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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25681/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25681/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. e Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
GIAMPAOLO ANTONIO ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F./P.I. ), entrambe rappresentate e difese Parte_4 C.F._4 dall'avv. SCHIAVI MARCELLA ed elettivamente domiciliate giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata: a) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato secondo le modalità di cui in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare che il sinistro dell'11 novembre 2016 oggetto del presente giudizio è avvenuto per esclusiva responsabilità della SI.ra , proprietaria e conducente dell'autovettura Parte_4
Smart For Two targata CB652SM, assicurata per la RCA con la b)condannare, in solido, CP_2 la SInora unitamente alla in persona del legale rappresentante Parte_4 Controparte_1 pro tempore con sede Milano, Corso Como 17, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai SI.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 29 in conseguenza dell'occorso, da quantificarsi – anche in via equitativa – in corso di Parte_5 causa, oltre alle spese della fase di trattazione stragiudiziale, a rivalutazione ed interessi, anche compensativi, da calcolarsi dalla data del sinistro (11 novembre 2016) alla data dell'effettiva liquidazione, in: - € 7.004.136,51 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del SI. al netto degli acconti ricevuti e delle Parte_1 prestazioni erogate da INAIL effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da esso subiti;
- € 190.761,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del SI. al netto degli acconti Parte_2 eventualmente ricevuti e effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da esso subiti;
- € 234.469,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore dalla SI.ra , al netto degli acconti Parte_3 eventualmente ricevuti e effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da essa subiti;
- € 104.400,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del SI. , al netto degli acconti Parte_5 eventualmente ricevuti e effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da esso subiti. c) Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e con richiesta di trasmissione all'IVASS ex art. 148 del D.Lgs. 209/2005”
Per i convenuti:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere : - In via preliminare, dichiarare il limite della garanzia offerta da e la massima esposizione economi cadi Controparte_1 questa ultima , in forza della polizza invocata con contestuale conferma di conoscenza del limite medesimo da parte di , esclusa espressamente la solidarietà in denegata e non Parte_4 creduta ipotesi;
- In via principale, a) dichiarare la concorsuale responsabilità paritaria dei conducenti qui coinvolti nella causazione del sinistro stradale in esame;
b) accertata l'effettiva entità del danno subito da , dichiarare che l'importo di € 302.000,00 liquidato dalla Parte_1
Compagnia prima del presente giudizio, risulta esaustivo anche in relazione alla corresponsabilità dell'evento in esame;
c) rigettare pertanto ogni ulteriore ed infondata pretesa di;
d) Parte_1 rigettare poi ogni richiesta avanzata da , e in Parte_2 Parte_3 Parte_5 quanto prescritta ex art. 2947.2^co CC, e/o comunque infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, respingere ogni domanda qui avanzata nei confronti delle convenute e Parte_4 [...]
così come formulata in citazione in quanto infondata in fatto ed in diritto sempre Controparte_1 contestualmente dichiarando che l'importo di € 302.000,00 già liquidato a , risulta Parte_1 esaustivo anche in relazione al dichiarato concorso di responsabilità riconducibile al medesimo;
- In subordine , per tuziorismo in ipotesi non creduta , dichiarare l'esatta percentuale di corresponsabilità del fatto delle parti qui coinvolte e accertata la reale entità dei danni dedotti in citazione in nesso causale con l'incidente in esame, tenuto conto dell'importo di € 302.000,00 già liquidato a Parte_1
, liquidare a favore di questo attore somma residua nei limiti del giusto, del provato e del
[...] legittimamente richiesto, rigettando ogni ulteriore pretesa. Rigettare in ogni caso, ogni richiesta avanzata da , e in quanto infondata in fatto ed in Parte_2 Parte_3 Parte_5 diritto;
- vinte le spese, oltre 15% ed oneri come dovuti;
in subordine comunque compensante per l'esorbitante ed infondata richiesta avanzata in citazione. ISTRUTTORIA riservata nei termini già concessi . - Rimane contestata espressamente ai fini dell'art. 115 cpc ogni produzione avversa se pagina 2 di 29 diversa, per forma o contenuto a quella qui eseguita o richiamata dalla Compagnia. In particolare, per tutti i motivi già esposti in atti , rimane contestata , la produzione avversa contrassegnata ai n. 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 21”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Pt_1 Pt_5 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Parte_4 Controparte_1
rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la r.c.a dell'autovettura Smart For Two,
[...]
targata CB652SM, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 10.11.2016 nel Comune di Pt_1
Ciampino in via Parigi in prossimità dei civici 34 e 36.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto:
- che in data 10 novembre 2016, alle ore 19:18 circa, in Ciampino (RM), alla Parte_1
guida del motociclo Aprilia Dorso Duro, targato DK33958, di proprietà di Parte_3
percorreva a moderata andatura Via Parigi in direzione Via Genova quando, giunto in prossimità dei civici 34/36, posti sulla sua destra, entrava in collisione con l'autovettura Smart
For Two, targata CB652SM, di proprietà e condotta dalla SI.ra , che, Parte_4
proveniente dal senso opposto di marcia, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra, nel tentativo di immettersi nel passo carrabile n. 36, invadendo l'opposta corsia di marcia e percorrendola qualche metro in contromano;
- che a causa della brusca manovra effettuata dalla convenuta l'attore nulla poteva fare per evitare la collisione e la conseguente rovinosa caduta al suolo, a seguito della quale riportava gravissime lesioni personali;
- che dai rilievi effettuati dagli Agenti accertatori e dalle testimonianze è emerso che la causa del sinistro è imputabile solo alla condotta di guida della convenuta, che ha invaso repentinamente pagina 3 di 29 e contromano l'opposta corsia, senza avvedersi del sopraggiungere, nel senso opposto, del motoveicolo condotto da;
Parte_1
- che tali circostanze hanno trovato conferma nel procedimento penale iscritto sub n. 8959/16
R.G.N.R. aperto a carico della convenuta presso il Tribunale di Velletri, Sezione Penale, conclusosi con la sentenza n. 595/18, depositata in data 8 marzo 2018, passata in giudicato, che ha condannato la SI.ra , su richiesta concorde delle parti e in applicazione della pena Parte_4
ex art. 444 c.p.c., per il reato di cui all'art. 590 bis. co.1 c.p.;
- che l'attore a causa delle gravissime lesioni riportate è stato trasportato presso il Pronto
Soccorso del Policlinico “Tor Vergata” di Roma ove, gli è stato diagnosticato “Trauma cranico commotivo. IOT. Emorragia intraparenchimale in fase attiva. Falda di PNX sinistro (sottoposto
a drenaggio). Contusioni polmonari multiple. Fratture costali a livello della V, VII, VIII e IX costa di sinistra. Frattura scomposta del III medio di clavicola e scapola sinistra”;
- che egli è stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva con prognosi riservata e dall'11 novembre 2016 al 5 dicembre 2016 è stato ricoverato presso il Policlinico “Tor Vergata” di
Roma e in data 5 dicembre 2016 dimesso con la diagnosi di “Emorragia intraparenchimale post-traumatica, fratture costali multiple, contusioni polmonari multiple, insufficienza respiratoria acuta, frattura clavicola sinistra, frattura scapola sinistra”;
- che in pari data è stato trasferito presso l'Unità di Risveglio dell'Ospedale “San Giovanni
Battista” di Roma, ove è rimasto degente fino al 7 aprile 2017 e dimesso con diagnosi di
“Postumi cognitivi e motori di emorragia cerebrale per trauma cranico da incidente stradale e politrauma (frattura III medio laterale clavicola sinistra – frattura apice scapola sinistra – fratture costali sinistre)”;
- che egli ha quindi iniziato il percorso riabilitativo con sedute domiciliari di fisioterapia (doc. 5)
e successivamente ha eseguito ulteriori controlli periodici presso l'ambulatorio ortopedico del
Policlinico “Tor Vergata” di Roma e presso l'ASL di Frosinone in cui è stato verificato che egli necessitava di assistenza continua, non essendo in grado di attendere autonomamente alle attività della vita quotidiana (doc. 6);
- che egli è stato ricoverato numerose volte presso la Fondazione “Santa Lucia” di Roma e all'esito dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Camillo-Forlanini” di Roma
pagina 4 di 29 gli è stata diagnosticata “Epilessia” con prognosi di 7 giorni e gli è stata prescritta terapia farmacologica ed esame elettrocardiografico con misurazione QTc (doc. 9);
- che nel corso del 2019 egli è stato sottoposto a diversi esami e visite specialistiche sia di carattere neurologico che di carattere psichiatrico e ortopedico e ha seguito numerosi trattamenti terapici e farmacologici;
- che il consulente medico legale nominato ha stimato un'inabilità temporanea assoluta di 150 giorni e postumi permanenti pari al 90% con perdita totale e permanente della capacità lavorativa specifica di operaio meccanico senza possibilità di reimpiego in altre attività lavorative remunerative, oltre alla necessità di assistenza personale extra-sanitaria continuativa per 4 turni giornalieri e 6 ore cadauno, necessità di assistenza infermieristica per 2 ore al giorno, necessità di assistenza fisiatrica 3 volte al giorno a settimana con sedute da 2 ore ciascuna, necessità di sostegno logopedico per 3 volte a settimana da 2 ore ciascuno per 15 anni, oltre che di sostegno psicologico per almeno 2 sedute settimanali di 2 ore ciascuna;
- che ha offerto la complessiva somma di euro 302.000,00, che ritenuta Controparte_1
non congrua, è stata trattenuta in acconto rispetto alla maggior somma vantata per il danno subito;
- che, inoltrato alla Compagnia invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, la compagnia ha comunicato la volontà di non partecipare ed è stato quindi introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti dagli attori;
- che, a seguito dell'incidente subito, in particolare, il giovane ha subito non solo un gravissimo pregiudizio alla salute, ma ha visto compromesso l'esercizio di attività di svago e lavorativa ed ha subito uno stravolgimento di vita, anche per l'interruzione di relazione sentimentale;
- che le spese mediche ammontano ad euro 22.343,70 (doc. 18) e devono essere riconosciute le spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dai danneggiati, quantificate in euro
35.000,00 (doc. 19), oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica di meccanico specializzato in auto presso la EGR Auto S.R.L. “tant'è che il datore di lavoro ha dapprima trasformato il contratto di lavoro del SI. da contratto a tempo Pt_1
pieno a contratto part-time, per poi procedere a “licenziamento per giustificato motivo
pagina 5 di 29 oggettivo”, proprio a causa delle conseguenze fisiche subite in seguito al sinistro de quo” (doc.
21);
- che egli ha diritto altresì al riconoscimento di spese per assistenza generica, infermieristica, logopedica, fisioterapica, psicologica ed i congiunti;
- che i restanti attori, al risarcimento del danno da compromissione del rapporto parentale per la macrolesione del loro stretto congiunto, rispettivamente figlio e fratello, oltre che il ristoro del pregiudizio alla salute patito dai genitori (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
insieme alla convenuta , chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo un concorso Parte_4 colposo dell'attore nella determinazione del sinistro stradale per aver condotto il motociclo ad una velocità elevatissima, imprudente ed inadeguata allo stato dei luoghi e per aver già provveduto a ristorare ante causam i pregiudizi patiti dagli attori;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese ex adverso formulate, di limitare il risarcimento del danno in relazione alla percentuale di responsabilità accertata in capo al conducente del motociclo e a tutte le pretese strettamente connesse con il sinistro per cui è causa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. il procedimento è stato istruito documentalmente, mediante l'escussione di due testimoni, nonché tramite CTU cinematica e medico legale sulla persona dei tre attori con incarico conferito al dott. ed allo specialista in Per_1
CP_ psichiatria dott. nonché tramite ordine ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell' Per_2
All'udienza del 10.11.2024 la scrivente ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e all'udienza del 10.12.2024 tutte le parti l'hanno respinta. Invitate le parti a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea si reputa parzialmente fondata e deve essere accolta esclusivamente per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che ed i suoi congiunti hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e di , promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei Controparte_1 Parte_4
pagina 6 di 29 confronti dell'assicurazione del veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti della conducente-proprietaria della vettura Smart sopra identificata.
In particolare, gli attori nell'atto introduttivo hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è causa e condannare i convenuti, in solido Parte_4
tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del Controparte_4 intervenuta nell'immediatezza del sinistro (cfr. doc. 1 parte attrice) e della ctu cinematica disposta nel presente giudizio.
La ricostruzione in fatto risulta pressochè pacifica tra le parti giacchè è incontestato che il motociclo
Aprilia condotto da in via Parigi con direzione Via Genova sia entrato in collisione in Parte_1
prossimità dei civici 34/36 con la vettura Smart for two condotta e di proprietà di , Parte_4
proveniente dal senso opposto di marcia.
La conducente della vettura in prossimità dei civici indicati di Via Parigi ha iniziato una manovra di svolta per immettersi nel passo carrabile n. 36. Si è trattato senza dubbio di una manovra repentina poiché così l'ha descritta una delle due persone che sono state sentite a sommarie informazioni nell'immediatezza dell'occorso (cfr. doc. n. 1 di parte attrice: “a Parte_6 ll'improvviso ho visto che una macchina girava”).
pagina 7 di 29 La conducente non ha all'evidenza concesso neppure la precedenza, come dovuto, al motociclo proveniente da direzione contraria in normale transito nel tratto, così violando l'art. 145 comma 2 e l'art. 154 comma 3 c.d.s.; è evidente anche che la conducente così facendo non ha rispettato neppure l'obbligo di ispezionare il campo stradale prima di iniziare l'esecuzione della manovra di svolta e di accertarsi di non creare intralcio e pericolo alla circolazione ed agli altri utenti della strada (v. art. 140
c.d.s.).
Neppure ha tenuto un contegno di guida immune da censure poiché egli ha condotto il Parte_1
motociclo ad una velocità grandemente superiore al limite vigente in loco (50 km/h) e palesemente imprudente ed inadeguata allo stato dei luoghi, vale a dire un tratto di strada urbana, in orario serale, caratterizzata da illuminazione artificiale e gravata da intersezioni, attraversamenti pedonali e aree di parcheggio poste esternamente alle corsie di marcia.
Il ctu nominato ha stimato la velocità di crociera tenuta dall'attore in misura non inferiore ai 90 km/h e non superiore ai 100 km/h, nonché una velocità all'impatto nella misura di 67 km/h, sì che si reputa che l'attore abbia violato così il disposto dell'art. 142 c.d.s.
Il ctu ha esperito la propria valutazione in applicazione del principio di conservazione dell'energia, analizzando i rilievi eseguiti in loco dagli agenti verbalizzanti, vale a dire:
▪ che il motociclo si è posizionato 6 metri dopo il punto d'urto, collocandosi verso il margine destro della sua corsia di competenza con la parte anteriore rivolta verso i civici 34/36;
▪ il corpo dell'attore è stato reperito a 17 metri dal punto d'urto, dopo essere stato disarcionato dal mezzo;
▪ che sono state rilevate tracce di frenata discontinue di metri 29,70;
▪ la vettura smart rimaneva in posizione trasversale rispetto all'asse stradale all'interno della corsia di destra di via Parigi con la parte anteriore rivolta verso i civici 34/36.
Tali rilievi costituiscono piena prova fino a querela di falso di quanto attestato dagli agenti verbalizzanti, in quanto si tratta di elementi oggetto di verifica diretta da parte di detti pubblici ufficiali:
i rilievi, nonché le fotografie allegate alla relazione di sinistro stradale fanno piena prova nel presente giudizio fino a querela di falso, come da pacifico orientamento della Suprema Corte, cui si reputa di aderire (cfr. cfr. ex multis Cass. civ. n. 38/2014 e 29320/2022: detti dati, oggetto di riscontro diretto da parte degli agenti di polizia stradale e riportati nel verbale di sinistro assumono efficacia probatoria di pagina 8 di 29 atto pubblico e dunque fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza;
v. in senso conforme
Cass. Cass. civ. n. 10376/2024).
Il ctu ing. che ha posto a fondamento della stima della velocità i rilievi sopra riportati ha Per_3
correttamente adoperato gli elementi probatori a sua disposizione, non avendo la parte attrice proposto querela di falso avverso le risultanze dei rilievi riportati nell'atto pubblico in esame.
Del resto, neppure la circostanza dedotta dalle parti attrici, secondo cui la traccia di 29,70 metri di frenata (elemento palesemente indice di una velocità eccessiva) fosse attribuibile ad altro veicolo poiché discontinua può essere condivisa può essere condivisa. Infatti, nonostante il rilievo e la misura della traccia da parte degli agenti verbalizzanti sia vincolante per le ragioni menzionate, l'attribuzione di essa al motociclo in frenata è supportata dalla valutazione operata dagli agenti stessi, operatori professionalmente specializzati e qualificati nell'ambito della circolazione stradale, sì che la loro valutazione deve ritenersi particolarmente attendibile;
in secondo luogo nel merito lo stesso ctu ha in maniera del tutto condivisibile sottolineato che la discontinuità della traccia possa trovare giustificazione nell'irregolarità del manto stradale, non perfettamente manutenuto e caratterizzato nel tratto interessato dal sinistro da un'alterazione della pavimentazione, vale a dire dalla presenza di diffuse fessurazioni e rappezzi (cfr. relazione di sinistro al doc. n. 1 e foto riportate nella relazione tecnica d'ufficio ad es. a p. 7 e 9).
Da ultimo le fotografie dei luoghi e dei danni riportati dai mezzi e, in particolare, dall'automobile sono rappresentative di un urto molto violento, che può derivare solo dalla collisione di almeno un mezzo ad una velocità marcatamente elevata.
Va pertanto condivisa la valutazione operata dal ctu ing. secondo cui “entrambi i conducenti Per_3
[avrebbero] potuto evitare il sinistro rispettando le norme del CDS. Il conducente dell'autovettura
[avrebbe] potuto evitare il sinistro occorso concedendo la precedenza al motociclo senza invadere la corsia opposta. Il conducente del motociclo [avrebbe] potuto evitare il sinistro occorso osservando il limite di velocità del tratto di 50Km/h. Infatti, a quella velocità, osservando la manovra di invasione corsia dell'autovettura a 55m di distanza, aveva lo spazio sufficiente per fermare il proprio mezzo senza giungere all'urto” (cfr. ctu a p. 19).
pagina 9 di 29 Entrambe le condotte di guida, marcatamente gravi, anche tenuto conto del descritto stato dei luoghi, hanno contribuito a cagionare l'evento dannoso;
si reputa che, dovendosi ritenere che, eliminata una di esse, il sinistro non si sarebbe verificato, si reputa, in concreto, che la violazione da parte dei conducenti delle citate prescrizioni del codice della strada abbiano inciso in maniera del tutto paritaria nella determinazione dello stesso.
Dichiarata la paritaria responsabilità dei due utenti della strada nella determinazione del sinistro per cui
è causa i convenuti vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dagli attori, proporzionalmente ridotti in ragione dell'accertato concorso colposo in capo a nella Parte_1
determinazione di esso.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla liquidazione dei relativi danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e
pagina 10 di 29 le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
pagina 11 di 29 In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. e dal dott. - da intendersi qui integralmente richiamate -, che vanno totalmente Per_1 Per_2
condivise per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
In particolare, i ctu hanno riscontrato che all'esito del sinistro per cui è causa ha Parte_1 riportato: “trauma cranico commotivo con lesioni encefaliche emorragiche diffuse, trauma contusivo chiuso del torace con fratture costali multiple sx dalla V alla IX, frattura pluriframmentaria clavicolascapola sx”) i cui descritti postumi (ivi compreso disturbo neurocognitivo di entità moderata) compreso ne costituiscono le conseguenti odierne menomazioni” (cfr. consulenza medico legale).
I ctu hanno quindi:
- stimato il danno temporaneo in un'inabilità temporanea assoluta di giorni 150 ed al 75% di 90 giorni con sofferenza elevatissima ed evidente riverbero degli effetti della malattia sul fare quotidiano, risultando preclusa la quotidianità “completamente durante l'iniziale prolungato ricovero, nei suoi atti elementari (quali il lavarsi, vestirsi)” (cfr. consulenza medico legale);
- stimato postumi permanenti nella misura del 66-67%, con residua sofferenza di grado elevato;
- ritenuto che motociclismo, paracadutismo, arrampicata, sono ad oggi sostanzialmente del tutto precluse, mentre l'attività ginnica di palestra è consentita pur limitatamente a specialità non particolarmente gravose;
- ritenuto il grado di sofferenza psicofisica residuato elevato e “l'attività lavorativa di meccanico di automobili questa è sostanzialmente oggi del tutto preclusa a motivo dell'impedimento di una pluralità di compiti elementari propri di tale profilo professionale, sia quelli concettuali organizzativi del pensiero che quelli operativi implicanti in particolare l'uso degli arti superiori e ed inferiore di sinistra;
in relazione alle energie residue restano consentite attività
(ope legis) non impegnative e non gravose sia sul piano concettuale che sul piano fisico operativo”;
- valutato il periziando autonomo relativamente ad attività semplici (quali spostamenti brevi sul territorio, spesa, gestione minimale della casa) e non necessita di assistenza quotidiana in questo ambito (cfr. consulenza medico legale);
pagina 12 di 29 - stimato spese mediche in nesso di causa con il sinistro nella misura di euro 21.977,32 senza necessità di spese future, anche in quanto coperte dal SSN (cfr. per tutte consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione richiamata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni) e dell'entità di questi ultimi (67%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 816.365,00, comprensiva della somma di euro 779.390,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 36.975,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, reputandosi equo calcolare il parametro base giornaliero di euro 170,00 per l'inabilità temporanea, considerata la sofferenza massima dedotta dalla parte attrice in ragione del complicato ed doloroso iter clinico e di guarigione, confermata anche dal CTU.
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della radicale modifica delle abitudini di vita in ragione dell'attuale condizione fisica e compromettendo lo svolgimento della capacità lavorativa.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il ctu ha verificato la permanenza di un quadro clinico fortemente compromesso, atteso che i postumi permanenti riportati dall'attore determinano una sofferenza di grado pagina 13 di 29 elevato e sono precluse radicalmente non solo l'attività lavorativa di meccanico specializzato, ma anche sportiva in precedenza praticata, quali motociclismo, paracadutismo ed arrampicata, che gli stessi testi escussi al Tribunale di Velletri hanno confermato praticare in precedenza (cfr. deposizione di Tes_1
e di . Il teste ha in particolare riferito come l'attore
[...] Testimone_2 Tes_2 Parte_1
in passato ha praticato attività che richiedono una particolare propensione e preparazione fisica
[...] come il paracadutismo e l'arrampicata, oltre che una frequentazione assidua e costante della palestra.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del marcato patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative di tipo funzionale e della quotidianità, che limitano grandemente la gran parte delle attività (di svago, lavorativa e di sport), che prima era solito e amava svolgere.
Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del
20%; pertanto il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pari a 920.283,60 e, tenuto conto del concorso di colpa del 50% come sopra indicato, va determinato nell'importo di euro 460.141,80.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del pagina 14 di 29 danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
La compagnia ha eccepito di avere corrisposto al danneggiato la complessiva somma di euro
302.000,00, comprensiva di spese sanitarie quantificate in euro 17.850,00, oltre a compenso di euro
5.000,00 per l'attività prestata in via stragiudiziale (cfr. doc. n. 1).
Dovendo sottrarsi dalle poste di danno alla persona poste omogenee si rileva che dal danno alla persona liquidato in favore di va sottratto l'importo di euro 328.559,55 (pari a quello di euro Parte_1
279.150,00 rivalutato dalla data del 11.1.2021, unica rinvenibile in atti e nei documenti prodotti ai fini di una collocazione temporale del versamento della menzionata somma al fine di consentire la sottrazione di importi omogenei), sì che in favore del danneggiato va riconosciuto l'importo di euro
131.582,25.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (10.1.2016);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(11.1.2021); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla pagina 15 di 29 data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I ctu hanno escluso la debenza di spese mediche future e hanno riconosciuto l'importo di euro
21.977,32 in quanto spese documentate e in nesso di causa con il sinistro per cui è causa.
L'importo merita di essere riconosciuto, previa sottrazione di quello di euro 17.850,00; a titolo di spese mediche va liquidato l'importo di euro 4.127,32 (trattandosi di spese sostenute in periodo temporalmente stretto rispetto a quello in cui è stato riconosciuto l'importo da parte dell'assicurazione convenuta non si reputa di operare sull'importo da sottrarre alcuna rivalutazione monetaria). L'importo di euro 4.127,32 va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass. SU n. 1712/1995 sopra richiamati dalla data dell'11.1.2021 da cui risulta la debenza della residua somma.
Va condivisa la valutazione operata dai ctu anche con riferimento alla non necessità di spese future per il sostegno psicologico, per la logopedia e di natura fisiatrica, oltre che per i controlli, dovendo ritenersi che esse siano o coperte in via diretta dal SSN, o che vengano rimborsate dall'ente previdenziale essendo l'attore stato ritenuto invalido civile.
Quanto alle spese di assistenza va riconosciuto per il passato e sino alla data odierna l'importo di euro
2.500,00 (pari ad euro 1.250,00 in ragione dell'accertato concorso colposo) come da doc. n. 75, da cui si evince che la prestatrice di servizio ha reso una collaborazione occasionale con riconoscimento dell'importo indicato a titolo di prestazione occasionale per tre ore settimanali per tre mesi nel periodo dell'estate del 2022.
Quanto alle spese di assistenza domiciliari future, ritiene il Tribunale che, nonostante l'assenza di specifica documentazione versata da parte attrice, alla luce della gravità e del tipo di lesioni permanenti riportate da tali spese possano ritenersi per il futuro in nesso di causa con l'esito del Parte_1
sinistro (v. fratture costali multiple e frattura pluriframmentaria clavicola scapola sinistra); del resto, tenuto conto anche che parte dei postumi sono riferibili ad un distretto, quale quello del tronco, della spalla e della scapola che sono interessati dai movimenti dell'attività tipica della gestione della casa, si pagina 16 di 29 reputa provato per presunzioni che necessiterà dell'assistenza di una colf per Parte_1
l'espletamento delle relative incombenze (cfr. Cass. 7774/2016).
In ogni caso, al fine di fornire i criteri orientativi della liquidazione del danno e in particolare per quantificare il danno futuro, il Tribunale va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa di adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato (la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ConSIlio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” Cass. 20615/2015), si ritiene di adottare quello previsto dalla Tavola 4 “Valori capitali di rendite assegnate ad infortunati con esito di invalidità permanente… gradi di inabilità dal 61% al 100%” allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei pagina 17 di 29 quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
In ogni caso, dovendosi:
- riconoscere per l'assistenza futura 6 ore settimanali nei termini per cui è stata fornita la prova di un contributo nell'anno 2022 (tenuto conto che per l'età di e di , il loro Parte_3 Parte_2
contributo già alla data odierna deve ritenersi inferiore a quello sinora prestato) e pertanto nella misura di 24 ore mensili;
- utilizzare il coefficiente di 23,2578 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 34 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione (attualmente l'attore ha 34 anni);
- individuare la paga mensile netta per l'impiego di badante (categoria B - parametri medi previsti dai contratti standard, con costo annuale che tenga conto sia del compenso orario base, sia degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati a tale retribuzione, posti a carico del datore di lavoro), comprensiva di tutte le voci retributive, nella somma di euro 250,36;
- moltiplicare l'importo per tredici mensilità, il costo annuale per l'assistenza personale generica è pari ad euro 3.254,68 annui e di euro 75.696,70 all'esito dell'operata capitalizzazione (euro 37.848,35, tenuto conto del concorso di colpa attoreo del
50%).
Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica si tratta di pretesa avente natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
pagina 18 di 29 Nel caso di specie, l'attore al momento del sinistro svolgeva la professione di meccanico specializzato e il dott. ha chiarito che detta capacità lavorativa risulta completamente compromessa residuando Per_1 una capacità lavorativa rispetto a “non impegnative e non gravose sia sul piano concettuale che sul piano fisico operativo”.
Tenuto conto della formazione e delle residue capacità si reputa oltremodo difficile che egli possa reperire un'altra capacità lavorativa.
Ne consegue che si reputa provato che , a causa dei postumi riportati, fatichi ad Parte_1
attendere anche alle mansioni più semplici e possa difficilmente reperire un'occupazione caratterizzata da un lato da una certa sedentarietà o scarso interessamento degli arti superiori e in ogni caso priva di complessità sotto il profilo intellettuale. In ogni caso, anche laddove le fosse possibile eseguire mansioni adeguate al suo titolo di studio, anche in maniera saltuaria, gli emolumenti sarebbero contenuti.
La parte attrice ha prodotto buste paga (v. doc. n. 20) e ha indicato come parametro reddituale l'importo di euro 20.000,00 annui, che ben può essere preso a parametro di calcolo del danno in quanto compatibile con i valori complessivi per anno derivanti dal computo di quelli mensili e anche con il triplo della pensione sociale (valore da cui poco si discosta quello allegato dalla parte attrice) che ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere adoperato, sia in assenza di reddito, sia ove la vittima al momento dell'infortunio godesse di un reddito talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016
e in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018).
Quanto alla compromissione della capacità lavorativa già maturata dal momento del sinistro
(10.11.2016) alla presente sentenza, l'importo di euro 20.000,00 va moltiplicato per 5 anni (periodo compreso dal novembre 2019 alla presente pronuncia) e va liquidato un importo di euro 100.000,00; per il periodo compreso tra il 1° marzo 2018 al novembre del 2019, considerato che il datore di lavoro ha acconsentito ad una riduzione temporale del contratto di lavoro da tempo piano a tempo parziale con presumibile riduzione dei relativi emolumenti, per il relativo periodo può essere riconosciuto l'importo di euro 15.000,00; l'importo di complessivi euro 115.000,00 va ridotto a euro 57.500,00 in ragione dell'accertato concorso colposo. Sul menzionato importo vanno riconosciuti interessi e rivalutazione pagina 19 di 29 monetaria sulla somma liquidata all'attualità previa devalutazione alla data del fatto secondo i criteri dettati da Cass. SU n. 1712/1995, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per quanto attiene al danno futuro va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del
c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ConSIlio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. 20615/2015).
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 1 allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del
1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5%.
pagina 20 di 29 Va dunque utilizzato il coefficiente di 23,2578 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 34 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione.
Ciò premesso, assumendo come base l'importo di euro 20.000,00, come da richiesta attorea, applicando il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla fonte appena citata, corrispondente, in relazione all'età del danneggiato al momento della liquidazione ed effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attore deve essere quantificato, in moneta attuale, in euro 465.156,00.
Si ritiene di non operare alcuna maggiorazione tenuto conto che non si può escludere che il danneggiato trovi comunque un'occupazione lavorativa, né di operare alcuna decurtazione per lo scarto della vita lavorativa.
Il danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica patito da , Parte_1
tenuto conto del suo concorso colposo nella determinazione del sinistro, va liquidato in euro
232.578,00.
In applicazione del principio di compensatio lucri cum damno dal menzionato importo dovrebbe essere decurtato quanto percepito dal danneggiato a titolo di pensione sociale che per l'anno 2024 era pari a circa 333 euro per tredici mensilità; tuttavia, tenuto conto che ben avrebbe potuto Parte_1
incrementare gli emolumenti stipendiali integrando fatto notorio che già con il raggiungimento dei trenta anni di età e poi negli anni a seguire esso subisca un variazione in melius per l'esperienza e la professionalità raggiunta si reputa che tale valore differenziale compensi quella presumibile maggior valore di cui il danneggiato si sarebbe mensilmente avvantaggiato.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale che si è protratta per diversi mesi e che ha rilevanza autonoma rispetto alla causa, avendo pagina 21 di 29 condotto al riconoscimento di importi prossimi alla metà del valore dei danni patiti da . Parte_1
È stata prodotta una nota pro forma, che integra una documentazione diversa dalla fattura e che risulta intestata solo nei confronti del danneggiato principale e non dei suoi congiunti. L'importo ivi esposto si reputa eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta, sì che in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, si reputa di riconoscere l'importo di euro 20.000,00 (già operata la sottrazione del contributo spese stragiudiziale di cui al doc. n. 1 di parte convenuta nell'indicata misura di euro 5.000,00). In favore dell'attore, tenuto conto della maggiorazione dell'iva – unico accessorio applicabile avendo reso la prestazione una società di consulenza e non un professionista avvocato -va riconosciuto il complessivo importo di euro 24.400,00, pari ad euro
12.200,00 all'esito della riduzione per l'accertato concorso colposo del danneggiato.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito va liquidato in euro 344.253,67.
Quanto ai danni patiti dai due genitori, si osserva che gli attori hanno innanzitutto domandato il risarcimento del danno in relazione alla compromissione del rapporto parentale con il congiunto a causa delle gravissime lesioni riportate da , nonché una compromissione del bene salute per il Pt_1 danno psichico da loro riportato all'esito delle lesioni patite dal figlio (cfr. atto di citazione).
Quanto a quest'ultima in specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. e dal dott. - da intendersi qui integralmente Per_1 Per_2
richiamate -, che anche rispetto a detti periziandi vanno totalmente condivise per congruità e logicità.
I ctu hanno quindi stimato postumi permanenti in capo a nella misura di 10 punti Parte_2
percentuali e analoghi postumi in capo ad oltre a spese per psicoterapia nella misura di Parte_3
complessivi euro 4.042,00 per i trattamenti effettuati su entrambi i periziandi.
Quanto alle spese mediche l'importo menzionato, da ritenersi documentato ed in nesso ci causa con il sinistro stradale per cui è causa, ridotto alla metà per il concorso colposo del danneggiato, va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass.
SU n. 1712/1995 sopra richiamato dalla data delle singole fatture alla data della presente pronuncia.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Il danno alla salute in capo a e ad presa a parametro la loro età al Parte_2 Parte_3 momento di verificazione del sinistro, tenuto conto che i ctu hanno escluso l'integrazione di un periodo pagina 22 di 29 di inabilità temporanea, nella misura rispettivamente di euro 23.041,00 (anni 61) e di euro 24.029,00
(anni 55).
Nessuna personalizzazione può essere riconosciuta in assenza di allegazione di peculiari condizioni relative all'aspetto del danno alla salute.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt.
1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita
o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori
pagina 23 di 29 di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
In relazione alla quantificazione del danno, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge” di cui alle Tabelle milanesi integrate “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso concreto, atteso che nelle menzionate tabelle non si fa riferimento alla lesione del rapporto parentale, ma solo la perdita del prossimo congiunto. Infatti, sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est.
Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che
“garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Orbene nel caso di specie si reputano sussistenti eccezionali ragioni che giustificano un discostamento rispetto agli importi standard previsti dalla tabella, tenuto conto che della sopravvivenza del prossimo congiunto che, pur avendo riportato importanti macrolesioni, è rimasto in vita. Si reputa pertanto di ridurre del 50%, stimata in via equitativa, tenuto conto dei postumi riportati e del fatto che gli stessi hanno comportato una degenerazione cognitiva del danneggiato solo parziale e hanno inciso in parte pagina 24 di 29 anche sulla sua mobilità ed autonomia, tali pertanto da non essere assimilabili ad una completa elisione di un rapporto parentale, come ad esempio nel caso di chi versi in stato vegetativo o di chi riporti un deficit cognitivo grave e permanente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in applicazione delle Tabelle redatte dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano 2024 elaborate per genitori/figli/coniugi e conviventi, con riferimento alla mamma deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria al Parte_3
momento del sinistro avevano 25 anni (24 punti) e 55 anni (18 punti); al momento del sinistro gli attori coabitavano (16 punti), nonché la sopravvivenza di altri due congiunti (12 punti). Quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso al figlio abbia arrecato un enorme dolore all'attrice e uno stravolgimento della sua vita quotidiana, tenuto che, a fronte dei gravi postumi riportati, si presume che sia stata proprio la madre, unitamente al padre ad aver assistito il figlio nello svolgimento di tutte le attività quotidiane. Tali elementi giustificano, in via presuntiva,
l'attribuzione di 10 punti di cui alla lettera E della tabella milanese, in assenza di prove specifiche relative alla compromissione del rapporto tra madre e figlio.
In conclusione, moltiplicati 80 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale con Parte_3
nella complessiva misura di euro 78.220,00 (pari ad euro 332.435,00, ridotti del 50% per il concorso di colpa e del 50% per i menzionati motivi).
Si reputa di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (Cass. n. 9857/2022).
In favore di va liquidato l'importo a titolo di danno non patrimoniale l'importo Parte_3 all'attualità di euro 102.249,00.
pagina 25 di 29 Con riferimento al padre, deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria al momento del sinistro avevano 25 anni (24 punti) e 61 anni (16 punti); al momento del sinistro gli attori coabitavano
(16 punti), nonché la sopravvivenza di altri due congiunti (12 punti). Quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso al figlio abbia arrecato un enorme dolore all'attore e uno stravolgimento della sua vita quotidiana, tenuto che, a fronte dei gravi postumi riportati, si presume che sia stato il padre, unitamente alla madre ad aver assistito il figlio nello svolgimento di tutte le attività quotidiane. Tali elementi giustificano, in via presuntiva, l'attribuzione di
10 punti di cui alla lettera E della tabella milanese in assenza di prove specifiche relative alla compromissione del rapporto tra padre e figlio. In conclusione, moltiplicati 78 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare in favore di il danno da Parte_2
grave lesione del rapporto parentale con il figlio nella complessiva misura di euro 76.264,50 (pari ad euro 305.058,00, ridotti del 50% per il concorso di colpa e del 50% per i menzionati motivi). In favore di va liquidato a titolo di danno non patrimoniale l'importo, all'attualità, di euro Parte_2
99.305,50.
Con riferimento al fratello va invece riconosciuto l'importo di euro 78.108,00, tenuto Parte_5 conto dell'età dei due fratelli al momento del sinistro, dell'assenza di convivenza, nonché della sopravvivenza di altri due congiunti;
nessuna somma può essere riconosciuta con riferimento alla lettera E, in assenza dell'allegazione di specifiche circostanze, tali da supportare il riconoscimento d somme a titolo di qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. L'importo va poi ridotto nella misura corrispondente all'accertato concorso colposo del danneggiato e dell'ulteriore 50% per tutte le ragioni menzionate, sì che in suo favore va liquidato l'importo di euro 19.527,00.
Sulle somme sopra riconosciute in favore di e sono inoltre Parte_3 Pt_5 Parte_2
dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della pagina 26 di 29 liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma corrispondente al capitale già versato deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (10.11.2016); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della presente pronuncia;
sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Si reputano insussistenti i presupposti per riconoscere la lite temeraria, non reputandosi che le parti convenute abbiano resistito in giudizio con dolo o colpa grave, né per trasmettere la presente pronuncia all'IVASS ex art. 148 comma 10 del cod. ass. priv.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, stante il riconoscimento di un concorso colposo paritario, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti attrici e le convenute nella misura del 50%, sì che le parti convenute debbono essere condannate a rifondere il restante 50% delle spese sostenute dalla parte attrice. La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022 (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento), previo aumento nella misura del 50% ex art. 4 comma 2 per la difesa di quattro parti aventi la stessa posizione processuale. Non essendo stata documentata alcuna spesa di
CTP nessun importo può essere riconosciuto a tale titolo.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese della ctu cinematica e della ctu medico legale vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 27 di 29 1. accertata la responsabilità paritaria concorrente di e di nella Parte_1 Parte_4
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 10.11.2016, condanna e Parte_4
in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_1
del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, che, già decurtate le
[...]
somme corrisposte al danneggiato ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 344.253,67 ed in euro 131.582,25, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1
risarcimento in favore di del 50% dei danni non patrimoniali da lei subiti, Parte_3
che si liquidano in euro 102.249,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1 risarcimento in favore di del 50% dei danni non patrimoniali da quest'ultimo Parte_2
subiti, che si liquidano in euro 99.305,50, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
4. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1
risarcimento in favore di del 50% dei danni non patrimoniali da lui subiti, che si Parte_5
liquidano in euro 19.527,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
5. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1
risarcimento in favore di e di del 50% dei danni Parte_3 Parte_2
patrimoniali da loro complessivamente subiti, che si liquidano in euro 2.021,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
6. compensa le spese di lite tra la parte attrice e le parti convenute e Parte_4 [...]
nella misura del 50% e condanna e Controparte_1 Parte_4 Controparte_1
in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore degli attori il restante
[...]
50% delle spese di lite, che si liquidano in euro 21.894,75 per compensi, euro 856,50 per le spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
pagina 28 di 29 7. pone definitivamente a carico delle parti attrici e delle parti convenute le spese della consulenza cinematica e della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa, nella misura del
50% ciascuna.
Milano, 3.4.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25681/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. e Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
GIAMPAOLO ANTONIO ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F./P.I. ), entrambe rappresentate e difese Parte_4 C.F._4 dall'avv. SCHIAVI MARCELLA ed elettivamente domiciliate giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata: a) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato secondo le modalità di cui in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare che il sinistro dell'11 novembre 2016 oggetto del presente giudizio è avvenuto per esclusiva responsabilità della SI.ra , proprietaria e conducente dell'autovettura Parte_4
Smart For Two targata CB652SM, assicurata per la RCA con la b)condannare, in solido, CP_2 la SInora unitamente alla in persona del legale rappresentante Parte_4 Controparte_1 pro tempore con sede Milano, Corso Como 17, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai SI.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 29 in conseguenza dell'occorso, da quantificarsi – anche in via equitativa – in corso di Parte_5 causa, oltre alle spese della fase di trattazione stragiudiziale, a rivalutazione ed interessi, anche compensativi, da calcolarsi dalla data del sinistro (11 novembre 2016) alla data dell'effettiva liquidazione, in: - € 7.004.136,51 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del SI. al netto degli acconti ricevuti e delle Parte_1 prestazioni erogate da INAIL effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da esso subiti;
- € 190.761,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del SI. al netto degli acconti Parte_2 eventualmente ricevuti e effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da esso subiti;
- € 234.469,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore dalla SI.ra , al netto degli acconti Parte_3 eventualmente ricevuti e effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da essa subiti;
- € 104.400,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del SI. , al netto degli acconti Parte_5 eventualmente ricevuti e effettivamente computabili ai fini dell'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali da esso subiti. c) Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e con richiesta di trasmissione all'IVASS ex art. 148 del D.Lgs. 209/2005”
Per i convenuti:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere : - In via preliminare, dichiarare il limite della garanzia offerta da e la massima esposizione economi cadi Controparte_1 questa ultima , in forza della polizza invocata con contestuale conferma di conoscenza del limite medesimo da parte di , esclusa espressamente la solidarietà in denegata e non Parte_4 creduta ipotesi;
- In via principale, a) dichiarare la concorsuale responsabilità paritaria dei conducenti qui coinvolti nella causazione del sinistro stradale in esame;
b) accertata l'effettiva entità del danno subito da , dichiarare che l'importo di € 302.000,00 liquidato dalla Parte_1
Compagnia prima del presente giudizio, risulta esaustivo anche in relazione alla corresponsabilità dell'evento in esame;
c) rigettare pertanto ogni ulteriore ed infondata pretesa di;
d) Parte_1 rigettare poi ogni richiesta avanzata da , e in Parte_2 Parte_3 Parte_5 quanto prescritta ex art. 2947.2^co CC, e/o comunque infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, respingere ogni domanda qui avanzata nei confronti delle convenute e Parte_4 [...]
così come formulata in citazione in quanto infondata in fatto ed in diritto sempre Controparte_1 contestualmente dichiarando che l'importo di € 302.000,00 già liquidato a , risulta Parte_1 esaustivo anche in relazione al dichiarato concorso di responsabilità riconducibile al medesimo;
- In subordine , per tuziorismo in ipotesi non creduta , dichiarare l'esatta percentuale di corresponsabilità del fatto delle parti qui coinvolte e accertata la reale entità dei danni dedotti in citazione in nesso causale con l'incidente in esame, tenuto conto dell'importo di € 302.000,00 già liquidato a Parte_1
, liquidare a favore di questo attore somma residua nei limiti del giusto, del provato e del
[...] legittimamente richiesto, rigettando ogni ulteriore pretesa. Rigettare in ogni caso, ogni richiesta avanzata da , e in quanto infondata in fatto ed in Parte_2 Parte_3 Parte_5 diritto;
- vinte le spese, oltre 15% ed oneri come dovuti;
in subordine comunque compensante per l'esorbitante ed infondata richiesta avanzata in citazione. ISTRUTTORIA riservata nei termini già concessi . - Rimane contestata espressamente ai fini dell'art. 115 cpc ogni produzione avversa se pagina 2 di 29 diversa, per forma o contenuto a quella qui eseguita o richiamata dalla Compagnia. In particolare, per tutti i motivi già esposti in atti , rimane contestata , la produzione avversa contrassegnata ai n. 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 21”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Pt_1 Pt_5 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Parte_4 Controparte_1
rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la r.c.a dell'autovettura Smart For Two,
[...]
targata CB652SM, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 10.11.2016 nel Comune di Pt_1
Ciampino in via Parigi in prossimità dei civici 34 e 36.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto:
- che in data 10 novembre 2016, alle ore 19:18 circa, in Ciampino (RM), alla Parte_1
guida del motociclo Aprilia Dorso Duro, targato DK33958, di proprietà di Parte_3
percorreva a moderata andatura Via Parigi in direzione Via Genova quando, giunto in prossimità dei civici 34/36, posti sulla sua destra, entrava in collisione con l'autovettura Smart
For Two, targata CB652SM, di proprietà e condotta dalla SI.ra , che, Parte_4
proveniente dal senso opposto di marcia, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra, nel tentativo di immettersi nel passo carrabile n. 36, invadendo l'opposta corsia di marcia e percorrendola qualche metro in contromano;
- che a causa della brusca manovra effettuata dalla convenuta l'attore nulla poteva fare per evitare la collisione e la conseguente rovinosa caduta al suolo, a seguito della quale riportava gravissime lesioni personali;
- che dai rilievi effettuati dagli Agenti accertatori e dalle testimonianze è emerso che la causa del sinistro è imputabile solo alla condotta di guida della convenuta, che ha invaso repentinamente pagina 3 di 29 e contromano l'opposta corsia, senza avvedersi del sopraggiungere, nel senso opposto, del motoveicolo condotto da;
Parte_1
- che tali circostanze hanno trovato conferma nel procedimento penale iscritto sub n. 8959/16
R.G.N.R. aperto a carico della convenuta presso il Tribunale di Velletri, Sezione Penale, conclusosi con la sentenza n. 595/18, depositata in data 8 marzo 2018, passata in giudicato, che ha condannato la SI.ra , su richiesta concorde delle parti e in applicazione della pena Parte_4
ex art. 444 c.p.c., per il reato di cui all'art. 590 bis. co.1 c.p.;
- che l'attore a causa delle gravissime lesioni riportate è stato trasportato presso il Pronto
Soccorso del Policlinico “Tor Vergata” di Roma ove, gli è stato diagnosticato “Trauma cranico commotivo. IOT. Emorragia intraparenchimale in fase attiva. Falda di PNX sinistro (sottoposto
a drenaggio). Contusioni polmonari multiple. Fratture costali a livello della V, VII, VIII e IX costa di sinistra. Frattura scomposta del III medio di clavicola e scapola sinistra”;
- che egli è stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva con prognosi riservata e dall'11 novembre 2016 al 5 dicembre 2016 è stato ricoverato presso il Policlinico “Tor Vergata” di
Roma e in data 5 dicembre 2016 dimesso con la diagnosi di “Emorragia intraparenchimale post-traumatica, fratture costali multiple, contusioni polmonari multiple, insufficienza respiratoria acuta, frattura clavicola sinistra, frattura scapola sinistra”;
- che in pari data è stato trasferito presso l'Unità di Risveglio dell'Ospedale “San Giovanni
Battista” di Roma, ove è rimasto degente fino al 7 aprile 2017 e dimesso con diagnosi di
“Postumi cognitivi e motori di emorragia cerebrale per trauma cranico da incidente stradale e politrauma (frattura III medio laterale clavicola sinistra – frattura apice scapola sinistra – fratture costali sinistre)”;
- che egli ha quindi iniziato il percorso riabilitativo con sedute domiciliari di fisioterapia (doc. 5)
e successivamente ha eseguito ulteriori controlli periodici presso l'ambulatorio ortopedico del
Policlinico “Tor Vergata” di Roma e presso l'ASL di Frosinone in cui è stato verificato che egli necessitava di assistenza continua, non essendo in grado di attendere autonomamente alle attività della vita quotidiana (doc. 6);
- che egli è stato ricoverato numerose volte presso la Fondazione “Santa Lucia” di Roma e all'esito dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Camillo-Forlanini” di Roma
pagina 4 di 29 gli è stata diagnosticata “Epilessia” con prognosi di 7 giorni e gli è stata prescritta terapia farmacologica ed esame elettrocardiografico con misurazione QTc (doc. 9);
- che nel corso del 2019 egli è stato sottoposto a diversi esami e visite specialistiche sia di carattere neurologico che di carattere psichiatrico e ortopedico e ha seguito numerosi trattamenti terapici e farmacologici;
- che il consulente medico legale nominato ha stimato un'inabilità temporanea assoluta di 150 giorni e postumi permanenti pari al 90% con perdita totale e permanente della capacità lavorativa specifica di operaio meccanico senza possibilità di reimpiego in altre attività lavorative remunerative, oltre alla necessità di assistenza personale extra-sanitaria continuativa per 4 turni giornalieri e 6 ore cadauno, necessità di assistenza infermieristica per 2 ore al giorno, necessità di assistenza fisiatrica 3 volte al giorno a settimana con sedute da 2 ore ciascuna, necessità di sostegno logopedico per 3 volte a settimana da 2 ore ciascuno per 15 anni, oltre che di sostegno psicologico per almeno 2 sedute settimanali di 2 ore ciascuna;
- che ha offerto la complessiva somma di euro 302.000,00, che ritenuta Controparte_1
non congrua, è stata trattenuta in acconto rispetto alla maggior somma vantata per il danno subito;
- che, inoltrato alla Compagnia invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, la compagnia ha comunicato la volontà di non partecipare ed è stato quindi introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti dagli attori;
- che, a seguito dell'incidente subito, in particolare, il giovane ha subito non solo un gravissimo pregiudizio alla salute, ma ha visto compromesso l'esercizio di attività di svago e lavorativa ed ha subito uno stravolgimento di vita, anche per l'interruzione di relazione sentimentale;
- che le spese mediche ammontano ad euro 22.343,70 (doc. 18) e devono essere riconosciute le spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dai danneggiati, quantificate in euro
35.000,00 (doc. 19), oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica di meccanico specializzato in auto presso la EGR Auto S.R.L. “tant'è che il datore di lavoro ha dapprima trasformato il contratto di lavoro del SI. da contratto a tempo Pt_1
pieno a contratto part-time, per poi procedere a “licenziamento per giustificato motivo
pagina 5 di 29 oggettivo”, proprio a causa delle conseguenze fisiche subite in seguito al sinistro de quo” (doc.
21);
- che egli ha diritto altresì al riconoscimento di spese per assistenza generica, infermieristica, logopedica, fisioterapica, psicologica ed i congiunti;
- che i restanti attori, al risarcimento del danno da compromissione del rapporto parentale per la macrolesione del loro stretto congiunto, rispettivamente figlio e fratello, oltre che il ristoro del pregiudizio alla salute patito dai genitori (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
insieme alla convenuta , chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo un concorso Parte_4 colposo dell'attore nella determinazione del sinistro stradale per aver condotto il motociclo ad una velocità elevatissima, imprudente ed inadeguata allo stato dei luoghi e per aver già provveduto a ristorare ante causam i pregiudizi patiti dagli attori;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese ex adverso formulate, di limitare il risarcimento del danno in relazione alla percentuale di responsabilità accertata in capo al conducente del motociclo e a tutte le pretese strettamente connesse con il sinistro per cui è causa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. il procedimento è stato istruito documentalmente, mediante l'escussione di due testimoni, nonché tramite CTU cinematica e medico legale sulla persona dei tre attori con incarico conferito al dott. ed allo specialista in Per_1
CP_ psichiatria dott. nonché tramite ordine ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell' Per_2
All'udienza del 10.11.2024 la scrivente ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e all'udienza del 10.12.2024 tutte le parti l'hanno respinta. Invitate le parti a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea si reputa parzialmente fondata e deve essere accolta esclusivamente per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che ed i suoi congiunti hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e di , promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei Controparte_1 Parte_4
pagina 6 di 29 confronti dell'assicurazione del veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti della conducente-proprietaria della vettura Smart sopra identificata.
In particolare, gli attori nell'atto introduttivo hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è causa e condannare i convenuti, in solido Parte_4
tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del Controparte_4 intervenuta nell'immediatezza del sinistro (cfr. doc. 1 parte attrice) e della ctu cinematica disposta nel presente giudizio.
La ricostruzione in fatto risulta pressochè pacifica tra le parti giacchè è incontestato che il motociclo
Aprilia condotto da in via Parigi con direzione Via Genova sia entrato in collisione in Parte_1
prossimità dei civici 34/36 con la vettura Smart for two condotta e di proprietà di , Parte_4
proveniente dal senso opposto di marcia.
La conducente della vettura in prossimità dei civici indicati di Via Parigi ha iniziato una manovra di svolta per immettersi nel passo carrabile n. 36. Si è trattato senza dubbio di una manovra repentina poiché così l'ha descritta una delle due persone che sono state sentite a sommarie informazioni nell'immediatezza dell'occorso (cfr. doc. n. 1 di parte attrice: “a Parte_6 ll'improvviso ho visto che una macchina girava”).
pagina 7 di 29 La conducente non ha all'evidenza concesso neppure la precedenza, come dovuto, al motociclo proveniente da direzione contraria in normale transito nel tratto, così violando l'art. 145 comma 2 e l'art. 154 comma 3 c.d.s.; è evidente anche che la conducente così facendo non ha rispettato neppure l'obbligo di ispezionare il campo stradale prima di iniziare l'esecuzione della manovra di svolta e di accertarsi di non creare intralcio e pericolo alla circolazione ed agli altri utenti della strada (v. art. 140
c.d.s.).
Neppure ha tenuto un contegno di guida immune da censure poiché egli ha condotto il Parte_1
motociclo ad una velocità grandemente superiore al limite vigente in loco (50 km/h) e palesemente imprudente ed inadeguata allo stato dei luoghi, vale a dire un tratto di strada urbana, in orario serale, caratterizzata da illuminazione artificiale e gravata da intersezioni, attraversamenti pedonali e aree di parcheggio poste esternamente alle corsie di marcia.
Il ctu nominato ha stimato la velocità di crociera tenuta dall'attore in misura non inferiore ai 90 km/h e non superiore ai 100 km/h, nonché una velocità all'impatto nella misura di 67 km/h, sì che si reputa che l'attore abbia violato così il disposto dell'art. 142 c.d.s.
Il ctu ha esperito la propria valutazione in applicazione del principio di conservazione dell'energia, analizzando i rilievi eseguiti in loco dagli agenti verbalizzanti, vale a dire:
▪ che il motociclo si è posizionato 6 metri dopo il punto d'urto, collocandosi verso il margine destro della sua corsia di competenza con la parte anteriore rivolta verso i civici 34/36;
▪ il corpo dell'attore è stato reperito a 17 metri dal punto d'urto, dopo essere stato disarcionato dal mezzo;
▪ che sono state rilevate tracce di frenata discontinue di metri 29,70;
▪ la vettura smart rimaneva in posizione trasversale rispetto all'asse stradale all'interno della corsia di destra di via Parigi con la parte anteriore rivolta verso i civici 34/36.
Tali rilievi costituiscono piena prova fino a querela di falso di quanto attestato dagli agenti verbalizzanti, in quanto si tratta di elementi oggetto di verifica diretta da parte di detti pubblici ufficiali:
i rilievi, nonché le fotografie allegate alla relazione di sinistro stradale fanno piena prova nel presente giudizio fino a querela di falso, come da pacifico orientamento della Suprema Corte, cui si reputa di aderire (cfr. cfr. ex multis Cass. civ. n. 38/2014 e 29320/2022: detti dati, oggetto di riscontro diretto da parte degli agenti di polizia stradale e riportati nel verbale di sinistro assumono efficacia probatoria di pagina 8 di 29 atto pubblico e dunque fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza;
v. in senso conforme
Cass. Cass. civ. n. 10376/2024).
Il ctu ing. che ha posto a fondamento della stima della velocità i rilievi sopra riportati ha Per_3
correttamente adoperato gli elementi probatori a sua disposizione, non avendo la parte attrice proposto querela di falso avverso le risultanze dei rilievi riportati nell'atto pubblico in esame.
Del resto, neppure la circostanza dedotta dalle parti attrici, secondo cui la traccia di 29,70 metri di frenata (elemento palesemente indice di una velocità eccessiva) fosse attribuibile ad altro veicolo poiché discontinua può essere condivisa può essere condivisa. Infatti, nonostante il rilievo e la misura della traccia da parte degli agenti verbalizzanti sia vincolante per le ragioni menzionate, l'attribuzione di essa al motociclo in frenata è supportata dalla valutazione operata dagli agenti stessi, operatori professionalmente specializzati e qualificati nell'ambito della circolazione stradale, sì che la loro valutazione deve ritenersi particolarmente attendibile;
in secondo luogo nel merito lo stesso ctu ha in maniera del tutto condivisibile sottolineato che la discontinuità della traccia possa trovare giustificazione nell'irregolarità del manto stradale, non perfettamente manutenuto e caratterizzato nel tratto interessato dal sinistro da un'alterazione della pavimentazione, vale a dire dalla presenza di diffuse fessurazioni e rappezzi (cfr. relazione di sinistro al doc. n. 1 e foto riportate nella relazione tecnica d'ufficio ad es. a p. 7 e 9).
Da ultimo le fotografie dei luoghi e dei danni riportati dai mezzi e, in particolare, dall'automobile sono rappresentative di un urto molto violento, che può derivare solo dalla collisione di almeno un mezzo ad una velocità marcatamente elevata.
Va pertanto condivisa la valutazione operata dal ctu ing. secondo cui “entrambi i conducenti Per_3
[avrebbero] potuto evitare il sinistro rispettando le norme del CDS. Il conducente dell'autovettura
[avrebbe] potuto evitare il sinistro occorso concedendo la precedenza al motociclo senza invadere la corsia opposta. Il conducente del motociclo [avrebbe] potuto evitare il sinistro occorso osservando il limite di velocità del tratto di 50Km/h. Infatti, a quella velocità, osservando la manovra di invasione corsia dell'autovettura a 55m di distanza, aveva lo spazio sufficiente per fermare il proprio mezzo senza giungere all'urto” (cfr. ctu a p. 19).
pagina 9 di 29 Entrambe le condotte di guida, marcatamente gravi, anche tenuto conto del descritto stato dei luoghi, hanno contribuito a cagionare l'evento dannoso;
si reputa che, dovendosi ritenere che, eliminata una di esse, il sinistro non si sarebbe verificato, si reputa, in concreto, che la violazione da parte dei conducenti delle citate prescrizioni del codice della strada abbiano inciso in maniera del tutto paritaria nella determinazione dello stesso.
Dichiarata la paritaria responsabilità dei due utenti della strada nella determinazione del sinistro per cui
è causa i convenuti vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dagli attori, proporzionalmente ridotti in ragione dell'accertato concorso colposo in capo a nella Parte_1
determinazione di esso.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla liquidazione dei relativi danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e
pagina 10 di 29 le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
pagina 11 di 29 In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. e dal dott. - da intendersi qui integralmente richiamate -, che vanno totalmente Per_1 Per_2
condivise per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
In particolare, i ctu hanno riscontrato che all'esito del sinistro per cui è causa ha Parte_1 riportato: “trauma cranico commotivo con lesioni encefaliche emorragiche diffuse, trauma contusivo chiuso del torace con fratture costali multiple sx dalla V alla IX, frattura pluriframmentaria clavicolascapola sx”) i cui descritti postumi (ivi compreso disturbo neurocognitivo di entità moderata) compreso ne costituiscono le conseguenti odierne menomazioni” (cfr. consulenza medico legale).
I ctu hanno quindi:
- stimato il danno temporaneo in un'inabilità temporanea assoluta di giorni 150 ed al 75% di 90 giorni con sofferenza elevatissima ed evidente riverbero degli effetti della malattia sul fare quotidiano, risultando preclusa la quotidianità “completamente durante l'iniziale prolungato ricovero, nei suoi atti elementari (quali il lavarsi, vestirsi)” (cfr. consulenza medico legale);
- stimato postumi permanenti nella misura del 66-67%, con residua sofferenza di grado elevato;
- ritenuto che motociclismo, paracadutismo, arrampicata, sono ad oggi sostanzialmente del tutto precluse, mentre l'attività ginnica di palestra è consentita pur limitatamente a specialità non particolarmente gravose;
- ritenuto il grado di sofferenza psicofisica residuato elevato e “l'attività lavorativa di meccanico di automobili questa è sostanzialmente oggi del tutto preclusa a motivo dell'impedimento di una pluralità di compiti elementari propri di tale profilo professionale, sia quelli concettuali organizzativi del pensiero che quelli operativi implicanti in particolare l'uso degli arti superiori e ed inferiore di sinistra;
in relazione alle energie residue restano consentite attività
(ope legis) non impegnative e non gravose sia sul piano concettuale che sul piano fisico operativo”;
- valutato il periziando autonomo relativamente ad attività semplici (quali spostamenti brevi sul territorio, spesa, gestione minimale della casa) e non necessita di assistenza quotidiana in questo ambito (cfr. consulenza medico legale);
pagina 12 di 29 - stimato spese mediche in nesso di causa con il sinistro nella misura di euro 21.977,32 senza necessità di spese future, anche in quanto coperte dal SSN (cfr. per tutte consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione richiamata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni) e dell'entità di questi ultimi (67%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 816.365,00, comprensiva della somma di euro 779.390,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 36.975,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, reputandosi equo calcolare il parametro base giornaliero di euro 170,00 per l'inabilità temporanea, considerata la sofferenza massima dedotta dalla parte attrice in ragione del complicato ed doloroso iter clinico e di guarigione, confermata anche dal CTU.
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della radicale modifica delle abitudini di vita in ragione dell'attuale condizione fisica e compromettendo lo svolgimento della capacità lavorativa.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il ctu ha verificato la permanenza di un quadro clinico fortemente compromesso, atteso che i postumi permanenti riportati dall'attore determinano una sofferenza di grado pagina 13 di 29 elevato e sono precluse radicalmente non solo l'attività lavorativa di meccanico specializzato, ma anche sportiva in precedenza praticata, quali motociclismo, paracadutismo ed arrampicata, che gli stessi testi escussi al Tribunale di Velletri hanno confermato praticare in precedenza (cfr. deposizione di Tes_1
e di . Il teste ha in particolare riferito come l'attore
[...] Testimone_2 Tes_2 Parte_1
in passato ha praticato attività che richiedono una particolare propensione e preparazione fisica
[...] come il paracadutismo e l'arrampicata, oltre che una frequentazione assidua e costante della palestra.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del marcato patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative di tipo funzionale e della quotidianità, che limitano grandemente la gran parte delle attività (di svago, lavorativa e di sport), che prima era solito e amava svolgere.
Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del
20%; pertanto il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pari a 920.283,60 e, tenuto conto del concorso di colpa del 50% come sopra indicato, va determinato nell'importo di euro 460.141,80.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del pagina 14 di 29 danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
La compagnia ha eccepito di avere corrisposto al danneggiato la complessiva somma di euro
302.000,00, comprensiva di spese sanitarie quantificate in euro 17.850,00, oltre a compenso di euro
5.000,00 per l'attività prestata in via stragiudiziale (cfr. doc. n. 1).
Dovendo sottrarsi dalle poste di danno alla persona poste omogenee si rileva che dal danno alla persona liquidato in favore di va sottratto l'importo di euro 328.559,55 (pari a quello di euro Parte_1
279.150,00 rivalutato dalla data del 11.1.2021, unica rinvenibile in atti e nei documenti prodotti ai fini di una collocazione temporale del versamento della menzionata somma al fine di consentire la sottrazione di importi omogenei), sì che in favore del danneggiato va riconosciuto l'importo di euro
131.582,25.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (10.1.2016);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(11.1.2021); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla pagina 15 di 29 data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I ctu hanno escluso la debenza di spese mediche future e hanno riconosciuto l'importo di euro
21.977,32 in quanto spese documentate e in nesso di causa con il sinistro per cui è causa.
L'importo merita di essere riconosciuto, previa sottrazione di quello di euro 17.850,00; a titolo di spese mediche va liquidato l'importo di euro 4.127,32 (trattandosi di spese sostenute in periodo temporalmente stretto rispetto a quello in cui è stato riconosciuto l'importo da parte dell'assicurazione convenuta non si reputa di operare sull'importo da sottrarre alcuna rivalutazione monetaria). L'importo di euro 4.127,32 va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass. SU n. 1712/1995 sopra richiamati dalla data dell'11.1.2021 da cui risulta la debenza della residua somma.
Va condivisa la valutazione operata dai ctu anche con riferimento alla non necessità di spese future per il sostegno psicologico, per la logopedia e di natura fisiatrica, oltre che per i controlli, dovendo ritenersi che esse siano o coperte in via diretta dal SSN, o che vengano rimborsate dall'ente previdenziale essendo l'attore stato ritenuto invalido civile.
Quanto alle spese di assistenza va riconosciuto per il passato e sino alla data odierna l'importo di euro
2.500,00 (pari ad euro 1.250,00 in ragione dell'accertato concorso colposo) come da doc. n. 75, da cui si evince che la prestatrice di servizio ha reso una collaborazione occasionale con riconoscimento dell'importo indicato a titolo di prestazione occasionale per tre ore settimanali per tre mesi nel periodo dell'estate del 2022.
Quanto alle spese di assistenza domiciliari future, ritiene il Tribunale che, nonostante l'assenza di specifica documentazione versata da parte attrice, alla luce della gravità e del tipo di lesioni permanenti riportate da tali spese possano ritenersi per il futuro in nesso di causa con l'esito del Parte_1
sinistro (v. fratture costali multiple e frattura pluriframmentaria clavicola scapola sinistra); del resto, tenuto conto anche che parte dei postumi sono riferibili ad un distretto, quale quello del tronco, della spalla e della scapola che sono interessati dai movimenti dell'attività tipica della gestione della casa, si pagina 16 di 29 reputa provato per presunzioni che necessiterà dell'assistenza di una colf per Parte_1
l'espletamento delle relative incombenze (cfr. Cass. 7774/2016).
In ogni caso, al fine di fornire i criteri orientativi della liquidazione del danno e in particolare per quantificare il danno futuro, il Tribunale va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa di adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato (la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ConSIlio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” Cass. 20615/2015), si ritiene di adottare quello previsto dalla Tavola 4 “Valori capitali di rendite assegnate ad infortunati con esito di invalidità permanente… gradi di inabilità dal 61% al 100%” allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei pagina 17 di 29 quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
In ogni caso, dovendosi:
- riconoscere per l'assistenza futura 6 ore settimanali nei termini per cui è stata fornita la prova di un contributo nell'anno 2022 (tenuto conto che per l'età di e di , il loro Parte_3 Parte_2
contributo già alla data odierna deve ritenersi inferiore a quello sinora prestato) e pertanto nella misura di 24 ore mensili;
- utilizzare il coefficiente di 23,2578 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 34 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione (attualmente l'attore ha 34 anni);
- individuare la paga mensile netta per l'impiego di badante (categoria B - parametri medi previsti dai contratti standard, con costo annuale che tenga conto sia del compenso orario base, sia degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati a tale retribuzione, posti a carico del datore di lavoro), comprensiva di tutte le voci retributive, nella somma di euro 250,36;
- moltiplicare l'importo per tredici mensilità, il costo annuale per l'assistenza personale generica è pari ad euro 3.254,68 annui e di euro 75.696,70 all'esito dell'operata capitalizzazione (euro 37.848,35, tenuto conto del concorso di colpa attoreo del
50%).
Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica si tratta di pretesa avente natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
pagina 18 di 29 Nel caso di specie, l'attore al momento del sinistro svolgeva la professione di meccanico specializzato e il dott. ha chiarito che detta capacità lavorativa risulta completamente compromessa residuando Per_1 una capacità lavorativa rispetto a “non impegnative e non gravose sia sul piano concettuale che sul piano fisico operativo”.
Tenuto conto della formazione e delle residue capacità si reputa oltremodo difficile che egli possa reperire un'altra capacità lavorativa.
Ne consegue che si reputa provato che , a causa dei postumi riportati, fatichi ad Parte_1
attendere anche alle mansioni più semplici e possa difficilmente reperire un'occupazione caratterizzata da un lato da una certa sedentarietà o scarso interessamento degli arti superiori e in ogni caso priva di complessità sotto il profilo intellettuale. In ogni caso, anche laddove le fosse possibile eseguire mansioni adeguate al suo titolo di studio, anche in maniera saltuaria, gli emolumenti sarebbero contenuti.
La parte attrice ha prodotto buste paga (v. doc. n. 20) e ha indicato come parametro reddituale l'importo di euro 20.000,00 annui, che ben può essere preso a parametro di calcolo del danno in quanto compatibile con i valori complessivi per anno derivanti dal computo di quelli mensili e anche con il triplo della pensione sociale (valore da cui poco si discosta quello allegato dalla parte attrice) che ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere adoperato, sia in assenza di reddito, sia ove la vittima al momento dell'infortunio godesse di un reddito talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016
e in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018).
Quanto alla compromissione della capacità lavorativa già maturata dal momento del sinistro
(10.11.2016) alla presente sentenza, l'importo di euro 20.000,00 va moltiplicato per 5 anni (periodo compreso dal novembre 2019 alla presente pronuncia) e va liquidato un importo di euro 100.000,00; per il periodo compreso tra il 1° marzo 2018 al novembre del 2019, considerato che il datore di lavoro ha acconsentito ad una riduzione temporale del contratto di lavoro da tempo piano a tempo parziale con presumibile riduzione dei relativi emolumenti, per il relativo periodo può essere riconosciuto l'importo di euro 15.000,00; l'importo di complessivi euro 115.000,00 va ridotto a euro 57.500,00 in ragione dell'accertato concorso colposo. Sul menzionato importo vanno riconosciuti interessi e rivalutazione pagina 19 di 29 monetaria sulla somma liquidata all'attualità previa devalutazione alla data del fatto secondo i criteri dettati da Cass. SU n. 1712/1995, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per quanto attiene al danno futuro va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del
c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal ConSIlio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. 20615/2015).
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 1 allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del
1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5%.
pagina 20 di 29 Va dunque utilizzato il coefficiente di 23,2578 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 34 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione.
Ciò premesso, assumendo come base l'importo di euro 20.000,00, come da richiesta attorea, applicando il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla fonte appena citata, corrispondente, in relazione all'età del danneggiato al momento della liquidazione ed effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attore deve essere quantificato, in moneta attuale, in euro 465.156,00.
Si ritiene di non operare alcuna maggiorazione tenuto conto che non si può escludere che il danneggiato trovi comunque un'occupazione lavorativa, né di operare alcuna decurtazione per lo scarto della vita lavorativa.
Il danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica patito da , Parte_1
tenuto conto del suo concorso colposo nella determinazione del sinistro, va liquidato in euro
232.578,00.
In applicazione del principio di compensatio lucri cum damno dal menzionato importo dovrebbe essere decurtato quanto percepito dal danneggiato a titolo di pensione sociale che per l'anno 2024 era pari a circa 333 euro per tredici mensilità; tuttavia, tenuto conto che ben avrebbe potuto Parte_1
incrementare gli emolumenti stipendiali integrando fatto notorio che già con il raggiungimento dei trenta anni di età e poi negli anni a seguire esso subisca un variazione in melius per l'esperienza e la professionalità raggiunta si reputa che tale valore differenziale compensi quella presumibile maggior valore di cui il danneggiato si sarebbe mensilmente avvantaggiato.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale che si è protratta per diversi mesi e che ha rilevanza autonoma rispetto alla causa, avendo pagina 21 di 29 condotto al riconoscimento di importi prossimi alla metà del valore dei danni patiti da . Parte_1
È stata prodotta una nota pro forma, che integra una documentazione diversa dalla fattura e che risulta intestata solo nei confronti del danneggiato principale e non dei suoi congiunti. L'importo ivi esposto si reputa eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta, sì che in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, si reputa di riconoscere l'importo di euro 20.000,00 (già operata la sottrazione del contributo spese stragiudiziale di cui al doc. n. 1 di parte convenuta nell'indicata misura di euro 5.000,00). In favore dell'attore, tenuto conto della maggiorazione dell'iva – unico accessorio applicabile avendo reso la prestazione una società di consulenza e non un professionista avvocato -va riconosciuto il complessivo importo di euro 24.400,00, pari ad euro
12.200,00 all'esito della riduzione per l'accertato concorso colposo del danneggiato.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito va liquidato in euro 344.253,67.
Quanto ai danni patiti dai due genitori, si osserva che gli attori hanno innanzitutto domandato il risarcimento del danno in relazione alla compromissione del rapporto parentale con il congiunto a causa delle gravissime lesioni riportate da , nonché una compromissione del bene salute per il Pt_1 danno psichico da loro riportato all'esito delle lesioni patite dal figlio (cfr. atto di citazione).
Quanto a quest'ultima in specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. e dal dott. - da intendersi qui integralmente Per_1 Per_2
richiamate -, che anche rispetto a detti periziandi vanno totalmente condivise per congruità e logicità.
I ctu hanno quindi stimato postumi permanenti in capo a nella misura di 10 punti Parte_2
percentuali e analoghi postumi in capo ad oltre a spese per psicoterapia nella misura di Parte_3
complessivi euro 4.042,00 per i trattamenti effettuati su entrambi i periziandi.
Quanto alle spese mediche l'importo menzionato, da ritenersi documentato ed in nesso ci causa con il sinistro stradale per cui è causa, ridotto alla metà per il concorso colposo del danneggiato, va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass.
SU n. 1712/1995 sopra richiamato dalla data delle singole fatture alla data della presente pronuncia.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Il danno alla salute in capo a e ad presa a parametro la loro età al Parte_2 Parte_3 momento di verificazione del sinistro, tenuto conto che i ctu hanno escluso l'integrazione di un periodo pagina 22 di 29 di inabilità temporanea, nella misura rispettivamente di euro 23.041,00 (anni 61) e di euro 24.029,00
(anni 55).
Nessuna personalizzazione può essere riconosciuta in assenza di allegazione di peculiari condizioni relative all'aspetto del danno alla salute.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt.
1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita
o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori
pagina 23 di 29 di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
In relazione alla quantificazione del danno, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge” di cui alle Tabelle milanesi integrate “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso concreto, atteso che nelle menzionate tabelle non si fa riferimento alla lesione del rapporto parentale, ma solo la perdita del prossimo congiunto. Infatti, sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est.
Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che
“garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Orbene nel caso di specie si reputano sussistenti eccezionali ragioni che giustificano un discostamento rispetto agli importi standard previsti dalla tabella, tenuto conto che della sopravvivenza del prossimo congiunto che, pur avendo riportato importanti macrolesioni, è rimasto in vita. Si reputa pertanto di ridurre del 50%, stimata in via equitativa, tenuto conto dei postumi riportati e del fatto che gli stessi hanno comportato una degenerazione cognitiva del danneggiato solo parziale e hanno inciso in parte pagina 24 di 29 anche sulla sua mobilità ed autonomia, tali pertanto da non essere assimilabili ad una completa elisione di un rapporto parentale, come ad esempio nel caso di chi versi in stato vegetativo o di chi riporti un deficit cognitivo grave e permanente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in applicazione delle Tabelle redatte dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano 2024 elaborate per genitori/figli/coniugi e conviventi, con riferimento alla mamma deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria al Parte_3
momento del sinistro avevano 25 anni (24 punti) e 55 anni (18 punti); al momento del sinistro gli attori coabitavano (16 punti), nonché la sopravvivenza di altri due congiunti (12 punti). Quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso al figlio abbia arrecato un enorme dolore all'attrice e uno stravolgimento della sua vita quotidiana, tenuto che, a fronte dei gravi postumi riportati, si presume che sia stata proprio la madre, unitamente al padre ad aver assistito il figlio nello svolgimento di tutte le attività quotidiane. Tali elementi giustificano, in via presuntiva,
l'attribuzione di 10 punti di cui alla lettera E della tabella milanese, in assenza di prove specifiche relative alla compromissione del rapporto tra madre e figlio.
In conclusione, moltiplicati 80 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale con Parte_3
nella complessiva misura di euro 78.220,00 (pari ad euro 332.435,00, ridotti del 50% per il concorso di colpa e del 50% per i menzionati motivi).
Si reputa di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (Cass. n. 9857/2022).
In favore di va liquidato l'importo a titolo di danno non patrimoniale l'importo Parte_3 all'attualità di euro 102.249,00.
pagina 25 di 29 Con riferimento al padre, deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria al momento del sinistro avevano 25 anni (24 punti) e 61 anni (16 punti); al momento del sinistro gli attori coabitavano
(16 punti), nonché la sopravvivenza di altri due congiunti (12 punti). Quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso al figlio abbia arrecato un enorme dolore all'attore e uno stravolgimento della sua vita quotidiana, tenuto che, a fronte dei gravi postumi riportati, si presume che sia stato il padre, unitamente alla madre ad aver assistito il figlio nello svolgimento di tutte le attività quotidiane. Tali elementi giustificano, in via presuntiva, l'attribuzione di
10 punti di cui alla lettera E della tabella milanese in assenza di prove specifiche relative alla compromissione del rapporto tra padre e figlio. In conclusione, moltiplicati 78 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare in favore di il danno da Parte_2
grave lesione del rapporto parentale con il figlio nella complessiva misura di euro 76.264,50 (pari ad euro 305.058,00, ridotti del 50% per il concorso di colpa e del 50% per i menzionati motivi). In favore di va liquidato a titolo di danno non patrimoniale l'importo, all'attualità, di euro Parte_2
99.305,50.
Con riferimento al fratello va invece riconosciuto l'importo di euro 78.108,00, tenuto Parte_5 conto dell'età dei due fratelli al momento del sinistro, dell'assenza di convivenza, nonché della sopravvivenza di altri due congiunti;
nessuna somma può essere riconosciuta con riferimento alla lettera E, in assenza dell'allegazione di specifiche circostanze, tali da supportare il riconoscimento d somme a titolo di qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. L'importo va poi ridotto nella misura corrispondente all'accertato concorso colposo del danneggiato e dell'ulteriore 50% per tutte le ragioni menzionate, sì che in suo favore va liquidato l'importo di euro 19.527,00.
Sulle somme sopra riconosciute in favore di e sono inoltre Parte_3 Pt_5 Parte_2
dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della pagina 26 di 29 liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma corrispondente al capitale già versato deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (10.11.2016); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della presente pronuncia;
sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Si reputano insussistenti i presupposti per riconoscere la lite temeraria, non reputandosi che le parti convenute abbiano resistito in giudizio con dolo o colpa grave, né per trasmettere la presente pronuncia all'IVASS ex art. 148 comma 10 del cod. ass. priv.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, stante il riconoscimento di un concorso colposo paritario, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti attrici e le convenute nella misura del 50%, sì che le parti convenute debbono essere condannate a rifondere il restante 50% delle spese sostenute dalla parte attrice. La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022 (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento), previo aumento nella misura del 50% ex art. 4 comma 2 per la difesa di quattro parti aventi la stessa posizione processuale. Non essendo stata documentata alcuna spesa di
CTP nessun importo può essere riconosciuto a tale titolo.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese della ctu cinematica e della ctu medico legale vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 27 di 29 1. accertata la responsabilità paritaria concorrente di e di nella Parte_1 Parte_4
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 10.11.2016, condanna e Parte_4
in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_1
del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, che, già decurtate le
[...]
somme corrisposte al danneggiato ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 344.253,67 ed in euro 131.582,25, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1
risarcimento in favore di del 50% dei danni non patrimoniali da lei subiti, Parte_3
che si liquidano in euro 102.249,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1 risarcimento in favore di del 50% dei danni non patrimoniali da quest'ultimo Parte_2
subiti, che si liquidano in euro 99.305,50, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
4. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1
risarcimento in favore di del 50% dei danni non patrimoniali da lui subiti, che si Parte_5
liquidano in euro 19.527,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
5. condanna e in solido e nelle rispettive qualità, al Parte_4 Controparte_1
risarcimento in favore di e di del 50% dei danni Parte_3 Parte_2
patrimoniali da loro complessivamente subiti, che si liquidano in euro 2.021,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
6. compensa le spese di lite tra la parte attrice e le parti convenute e Parte_4 [...]
nella misura del 50% e condanna e Controparte_1 Parte_4 Controparte_1
in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore degli attori il restante
[...]
50% delle spese di lite, che si liquidano in euro 21.894,75 per compensi, euro 856,50 per le spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
pagina 28 di 29 7. pone definitivamente a carico delle parti attrici e delle parti convenute le spese della consulenza cinematica e della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa, nella misura del
50% ciascuna.
Milano, 3.4.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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