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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11678/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Aniello Melorio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Duomo n.326;
- OPPONENTE -
CONTRO
C.F._
( .iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Monica Laiso, con cui elettivamente domicilia in Contr Napoli, Corso Ferrovia n. 1 presso il Servizio Affari Legali della predetta
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. al precetto notificato il 5.05.2023.
Conclusioni: all'udienza del 11 dicembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza dell' , in data 5.05.2023, Controparte_1 per l'importo complessivo di € 8.558,59 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)dichiarare nullo e comunque inefficace l'atto di precetto, in quanto l'ordinanza ex art.702 bis emessa il 7 aprile 2023 dal Giudice dott.ssa Romano Cesareo del Tribunale di Napoli, relativamente procedimento avente RG n.4719/2022 non è mai stata notificata alla parte personalmente, e ciò in spregio a quanto prescritto dall'articolo 479, comma 2 c.p.c.; 2) condannare l' al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
L'intimazione è stata spiccata in virtù dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa il 7 aprile 2023 dal Tribunale di Napoli.
L'intimato si è opposto all'atto di precetto deducendone la nullità per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo.
Si è costituita l' che, nell'ammettere la mancata previa notifica Controparte_1 dell'ordinanza in forma esecutiva, ne ha imputato la causa a mero errore per aver eseguito suddetta notifica al suo procuratore. Ha lamentato, pertanto, la natura strumentale dell'opposizione evidenziando che il vizio era stato sanato dalla notifica del titolo al debitore, successivamente avvenuta, e dalla perenzione del precetto opposto. Inoltre, ha sostenuto che l'irregolarità formale denunciata in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio specifico non determina alcuna nullità restando sanata, ancora, dalla proposta opposizione agli atti. Ha quindi concluso richiedendo accertarsi l'avvenuta sanatoria del vizio e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, per la compensazione delle spese di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è pervenuta alla udienza trattata in modalità scritta dell'11 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, allorquando è stata riservata in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
La parte attrice ha affidato l'opposizione ad un solo motivo con cui lamenta la nullità del precetto opposto per la mancata prodromica notifica del titolo esecutivo richiamato.
Il motivo di opposizione, chiaramente ascrivibile al rimedio ex art. 617 c.p.c., risulta tempestivamente dedotto in considerazione della proposizione della domanda con citazione notificata in data 19 maggio 2023 a fronte della notifica del precetto in data 5 maggio 2023.
La domanda, pertanto ammissibile, risulta altresì degna di accoglimento.
- 2 - Giova preliminarmente rilevare che la circostanza allegata da parte opponente è stata espressamente ammessa dalla parte convenuta e, dunque, provata.
Non rileva pertanto l'indagine volta a determinare su quale parte incomba l'onere probatorio dell'omessa notifica.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'onere della prova circa l'omessa notificazione del titolo incombe alla parte opponente che intenda far valere il vizio;
e ciò perché la previa mancanza di notifica del titolo esecutivo, come ogni vizio dei singoli atti in cui si articola l'esercizio dell'azione esecutiva, rileva come fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento di questa che - secondo la regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - va dimostrato da chi lo eccepisce. Tuttavia, questo orientamento è stato condivisibilmente superato da altro più recente, di segno contrari, che onera il creditore opposto alla dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza mediante la produzione della relata di notificazione “tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. Cass. civ., ord. n. 51/2023).
Tanto precisato, va accolto il motivo esposto in quanto, per espressa previsione di legge la denunciata irregolarità formale, omessa notifica del titolo esecutivo, è espressamente sanzionata con la nullità del precetto dalla previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (Cass. civ, ord. n. 1096/2021; Cass. civ., ord. n. 24662/2013).
Con un recente arresto (ord. n. 11104/2023) la stessa Corte ha precisato che non occorre affatto l'allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva che “in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare” (vd. anche Cass. civ., n. 32838/2021) precisando che tale assunto risulta “in contrasto con l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale "l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e
- 3 - nei termini dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità " in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate" (vd. Cass. civ., ord. n. 32838/2021 cit. e Cass. civ., ord. n. 1096/2021).
La stessa decisione Il EM SS affronta anche la tematica della possibile integrazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, come invocata da parte opposta, escludendola in continuità con i principi anche sul punto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare quello secondo il quale "non e' sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex articolo 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'articolo 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex articolo 615 c.p.c." (Cass. civ., sent. n. 22510/2014 e ord. n. 31226/2019) ed ancora quello secondo cui (cfr. ancora Cass., n. 32838/2021) "se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione”.
Ne discende la fondatezza dell'opposizione con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto.
Val la pena precisare che le allegazioni difensive di parte opposta sono rimaste tali, ovvero destituite di qualsivoglia supporto probatorio.
È evidente che, in virtù di quanto esposto, in ogni caso la dedotta successiva notifica del titolo esecutivo al debitore non avrebbe prodotto alcun effetto sanante dell'intimazione di cui in questa sede di controverte.
- 4 - Inoltre è destituita di fondamento l'eccezione di perenzione del precetto perché “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627” (art. 481, co. 2 c.p.c.) che risulta, peraltro, incoerente con le formulate conclusioni volte a richiedere l'accertamento dell'avvenuta sanatoria del vizio e, dunque, della validità ed efficacia del precetto opposto.
Del pari è rimasto indimostrato l'errore materiale addotto dalla precettante a giustificazione dell'omessa notifica del titolo esecutivo alla parte.
La difesa di parte opposta ha sostenuto che in virtù dell'erronea notifica dell'ordinanza sottesa al precetto al procuratore della parte, anziché alla parte personalmente, questi avrebbe potuto segnalarne per le vie brevi l'illegittimità chiedendo la rinuncia al precetto ed evitando così di dar corso ad “un'opposizione meramente strumentale a ragioni di “cassetta” del solo procuratore dell'istante” (vd. comparsa di costituzione e risposta pag. 1).
La legittima tutela della parte intimata, mediante l'esperimento del rimedio ex lege deputato all'accertamento del vizio lamentato, non può essere trasformata in violazione di obblighi deontologici in capo al procuratore nominato. Peraltro, la notifica al difensore produce effetto ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione sicché, quand'anche la circostanza fosse stata provata, e non lo è stato, non avrebbe giovato alla tesi dell'opposta.
E proprio tale rilievo avalla maggiormente la violazione del divieto di impiego di espressioni offensive e sconvenienti di cui all'art. 89 c.p.c. denunciata dal difensore dell'opponente, traducendosi l'espressione innanzi richiamata circa l'asserita finalità dell'opposizione (vd. comparsa di costituzione e risposta pag. 1) in un giudizio morale sul procuratore di parte attrice del tutto arbitrario e tale da travalicare il limite della correttezza e della convenienza processuale.
Va disposta, pertanto, la cancellazione dell'espressione in parola ritenendo rimedio adeguato e sufficiente nella fattispecie. Diversamente è a dirsi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. pure richiesto, di cui la parte non ha allegato, né provato, la ricorrenza dei presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201-26.000) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad esclusione di quella istruttoria), con applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità della questione trattata, con attribuzione all'avv. Aniello Melorio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di dell' , iscritta al n. 11678/2023 del R.G.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara la nullità e inefficacia del precetto opposto notificato in data 5.05.2023;
3. dispone la cancellazione della frase offensiva indicata nella parte motiva, contenuta a pagina1 della comparsa di costituzione della convenuta;
4. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Aniello Melorio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11678/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Aniello Melorio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Duomo n.326;
- OPPONENTE -
CONTRO
C.F._
( .iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Monica Laiso, con cui elettivamente domicilia in Contr Napoli, Corso Ferrovia n. 1 presso il Servizio Affari Legali della predetta
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. al precetto notificato il 5.05.2023.
Conclusioni: all'udienza del 11 dicembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza dell' , in data 5.05.2023, Controparte_1 per l'importo complessivo di € 8.558,59 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)dichiarare nullo e comunque inefficace l'atto di precetto, in quanto l'ordinanza ex art.702 bis emessa il 7 aprile 2023 dal Giudice dott.ssa Romano Cesareo del Tribunale di Napoli, relativamente procedimento avente RG n.4719/2022 non è mai stata notificata alla parte personalmente, e ciò in spregio a quanto prescritto dall'articolo 479, comma 2 c.p.c.; 2) condannare l' al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
L'intimazione è stata spiccata in virtù dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa il 7 aprile 2023 dal Tribunale di Napoli.
L'intimato si è opposto all'atto di precetto deducendone la nullità per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo.
Si è costituita l' che, nell'ammettere la mancata previa notifica Controparte_1 dell'ordinanza in forma esecutiva, ne ha imputato la causa a mero errore per aver eseguito suddetta notifica al suo procuratore. Ha lamentato, pertanto, la natura strumentale dell'opposizione evidenziando che il vizio era stato sanato dalla notifica del titolo al debitore, successivamente avvenuta, e dalla perenzione del precetto opposto. Inoltre, ha sostenuto che l'irregolarità formale denunciata in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio specifico non determina alcuna nullità restando sanata, ancora, dalla proposta opposizione agli atti. Ha quindi concluso richiedendo accertarsi l'avvenuta sanatoria del vizio e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, per la compensazione delle spese di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è pervenuta alla udienza trattata in modalità scritta dell'11 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, allorquando è stata riservata in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
La parte attrice ha affidato l'opposizione ad un solo motivo con cui lamenta la nullità del precetto opposto per la mancata prodromica notifica del titolo esecutivo richiamato.
Il motivo di opposizione, chiaramente ascrivibile al rimedio ex art. 617 c.p.c., risulta tempestivamente dedotto in considerazione della proposizione della domanda con citazione notificata in data 19 maggio 2023 a fronte della notifica del precetto in data 5 maggio 2023.
La domanda, pertanto ammissibile, risulta altresì degna di accoglimento.
- 2 - Giova preliminarmente rilevare che la circostanza allegata da parte opponente è stata espressamente ammessa dalla parte convenuta e, dunque, provata.
Non rileva pertanto l'indagine volta a determinare su quale parte incomba l'onere probatorio dell'omessa notifica.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'onere della prova circa l'omessa notificazione del titolo incombe alla parte opponente che intenda far valere il vizio;
e ciò perché la previa mancanza di notifica del titolo esecutivo, come ogni vizio dei singoli atti in cui si articola l'esercizio dell'azione esecutiva, rileva come fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento di questa che - secondo la regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - va dimostrato da chi lo eccepisce. Tuttavia, questo orientamento è stato condivisibilmente superato da altro più recente, di segno contrari, che onera il creditore opposto alla dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza mediante la produzione della relata di notificazione “tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. Cass. civ., ord. n. 51/2023).
Tanto precisato, va accolto il motivo esposto in quanto, per espressa previsione di legge la denunciata irregolarità formale, omessa notifica del titolo esecutivo, è espressamente sanzionata con la nullità del precetto dalla previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (Cass. civ, ord. n. 1096/2021; Cass. civ., ord. n. 24662/2013).
Con un recente arresto (ord. n. 11104/2023) la stessa Corte ha precisato che non occorre affatto l'allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva che “in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare” (vd. anche Cass. civ., n. 32838/2021) precisando che tale assunto risulta “in contrasto con l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale "l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e
- 3 - nei termini dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità " in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate" (vd. Cass. civ., ord. n. 32838/2021 cit. e Cass. civ., ord. n. 1096/2021).
La stessa decisione Il EM SS affronta anche la tematica della possibile integrazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, come invocata da parte opposta, escludendola in continuità con i principi anche sul punto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare quello secondo il quale "non e' sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex articolo 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'articolo 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex articolo 615 c.p.c." (Cass. civ., sent. n. 22510/2014 e ord. n. 31226/2019) ed ancora quello secondo cui (cfr. ancora Cass., n. 32838/2021) "se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione”.
Ne discende la fondatezza dell'opposizione con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto.
Val la pena precisare che le allegazioni difensive di parte opposta sono rimaste tali, ovvero destituite di qualsivoglia supporto probatorio.
È evidente che, in virtù di quanto esposto, in ogni caso la dedotta successiva notifica del titolo esecutivo al debitore non avrebbe prodotto alcun effetto sanante dell'intimazione di cui in questa sede di controverte.
- 4 - Inoltre è destituita di fondamento l'eccezione di perenzione del precetto perché “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627” (art. 481, co. 2 c.p.c.) che risulta, peraltro, incoerente con le formulate conclusioni volte a richiedere l'accertamento dell'avvenuta sanatoria del vizio e, dunque, della validità ed efficacia del precetto opposto.
Del pari è rimasto indimostrato l'errore materiale addotto dalla precettante a giustificazione dell'omessa notifica del titolo esecutivo alla parte.
La difesa di parte opposta ha sostenuto che in virtù dell'erronea notifica dell'ordinanza sottesa al precetto al procuratore della parte, anziché alla parte personalmente, questi avrebbe potuto segnalarne per le vie brevi l'illegittimità chiedendo la rinuncia al precetto ed evitando così di dar corso ad “un'opposizione meramente strumentale a ragioni di “cassetta” del solo procuratore dell'istante” (vd. comparsa di costituzione e risposta pag. 1).
La legittima tutela della parte intimata, mediante l'esperimento del rimedio ex lege deputato all'accertamento del vizio lamentato, non può essere trasformata in violazione di obblighi deontologici in capo al procuratore nominato. Peraltro, la notifica al difensore produce effetto ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione sicché, quand'anche la circostanza fosse stata provata, e non lo è stato, non avrebbe giovato alla tesi dell'opposta.
E proprio tale rilievo avalla maggiormente la violazione del divieto di impiego di espressioni offensive e sconvenienti di cui all'art. 89 c.p.c. denunciata dal difensore dell'opponente, traducendosi l'espressione innanzi richiamata circa l'asserita finalità dell'opposizione (vd. comparsa di costituzione e risposta pag. 1) in un giudizio morale sul procuratore di parte attrice del tutto arbitrario e tale da travalicare il limite della correttezza e della convenienza processuale.
Va disposta, pertanto, la cancellazione dell'espressione in parola ritenendo rimedio adeguato e sufficiente nella fattispecie. Diversamente è a dirsi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. pure richiesto, di cui la parte non ha allegato, né provato, la ricorrenza dei presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201-26.000) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad esclusione di quella istruttoria), con applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità della questione trattata, con attribuzione all'avv. Aniello Melorio che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di dell' , iscritta al n. 11678/2023 del R.G.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara la nullità e inefficacia del precetto opposto notificato in data 5.05.2023;
3. dispone la cancellazione della frase offensiva indicata nella parte motiva, contenuta a pagina1 della comparsa di costituzione della convenuta;
4. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Aniello Melorio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -