Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 5719
CASS
Sentenza 4 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 14 febbraio 2025, con numero di registro generale 22777/2019. Le parti coinvolte sono un gruppo di società, ricorrenti, che contestano la validità di un mutuo fondiario e le relative clausole di anatocismo, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca. La banca, controricorrente, eccepisce la carenza di legittimazione delle società non esecutate e sostiene la validità del mutuo.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Cagliari, che aveva già escluso la legittimazione attiva delle società non esecutate a contestare l'esecuzione. La Corte ha argomentato che, sebbene le società potessero partecipare al giudizio, non avevano dimostrato un interesse giuridico concreto e attuale per contestare la validità del mutuo. Inoltre, ha ribadito che l'opposizione all'esecuzione deve essere limitata a questioni di legittimità del titolo esecutivo, escludendo domande relative a conti correnti non oggetto di esecuzione. La sentenza ha anche chiarito che la nullità di un contratto può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma solo se tale interesse è dimostrato.

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Massime1

L'opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa al fine di contestare un'esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l'esistenza o meno del diritto del creditore - intimante o procedente - di procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza o meno del suo diritto risultante da quel titolo; ne consegue che nel corrispondente giudizio di cognizione instaurato ex art. 616 c.p.c. può partecipare anche un terzo (di sua iniziativa o perché chiamatovi), nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare ex art. 1421 c.c. eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, purché costui alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, ex art. 100 c.p.c..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 5719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5719
Data del deposito : 4 marzo 2025

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