alla Sig.ra a seguito del licenziamento, è stata erogata CP_1 dall'INPS dal 05/08/2025 per la durata totale di 63 giorni (DOC – B parte appellata).
4.3 Con riferimento, invece, all'asserita diminuzione patrimoniale dell'appellante, va disattesa la ricostruzione offerta dal nelle note di trattazione scritta, secondo Parte_1 la quale “attualmente, la pensione percepita dal ammonta a euro 958,12 Parte_1 mensili, ma a causa del pagamento corrente dei due assegni divorzili, la somma effettivamente disponibile si è ridotta da euro 958,12 – 280 (assegno 1° moglie) – 280
(assegno 2° moglie) = ad euro 398,12”.
Dalle produzioni documentali offerte, pur tardivamente, dall'appellante (cedolino mese di ottobre allegato alle note di trattazione scritta) risulta, infatti, che la somma effettivamente percepita dallo stesso, dedotti entrambi gli assegni divorzili gravanti sullo stesso, è pari a euro 678, 12. Non sussistono, dunque, mutamenti delle condizioni economiche dell'appellante che giustifichino la revisione dell'assegno divorzile.
5. Per tutte le esposte ragioni, il ricorso in esame deve essere rigettato.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 796/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30 giugno 2025, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese pag. 6/7 generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Così deciso nella camera di consiglio del
25 novembre 2025.
Consigliere est.
FR CO
Presidente
BA DE BO
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
RE NE.
pag. 7/7