Art. 59. (Decisione delle questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresi', se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione e' vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda e' riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui e' stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalita' e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono gia' pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa e' riassunta puo' sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che e' dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
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5 agosto 2009
5 agosto 2009
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- 1. Cassazione civile n. 10139/2012https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La disciplina dettata dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 non è in grado di coprire l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l'abrogazione implicita dell'art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., non potendo a ciò sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, il quale si presta a far fronte anche ai casi in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d'ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall'art. 59, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. […]
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 4458Provvedimento: […] Giustizia tributaria. Il ricorrente aveva però riassunto il giudizio successivamente al termine perentorio di tre mesi imposto dall'art. 59 della Legge 69/2009. […] Non può essere considerata l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dalla Regione Calabria poiché non è dato conoscere la data di irrevocabilità della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione da cui decorre, ex art. 59, Legge 69/2009, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice indicato come dotato di giurisdizione.Leggi di più...
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