Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4849/17 di R.G.
avente ad oggetto “nullità/inadempimento negoziale;
restituzione somme/risarcimento danni”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Castellano e Raffaele D'Arcangelo, come da mandato a margine dell'atto di citazione)
ATTORE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Giorgio Contini, Marzia Laura Martinoli e Fabiana De Luca, come da procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale)
Controparte_2
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto e Guido Gargani, come da procura allegata alla comparsa di costituzione)
CONVENUTI
1
All'udienza del 26.11.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
titolare di un portafoglio di titoli e fondi d'investimento depositato presso la Filiale di Taranto Pt_2
dell'intermediaria (già ) ed amministrato dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
ha convenuto in giudizio gli enti predetti contestando loro plurime inadempienze e conseguenti perdite economiche.
L'attore ha lamentato in primis che il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento sul deposito amministrato n.224157 e le singole operazioni di acquisto dei titoli elencati, perfezionati fuori dai locali della banca, non sono stati preceduti dall'informativa sul diritto di recesso, prescritta dall'art.30 del
TUF; ha chiesto dunque la declaratoria di nullità negoziale e la restituzione delle somme investite. In
secondo luogo, ha imputato a) alla di essersi arbitrariamente interposta alla società fiduciaria, CP_2
tenendo una condotta scorretta e negligente, in aperta violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza degli investimenti (artt.21 e ss. del TUF e artt.27 e ss. Reg. n.16190/07), sì da indurre il CP_4
deducente a sottoscrivere ordini d'acquisto inappropriati alle esigenze ed agli obiettivi manifestati;
b) alla di aver amministrato in violazione delle regole del mandato fiduciario (artt.1710 e ss. c.c.) Controparte_1
e della normativa di settore (d.m. 16.1.95), avendo operato per il tramite di dipendenti bancari non debitamente autorizzati dal fiduciante, senza comunicargli la lettera di conferma dell'esecuzione degli incarichi ricevuti e senza inviargli l'estratto conto periodico sull'andamento delle singole operazioni;
c) alla banca ed alla fiduciaria, in ragione dei rispettivi titoli negoziali, precise responsabilità in occasione del collocamento delle n.2.700,00 azioni , per non aver preventivamente informato il cliente sul Parte_3
conflitto d'interessi insito nelle operazioni aventi come emittente per aver Parte_4
negoziato un prodotto inadeguato al profilo di rischio del cliente, celandogli il pericolo di mancata monetizzazione dei titoli, per loro natura illiquidi, per aver omesso la rendicontazione periodica degli stessi
2 (art.56 Reg. n.16190/07), soggetti ad incontrollabili decrementi di valore, per aver disatteso l'ordine di vendita delle azioni formalizzato dal cliente il 14.8.14; ha domandato, per le dette causali, il risarcimento del danno quantificato in euro 200.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia e, relativamente alle azioni VB, del valore pressoché azzerato, il ristoro in misura pari al loro prezzo d'acquisto o alla loro quotazione alla data della inevasa richiesta di smobilizzo, oltre accessori.
ha eccepito il difetto di legittimazione a proporre ed a conoscere le domande;
ha dedotto in CP_2
ogni caso l'irrilevanza della presunta interposizione nel mandato fiduciario, comunque infondata al pari delle altre censure, smentite dai documenti prodotti, che attestavano la puntuale verifica di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti con le eventuali segnalazioni negative, in base al questionario Mifid sul profilo finanziario del cliente, e gli ordini di borsa eseguiti di sua iniziativa;
ha osservato altresì che al dicembre 2016 il dossier titoli intestato alla società fiduciaria era composto solo dalle azioni VB mentre gli altri titoli e quote del fondo erano state vendute sicchè la presunta perdita patrimoniale andava ridimensionata alla luce dell'entità degli incassi oltre che delle cedole e dei dividenti intascati, non inferiori a euro 15.994,76.
ha dedotto la propria estraneità al contratto quadro di negoziazione del 19.3.09 e Controparte_1
l'infondatezza degli addebiti sui singoli ordini di investimento, impartiti dallo stesso attore presso i locali di
, in violazione delle regole del mandato fiduciario (volte anche a preservare la riservatezza del CP_2
fiduciante), ed involgenti responsabilità del diretto intermediario ex artt.21 del TUF e 26 ss. del Reg.
; quanto ai titoli VB, ha osservato di aver tempestivamente interagito con la banca richiedendo la CP_4
loro liquidazione e di aver informato di ciò il fiduciante, tant'è che l'8.12.15 lo aveva ordinato la revoca Pt_1
della precedente proposta di vendita delle azioni;
ha comunque contestato il danno lamentato dall'attore,
privo di riscontri probatori e in ogni caso determinato anche dalla sua condotta colposa.
La convenuta, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna dello a pagarle le pattuite Pt_1
commissioni fiduciarie maturate dal marzo 2015, pari a euro 4.575,00.
Con sentenza non definitiva n.239/24 il Tribunale ha delibato - rigettandole - le eccezioni pregiudiziali in
3 punto di legitimatio ad causam e la domanda di nullità contrattuale con la connessa pretesa restitutoria,
disponendo l'ulteriore corso del processo sulle altre istanze formulate dalle parti.
* * * * * * * *
I) La domanda risarcitoria merita parziale accoglimento.
I.1) lamenta un danno economico di euro 200.000 legato alla negoziazione e gestione degli Pt_2
investimenti nei titoli obbligazionari “BRASILE 12,75%”, “BEIZAR 9% 2018”, “EBRD BRL 11-14 9%” e nelle quote dei fondi comuni “EFT BRA IBOVESPA LYX”, “ETC GOLD LEV EFTS” e “ETF BTP 2S LYX” proposti dalla nel quadriennio dicembre 2009/novembre 2013, (solo) formalmente intestati alla Fiduciaria. CP_2
L'assunto attoreo presenta un deficit assertivo sugli elementi costitutivi della domanda.
In primis, non è stato compiutamente allegato il danno patrimoniale (in termini di perdite) sofferto dall'investitore, tenuto conto che i prodotti di cui era titolare sono stati tutti venduti entro il 2014 (v.
dossier titoli intestato a , allegato dalla banca). Controparte_1
In secondo luogo (e correlativamente), non è perspicua neppure la ricaduta economica - ergo la diretta relazione causale - sui singoli investimenti delle violazioni delle regole di condotta contestate alle controparti.
Lo imputa alla di non aver fornito informazioni appropriate al cliente e di aver offerto in vendita Pt_1 CP_2
prodotti finanziari non in linea con il suo profilo di investitore ed i suoi obiettivi.
Sul primo aspetto l'attore si è limitato ad una generica contestazione, senza addebitare l'omissione di specifiche informazioni sul singolo prodotto, tali da rendere effettivo l'onere probatorio dell'intermediario e, di riflesso, insufficienti i riscontri documentali (Cass.18/10111; Cass. 22/17556).
Lo specifico dovere informativo è correlato alla valutazione di adeguatezza degli investimenti in obbligazioni e fondi: al riguardo, la Banca risulta aver ottenuto le informazioni utili e necessarie per conoscere la posizione finanziaria ed economica dello il suo grado di conoscenza dei prodotti Pt_1
4 finanziari, i suoi obiettivi d'investimento ed il livello di rischio - “alto” - accettato dal cliente (v. allegati al contratto-quadro e scheda finanziaria a firma dello . Il modulo Mifid sottoscritto dalla fiduciaria, ma Pt_1
riguardante il fiduciante (identificato dal codice numerico), è in linea con la scheda firmata dall'investitore.
Ciò posto, gli investimenti risultano, in tesi, “appropriati” (artt.41-42 Reg. citato) al livello di esperienza e conoscenza dei servizi e strumenti finanziari manifestato dallo e dalla sua fiduciaria (v. informazioni in Pt_1
sede di profilatura del cliente) e, quando la banca ha espresso un giudizio negativo, lo ha manifestato al cliente (v. preordine di acquisto delle obbligazioni EBRD BRL del 5.11.13, poi disinvestite ad aprile 2014 con un ricavo di poco inferiore al prezzo d'acquisto), il quale ha comunque inteso procedere all'operazione.
Di contro, l'attore non ha specificato quali e quanti prodotti si sarebbero rivelati “inadeguati” o
“inappropriati”.
Quanto alla , le si imputa di non aver comunicato al cliente/fiduciante l'avvenuta esecuzione degli CP_1
ordini d'acquisto e di non aver rendicontato puntualmente le operazioni nel corso degli anni.
Anche in questo caso non è chiaro il nesso eziologico tra gli addebiti ed il danno patrimoniale.
Ad ogni modo, la conoscenza delle operazioni è implicitamente dimostrata dalla condotta dello che, Pt_1
evidentemente al corrente del loro andamento ( assume di aver inviato i rendiconti Controparte_1
periodici al domicilio indicato dal cliente: v. documenti), ha impartito gli ordini di disinvestimento di tutti gli strumenti finanziari entro il 2014 e, in alcuni casi (limitati: v. rivendite della quote del fondo EFT IBOVESPA
del 14.12.09, del 6.12.11 e del 19.4.12), ha conseguito un controvalore superiore al costo d'acquisto.
Gli elementi in possesso, dunque, non depongono per una condotta lesiva (enunciata comunque in termini generici) imputabile alla Banca ed alla Fiduciaria.
I.2) Differente è il discorso per la negoziazione, a largo raggio, dei titoli azionari VB, oggetto di contestazioni specifiche e fondate.
Si delinea ex actis l'inadempimento contrattuale di . CP_2
5 Gli obblighi di comportamento previsti dall'art.21 del TUF impongono all'intermediario il rispetto del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente, sia nella fase
(“precontrattuale”) che precede e concerne la stipula del contratto di intermediazione finanziaria sia in quella “applicativa”, riguardante le singole operazioni di investimento.
In quest'ottica, gli intermediari sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e ad operare in modo che essi siano sempre adeguatamente edotti (v. le specificazioni contenute negli artt.27-31 del
Reg. n.16190/07). CP_4
Spetta, pertanto, all'intermediario fornire all'investitore informazioni “appropriate” sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento, e, inoltre, in caso di inadeguatezza dell'operazione, informare l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione
(Cass.20/18153; Cass.18/7371).
Nel caso di specie, va osservato che la in occasione dell'avvio del rapporto di intermediazione - CP_2
marzo '09 - ha consegnato al cliente il corredo informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e sulla politica di gestione dei potenziali conflitti d'interesse.
Il Documento sui rischi, però, non può ritenersi esaustivo e non esonera la banca intermediaria dall'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata “in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente (Cass.08/17340; Cass.10/22147; Cass.16/8089; Cass.17/16861; Cass. 22/36584).
L'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass.18/4727).
Orbene, l'attore si duole, a ragione, che le offerte di n.2700 azioni emesse e collocate da società (VB
Holding) collegata a da rapporti di gruppo risentono di un deficit informativo sul prodotto CP_2
6 negoziato.
L'intermediaria, a tanto onerata (art.23/6 d.lgs n.58/98), non ha dato prova di aver somministrato al cliente- ed al suo mandatario - un prospetto informativo del titolo azionario, non quotato in un mercato regolamentato;
inappagante, sul punto, è il modulo/preordine sottoscritto dallo (e da Pt_1 [...]
, intestataria dell'operazione secondo lo “schermo fiduciario” che, nella specie, ha avuto anomala CP_1
attuazione : v. sentenza non definitiva), in cui si fa generico riferimento al prodotto finanziario ed un fugace richiamo all'attività informativa propria della fase istruttoria, sfociata nella valutazione di “adeguatezza”.
In sostanza, non è emersa l'illustrazione “ex ante” al potenziale investitore delle caratteristiche peculiari dello strumento finanziario, delle sue possibili decrescenze di valore in un mercato non ufficiale e,
soprattutto, delle componenti di rischio legate alla sua natura “illiquida”, data l'oggettiva difficoltà di smobilizzo del titolo, affidato essenzialmente allo scambio privato tra soci/azionisti (v. indicazioni specifiche contenute nella Comunicazione n.9019104 del 2.3.09). CP_4
Nel contempo, non risulta che l'intermediario avesse elementi perspicui per ritenere “adeguato” ai bisogni del cliente quel prodotto illiquido (artt.39-40 Reg. ). CP_4
Dalle informazioni MiFid acquisite dalla banca si evince che lo cliente non professionale (“retail”) con Pt_1
esperienze di investimento in strumenti finanziari diversificate, aveva un'alta propensione al rischio,
coerente con forme di investimento in grado di assicurargli un incremento del capitale nel medio-lungo periodo, ma non per questo compatibili con l'investimento in azioni non quotate, dalle incerte prospettive di smobilizzo e di stabilità del capitale, delle quali non aveva dimestichezza (a riprova, non risulta che ante
2009 il suo portafoglio annoverasse titoli similari).
In presenza di tali indicazioni, l'intermediario “consulente” avrebbe dovuto vagliare con estremo rigore l'adeguatezza dell'operazione e, opportunamente, sconsigliare al cliente un investimento (inadatto perché)
non in linea con le sue preferenze di rischio (Cass.15/12262), tenuto conto altresì del potenziale conflitto d'interessi legato al duplice ruolo (di emittente e collocatore) assunto dalla banca, asimmetrico rispetto alla
7 posizione contrattuale del cliente, ed in grado di arrecargli un danno maggiore in caso di mirata
“concentrazione” azionaria degli investimenti.
Può dunque inferirsi, in base agli elementi in possesso, che la corposa negoziazione dei titoli azionari del
21.10.09 e del 6.4.12 viola i doveri di correttezza, trasparenza e diligenza professionale cui è tenuto l'intermediario, il quale, così operando, non ha consentito allo di comprendere appieno le rischiose Pt_1
implicazioni di quell'investimento e di adottare decisioni meditate e condivise.
ha così indotto il cliente disinformato a sostenere investimenti onerosi - quello del 2009 pari a CP_2
euro 44.410,48; quello del 2012 pari a euro 60.385,51 - soggetti ad alto rischio di perdite, realmente verificatesi anche per una gestione non improntata alla salvaguardia dei diritti dell'investitore (art. 21 co.1
bis del Testo Unico).
Nell'agosto 2014 lo ha impartito l'ordine di disinvestimento anche delle azioni VB;
pertanto, tramite la Pt_1
fiduciaria, ha chiesto alla banca di vendere tutti i titoli e di accreditarne il ricavato su un suo conto corrente acceso presso altro istituto bancario.
La richiesta è rimasta inevasa, anche dopo la nota di riscontro della del 29.1.15, la quale informava CP_2
sulla possibile negoziazione delle azioni “solo a partire dal mese successivo all'approvazione del bilancio”
sociale di VB, coincidente di solito con la riunione assembleare del mese di aprile (v. mail e deposizione testimoniale, che ne ha confermato il contenuto e la provenienza).
La movimentazione contabile prodotta (estratto dal libro dei soci della attesta però Parte_3
l'immotivata pretermissione della posizione dello pur al cospetto dell'attività di intermediazione dei Pt_1
titoli VB orchestrata dalla banca nel periodo di riferimento (pienamente operativa quanto meno sino al primo semestre 2015) mercè l'acquisto di azioni dai propri soci in contropartita diretta e la vendita di azioni dei soci con controparti private. E' evidente che , per carenze organizzative o (ancor peggio) CP_2
per valutazioni opportunistiche imposte “dall'alto” (v. deposizioni dei testi e , Tes_1 Tes_2
dipendenti dell'istituto di credito all'epoca dei fatti, i quali hanno evidenziato che non vi era un sistema che garantiva l'ordine cronologico delle disposizioni di vendita degli investitori perché, di fatto, la relativa
8 gestione era accentrata nell'Ufficio Finanza di VB. nella fase di raccolta delle proposte di CP_2
negoziazione - acquisto/vendita - si limitava a trasferirle fisicamente ai citati uffici di VB, che forniva
successivamente a tale trasmissione istruzioni di inserimento stabilendo le priorità cronologiche di
inserimento”) ha disatteso le legittime aspettative dello a vantaggio di altri azionisti che - secondo Pt_1
l'ordine cronologico di ricezione degli ordini di vendita - andavano invece collocati in posizione sottostante.
Le criticità segnalate, integranti anch'esse violazione dell'art. 21 TUF (la lett. d impone all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento), hanno evidentemente pregiudicato lo il quale non è riuscito a smobilizzare a tempo Pt_1
debito i titoli azionari ad un dato prezzo (nel secondo semestre 2014 il titolo aveva un prezzo di smobilizzo sui 38/39 euro, calato a circa 30 euro nel semestre successivo) ritrovandosi in portafoglio un prodotto svalutato, rapidamente crollato a giugno 2016 con il blocco della quotazione e l'azzeramento di fatto del suo prezzo (v. estratto conto), seguito dalla messa in l.c.a. di Parte_3
* * * * * * *
Di contro, non emerge la corresponsabilità della società fiduciaria.
Se è vero che in fase di contrattazione del negozio normativo e dei singoli investimenti si è derogato
Co sistematicamente alle regole operative del mandato fiduciario con l'implicito avallo di (è stata appurata la diretta interlocuzione tra lo e la Banca intermediaria, di fatto sostituitasi alla fiduciaria nell'acquisire Pt_1
Co il placet del cliente salvo poi “coinvolgere” e raccoglierne la sottoscrizione in calce ai contestati ordini d'acquisto: v. sentenza non definitiva) è vero altresì che esulano dalla responsabilità ex art.1228 c.c. (e 11
delle c.g.c.) della le criticità riguardanti l'offerta dei titoli azionari in quanto non spettava alla CP_1
mandataria sindacare le valutazioni in punto di adeguatezza/appropriatezza dei singoli ordinativi né
reperire informazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle trasmesse dall'intermediario ma bensì eseguire le specifiche istruzioni impartite dal fiduciante circa gli ordini d'acquisto per suo conto (v. condizioni contrattuali).
9 Co Quanto all'informativa ex post sull'andamento delle azioni, ha prodotto le rendicontazioni annuali sul portafoglio in amministrazione con il dettaglio delle quotazioni dei titoli e del loro teorico controvalore. E'
inverosimile che il fiduciante non abbia avuto conoscenza dei dati contabili, come per gli altri titoli di cui si è
Co detto;
la richiesta di vendita delle azioni, ad un certo prezzo, dimostra il contrario. Quand'anche poi non avesse atteso alla puntuale rendicontazione (che pare recapitata all'indirizzo della Banca su espressa indicazione del cliente - v. nota a firma dello l'omissione non sarebbe causa efficiente del danno Pt_1
subito dall'attore (sempre interfacciatosi con la banca per le operazioni di investimento).
Per altro verso, si osserva che ha trasmesso alla l'ordine di vendita delle azioni Controparte_1 CP_2
impartito ad agosto 2014 e, a fine anno, l'istanza del mandante di accreditarne il ricavato su un diverso c/c.;
la richiesta di liquidazione è stata rinnovata a gennaio 2015 (v. risultanze documentali).
Risulta altresì per tabulas che la fiduciaria ha notiziato la banca della richiesta del cliente di rinnovo dell'offerta di vendita ad un dato prezzo (ormai inattuabile, vista l'irreversibile crisi del mercato ed il crollo verticale delle quotazioni, a dicembre 2015).
Co Parte attrice reputa comunque corresponsabile dell'omessa liquidazione delle azioni (in tempo utile) per aver accettato supinamente il volere della banca, senza prendere adeguate contromisure.
L'assunto non è condivisibile perché la fiduciaria non era tenuta a svolgere il controllo sulla tempestiva e corretta esecuzione degli ordini da parte dell'intermediario (art.5 delle c.g.e.) né, più in generale, ad intraprendere azioni giudiziarie connesse alla gestione dei valori mobiliari in assenza di specifici accordi scritti con il fiduciante (art.4 delle clausole richiamate nel modulo negoziale).
La , in ogni caso, non è tenuta a rispondere di eventuali danni derivanti dalla mancata esecuzione CP_1
degli ordinativi per fatti ad essa non imputabili (art.16 delle c.g.e.).
* * * * * * *
Lo ha diritto di essere risarcito del danno derivato dall'altrui inadempimento, integrato, in via Pt_1
presuntiva, dal fatto che se fosse stato adeguatamente informato avrebbe desistito dall'investimento in
10 titoli di difficile smobilizzo, rivelatosi totalmente pregiudizievole allorquando la banca non gli ha, di fatto,
consentito lo “scarico” del pacchetto azionario.
Non rilevano, quale prova contraria (all'esistenza del nesso causale), le diverse scelte d'investimento effettuate dallo anche se espressione di una generica propensione al rischio (Cass. 23/7932; Pt_1
Cass.20/7905; Cass.18/4727).
Il danno risarcibile all'attore, accollatosi indebitamente un rischio per fatto dell'intermediario, non si identifica tout court nel capitale investito per l'acquisto “inopportuno” delle 2.700 azioni VB, pari ad euro
104.795,99.
Onde evitare una indebita locupletatio per il danneggiato, dal quantum risarcitorio vanno comunque decurtati i dividendi “netti” incassati dallo quale titolare delle azioni, pari a euro 1.836,00 nel Pt_1
quadriennio 2009-2012 (v. dossier titoli) e le somme di cui ha beneficiato a titolo di indennizzo ex Legge
n.145/18 art.1 co. 493 richiesto al FIR (pagati euro 31.438,80 in data 14.9.21, ossia il 30% del prezzo di acquisto dei titoli, come previsto dal comma 496 dell'art.1: v. comunicazione Consap) inclusa l'integrazione ex D.L. n.51/22023 art.4 (quota aggiuntiva del 10% sull'indennizzo riconosciuto all'azionista danneggiato,
pari a euro 10.479,60).
L'attore non ha contestato gli accreditamenti, da ritenersi pertanto un dato pacifico (art.115 cpc).
Ne discende che la somma da riconoscere al danneggiato ammonta a euro 61.041,59.
Trattandosi di un debito di valore, la sorte capitale va rivalutata secondo indici Istat die calamitatis
(secondo semestre 2015, visto che l'irreversibile pregiudizio delle ragioni del socio azionista coincide con la reiterata condotta “inerte” di ) sino all'attualità, ragion per cui l'importo aggiornato ammonta CP_2
a euro 73.860,32.
Facendo corretta applicazione dei principi inaugurati da Cass. S/U 17.2.95 n.1712 gli interessi legali
“compensativi” calcolati sull'importo rivalutato anno per anno ammontano, all'attualità, ad euro 7.906,63.
11 Sul credito risarcitorio così riliquidato, pari a euro 81.766,95, decorrono gli interessi legali di mora dalla decisione sino all'effettivo soddisfo (Cass. 20/7948).
* * * * * * *
II) Atteso quanto precede, è da ritenersi infondata la domanda di manleva proposta dalla nei CP_2
Con confronti di
Co Risulta evidentemente assorbita la contrapposta domanda di rivalsa di stante il rigetto della domanda attrice di nullità contrattuale.
* * * * * * *
Co III) ha chiesto al mandante il pagamento delle commissioni fiduciarie maturate nel triennio marzo 2015-
marzo 2018.
La pretesa ha fonte nel contratto stipulato con lo (l'accordo riconosce alla società il diritto al Pt_1
corrispettivo anche al cospetto di atti gestionali compiuti direttamente dal fiduciante - art.6 c.g.c.) e nell'appendice tariffaria “integrativa”, che attribuisce al mandatario un compenso minimo annuale di euro
1250,00 oltre iva.
L'attore non ha provato di aver pagato le altrui spettanze, comunque non prescritte (vale il termine quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., non decorso al momento della proposizione della domanda riconvenzionale).
Va pertanto corrisposto alla fiduciaria l'importo complessivo di euro 4.575,00 (come da e/c inviato alla controparte) maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
* * * * * * *
IV) L'esito complessivo della lite tra l'attore e (incorporata in con atto del CP_2 Controparte_6
14.5.19), sfociata in una parziale soccombenza reciproca, giustifica la condanna della convenuta a rifondere
12 la metà delle spese, liquidata come da dispositivo secondo i parametri aggiornati al d.m. n.147/2022, e la compensazione della restante parte.
Co Le spese di lite tra l'attore e seguono la regola della soccombenza e si liquidano anch'esse come da dispositivo.
La spese tra la e vanno opportunamente compensate. CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta (ora Controparte_2 Controparte_7
per la causale in oggetto, condanna la stessa al pagamento in favore di , a titolo risarcitorio, Parte_1
della somma di euro 81.766,95 oltre interessi legali maturandi sino al saldo;
- rigetta la domanda risarcitoria nei confronti della Controparte_1
- per la causale in oggetto, condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 4.575,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la a rifondere all'attore la metà (1/2) delle spese e competenze di lite, che liquida in tal CP_2
misura in euro 6.261,00 (euro 409,50 per esborsi;
euro 5.851,50 per compenso) oltre rsg, iva e cap, e compensa tra le parti l'altra metà delle medesime;
- condanna lo a rifondere alla le spese e competenze di lite, che liquida in euro Pt_1 Controparte_1
10.151,00 (euro 98,00 per esborsi;
euro 10.053,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap;
- rigetta la domanda di manleva di e compensa le spese con la controparte. CP_2
Taranto, 4.4.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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