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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1585/2018 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Parte_1 CodiceFiscale_1
Cusano (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avellino, Via Piave, 59, CodiceFiscale_2
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa difesi Controparte_1 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Gilberto Napolitano (C.F.: e C.F._4 dall'Avv. Carmen Famiglietti (C.F.: , elettivamente domiciliata in Avellino, C.F._5
alla via Tagliamento n.43 ( ; Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
569 del 2018 del Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 01/02/2018 e non notificata, a definizione del procedimento di primo grado, di opposizione avverso il D.I.N. 831/2014, avente R.G.
3746/2015 con la quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta dall'appellante e veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 1.625,00 per l'attività professionale espletata da
[...]
CP_1
pagina 1 di 9 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “A) Accogliere il proposto gravame
e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 569/2018, accogliere integralmente la opposizione e per l'effetto revocare il d.I. n. 831/2014, reso in data 7 e 8 luglio 2014 dal Giudice di
Pace di Avellino”.
Costituitasi tempestivamente, eccepiva l'infondatezza sia in fatto che in diritto Controparte_1
della domanda proposta in appello e ne richiedeva il rigetto.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ L'architetto agiva in via monitoria per ottenere il pagamento pro-quota Controparte_1 dell'onorario della propria prestazione professionale di consulenza ed assistenza per pratiche catastali relative alle unità immobiliari, site nel comune di Capriglia Irpina, di proprietà di , Parte_2
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_1
L'odierno appellante, opponendosi al decreto ingiuntivo, contestava il conferimento dell'incarico,
l'attività professionale asseritamente svolta e conseguentemente la richiesta di pagamento dell'onorario, chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, contesta la rispondenza delle somme richieste, oltre che la ripartizione tra i beneficiari della prestazione.
Il Giudice di Pace, con la gravata sentenza, ha parzialmente accolto l'opposizione avanzata, condannando l'allora opponente al pagamento € 1.625,00, a titolo di onorari, ritenendola provata, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale e documentale. Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo, nello specifico, quali motivi di appello, una erronea Parte_1
interpretazione da parte del giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, stante l'omesso esame di fatti e documenti rilevanti ai fini della decisione della causa, nonché deducendo di fatto una violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c.
§ In rito
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. sollevata dalla parte appellata, la quale asserisce che parte appellante non abbia specificato la parte di sentenza meritevole di riforma. Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti e si è introdotta la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al pagina 2 di 9 provvedimento gravato. È stato specificato come vanno, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'appellante ha individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza.
Va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
In merito alla censura mossa con riferimento alla violazione dell'art. 348 bis, quest'ultimo disciplina il sistema del filtro, prevedendo la discrezionalità del giudice d'appello nel pronunciarsi su una nuova ipotesi di inammissibilità. Invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa ammissibile e va pertanto esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
§ Nel merito
L'appello è infondato.
pagina 3 di 9 In materia di pagamento degli onorari professionali, la giurisprudenza ha chiarito come il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante. (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1792 del 24/01/201, nonché Tribunale, Palermo, sez. III, 15/09/2023, n. 3996: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma, purché idonea a manifestare la volontà del cliente di usufruire dei servizi professionali. La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista. È importante sottolineare che, nel caso in cui il professionista agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti alle proprie prestazioni, non si può giovare unicamente della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta in quanto, tale parcella, non assume alcun valore probatorio all'interno di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il cliente contesti l'effettiva erogazione dei servizi” ed ancora “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016).
Tanto premesso, sosteneva di essere stata incaricata di occuparsi di pratiche Controparte_1
catastali relative ad unità immobiliari site nel comune di Capriglia Irpina di proprietà di Parte_2
, , e , quest'ultimo, costituendosi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
in primo grado ha lamentato che non fosse stata provato il conferimento dell'incarico per tutta l'attività dedotta dalla ricorrente, contestando il compenso ingiunto nonché la rispondenza delle somme richieste e la ripartizione tra i beneficiari della prestazione.
Può dirsi invece adeguatamente comprovato in atti il conferimento dell'incarico, poiché a fronte della lettera d'offerta del 10.04.2011, inviata a , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , con la quale si elencavano le prestazioni effettuate, indicando quale
[...] Parte_1 pagina 4 di 9 ammontare per le stesse € 4.500,00, mediante atto di aggiornamento rilasciato dall'Agenzia del
Tribunale di Avellino, in atti veniva allegato atto di frazionamento delle particelle n. 650-649-92 sottoscritto da , mediante atto di accertamento proprietà immobiliare con copie degli Parte_1
elaborati planimetrici e della ricevuta di avvenuta variazione, con comunicazione inviata da di CP_1 specificazione e quantificazione dell'attività svolte datata 15.06.2012 e con la fattura emessa dall'architetto relativa ai lavori effettuati.
Il conferimento dell'incarico può dirsi in definitiva idoneamente comprovato in atti, così come argomentato nella sentenza gravata;
trattasi di circostanza incompatibile con le difese assunte, ove l'attore-odierno appellante pretende che a fronte delle contestazioni generiche mosse alla parcella analitica versata in atti, l'onere probatorio continui a gravare sul professionista e non su chi neghi la spettanza del pagamento.
Difatti, è noto come l'opposizione a decreto ingiuntivo introduca un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Invero, il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) a mente del quale: “nel procedimento
d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale Catanzaro, sez. II, 13/04/2023 n. 600 e Tribunale Firenze, sez. III, 01/03/2023 n. 611).
Conseguentemente, come argomentato anche dal giudice di prime cure, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza pagina 5 di 9 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Inoltre, il conferimento dell'incarico è circostanza confermata anche in sede di escussione testimoniale resa da nel corso del giudizio di primo grado. Dall'istruttoria orale espletata in data Tes_1
08/03/2017 emerge che il teste abbia dichiarato: “vero è che il mandato professionale fu conferito e più volte confermato verbalmente dal sig. ”, evidenza sottolineata anche dal giudice di Persona_1
prime cure nella sentenza gravata che, unitamente ai riscontri documentali, ha fatto ritenere provato il conferimento dell'incarico all'architetto.
Questi essendo gli esiti dell'istruttoria, non è accoglibile la contestazione, mossa dall'odierno appellante, secondo la quale il convincimento del giudice si sarebbe basato erroneamente sulla sola testimonianza resa da , contestata per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dovendo lo Tes_1
stesso percepire una quota del compenso.
Rispetto a tale contestazione il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la capacità del teste escusso, atteso che lo stesso non risultava essere creditore dell'allora opponente;
sull'ammissibilità della contestazione le Sezioni Unite n. 9456 del 06/04/2023 hanno altresì specificato come:
“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”; nella specie, essendo stata mossa la contestazione dal procuratore dell'appellato solo in sede di escussione testimoniale, la stessa deve ritenersi preclusa secondo il dictum delle Sezioni Unite, essendo state esplicitate solo dopo l'escussione del teste le ragioni di inammissibilità.
Si evidenzia come, nella sentenza gravata, si è dato atto del percorso logico- deduttivo seguito dal giudice di primo grado e della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ovvero non della sola escussione testimoniale ma anche degli ulteriori elementi probatori, quali la lettera di affidamento dell'incarico, gli atti posti in essere dall'architetto, la missiva indirizzata all'odierno appellante sull'ampliamento dell'incarico conferitogli, atti non contestati da . Parte_1
È noto che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c., che comporta che il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi. pagina 6 di 9 Si è infatti affermato che nel procedimento civile è sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del proprio apprezzamento, che risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio essendo il giudice adito libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione (cfr. Corte di Appello di Milano, sez. III ,
05/08/2022, n. 2701; “La valutazione delle prove risponde al principio operante nel nostro ordinamento del libero convincimento del giudice (previsto dall' art. 116 c.p.c. ), per cui è il giudice che, con il suo libero apprezzamento, potrà esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, nonché decidere se ammettere o meno la prova o tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt.
2721 e sgg. c.c.”, Tribunale, Catanzaro, sez. II, 06/10/2022, n. 1406).
Sulla necessità del giudicante di valutare l'intero complesso probatorio si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità nel senso che in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (si vedano i precedenti di legittimità espressi da Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 30529 del 19/12/2017 e Sez. 2, Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023).
Afferendo la contestazione, mossa dell'odierno appellante, al conferimento dell'incarico, all'effettività ed al quantum dell'attività espletata da può ritersi soddisfatto l'onere della prova, Controparte_1 incombente in capo all'appellato, circa il conferimento dell'incarico ed all'attività svolta, così come accertato dal giudice di prime cure, pur non considerando la contestata testimonianza.
Anche il preventivo vidimato dal consiglio dell'ordine è idoneo a sostenere la prova in assenza di una specifica contestazione delle opere professionali asseritamente svolte.
§ Sulla contestazione del quantum debeatur del compenso richiesto e sulla non vincolatività del parere espresso dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, occorre osservare preliminarmente come: “In materia di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, vale il principio -in forza del combinato disposto ex artt. 2697 c.c. (onere della prova) e 115, co. 1, c.p.c. (criterio di non contestazione)- secondo il quale il debitore ha l'onere di contestare specificatamente la richiesta di compenso avanzata dal professionista qualora essa muova da un conteggio preciso e dettagliato;
il debitore può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto soltanto se tale richiesta
pagina 7 di 9 indichi esclusivamente un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in tal caso al creditore provare -a seguito della contestazione di controparte- la correttezza della propria richiesta sulla scorta di determinati parametri, ossia, che l'importo preteso è quello dovuto, in base agli accordi tra le parti, alle tariffe professionali applicabili o agli usi, ai sensi dell' art. 2225 c.c.” (Corte appello,
Salerno, sez. I , 06/07/2022 , n. 898, Cassazione civile , sez. II , 01/12/2021 , n. 37788); “In materia di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, ai sensi del combinato disposto ex artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c. , il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, potendo limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo quando tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore provare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri. “(Corte appello, Palermo, sez. I, 16/02/2022, n.
242). Sebbene il giudice non sia vincolato al parere di congruità formulato dall'ordine, potendosene anche discostare ove vi sia una contestazione specifica da parte del committente (si veda Cass. n.
712/2018), nella specie la parcella per la quale è stato azionato il giudizio risulta vidimata dal consiglio dell'ordine degli architetti nonché dettagliata nelle voci delle attività asseritamente svolte.
Differentemente, l'odierno appellante ha contestato soltanto genericamente la richiesta di pagamento portata ad esecuzione, senza dimostrare che le attività asseritamente svolte da ivi Controparte_1 incluse quelle ultronee e successive al conferimento dell'incarico, non fossero, in realtà, state svolte o non fossero rispondenti a quanto ivi elencato e dettagliato.
Invero, il giudice di pace ha accolto la pretesa non solo limitatamente alla somma oggetto di preventivo, che la odierna parte appellata ha provveduto ad allegare, sin dal giudizio di opposizione, ma anche tenuto conto del della copia della missiva, datata 15.06.2012, ricevuta da in Parte_1
data 19/6/2012, nella quale venivano specificate e quantificate la totalità delle attività poste in essere dal professionista per l'espletamento ed il completamento dell'incarico conferitogli, ove si specificava che ve ne erano anche di aggiuntive rispetto a quanto inizialmente preventivato.
Dalle allegazioni probatorie fornite dall'appellante si evince come a tale missiva non sia seguita alcuna contestazione, lettera di chiarimenti o revoca dell'incarico da parte di;
l'unica Parte_1 contestazione dell'appellante può essere fatta risalire al 24/10/2012, quando, a seguito al ricevimento della messa in mora per il pagamento dei compensi avvenuta in data 18/10/2012, se ne contestava genericamente la spettanza.
pagina 8 di 9 Non si ravvisa pertanto alcuna erroneità nel percorso logico argomentativo, seguito dal giudice di prime cure nel riconoscimento della globalità delle attività espletate dal professionista e nella sua quantificazione di € 6.500,00, così come vidimato dal consiglio dell'ordine degli Architetti di Napoli, nonché nell'accertamento del pagamento pro-quota di € 1.625,00, riferibile esclusivamente a Parte_1
.
[...]
Il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dalla parte motiva e dal dispositivo, ritenendo adeguatamente provata la domanda attorea, in applicazione corretta dei richiamati principi sul riparto dell'onere della prova.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
§Sulle spese di lite
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, con riguardo alle fasi effettivamente svoltesi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
3. condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare a parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1585/2018 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Parte_1 CodiceFiscale_1
Cusano (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avellino, Via Piave, 59, CodiceFiscale_2
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa difesi Controparte_1 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Gilberto Napolitano (C.F.: e C.F._4 dall'Avv. Carmen Famiglietti (C.F.: , elettivamente domiciliata in Avellino, C.F._5
alla via Tagliamento n.43 ( ; Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
569 del 2018 del Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 01/02/2018 e non notificata, a definizione del procedimento di primo grado, di opposizione avverso il D.I.N. 831/2014, avente R.G.
3746/2015 con la quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta dall'appellante e veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 1.625,00 per l'attività professionale espletata da
[...]
CP_1
pagina 1 di 9 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “A) Accogliere il proposto gravame
e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 569/2018, accogliere integralmente la opposizione e per l'effetto revocare il d.I. n. 831/2014, reso in data 7 e 8 luglio 2014 dal Giudice di
Pace di Avellino”.
Costituitasi tempestivamente, eccepiva l'infondatezza sia in fatto che in diritto Controparte_1
della domanda proposta in appello e ne richiedeva il rigetto.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ L'architetto agiva in via monitoria per ottenere il pagamento pro-quota Controparte_1 dell'onorario della propria prestazione professionale di consulenza ed assistenza per pratiche catastali relative alle unità immobiliari, site nel comune di Capriglia Irpina, di proprietà di , Parte_2
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_1
L'odierno appellante, opponendosi al decreto ingiuntivo, contestava il conferimento dell'incarico,
l'attività professionale asseritamente svolta e conseguentemente la richiesta di pagamento dell'onorario, chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, contesta la rispondenza delle somme richieste, oltre che la ripartizione tra i beneficiari della prestazione.
Il Giudice di Pace, con la gravata sentenza, ha parzialmente accolto l'opposizione avanzata, condannando l'allora opponente al pagamento € 1.625,00, a titolo di onorari, ritenendola provata, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale e documentale. Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo, nello specifico, quali motivi di appello, una erronea Parte_1
interpretazione da parte del giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, stante l'omesso esame di fatti e documenti rilevanti ai fini della decisione della causa, nonché deducendo di fatto una violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c.
§ In rito
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. sollevata dalla parte appellata, la quale asserisce che parte appellante non abbia specificato la parte di sentenza meritevole di riforma. Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti e si è introdotta la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al pagina 2 di 9 provvedimento gravato. È stato specificato come vanno, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'appellante ha individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza.
Va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
In merito alla censura mossa con riferimento alla violazione dell'art. 348 bis, quest'ultimo disciplina il sistema del filtro, prevedendo la discrezionalità del giudice d'appello nel pronunciarsi su una nuova ipotesi di inammissibilità. Invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa ammissibile e va pertanto esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
§ Nel merito
L'appello è infondato.
pagina 3 di 9 In materia di pagamento degli onorari professionali, la giurisprudenza ha chiarito come il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante. (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1792 del 24/01/201, nonché Tribunale, Palermo, sez. III, 15/09/2023, n. 3996: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma, purché idonea a manifestare la volontà del cliente di usufruire dei servizi professionali. La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista. È importante sottolineare che, nel caso in cui il professionista agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti alle proprie prestazioni, non si può giovare unicamente della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta in quanto, tale parcella, non assume alcun valore probatorio all'interno di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il cliente contesti l'effettiva erogazione dei servizi” ed ancora “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016).
Tanto premesso, sosteneva di essere stata incaricata di occuparsi di pratiche Controparte_1
catastali relative ad unità immobiliari site nel comune di Capriglia Irpina di proprietà di Parte_2
, , e , quest'ultimo, costituendosi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
in primo grado ha lamentato che non fosse stata provato il conferimento dell'incarico per tutta l'attività dedotta dalla ricorrente, contestando il compenso ingiunto nonché la rispondenza delle somme richieste e la ripartizione tra i beneficiari della prestazione.
Può dirsi invece adeguatamente comprovato in atti il conferimento dell'incarico, poiché a fronte della lettera d'offerta del 10.04.2011, inviata a , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , con la quale si elencavano le prestazioni effettuate, indicando quale
[...] Parte_1 pagina 4 di 9 ammontare per le stesse € 4.500,00, mediante atto di aggiornamento rilasciato dall'Agenzia del
Tribunale di Avellino, in atti veniva allegato atto di frazionamento delle particelle n. 650-649-92 sottoscritto da , mediante atto di accertamento proprietà immobiliare con copie degli Parte_1
elaborati planimetrici e della ricevuta di avvenuta variazione, con comunicazione inviata da di CP_1 specificazione e quantificazione dell'attività svolte datata 15.06.2012 e con la fattura emessa dall'architetto relativa ai lavori effettuati.
Il conferimento dell'incarico può dirsi in definitiva idoneamente comprovato in atti, così come argomentato nella sentenza gravata;
trattasi di circostanza incompatibile con le difese assunte, ove l'attore-odierno appellante pretende che a fronte delle contestazioni generiche mosse alla parcella analitica versata in atti, l'onere probatorio continui a gravare sul professionista e non su chi neghi la spettanza del pagamento.
Difatti, è noto come l'opposizione a decreto ingiuntivo introduca un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Invero, il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) a mente del quale: “nel procedimento
d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale Catanzaro, sez. II, 13/04/2023 n. 600 e Tribunale Firenze, sez. III, 01/03/2023 n. 611).
Conseguentemente, come argomentato anche dal giudice di prime cure, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza pagina 5 di 9 dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Inoltre, il conferimento dell'incarico è circostanza confermata anche in sede di escussione testimoniale resa da nel corso del giudizio di primo grado. Dall'istruttoria orale espletata in data Tes_1
08/03/2017 emerge che il teste abbia dichiarato: “vero è che il mandato professionale fu conferito e più volte confermato verbalmente dal sig. ”, evidenza sottolineata anche dal giudice di Persona_1
prime cure nella sentenza gravata che, unitamente ai riscontri documentali, ha fatto ritenere provato il conferimento dell'incarico all'architetto.
Questi essendo gli esiti dell'istruttoria, non è accoglibile la contestazione, mossa dall'odierno appellante, secondo la quale il convincimento del giudice si sarebbe basato erroneamente sulla sola testimonianza resa da , contestata per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dovendo lo Tes_1
stesso percepire una quota del compenso.
Rispetto a tale contestazione il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la capacità del teste escusso, atteso che lo stesso non risultava essere creditore dell'allora opponente;
sull'ammissibilità della contestazione le Sezioni Unite n. 9456 del 06/04/2023 hanno altresì specificato come:
“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”; nella specie, essendo stata mossa la contestazione dal procuratore dell'appellato solo in sede di escussione testimoniale, la stessa deve ritenersi preclusa secondo il dictum delle Sezioni Unite, essendo state esplicitate solo dopo l'escussione del teste le ragioni di inammissibilità.
Si evidenzia come, nella sentenza gravata, si è dato atto del percorso logico- deduttivo seguito dal giudice di primo grado e della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ovvero non della sola escussione testimoniale ma anche degli ulteriori elementi probatori, quali la lettera di affidamento dell'incarico, gli atti posti in essere dall'architetto, la missiva indirizzata all'odierno appellante sull'ampliamento dell'incarico conferitogli, atti non contestati da . Parte_1
È noto che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c., che comporta che il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi. pagina 6 di 9 Si è infatti affermato che nel procedimento civile è sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del proprio apprezzamento, che risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio essendo il giudice adito libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione (cfr. Corte di Appello di Milano, sez. III ,
05/08/2022, n. 2701; “La valutazione delle prove risponde al principio operante nel nostro ordinamento del libero convincimento del giudice (previsto dall' art. 116 c.p.c. ), per cui è il giudice che, con il suo libero apprezzamento, potrà esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, nonché decidere se ammettere o meno la prova o tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt.
2721 e sgg. c.c.”, Tribunale, Catanzaro, sez. II, 06/10/2022, n. 1406).
Sulla necessità del giudicante di valutare l'intero complesso probatorio si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità nel senso che in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (si vedano i precedenti di legittimità espressi da Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 30529 del 19/12/2017 e Sez. 2, Ordinanza n. 20884 del 18/07/2023).
Afferendo la contestazione, mossa dell'odierno appellante, al conferimento dell'incarico, all'effettività ed al quantum dell'attività espletata da può ritersi soddisfatto l'onere della prova, Controparte_1 incombente in capo all'appellato, circa il conferimento dell'incarico ed all'attività svolta, così come accertato dal giudice di prime cure, pur non considerando la contestata testimonianza.
Anche il preventivo vidimato dal consiglio dell'ordine è idoneo a sostenere la prova in assenza di una specifica contestazione delle opere professionali asseritamente svolte.
§ Sulla contestazione del quantum debeatur del compenso richiesto e sulla non vincolatività del parere espresso dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, occorre osservare preliminarmente come: “In materia di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, vale il principio -in forza del combinato disposto ex artt. 2697 c.c. (onere della prova) e 115, co. 1, c.p.c. (criterio di non contestazione)- secondo il quale il debitore ha l'onere di contestare specificatamente la richiesta di compenso avanzata dal professionista qualora essa muova da un conteggio preciso e dettagliato;
il debitore può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto soltanto se tale richiesta
pagina 7 di 9 indichi esclusivamente un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in tal caso al creditore provare -a seguito della contestazione di controparte- la correttezza della propria richiesta sulla scorta di determinati parametri, ossia, che l'importo preteso è quello dovuto, in base agli accordi tra le parti, alle tariffe professionali applicabili o agli usi, ai sensi dell' art. 2225 c.c.” (Corte appello,
Salerno, sez. I , 06/07/2022 , n. 898, Cassazione civile , sez. II , 01/12/2021 , n. 37788); “In materia di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, ai sensi del combinato disposto ex artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c. , il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, potendo limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo quando tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore provare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri. “(Corte appello, Palermo, sez. I, 16/02/2022, n.
242). Sebbene il giudice non sia vincolato al parere di congruità formulato dall'ordine, potendosene anche discostare ove vi sia una contestazione specifica da parte del committente (si veda Cass. n.
712/2018), nella specie la parcella per la quale è stato azionato il giudizio risulta vidimata dal consiglio dell'ordine degli architetti nonché dettagliata nelle voci delle attività asseritamente svolte.
Differentemente, l'odierno appellante ha contestato soltanto genericamente la richiesta di pagamento portata ad esecuzione, senza dimostrare che le attività asseritamente svolte da ivi Controparte_1 incluse quelle ultronee e successive al conferimento dell'incarico, non fossero, in realtà, state svolte o non fossero rispondenti a quanto ivi elencato e dettagliato.
Invero, il giudice di pace ha accolto la pretesa non solo limitatamente alla somma oggetto di preventivo, che la odierna parte appellata ha provveduto ad allegare, sin dal giudizio di opposizione, ma anche tenuto conto del della copia della missiva, datata 15.06.2012, ricevuta da in Parte_1
data 19/6/2012, nella quale venivano specificate e quantificate la totalità delle attività poste in essere dal professionista per l'espletamento ed il completamento dell'incarico conferitogli, ove si specificava che ve ne erano anche di aggiuntive rispetto a quanto inizialmente preventivato.
Dalle allegazioni probatorie fornite dall'appellante si evince come a tale missiva non sia seguita alcuna contestazione, lettera di chiarimenti o revoca dell'incarico da parte di;
l'unica Parte_1 contestazione dell'appellante può essere fatta risalire al 24/10/2012, quando, a seguito al ricevimento della messa in mora per il pagamento dei compensi avvenuta in data 18/10/2012, se ne contestava genericamente la spettanza.
pagina 8 di 9 Non si ravvisa pertanto alcuna erroneità nel percorso logico argomentativo, seguito dal giudice di prime cure nel riconoscimento della globalità delle attività espletate dal professionista e nella sua quantificazione di € 6.500,00, così come vidimato dal consiglio dell'ordine degli Architetti di Napoli, nonché nell'accertamento del pagamento pro-quota di € 1.625,00, riferibile esclusivamente a Parte_1
.
[...]
Il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dalla parte motiva e dal dispositivo, ritenendo adeguatamente provata la domanda attorea, in applicazione corretta dei richiamati principi sul riparto dell'onere della prova.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
§Sulle spese di lite
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, con riguardo alle fasi effettivamente svoltesi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
3. condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare a parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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