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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 566/2024, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANGEMI VITTORIO C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.04.2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto, in data 27.07.2001, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 204, p. II, serie A, ufficio
1, anno 2001.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nati due figli: (maggiorenne Per_1
ed economicamente indipendente) ed (studente ancora minorenne). Per_2
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Contestualmente chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni:
1 “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Erice, frazione di Napola, SS. N. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse del Parte_2 figlio minore ivi convivente (quando non sta in convitto) ed in ogni caso fino a quando questi non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna. Sua Per_2
madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-dal Sabato dopo la scuola e fino alla Domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora paterna, e comunque entro le ore 20:00. In considerazione che durante il periodo scolastico il minore sta in convitto dal Lunedì al Venerdì, è consequenziale la riduzione in tal periodo della visita della di lui madre, la quale potrà tenere con sé il minore soltanto il giorno di Sabato per consentire al genitore di tenere con sé il figlio il Per_2 giorno di Per_3
Per quanto concerne le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante Per_2 le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno.
Restano a carico di entrambi i genitori e nella misura del cinquantapercento ciascuno, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle di convitto e di autobus TP/Marsala e viceversa, di prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N., quelle dentistiche e specialistiche nonché quelle ludiche, quest'ultime però col consenso dell'altro genitore”.
2 All'udienza del 22.05.2024, le parti ribadivano la propria volontà di separarsi e la dichiarava, a modifica ed integrazione delle condizioni congiunte, “di voler versare Pt_1
200,00 mensili per il mantenimento del figlio a titolo di contributo, fermo restando Per_2
il carico delle spese straordinarie integralmente sul padre”.
In data 4.06.2024, con sentenza non definitiva, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti confermavano le condizioni congiuntamente rassegnate e, pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 34/2024, pubblicata in data 4.06.2024.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , in atti generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come Parte_2 modificate in corso di causa e riportate in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
3 Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 566/2024, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANGEMI VITTORIO C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.04.2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto, in data 27.07.2001, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 204, p. II, serie A, ufficio
1, anno 2001.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione erano nati due figli: (maggiorenne Per_1
ed economicamente indipendente) ed (studente ancora minorenne). Per_2
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Contestualmente chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni:
1 “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Erice, frazione di Napola, SS. N. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse del Parte_2 figlio minore ivi convivente (quando non sta in convitto) ed in ogni caso fino a quando questi non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna. Sua Per_2
madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-dal Sabato dopo la scuola e fino alla Domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora paterna, e comunque entro le ore 20:00. In considerazione che durante il periodo scolastico il minore sta in convitto dal Lunedì al Venerdì, è consequenziale la riduzione in tal periodo della visita della di lui madre, la quale potrà tenere con sé il minore soltanto il giorno di Sabato per consentire al genitore di tenere con sé il figlio il Per_2 giorno di Per_3
Per quanto concerne le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante Per_2 le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno.
Restano a carico di entrambi i genitori e nella misura del cinquantapercento ciascuno, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle di convitto e di autobus TP/Marsala e viceversa, di prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N., quelle dentistiche e specialistiche nonché quelle ludiche, quest'ultime però col consenso dell'altro genitore”.
2 All'udienza del 22.05.2024, le parti ribadivano la propria volontà di separarsi e la dichiarava, a modifica ed integrazione delle condizioni congiunte, “di voler versare Pt_1
200,00 mensili per il mantenimento del figlio a titolo di contributo, fermo restando Per_2
il carico delle spese straordinarie integralmente sul padre”.
In data 4.06.2024, con sentenza non definitiva, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio di divorzio congiunto.
Decorsi i termini di legge, le parti confermavano le condizioni congiuntamente rassegnate e, pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 34/2024, pubblicata in data 4.06.2024.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , in atti generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come Parte_2 modificate in corso di causa e riportate in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
3 Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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