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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 1506/2025
Il Collegio, in persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
Barbara Gallo Consigliera
Valentina Verduci Consigliera rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA TT (C.F. ) e dell'Avv. Valentina Bertocco (C.F. C.F._2
) C.F._3
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'Avv. Chiara Agostini (C.F. ) C.F._5
parte appellata e contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._6
dell'Avv. Marica Zanesco (C.F. ) C.F._7
parte appellata
Con il Procuratore Generale (passaggio atti in data 22/10/2025)
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
appello avverso la Sentenza n.
1112/2025 emessa dal Tribunale di Padova, pubblicata in data 14 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per parte Parte_1
“in riforma della sentenza n. 1112/2025 emessa dal Tribunale di Padova il 14.07.2025
così disponga:
1) adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della minore
[...]
quali sostegno psicologico e approfondimento delle ragioni che hanno Per_1
portato al rifiuto del padre con indicazione dei sostegni utili;
2) disporre la presa in carico di da parte di un idoneo servizio Persona_1
pubblico di psicologia dell'età evolutiva, per affrontare qualsiasi eventuale disagio
relazione con i genitori e ripristinare un sano e adeguato rapporto di frequentazione
con ciascuno di essi. Prescrivere ai genitori la più piena collaborazione con il servizio
individuato (neuropsichiatria infantile o servizio di psicologia/consultorio giovani)
ammonendone qualsiasi eventuale renitenza od ostacolo. Il servizio individuato dovrà
favorire quanto prima incontri figlia-padre assistiti e supportati, nonché qualsiasi
intervento individualizzato a beneficio della minore, finalizzati alla risoluzione di
qualsiasi eventuale sua timorosità o distacco, particolarmente se indotti o rafforzati da
uno dei due genitori;
pag. 2/17 3) prevedere forme sanzionatorie per la Sig.ra per quei CP_1
comportamenti/atteggiamenti che hanno avallato e amplificato il rifiuto delle figlie agli
incontri con il padre, anche con forme sospensive/ablative della responsabilità
genitoriale della madre e/o ogni altra sanzione prevista dall'art. 709 ter co.2 c.p.c.;
4) in ogni caso, adottare la sanzione dell'ammonimento contro la Sig.ra per i CP_1
comportamenti di screditamento nei confronti della figura paterna e di impedimento del
sereno esercizio del diritto di visita, così come debitamente verificati in sede di C.T.U. e
nella relazione dei Servizi Sociali e per non aver mai informato il padre sulle questioni
più significative per la vita delle figlie come esposto in atti.
Con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.”
Per parte Controparte_1
“NEL MERITO:
- rigettarsi l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinarsi alla dott. - ai sensi dell'art. 210 cpc - la esibizione in giudizio delle CP_3
videoregistrazioni dei colloqui avuti in data 9/2/2023 con ed , al CP_2 Persona_1
fine di verificarne la perfetta coincidenza con le registrazioni audio prodotte ovvero
- autorizzarsi il patrocinio della sig.ra a depositare i 2 file mp4 contenenti le CP_1
videoregistrazioni dei colloqui del 9/2/2023, a mezzo chiavetta Controparte_4
usb o con la modalità ritenuta più opportuna.”
Per parte Controparte_2
“Voglia la Corte di appello di Venezia:
pag. 3/17 in via principale:
dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. e comunque Parte_1
rigettare tutte le domande svolte in punto affidamento di , per le Persona_1
ragioni esposte in narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e competenze di causa;
”
*
Con ricorso in appello depositato in data 7 agosto 2025 ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 1112/2025 emessa dal Tribunale di Padova in composizione collegiale nell'ambito del procedimento instaurato dal medesimo volto a sentir Per_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra
[...]
oltre a provvedimenti relativi alla prole e quelli economici, Controparte_1
limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha “sospe[so] il diritto di visita padre-figlia
sino a quando non si sentirà pronta di riprendere i rapporti con il padre” e ha Per_1
“rigetta[to] la domanda di di adozione dei provvedimenti Parte_1
sanzionatori ex art. 709 ter c.c. a carico di ”, condannandolo Controparte_1
altresì alla rifusione delle spese di lite nei confronti di e ponendo Controparte_1
a suo carico le spese liquidate al CTU nella misura di 2/3.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. In prime cure , con ricorso presentato in data 3 febbraio 2022, ha Parte_1
esposto (in sintesi e per quanto ora rilevante): -che i coniugi, sposati con rito concordatario nel Comune di Padova nel 2007, si erano separati consensualmente nel
2020 e che nelle previsioni separatizie, quanto alle due figlie minori della coppia ( CP_2
pag. 4/17 , nata il [...] ed , nata il [...]) era stato accordato CP_1 Persona_2
“l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori con residenza e
collocazione abituale presso la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con
sé”; - che fino a giugno del 2020 e avevano frequentato regolarmente il Per_1 CP_2
papà e la famiglia paterna;
- che da luglio del 2020, improvvisamente, la madre e le figlie avevano interrotto ogni rapporto in presenza con il padre, poi ripreso a fatica e intermittenza;
-che nel novembre del 2020, in occasione di un pernottamento presso il padre, aveva riferito, in presenza di che, al rientro dalle vacanze di giugno, CP_2 Per_1
aveva sentito dalla madre che il padre aveva fatto uso di cocaina;
- che le frequentazioni si erano interrotte pressoché definitivamente a partire dall'autunno del 2021; -che,
nonostante l'inizio di un percorso psicologico da parte di ed sollecitato del CP_2 Per_1
padre, ogni tentativo di ristabilire una qualsiasi forma di contatto con le figlie anche a mezzo della moglie era rimasto privo di riscontro;
-che la madre, dopo la separazione,
aveva assunto un atteggiamento via via sempre più ostruzionistico nei confronti del marito, impedendo un sereno e continuativo rapporto padre-figlie. Ha chiesto dunque di confermare l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente e dimora abituale delle stesse presso la madre, ma di disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla verifica della reale capacità genitoriale delle parti al fine di programmare, il prima possibile, un calendario di incontri padre-figlie.
2. costituitasi in giudizio e associatasi alla domanda sullo status, Controparte_1
in merito alla questione familiare ha riferito: - che i rapporti padre-figlie si erano irrimediabilmente compromessi per fatto e colpa esclusiva del sig. che, con i Per_1
suoi comportamenti inadeguati e destabilizzanti, aveva indotto le figlie ad un pag. 5/17 progressivo allontanamento fino al completo rifiuto di stare con il padre;
- che le figlie avevano paura del loro padre, posto che il suo atteggiamento scostante nell'umore arrivava ad assumere comportamenti fortemente destabilizzanti e a tratti molto aggressivi nei loro confronti;
- che egli si era dimostrato spesso inadeguato, come deducibile da una serie di episodi meglio riferiti in atti;
che le figlie erano venute a sapere della dipendenza del padre dalla cocaina casualmente (dalla lettura dei messaggi whatsapp sul telefono della madre) e non perché loro riferito direttamente dalla madre.
3. In corso di causa il Tribunale: - con decreto del Presidente delegato del 24/06/2022 ha disposto la presa in carico del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali
territorialmente competenti affinché, previ gli opportuni colloqui con i componenti del nucleo familiare, avviassero un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori;
-
con ordinanza del 23/12/2022 ha affidato incarico ad un CTU per descrivere “la
situazione delle minori, la personalità di entrambi i genitori, la rispettiva capacità
genitoriale e la capacità di relazionarsi tra di loro per le decisioni primarie
nell'interesse delle figlie […]” e per individuare “gli interventi necessari al fine della
immediata ripresa delle frequentazioni padre-figlie, le modalità e i tempi di svolgimento
delle stesse, gli interventi di sostegno necessari per il nucleo familiare”; - all'udienza del 04/10/2023 ha espletato l'audizione diretta delle minori;
- in data 31/10/2023 ha pronunciato sentenza non definitiva di divorzio tra le parti e, con separata ordinanza,
così ha disposto: “sospende, allo stato, i tempi di frequentazione previsti (secondo i
provvedimenti vigenti) del padre con le figlie;
ammonisce la sig a continuare ad CP_1
informare e coinvolgere il padre nelle decisioni di maggior interesse per le minori […]
mentre il sig deve essere ammonito ad astenersi da condotte polemiche ed Per_1
pag. 6/17 oppositive […];invita entrambi i genitori ad intraprendere, presso il consultorio
territorialmente competente [...], un percorso di sostegno alla genitorialità, […];
dispone la presa in carico del sig da parte del SERD territoriale al fine di Per_1
porre in essere controlli periodici in ordine all'astensione dall'uso di sostanze
stupefacenti”. In data 19/2/2025 è intervenuta volontariamente nel giudizio la figlia della coppia , divenuta nelle more maggiorenne, la quale ha Controparte_2
richiesto il rigetto di tutte le domande svolte da in punto di Parte_1
affidamento.
4. Con la sentenza 1112/2025, pubblicata il 14 luglio 2025, il Tribunale in composizione collegiale, quanto ai provvedimenti relativi alla figlia minore (di Per_1
anni 16):
- ha confermato l'affido condiviso e il collocamento presso la madre, tenuto conto che non erano emerse in sede di C.T.U. carenze del padre così gravi da giustificare l'affido esclusivo (come definitivamente richiesto dalla sig. o di entrambi i genitori tali CP_1
da consigliare l'affido ai servizi sociali (come definitivamente richiesto dal sig.
); Per_1
-osservato che la minore sia in sede di C.T.U. sia in sede di ascolto ha spiegato “con
argomentazioni logiche e coerenti, le ragioni che l'hanno portata progressivamente a
radicare in sé la convinzione che il rapporto con il padre sia, allo stato, irrecuperabile,
sino a quando questi non prenda seriamente consapevolezza dei suoi agiti disfunzionali,
anziché minimizzarli o addossare le colpe del rifiuto delle figlie solo alla sig , ha CP_1
ritenuto non sussistenti i presupposti per l'attivazione di un percorso psicoterapeutico individuale per e ha confermato la sospensione del diritto di vista del , Per_1 Per_1
pag. 7/17 posto che, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (sent. n.
21969/2024), “il minore, ormai adolescente, ha diritto di rifiutare la relazione col
genitore non affidatario verso cui prova sentimenti di forte avversione […]”, sicché
“tra il diritto alla genitorialità del padre e l'interesse del minore a non essere costretto
a subire un calendario di visite pur provando sentimenti di astio e rancore, o
addirittura di odio profondo, nei confronti del genitore avversato, prevale senza dubbio
il diritto nel minore a non subire situazioni che possano comprometterne o
destabilizzare il suo benessere psico-fisico”.
Il Tribunale ha infine rigettato la richiesta formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio volta ad ottenere provvedimenti sanzionatori nei confronti della sig.ra CP_1
da un lato rilevando che la sospensione del diritto di visita padre-figlie è stata frutto della presa d'atto della volontà espressa da entrambe le figlie, dall'altro riscontrando l'assenza di prova in ordine al fatto che il rifiuto delle figlie per la figura paterna fosse da imputarsi a condotte alienanti o disfunzionali ascrivibili alla sola sig.ra CP_1
essendo per contro emerso in corso di causa che la situazione consolidatasi, “deve
ritenersi il risultato della dinamica complessa e disfunzionale del nucleo familiare ed,
in particolare, del rapporto patologicamente conflittuale tra i genitori sia in costanza di
matrimonio che successivamente, essendosi dimostrati entrambi incapaci di proteggere
le figlie dal conflitto tra di essi”.
Il giudizio di secondo grado
5. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi di impugnazione.
pag. 8/17 5.1 Con il primo motivo, ha denunciato “l'omesso ed erroneo esame dei fatti decisivi
raccolti”, evidenziando in particolare: - che la C.T.U. e le operatrici del Consultorio
familiare hanno consigliato una terapia familiare che coinvolgesse le minori;
-che la
C.T.U. ha ritenuto opportuna la ripresa degli incontri con il padre, all'esito del percorso psicoterapeutico individuale;
-che l'esame peritale ha confermato che l'idea che le figlie hanno del padre come inadeguato e insensibile è stata rimandata loro dalla madre stessa.
5.2 Con il secondo motivo d'appello, ha censurato “l'errata motivazione della
sospensione della frequentazione padre-figlia e l'omessa considerazione di fatti
decisivi”. Sul punto, ha criticato il rilievo dato dal Tribunale alle manifestazioni di volontà comunicate da in sua tesi espressione di un pensiero suggestionato, non Per_1
essendo ella in grado di formulare un giudizio sul padre autonomamente perché la figura del genitore è filtrata dall'immagine che madre e sorella le restituiscono. Ha
rammentato che in sede di C.T.U. non sono emerse valutazioni di inidoneità circa le proprie capacità genitoriali.
5.3 Con il terzo motivo di gravame, ha lamentato “l'errato e immotivato rifiuto di
adozione di provvedimenti sanzionatori in capo all'appellata e l'omessa considerazione
di fatti decisivi”, deducendo sul punto che dalla CTU e dai documenti prodotti in giudizio è emerso che la madre: -non ha incentivato il rapporto tra il Sig. e le Per_1
figlie; -ha ignorato le legittime richieste paterne di informazione sulle figlie;
- ha adottato e adotta unilateralmente decisioni sulle figlie informando il padre solo a fatti avvenuti;
- ha rifiutato e rifiuta di discutere con il padre cosa sia meglio nell'interesse delle giovani;
-non ha spronato la presa in carico psicologica delle figlie per aiutarle a pag. 9/17 elaborare il recupero del rapporto con il padre. Ha rammentato che anche in primo grado la madre era stata ammonita a continuare a informare e coinvolgere il padre nelle decisioni di maggior interesse per le minori in tema di scuola, salute e attività
extrascolastiche.
Da ultimo, ha riferito di aver presentato nei confronti della Sig.ra denuncia- CP_1
querela per i reati di cui agli artt. 570, 570 bis e 388 c.p. in data 11 luglio 2025.
6. Si sono costituite in giudizio le parti appellate, le quali hanno concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della gravata sentenza.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in data
3 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi per l'effetto confermare integralmente la gravata sentenza.
8.1 Quanto ai primi due motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente stante l'evidente connessione, si osserva quanto segue.
È senz'altro corretto e pertinente il richiamo effettuato dal Collegio di prime cure al principio secondo cui “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente
e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei
confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa
- a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente
rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto
idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il
coniuge non affidatario” (cfr. Cass. civ. n. 317/1998; Cass. civ. 21969/2024), tenuto pag. 10/17 conto che la minore (la quale tra pochi mesi compirà 17 anni), in tutte le Per_1
occasioni in cui è stata sentita nel corso del giudizio di prime cure, ha manifestato il convinto rifiuto di riprendere le frequentazioni con il padre: sia davanti ai servizi sociali
(“[…] Entrambe hanno verbalizzato di non voler più vedere il padre perché non si
sentono a loro agio con lui, hanno paura dei suoi modi irruenti specialmente quando
cambia velocemente umore, non apprezzano il modo in cui si rivolge a loro e come le
strumentalizza sui social.” (cfr. relazione del 25 ottobre 2022, pag. 3); sia in sede di
C.T.U. ( afferma di aver deciso di non vedere più papà, non gli nega la Per_1
possibilità di riparare, ma 'adesso non ce la faccio, Ci abbiamo provato un sacco di
volte, ci diceva sono cambiato, ma non cambiava mai.. non voglio passare quello che
ho passato.' […] Alla richiesta della Ctu su cosa potrebbe fare papà per dimostrare
loro che le ama e riconosce i propri errori, risponde: 'Non ne ho idea…. Prima Per_1
chiederci scusa. Deve cercare di capire quello che noi proviamo, perché di certo non
mi sveglio la mattina e dico: ' Non voglio più vedere mio padre...' e queste cose'
(piange). ammette che tale situazione è molto dolorosa, ma dice: 'Non so se Per_1
voglio in questo momento rivederlo, con quello che ho passato.. poi magari tra qualche
anno sì, ma adesso no!' ”, cfr. relazione C.T.U. del 14 luglio 2023); sia, infine, in sede di ascolto davanti al G.I. (“Da circa due anni non vedo più mio papà perché mi mette
paura e mi sento a disagio. […] Se non penso a papà, non piango. Son consapevole di
quello che sto facendo. Mi rendo conto che mi metto a piangere solo al pensiero di
papà, non faccio finta che non esista: ho solo chiuso un rapporto che mi faceva stare
troppo male. In questo momento sento di non aver bisogno di un percorso con uno
psicologo per poter risolvere questa mia situazione di disagio. Se un domani dovessi
pag. 11/17 pentirmene, proverò a riprendere il rapporto in un secondo momento. Prima della
separazione, mia sorella aveva smesso di vederlo mentre io continuavo a stare con lui
fino a quando sono riuscita a dirgli che non volevo più vederlo”, cfr. verbale d'udienza del 4 ottobre 2023). Le medesime riflessioni sono state poi più diffusamente approfondite con una lettera scritta di proprio pugno dalla minore nel marzo del 2024 ed indirizzata all'assistente sociale (“Prima di raccontarle la storia della mia vita per
l'ennesima volta, volevo dirle che sono stufa di dover ripetere ciò che mi è successo
solo perché nessuno mi ascolta. Spero che lei questa lettera l'accolga e le faccia
pensare che forse sarebbe anche l'ora di ascoltare una ragazza che sta chiedendo solo
di essere lasciata in pace […]. Nessuno ha capito, neanche lui, che non voglio vederlo
non per i problemi tra lui e la mamma ma per le cose che ha fatto a me e a mia sorella,
secondo me molto brutte. Ecco perchè se loro ricominceranno a parlare per me non
cambierà niente. […] Come le ho già detto in questa lettera, non vorrei solo essere
sentita, ma anche ascoltata e capita per la mia scelta, almeno per una volta. Sarebbe
davvero un traguardo. La prego di prendere questa lettera seriamente, di leggerla e
cercare di capire il dolore che ho avuto e che adesso sto veramente bene, sono andata
dalla psicologa che mi ha aiutata molto, non ho più paura, mangio, ho tanti amici con
cui esco, mi piace andare a scuola. Non mi sveglio più la notte con l'ansia di doverlo
rivedere, dormo bene”).
Ebbene, alla luce delle opinioni, dal tenore inequivocabile, espresse più volte da Per_1
tenuto conto dell'età della stessa e della capacità di discernimento concretamente dimostrata, avendo ella riferito in modo chiaro sia il vissuto di sofferenza e disagio cui ha fatto seguito la scelta, allo stato, di non vedere il padre ed essendosi assunta la piena pag. 12/17 responsabilità di questa decisione (“sono consapevole di quello che sto facendo”, cfr.
audizione di;
rammentato che il diritto di visita del genitore è recessivo e Per_1
servente rispetto al benessere dei figli e rilevato, infine, il carattere incoercibile dei rapporti affettivi, si ritiene in definitiva che, nel caso che occupa, la sospensione delle frequentazioni risponda al preminente interesse del minore, dovendosi perciò accogliere integralmente la decisione di di non avere rapporti con il genitore né di avviare un Per_1
nuovo percorso psicologico a ciò finalizzato, fino a quando la stessa non manifesti autonomamente il desiderio di intraprendere e in via autonoma un percorso di riavvicinamento al padre. Non vi sono infatti allo stato elementi da cui desumere che l'imposizione delle frequentazioni con il sig. , peraltro nel breve lasso di Per_1
tempo che separa dal raggiungimento della maggiore età, possa portare ad un Per_1
miglioramento nel rapporto con il padre;
al contrario, visto il grado di convinzione con cui la minore ha sempre espresso le proprie intenzioni, si profila il rischio concreto che l'esecuzione coattiva delle visite possa impattare negativamente sull'equilibrio piscologico raggiunto dalla ragazza (“adesso sto veramente bene, sono andata dalla
psicologa che mi ha aiutata molto, non ho più paura, mangio, ho tanti amici con cui
esco, mi piace andare a scuola. Non mi sveglio più la notte con l'ansia di doverlo
rivedere, dormo bene”).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, non può in definitiva condurre a diverso convincimento l'assunto censorio dell'appellante, secondo cui la volontà della figlia non può essere presa in considerazione poiché negativamente condizionata dalle narrazioni della madre e della sorella maggiore. Aldilà del rilievo -comunque assorbente- per cui,
come già richiamato dalla pronuncia impugnata, la “sospensione può essere disposta
pag. 13/17 indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto
all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle
motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti” (cfr. Cass. civ. n.
21969/2024; n. 317/1998; n. 6312/1999), si osserva che è del tutto verosimile, da un punto di vista causale, che gli avvenimenti che le figlie hanno addotto essere stati determinanti nel deterioramento del rapporto con il padre (la scoperta dell'uso di cocaina, gli episodi di aggressività verbale e di violenza nei confronti della madre, la strumentalizzazione delle figlie sui social etc.; situazione che nel tempo non appare essere affatto migliorata, v. denuncia querela sporta in data 31.3.2025 da nei CP_2
confronti del padre per atti persecutori e conseguente avviso conclusioni indagini
4.8.2025, allegati a comparsa di costituzione di ) abbiano da soli Controparte_2
generato quel sentimento prima di avversione, poi di rifiuto nei confronti del sig.
, senza poi dimenticare che la C.T.U. ha attestato la genuinità della sofferenza Per_1
manifestata da in relazione ai vissuti riferiti (“Esse motivano l'esclusione del Per_1
padre con il racconto dei noti episodi, (già raccontati dalla madre) emerge un
VISSUTO di SOFFERENZA e , che non è riuscito a Parte_2
comprendere i loro disagi e ad ascoltare le loro richieste. […] porta invece tutta Per_1
la sofferenza per la separazione e per la recisione del legame col padre, un legame che
descrive però come debole, come se si fosse sentita poco vista dal padre, poco Per_1
considerata da lui perché era ' la piccola' e papà stava poco in famiglia e a maggior
ragione si sente confusa. Il colloquio con è denso di dolore, ella piange Per_1
ricordando il disagio del rapporto con un padre poco sensibile verso le sue ritrosie e
timidezze; un papà che desiderava stare in compagnia delle figlie ma non accettava il
pag. 14/17 loro bisogno di vederlo con più gradualità. desiderava ancora la presenza Per_1
rassicurante della madre ed il suo mediare il rapporto col padre, un padre simpatico, a
cui vuole bene ma che conosce poco e di cui temeva le reazioni di collera. Anche Per_1
lascia uno spiraglio al rapporto con papà ma “non in questo momento “ afferma.[…].
Comunque i VISSUTI delle minori sono effettivamente di disagio [...]” cfr. CTU, pag.
27-28, 37).
Vanno quindi rigettati i primi due motivi di gravame.
8.2 Parimenti da rigettare il terzo motivo di appello, con cui l'impugnante ha reiterato la richiesta di sanzioni nei confronti della sig.ra motivandola richiamando sia il CP_1
ruolo ricoperto dalla madre nell'allontanamento delle figlie dalla figura paterna sia l'atteggiamento ostruzionistico dalla stessa posto in essere nella gestione dell'affido. Sul
punto, oltre a doversi ribadire -quantomeno per il primo profilo di addebito- le considerazioni sopra esposte relative all'idoneità degli episodi che hanno coinvolto esclusivamente il padre a determinare il rifiuto delle figlie per la propria figura, anche in questo caso risulta pienamente condivisibile l'impugnata sentenza nella parte in cui ha attribuito rilievo dirimente alla constatazione per cui la compromissione della situazione familiare è da ricondursi a comportamenti disfunzionali posti in essere da entrambi i
genitori, essendo stata riscontrata da tutti i diversi professionisti che hanno interagito con i sig.ri la loro corresponsabilità nel coinvolgimento delle figlie Controparte_5
all'interno del conflitto coniugale e la loro totale incapacità di comunicare e collaborare.
Per tutte, vedasi la relazione depositata dal Consultorio in data 29 ottobre 2024 relativa ai colloqui di coppia a sostegno della co-genitorialità: “[…] Tale coinvolgimento e
partecipazione si sono però costantemente concretizzati con continue modalità
pag. 15/17 accusatorie reciproche con una squalifica continua del ruolo genitoriale messo in atto
dall'altro ex-coniuge nei confronti delle ragazze. […] Pertanto, allo stato attuale, la
coppia non risulta mediabile né trattabile in termini consultoriali, venendo a mancare i
requisiti di base di disponibilità all'ascolto costruttivo, per l'assenza di una sufficiente
fiducia reciproca e per la scarsa inclinazione al graduale cambiamento dello stile
genitoriale per il bene di ed . Tutto ciò anche per la difficoltà di mettere in CP_2 Per_1
discussione – in termini costruttivi- anche le proprie posizioni e le proprie certezze
legate al ruolo genitoriale attuale e passato”. In definitiva, le attuali difficoltà di gestione dell'affido delle figlie non possono essere imputate a condotte ostruzionistiche ascrivibili alla sola madre, avendo peraltro la sig.ra prodotto con la comparsa nel CP_1
presente giudizio le mail di aggiornamento sulla vita delle ragazze mandate al sig.
tra i mesi di maggio e ottobre 2025 (ancorché l'ultima mail di risposta dal Per_1
padre risalga al 7 luglio) da cui non emerge alcun atteggiamento manifestamente oppositivo da parte della madre.
Non resta quindi che rigettare integralmente l'appello proposto.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei pag. 16/17 presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna parte appellante al pagamento a favore delle Parte_1
parti appellate e delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, a favore di ciascuna, in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
- dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa TA Rigoni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 1506/2025
Il Collegio, in persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
Barbara Gallo Consigliera
Valentina Verduci Consigliera rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA TT (C.F. ) e dell'Avv. Valentina Bertocco (C.F. C.F._2
) C.F._3
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'Avv. Chiara Agostini (C.F. ) C.F._5
parte appellata e contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._6
dell'Avv. Marica Zanesco (C.F. ) C.F._7
parte appellata
Con il Procuratore Generale (passaggio atti in data 22/10/2025)
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
appello avverso la Sentenza n.
1112/2025 emessa dal Tribunale di Padova, pubblicata in data 14 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per parte Parte_1
“in riforma della sentenza n. 1112/2025 emessa dal Tribunale di Padova il 14.07.2025
così disponga:
1) adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della minore
[...]
quali sostegno psicologico e approfondimento delle ragioni che hanno Per_1
portato al rifiuto del padre con indicazione dei sostegni utili;
2) disporre la presa in carico di da parte di un idoneo servizio Persona_1
pubblico di psicologia dell'età evolutiva, per affrontare qualsiasi eventuale disagio
relazione con i genitori e ripristinare un sano e adeguato rapporto di frequentazione
con ciascuno di essi. Prescrivere ai genitori la più piena collaborazione con il servizio
individuato (neuropsichiatria infantile o servizio di psicologia/consultorio giovani)
ammonendone qualsiasi eventuale renitenza od ostacolo. Il servizio individuato dovrà
favorire quanto prima incontri figlia-padre assistiti e supportati, nonché qualsiasi
intervento individualizzato a beneficio della minore, finalizzati alla risoluzione di
qualsiasi eventuale sua timorosità o distacco, particolarmente se indotti o rafforzati da
uno dei due genitori;
pag. 2/17 3) prevedere forme sanzionatorie per la Sig.ra per quei CP_1
comportamenti/atteggiamenti che hanno avallato e amplificato il rifiuto delle figlie agli
incontri con il padre, anche con forme sospensive/ablative della responsabilità
genitoriale della madre e/o ogni altra sanzione prevista dall'art. 709 ter co.2 c.p.c.;
4) in ogni caso, adottare la sanzione dell'ammonimento contro la Sig.ra per i CP_1
comportamenti di screditamento nei confronti della figura paterna e di impedimento del
sereno esercizio del diritto di visita, così come debitamente verificati in sede di C.T.U. e
nella relazione dei Servizi Sociali e per non aver mai informato il padre sulle questioni
più significative per la vita delle figlie come esposto in atti.
Con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.”
Per parte Controparte_1
“NEL MERITO:
- rigettarsi l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinarsi alla dott. - ai sensi dell'art. 210 cpc - la esibizione in giudizio delle CP_3
videoregistrazioni dei colloqui avuti in data 9/2/2023 con ed , al CP_2 Persona_1
fine di verificarne la perfetta coincidenza con le registrazioni audio prodotte ovvero
- autorizzarsi il patrocinio della sig.ra a depositare i 2 file mp4 contenenti le CP_1
videoregistrazioni dei colloqui del 9/2/2023, a mezzo chiavetta Controparte_4
usb o con la modalità ritenuta più opportuna.”
Per parte Controparte_2
“Voglia la Corte di appello di Venezia:
pag. 3/17 in via principale:
dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. e comunque Parte_1
rigettare tutte le domande svolte in punto affidamento di , per le Persona_1
ragioni esposte in narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e competenze di causa;
”
*
Con ricorso in appello depositato in data 7 agosto 2025 ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 1112/2025 emessa dal Tribunale di Padova in composizione collegiale nell'ambito del procedimento instaurato dal medesimo volto a sentir Per_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra
[...]
oltre a provvedimenti relativi alla prole e quelli economici, Controparte_1
limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha “sospe[so] il diritto di visita padre-figlia
sino a quando non si sentirà pronta di riprendere i rapporti con il padre” e ha Per_1
“rigetta[to] la domanda di di adozione dei provvedimenti Parte_1
sanzionatori ex art. 709 ter c.c. a carico di ”, condannandolo Controparte_1
altresì alla rifusione delle spese di lite nei confronti di e ponendo Controparte_1
a suo carico le spese liquidate al CTU nella misura di 2/3.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. In prime cure , con ricorso presentato in data 3 febbraio 2022, ha Parte_1
esposto (in sintesi e per quanto ora rilevante): -che i coniugi, sposati con rito concordatario nel Comune di Padova nel 2007, si erano separati consensualmente nel
2020 e che nelle previsioni separatizie, quanto alle due figlie minori della coppia ( CP_2
pag. 4/17 , nata il [...] ed , nata il [...]) era stato accordato CP_1 Persona_2
“l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori con residenza e
collocazione abituale presso la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con
sé”; - che fino a giugno del 2020 e avevano frequentato regolarmente il Per_1 CP_2
papà e la famiglia paterna;
- che da luglio del 2020, improvvisamente, la madre e le figlie avevano interrotto ogni rapporto in presenza con il padre, poi ripreso a fatica e intermittenza;
-che nel novembre del 2020, in occasione di un pernottamento presso il padre, aveva riferito, in presenza di che, al rientro dalle vacanze di giugno, CP_2 Per_1
aveva sentito dalla madre che il padre aveva fatto uso di cocaina;
- che le frequentazioni si erano interrotte pressoché definitivamente a partire dall'autunno del 2021; -che,
nonostante l'inizio di un percorso psicologico da parte di ed sollecitato del CP_2 Per_1
padre, ogni tentativo di ristabilire una qualsiasi forma di contatto con le figlie anche a mezzo della moglie era rimasto privo di riscontro;
-che la madre, dopo la separazione,
aveva assunto un atteggiamento via via sempre più ostruzionistico nei confronti del marito, impedendo un sereno e continuativo rapporto padre-figlie. Ha chiesto dunque di confermare l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente e dimora abituale delle stesse presso la madre, ma di disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla verifica della reale capacità genitoriale delle parti al fine di programmare, il prima possibile, un calendario di incontri padre-figlie.
2. costituitasi in giudizio e associatasi alla domanda sullo status, Controparte_1
in merito alla questione familiare ha riferito: - che i rapporti padre-figlie si erano irrimediabilmente compromessi per fatto e colpa esclusiva del sig. che, con i Per_1
suoi comportamenti inadeguati e destabilizzanti, aveva indotto le figlie ad un pag. 5/17 progressivo allontanamento fino al completo rifiuto di stare con il padre;
- che le figlie avevano paura del loro padre, posto che il suo atteggiamento scostante nell'umore arrivava ad assumere comportamenti fortemente destabilizzanti e a tratti molto aggressivi nei loro confronti;
- che egli si era dimostrato spesso inadeguato, come deducibile da una serie di episodi meglio riferiti in atti;
che le figlie erano venute a sapere della dipendenza del padre dalla cocaina casualmente (dalla lettura dei messaggi whatsapp sul telefono della madre) e non perché loro riferito direttamente dalla madre.
3. In corso di causa il Tribunale: - con decreto del Presidente delegato del 24/06/2022 ha disposto la presa in carico del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali
territorialmente competenti affinché, previ gli opportuni colloqui con i componenti del nucleo familiare, avviassero un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori;
-
con ordinanza del 23/12/2022 ha affidato incarico ad un CTU per descrivere “la
situazione delle minori, la personalità di entrambi i genitori, la rispettiva capacità
genitoriale e la capacità di relazionarsi tra di loro per le decisioni primarie
nell'interesse delle figlie […]” e per individuare “gli interventi necessari al fine della
immediata ripresa delle frequentazioni padre-figlie, le modalità e i tempi di svolgimento
delle stesse, gli interventi di sostegno necessari per il nucleo familiare”; - all'udienza del 04/10/2023 ha espletato l'audizione diretta delle minori;
- in data 31/10/2023 ha pronunciato sentenza non definitiva di divorzio tra le parti e, con separata ordinanza,
così ha disposto: “sospende, allo stato, i tempi di frequentazione previsti (secondo i
provvedimenti vigenti) del padre con le figlie;
ammonisce la sig a continuare ad CP_1
informare e coinvolgere il padre nelle decisioni di maggior interesse per le minori […]
mentre il sig deve essere ammonito ad astenersi da condotte polemiche ed Per_1
pag. 6/17 oppositive […];invita entrambi i genitori ad intraprendere, presso il consultorio
territorialmente competente [...], un percorso di sostegno alla genitorialità, […];
dispone la presa in carico del sig da parte del SERD territoriale al fine di Per_1
porre in essere controlli periodici in ordine all'astensione dall'uso di sostanze
stupefacenti”. In data 19/2/2025 è intervenuta volontariamente nel giudizio la figlia della coppia , divenuta nelle more maggiorenne, la quale ha Controparte_2
richiesto il rigetto di tutte le domande svolte da in punto di Parte_1
affidamento.
4. Con la sentenza 1112/2025, pubblicata il 14 luglio 2025, il Tribunale in composizione collegiale, quanto ai provvedimenti relativi alla figlia minore (di Per_1
anni 16):
- ha confermato l'affido condiviso e il collocamento presso la madre, tenuto conto che non erano emerse in sede di C.T.U. carenze del padre così gravi da giustificare l'affido esclusivo (come definitivamente richiesto dalla sig. o di entrambi i genitori tali CP_1
da consigliare l'affido ai servizi sociali (come definitivamente richiesto dal sig.
); Per_1
-osservato che la minore sia in sede di C.T.U. sia in sede di ascolto ha spiegato “con
argomentazioni logiche e coerenti, le ragioni che l'hanno portata progressivamente a
radicare in sé la convinzione che il rapporto con il padre sia, allo stato, irrecuperabile,
sino a quando questi non prenda seriamente consapevolezza dei suoi agiti disfunzionali,
anziché minimizzarli o addossare le colpe del rifiuto delle figlie solo alla sig , ha CP_1
ritenuto non sussistenti i presupposti per l'attivazione di un percorso psicoterapeutico individuale per e ha confermato la sospensione del diritto di vista del , Per_1 Per_1
pag. 7/17 posto che, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (sent. n.
21969/2024), “il minore, ormai adolescente, ha diritto di rifiutare la relazione col
genitore non affidatario verso cui prova sentimenti di forte avversione […]”, sicché
“tra il diritto alla genitorialità del padre e l'interesse del minore a non essere costretto
a subire un calendario di visite pur provando sentimenti di astio e rancore, o
addirittura di odio profondo, nei confronti del genitore avversato, prevale senza dubbio
il diritto nel minore a non subire situazioni che possano comprometterne o
destabilizzare il suo benessere psico-fisico”.
Il Tribunale ha infine rigettato la richiesta formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio volta ad ottenere provvedimenti sanzionatori nei confronti della sig.ra CP_1
da un lato rilevando che la sospensione del diritto di visita padre-figlie è stata frutto della presa d'atto della volontà espressa da entrambe le figlie, dall'altro riscontrando l'assenza di prova in ordine al fatto che il rifiuto delle figlie per la figura paterna fosse da imputarsi a condotte alienanti o disfunzionali ascrivibili alla sola sig.ra CP_1
essendo per contro emerso in corso di causa che la situazione consolidatasi, “deve
ritenersi il risultato della dinamica complessa e disfunzionale del nucleo familiare ed,
in particolare, del rapporto patologicamente conflittuale tra i genitori sia in costanza di
matrimonio che successivamente, essendosi dimostrati entrambi incapaci di proteggere
le figlie dal conflitto tra di essi”.
Il giudizio di secondo grado
5. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello, affidato a tre Parte_1
motivi di impugnazione.
pag. 8/17 5.1 Con il primo motivo, ha denunciato “l'omesso ed erroneo esame dei fatti decisivi
raccolti”, evidenziando in particolare: - che la C.T.U. e le operatrici del Consultorio
familiare hanno consigliato una terapia familiare che coinvolgesse le minori;
-che la
C.T.U. ha ritenuto opportuna la ripresa degli incontri con il padre, all'esito del percorso psicoterapeutico individuale;
-che l'esame peritale ha confermato che l'idea che le figlie hanno del padre come inadeguato e insensibile è stata rimandata loro dalla madre stessa.
5.2 Con il secondo motivo d'appello, ha censurato “l'errata motivazione della
sospensione della frequentazione padre-figlia e l'omessa considerazione di fatti
decisivi”. Sul punto, ha criticato il rilievo dato dal Tribunale alle manifestazioni di volontà comunicate da in sua tesi espressione di un pensiero suggestionato, non Per_1
essendo ella in grado di formulare un giudizio sul padre autonomamente perché la figura del genitore è filtrata dall'immagine che madre e sorella le restituiscono. Ha
rammentato che in sede di C.T.U. non sono emerse valutazioni di inidoneità circa le proprie capacità genitoriali.
5.3 Con il terzo motivo di gravame, ha lamentato “l'errato e immotivato rifiuto di
adozione di provvedimenti sanzionatori in capo all'appellata e l'omessa considerazione
di fatti decisivi”, deducendo sul punto che dalla CTU e dai documenti prodotti in giudizio è emerso che la madre: -non ha incentivato il rapporto tra il Sig. e le Per_1
figlie; -ha ignorato le legittime richieste paterne di informazione sulle figlie;
- ha adottato e adotta unilateralmente decisioni sulle figlie informando il padre solo a fatti avvenuti;
- ha rifiutato e rifiuta di discutere con il padre cosa sia meglio nell'interesse delle giovani;
-non ha spronato la presa in carico psicologica delle figlie per aiutarle a pag. 9/17 elaborare il recupero del rapporto con il padre. Ha rammentato che anche in primo grado la madre era stata ammonita a continuare a informare e coinvolgere il padre nelle decisioni di maggior interesse per le minori in tema di scuola, salute e attività
extrascolastiche.
Da ultimo, ha riferito di aver presentato nei confronti della Sig.ra denuncia- CP_1
querela per i reati di cui agli artt. 570, 570 bis e 388 c.p. in data 11 luglio 2025.
6. Si sono costituite in giudizio le parti appellate, le quali hanno concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della gravata sentenza.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in data
3 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi per l'effetto confermare integralmente la gravata sentenza.
8.1 Quanto ai primi due motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente stante l'evidente connessione, si osserva quanto segue.
È senz'altro corretto e pertinente il richiamo effettuato dal Collegio di prime cure al principio secondo cui “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente
e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei
confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa
- a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente
rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto
idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il
coniuge non affidatario” (cfr. Cass. civ. n. 317/1998; Cass. civ. 21969/2024), tenuto pag. 10/17 conto che la minore (la quale tra pochi mesi compirà 17 anni), in tutte le Per_1
occasioni in cui è stata sentita nel corso del giudizio di prime cure, ha manifestato il convinto rifiuto di riprendere le frequentazioni con il padre: sia davanti ai servizi sociali
(“[…] Entrambe hanno verbalizzato di non voler più vedere il padre perché non si
sentono a loro agio con lui, hanno paura dei suoi modi irruenti specialmente quando
cambia velocemente umore, non apprezzano il modo in cui si rivolge a loro e come le
strumentalizza sui social.” (cfr. relazione del 25 ottobre 2022, pag. 3); sia in sede di
C.T.U. ( afferma di aver deciso di non vedere più papà, non gli nega la Per_1
possibilità di riparare, ma 'adesso non ce la faccio, Ci abbiamo provato un sacco di
volte, ci diceva sono cambiato, ma non cambiava mai.. non voglio passare quello che
ho passato.' […] Alla richiesta della Ctu su cosa potrebbe fare papà per dimostrare
loro che le ama e riconosce i propri errori, risponde: 'Non ne ho idea…. Prima Per_1
chiederci scusa. Deve cercare di capire quello che noi proviamo, perché di certo non
mi sveglio la mattina e dico: ' Non voglio più vedere mio padre...' e queste cose'
(piange). ammette che tale situazione è molto dolorosa, ma dice: 'Non so se Per_1
voglio in questo momento rivederlo, con quello che ho passato.. poi magari tra qualche
anno sì, ma adesso no!' ”, cfr. relazione C.T.U. del 14 luglio 2023); sia, infine, in sede di ascolto davanti al G.I. (“Da circa due anni non vedo più mio papà perché mi mette
paura e mi sento a disagio. […] Se non penso a papà, non piango. Son consapevole di
quello che sto facendo. Mi rendo conto che mi metto a piangere solo al pensiero di
papà, non faccio finta che non esista: ho solo chiuso un rapporto che mi faceva stare
troppo male. In questo momento sento di non aver bisogno di un percorso con uno
psicologo per poter risolvere questa mia situazione di disagio. Se un domani dovessi
pag. 11/17 pentirmene, proverò a riprendere il rapporto in un secondo momento. Prima della
separazione, mia sorella aveva smesso di vederlo mentre io continuavo a stare con lui
fino a quando sono riuscita a dirgli che non volevo più vederlo”, cfr. verbale d'udienza del 4 ottobre 2023). Le medesime riflessioni sono state poi più diffusamente approfondite con una lettera scritta di proprio pugno dalla minore nel marzo del 2024 ed indirizzata all'assistente sociale (“Prima di raccontarle la storia della mia vita per
l'ennesima volta, volevo dirle che sono stufa di dover ripetere ciò che mi è successo
solo perché nessuno mi ascolta. Spero che lei questa lettera l'accolga e le faccia
pensare che forse sarebbe anche l'ora di ascoltare una ragazza che sta chiedendo solo
di essere lasciata in pace […]. Nessuno ha capito, neanche lui, che non voglio vederlo
non per i problemi tra lui e la mamma ma per le cose che ha fatto a me e a mia sorella,
secondo me molto brutte. Ecco perchè se loro ricominceranno a parlare per me non
cambierà niente. […] Come le ho già detto in questa lettera, non vorrei solo essere
sentita, ma anche ascoltata e capita per la mia scelta, almeno per una volta. Sarebbe
davvero un traguardo. La prego di prendere questa lettera seriamente, di leggerla e
cercare di capire il dolore che ho avuto e che adesso sto veramente bene, sono andata
dalla psicologa che mi ha aiutata molto, non ho più paura, mangio, ho tanti amici con
cui esco, mi piace andare a scuola. Non mi sveglio più la notte con l'ansia di doverlo
rivedere, dormo bene”).
Ebbene, alla luce delle opinioni, dal tenore inequivocabile, espresse più volte da Per_1
tenuto conto dell'età della stessa e della capacità di discernimento concretamente dimostrata, avendo ella riferito in modo chiaro sia il vissuto di sofferenza e disagio cui ha fatto seguito la scelta, allo stato, di non vedere il padre ed essendosi assunta la piena pag. 12/17 responsabilità di questa decisione (“sono consapevole di quello che sto facendo”, cfr.
audizione di;
rammentato che il diritto di visita del genitore è recessivo e Per_1
servente rispetto al benessere dei figli e rilevato, infine, il carattere incoercibile dei rapporti affettivi, si ritiene in definitiva che, nel caso che occupa, la sospensione delle frequentazioni risponda al preminente interesse del minore, dovendosi perciò accogliere integralmente la decisione di di non avere rapporti con il genitore né di avviare un Per_1
nuovo percorso psicologico a ciò finalizzato, fino a quando la stessa non manifesti autonomamente il desiderio di intraprendere e in via autonoma un percorso di riavvicinamento al padre. Non vi sono infatti allo stato elementi da cui desumere che l'imposizione delle frequentazioni con il sig. , peraltro nel breve lasso di Per_1
tempo che separa dal raggiungimento della maggiore età, possa portare ad un Per_1
miglioramento nel rapporto con il padre;
al contrario, visto il grado di convinzione con cui la minore ha sempre espresso le proprie intenzioni, si profila il rischio concreto che l'esecuzione coattiva delle visite possa impattare negativamente sull'equilibrio piscologico raggiunto dalla ragazza (“adesso sto veramente bene, sono andata dalla
psicologa che mi ha aiutata molto, non ho più paura, mangio, ho tanti amici con cui
esco, mi piace andare a scuola. Non mi sveglio più la notte con l'ansia di doverlo
rivedere, dormo bene”).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, non può in definitiva condurre a diverso convincimento l'assunto censorio dell'appellante, secondo cui la volontà della figlia non può essere presa in considerazione poiché negativamente condizionata dalle narrazioni della madre e della sorella maggiore. Aldilà del rilievo -comunque assorbente- per cui,
come già richiamato dalla pronuncia impugnata, la “sospensione può essere disposta
pag. 13/17 indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto
all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle
motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti” (cfr. Cass. civ. n.
21969/2024; n. 317/1998; n. 6312/1999), si osserva che è del tutto verosimile, da un punto di vista causale, che gli avvenimenti che le figlie hanno addotto essere stati determinanti nel deterioramento del rapporto con il padre (la scoperta dell'uso di cocaina, gli episodi di aggressività verbale e di violenza nei confronti della madre, la strumentalizzazione delle figlie sui social etc.; situazione che nel tempo non appare essere affatto migliorata, v. denuncia querela sporta in data 31.3.2025 da nei CP_2
confronti del padre per atti persecutori e conseguente avviso conclusioni indagini
4.8.2025, allegati a comparsa di costituzione di ) abbiano da soli Controparte_2
generato quel sentimento prima di avversione, poi di rifiuto nei confronti del sig.
, senza poi dimenticare che la C.T.U. ha attestato la genuinità della sofferenza Per_1
manifestata da in relazione ai vissuti riferiti (“Esse motivano l'esclusione del Per_1
padre con il racconto dei noti episodi, (già raccontati dalla madre) emerge un
VISSUTO di SOFFERENZA e , che non è riuscito a Parte_2
comprendere i loro disagi e ad ascoltare le loro richieste. […] porta invece tutta Per_1
la sofferenza per la separazione e per la recisione del legame col padre, un legame che
descrive però come debole, come se si fosse sentita poco vista dal padre, poco Per_1
considerata da lui perché era ' la piccola' e papà stava poco in famiglia e a maggior
ragione si sente confusa. Il colloquio con è denso di dolore, ella piange Per_1
ricordando il disagio del rapporto con un padre poco sensibile verso le sue ritrosie e
timidezze; un papà che desiderava stare in compagnia delle figlie ma non accettava il
pag. 14/17 loro bisogno di vederlo con più gradualità. desiderava ancora la presenza Per_1
rassicurante della madre ed il suo mediare il rapporto col padre, un padre simpatico, a
cui vuole bene ma che conosce poco e di cui temeva le reazioni di collera. Anche Per_1
lascia uno spiraglio al rapporto con papà ma “non in questo momento “ afferma.[…].
Comunque i VISSUTI delle minori sono effettivamente di disagio [...]” cfr. CTU, pag.
27-28, 37).
Vanno quindi rigettati i primi due motivi di gravame.
8.2 Parimenti da rigettare il terzo motivo di appello, con cui l'impugnante ha reiterato la richiesta di sanzioni nei confronti della sig.ra motivandola richiamando sia il CP_1
ruolo ricoperto dalla madre nell'allontanamento delle figlie dalla figura paterna sia l'atteggiamento ostruzionistico dalla stessa posto in essere nella gestione dell'affido. Sul
punto, oltre a doversi ribadire -quantomeno per il primo profilo di addebito- le considerazioni sopra esposte relative all'idoneità degli episodi che hanno coinvolto esclusivamente il padre a determinare il rifiuto delle figlie per la propria figura, anche in questo caso risulta pienamente condivisibile l'impugnata sentenza nella parte in cui ha attribuito rilievo dirimente alla constatazione per cui la compromissione della situazione familiare è da ricondursi a comportamenti disfunzionali posti in essere da entrambi i
genitori, essendo stata riscontrata da tutti i diversi professionisti che hanno interagito con i sig.ri la loro corresponsabilità nel coinvolgimento delle figlie Controparte_5
all'interno del conflitto coniugale e la loro totale incapacità di comunicare e collaborare.
Per tutte, vedasi la relazione depositata dal Consultorio in data 29 ottobre 2024 relativa ai colloqui di coppia a sostegno della co-genitorialità: “[…] Tale coinvolgimento e
partecipazione si sono però costantemente concretizzati con continue modalità
pag. 15/17 accusatorie reciproche con una squalifica continua del ruolo genitoriale messo in atto
dall'altro ex-coniuge nei confronti delle ragazze. […] Pertanto, allo stato attuale, la
coppia non risulta mediabile né trattabile in termini consultoriali, venendo a mancare i
requisiti di base di disponibilità all'ascolto costruttivo, per l'assenza di una sufficiente
fiducia reciproca e per la scarsa inclinazione al graduale cambiamento dello stile
genitoriale per il bene di ed . Tutto ciò anche per la difficoltà di mettere in CP_2 Per_1
discussione – in termini costruttivi- anche le proprie posizioni e le proprie certezze
legate al ruolo genitoriale attuale e passato”. In definitiva, le attuali difficoltà di gestione dell'affido delle figlie non possono essere imputate a condotte ostruzionistiche ascrivibili alla sola madre, avendo peraltro la sig.ra prodotto con la comparsa nel CP_1
presente giudizio le mail di aggiornamento sulla vita delle ragazze mandate al sig.
tra i mesi di maggio e ottobre 2025 (ancorché l'ultima mail di risposta dal Per_1
padre risalga al 7 luglio) da cui non emerge alcun atteggiamento manifestamente oppositivo da parte della madre.
Non resta quindi che rigettare integralmente l'appello proposto.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei pag. 16/17 presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna parte appellante al pagamento a favore delle Parte_1
parti appellate e delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, a favore di ciascuna, in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
- dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa TA Rigoni
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