Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1269
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli del Tribunale di Napoli, riguardante un'opposizione ex art. 617 c.p.c. al precetto notificato da un'ASL. L'opponente ha contestato la validità del precetto, sostenendo che l'ordinanza sottesa non era stata notificata personalmente, violando l'art. 479, comma 2 c.p.c. L'ASL, pur ammettendo la mancata notifica, ha argomentato che tale irregolarità era sanata dalla successiva notifica e dalla perenzione del precetto.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, evidenziando che la mancata notifica del titolo esecutivo comporta la nullità del precetto, come previsto dall'art. 480, comma 2 c.p.c. Ha sottolineato che l'onere della prova riguardo all'avvenuta notifica incombe al creditore, e non al debitore, il quale non può dimostrare un fatto negativo. Inoltre, ha escluso la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ribadendo che la violazione delle formalità di notifica non può essere sanata. Infine, ha condannato l'ASL al pagamento delle spese legali, liquidandole in favore dell'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1269
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 1269
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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