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25 maggio 1975
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24 agosto 1988
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26 luglio 2008
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13 ottobre 2011
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7 marzo 2019
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Art. 19.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 , nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall' art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell' art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956 ".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 , nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall' art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell' art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956 ".
Commentari • 16
- 1. Corte d'appello Napoli, Sez. VIII, 15 marzo 2017, V.; con osservazioni a prima lettura di S. Segalinahttps://archiviopenale.it/ · 33.284325
[…]
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Giurisprudenza • 126
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/10/2023, n. 9019Provvedimento: […] -- le norme applicate (art. 10 della legge 575 del 1965 e art. 19 della legge 152 del 1975) erano state abrogate e conservavano (proprio per effetto del citato art. 117 del d.lgs. 159 del 2011) un margine applicativo limitato ai soli casi dei soggetti già destinatari di una proposta di applicazione della misura di prevenzione; […] Si legge alle pagine 3 e 5 dell'atto di appello: “ La sentenza di primo grado avrebbe pertanto dovuto annullare l'impugnato provvedimento prefettizio, poiché emanato sulla base di una normativa (art. 10 della Legge 575/1965 e art. 19 della Legge 152/1975) non più in vigore al momento dell'emissione dell'atto amministrativo ”.Leggi di più...
- succESSIONE delle fonti normative·
- applicabilità retroattiva delle norme·
- compensazione delle spese di lite·
- art. 117 d.lgs. 159/2011·
- abrogazione delle norme·
- art. 67 d.lgs. 159/2011·
- art. 21 octies legge 241/1990·
- misure di prevenzione antimafia·
- sorveglianza speciale di pubblica sicurezza·
- interdittiva antimafia