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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 517/2022 promossa da
• Parte_1
con l'avv. FERRARI MORANDI ESTER
ricorrente contro
• CP_1
con l'avv. RUPERTO CLAUDIA
resistente
IN PUNTO: diritto a pensione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni del ricorso introduttivo richiamate nella nota ex art. 127 ter c.p.c.:
RITENERE e DICHIARARE il diritto della signora alla pensione di Parte_1 vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa del 06/12/2018 ai sensi e nella misura di legge. Conseguentemente: CONDANNARE l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1 sul diritto riconosciuto oltre di accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede la nomina di CT contabile. CP_ Con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale comparsa di risposta dell di dedurre e controdedurre, di depositare documenti e di porre in essere ogni attività istruttoria consentita. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. La ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 42, comma 11 del D.L. 269/2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e si impegna a comunicare, sino a che il processo non sia definito le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si dichiara inoltre che il valore della presente causa, ai sensi dell'art. 13 cpc, è pari ad Euro 24.000,00. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato così come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della legge n. 111/2011, la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato Testo Unico, esente pertanto da contributo unificato. Si deposita la seguente documentazione:
1) Domanda del 06/12/2018
2) Reiezione dell del 28/12/2018 CP_1
3) Chiarimenti inoltrati con posta certificata il 5/03/2019 con documentazione allegata
4) Ricorso al Comitato Provinciale del 06/03/2019
5) Estratto contributivo
6) Atto notorio
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art 46 D.P.R. 445/2000
PARTE RESISTENTE
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono alla nostra attenzione:
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
CP_
• la domanda di pensione di vecchiaia presentata all dall'odierna ricorrente in data
06/12/2018, a 67 anni e 9 mesi d'età, quando il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria era 66 anni e 7 mesi;
CP_1
• la nota del 28/12/2018 con cui la sede di Lido di Ostia ha rigettato la richiesta per il CP_1 motivo che segue: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 06/12/2018, per il seguente motivo: Non risultano almeno 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01/01/1996 al 14/06/2017 n.
887 contributi settimanali di cui: n. 72 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 780 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri, n. 35 figurativa naspi. Dovete sistemare la posizione CD-CM preso la sede di pertinenza dell'azienda agricola relativamente agli anni 1995, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015 che come si evince dall'estratto sono privi di contribuzione” (doc.2)”; CP_
• le precisazioni offerte all ante iudiciuum: “Si osserva e si offre all relativamente CP_1 agli anni 1995, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015: Le settimane contributive accertate dall CP_1 sono le seguenti: N. 72 (GESTIONE LAVORATORI DIPENDENTI) N. 780 (COLTIVATORI)
N. 35 (FIGURATIVA NASPI) TOTALE CONTRIBUZIONE ACCERTATA DALL N. 887 CP_1
CONTRIBUTI SETTIMANALI In merito agli anni con contribuzione da verificare (1995-
2005- 2006-2007-2014-2015), si allega l'estratto dei pagamenti effettuati dalla mia assistita,
a titolo di contribuzione, ripartiti per anno di competenza dal cui esame si evidenzia come la abbia accreditato contribuzione per gli anni in questione secondo il seguente Parte_1 schema: DETTAGLIO ANNI: 1995 (IMPORTO DA VERSARE: 1.003,91. IMPORTO
VERSATO: 1.003,91). SETTIMANE ACCREDITATE 52. DETTAGLIO ANNI: 2005
(IMPORTO DA VERSARE: 3.623,74. IMPORTO VERSATO: 3.623,74). SETTIMANE
ACCREDITATE 52. DETTAGLIO ANNI: 2006 (IMPORTO DA VERSARE: 3.677,04.
IMPORTO VERSATO: 2.699,16). SETTIMANE ACCREDITATE 39. DETTAGLIO ANNI:
2007 (IMPORTO DA VERSARE: 3.761,68. IMPORTO VERSATO: 1.880,84). SETTIMANE
ACCREDITATE 26. DETTAGLIO ANNI: 2014 (IMPORTO DA VERSARE: 4.531,16.
IMPORTO VERSATO: 0) SETTIMANE ACCREDITATE 0. DETTAGLIO ANNI 2015: 2015
(IMPORTO DA VERSARE: 461,26. IMPORTO VERSATO: 0). SETTIMANE ACCREDITATE
0. TOTALE VERSATO E NON CALCOLATO DALL' NEL PROVVEDIMENTO DI CP_1
REIEZIONE: 169 + TOTALE CALCOLATO DA 887 TOTALE: 1056 SETTIMANE (NE CP_1
SERVONO 1040) Pertanto SI RICORRE A codesto comitato ed in virtù dei conteggi poc'anzi trascritti e dell'estratto dei pagamenti a titolo di contributi allegato al doc. 1 della presente missiva, si chiede all'Ill.mo istituto di accogliere la domanda di vecchiaia presentata dalla
Sig.ra in data 06/12/2018 (Rif. Domanda 2149801000037).”. Parte_1
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
Allega il patrocinio attoreo che il requisito contributivo illo tempore previsto per il pensionamento di vecchiaia, unitamente al requisito anagrafico sopra descritto, era il seguente:
1) almeno 20 anni di contribuzione (contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato: da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa);
2) anzianità contributiva accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione (Articolo 71, legge 23 dicembre 2000,
n. 388);
e che al 6.12.'18 la ricorrente li possedeva entrambi (in particolare possedeva 1056 settimane di contribuzione quando sarebbe bastato possederne 1040), ragion per cui ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe. CP_ L ritualmente costituitosi, ha replicato che al 06.12.2018 la ricorrente risultava priva della copertura assicurativa prescritta dalla legge per l'accesso al beneficio pensionistico. Ella non possedeva almeno n. 1040 settimane contributive (corrispondenti a 20 anni) di anzianità assicurativa minimi previsti per ottenere l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Ha osservato che anche tenendo conto dei versamenti medio tempore effettuati dalla ricorrente, per come documentati anche in sede di ricorso, il montante contributivo maturato complessivamente alla data di proposizione dell'odierno ricorso “risulterebbe essere pari a 991 settimane contributive equivalenti a 19 anni e dunque inferiori al montante minimo contributivo prescritto dalla legge. Si CP_ allega, a tale riguardo, l'estratto conto certificativo aggiornato emesso dall (doc. 1) dal quale si ricava il possesso delle 991 settimane contributive anzidette”.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa, istruita documentalmente e mediante conferimento di incarico peritale a un CT (sul seguente quesito: Esaminati gli atti di causa, accerti il CT il montante contributivo maturato dalla ricorrente ai fini del beneficio pensionistico richiesto in ricorso - pensione di vecchiaia ordinaria), è stata discussa e decisa all'odierna udienza cartolare.
*
È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (contabile), sfociata in una relazione chiara, precisa ed esaustiva, svolta con rigore tecnico e nel rispetto dei dovuti criteri logici, sicché il giudice si riporta alle conclusioni e motivazioni della c.t.u., richiamandola per relationem, tanto più che le parti, nel termine loro concesso dal CT, non hanno avuto da muovere alla bozza d'elaborato alcuna contestazione.
Il CT ha ricostruito il periodo contributivo intercorrente fra il 1996 e il 2013 per la Gestione Speciale
CD/CM aggiungendo al periodo già riconosciuto dall anche l'annualità 2007, per le ragioni tutte CP_1 dettagliatamente illustrate nell'elaborato e qui richiamate.
L'imponibile mancante (2007) è stato ricavato applicando la fascia convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o al reddito determinato dalla conduzione e allevamento degli
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
animali come indicato nella tabella D allegata alla L. 233/1990, successivamente rimodulata dal Dlgs
146/1997.
Tale imponibile convenzionale è stato confermato dall con circolare n. 95 del 27 giugno CP_1 CP_1
2007 (all. sub G), la quale recita testualmente che “La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell'art. 7 della Legge 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.”.
All'annualità 2007 sono stati attribuiti 156 giorni – corrispondenti a 52 settimane utili a pensione – in accordo con la prima fascia della tabella contenuta nella Legge n. 233/1990 e un'aliquota di computo del 20%.
Il CT ha verificato che l'accreditamento di tale annualità consente alla ricorrente il raggiungimento della maturazione di 1043 settimane complessive (superiori alle 991 riconosciute dall ed anche CP_1 alle 1040 necessarie per l'accesso al beneficio pensionistico).
Il ricorso è dunque da accogliersi.
Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico CP_ dell che va altresì condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara il diritto della signora alla pensione di vecchiaia a Parte_1 far data dalla domanda amministrativa del 06/12/2018;
b) per l'effetto condanna l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge;
c) pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte CP_ resistente d) condanna l resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Di dette spese dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice - Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 517/2022 promossa da
• Parte_1
con l'avv. FERRARI MORANDI ESTER
ricorrente contro
• CP_1
con l'avv. RUPERTO CLAUDIA
resistente
IN PUNTO: diritto a pensione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni del ricorso introduttivo richiamate nella nota ex art. 127 ter c.p.c.:
RITENERE e DICHIARARE il diritto della signora alla pensione di Parte_1 vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa del 06/12/2018 ai sensi e nella misura di legge. Conseguentemente: CONDANNARE l al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1 sul diritto riconosciuto oltre di accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede la nomina di CT contabile. CP_ Con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale comparsa di risposta dell di dedurre e controdedurre, di depositare documenti e di porre in essere ogni attività istruttoria consentita. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. La ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 42, comma 11 del D.L. 269/2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e si impegna a comunicare, sino a che il processo non sia definito le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si dichiara inoltre che il valore della presente causa, ai sensi dell'art. 13 cpc, è pari ad Euro 24.000,00. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato così come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della legge n. 111/2011, la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato Testo Unico, esente pertanto da contributo unificato. Si deposita la seguente documentazione:
1) Domanda del 06/12/2018
2) Reiezione dell del 28/12/2018 CP_1
3) Chiarimenti inoltrati con posta certificata il 5/03/2019 con documentazione allegata
4) Ricorso al Comitato Provinciale del 06/03/2019
5) Estratto contributivo
6) Atto notorio
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art 46 D.P.R. 445/2000
PARTE RESISTENTE
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono alla nostra attenzione:
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
CP_
• la domanda di pensione di vecchiaia presentata all dall'odierna ricorrente in data
06/12/2018, a 67 anni e 9 mesi d'età, quando il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria era 66 anni e 7 mesi;
CP_1
• la nota del 28/12/2018 con cui la sede di Lido di Ostia ha rigettato la richiesta per il CP_1 motivo che segue: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 06/12/2018, per il seguente motivo: Non risultano almeno 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01/01/1996 al 14/06/2017 n.
887 contributi settimanali di cui: n. 72 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 780 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri, n. 35 figurativa naspi. Dovete sistemare la posizione CD-CM preso la sede di pertinenza dell'azienda agricola relativamente agli anni 1995, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015 che come si evince dall'estratto sono privi di contribuzione” (doc.2)”; CP_
• le precisazioni offerte all ante iudiciuum: “Si osserva e si offre all relativamente CP_1 agli anni 1995, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015: Le settimane contributive accertate dall CP_1 sono le seguenti: N. 72 (GESTIONE LAVORATORI DIPENDENTI) N. 780 (COLTIVATORI)
N. 35 (FIGURATIVA NASPI) TOTALE CONTRIBUZIONE ACCERTATA DALL N. 887 CP_1
CONTRIBUTI SETTIMANALI In merito agli anni con contribuzione da verificare (1995-
2005- 2006-2007-2014-2015), si allega l'estratto dei pagamenti effettuati dalla mia assistita,
a titolo di contribuzione, ripartiti per anno di competenza dal cui esame si evidenzia come la abbia accreditato contribuzione per gli anni in questione secondo il seguente Parte_1 schema: DETTAGLIO ANNI: 1995 (IMPORTO DA VERSARE: 1.003,91. IMPORTO
VERSATO: 1.003,91). SETTIMANE ACCREDITATE 52. DETTAGLIO ANNI: 2005
(IMPORTO DA VERSARE: 3.623,74. IMPORTO VERSATO: 3.623,74). SETTIMANE
ACCREDITATE 52. DETTAGLIO ANNI: 2006 (IMPORTO DA VERSARE: 3.677,04.
IMPORTO VERSATO: 2.699,16). SETTIMANE ACCREDITATE 39. DETTAGLIO ANNI:
2007 (IMPORTO DA VERSARE: 3.761,68. IMPORTO VERSATO: 1.880,84). SETTIMANE
ACCREDITATE 26. DETTAGLIO ANNI: 2014 (IMPORTO DA VERSARE: 4.531,16.
IMPORTO VERSATO: 0) SETTIMANE ACCREDITATE 0. DETTAGLIO ANNI 2015: 2015
(IMPORTO DA VERSARE: 461,26. IMPORTO VERSATO: 0). SETTIMANE ACCREDITATE
0. TOTALE VERSATO E NON CALCOLATO DALL' NEL PROVVEDIMENTO DI CP_1
REIEZIONE: 169 + TOTALE CALCOLATO DA 887 TOTALE: 1056 SETTIMANE (NE CP_1
SERVONO 1040) Pertanto SI RICORRE A codesto comitato ed in virtù dei conteggi poc'anzi trascritti e dell'estratto dei pagamenti a titolo di contributi allegato al doc. 1 della presente missiva, si chiede all'Ill.mo istituto di accogliere la domanda di vecchiaia presentata dalla
Sig.ra in data 06/12/2018 (Rif. Domanda 2149801000037).”. Parte_1
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
Allega il patrocinio attoreo che il requisito contributivo illo tempore previsto per il pensionamento di vecchiaia, unitamente al requisito anagrafico sopra descritto, era il seguente:
1) almeno 20 anni di contribuzione (contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato: da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa);
2) anzianità contributiva accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione (Articolo 71, legge 23 dicembre 2000,
n. 388);
e che al 6.12.'18 la ricorrente li possedeva entrambi (in particolare possedeva 1056 settimane di contribuzione quando sarebbe bastato possederne 1040), ragion per cui ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe. CP_ L ritualmente costituitosi, ha replicato che al 06.12.2018 la ricorrente risultava priva della copertura assicurativa prescritta dalla legge per l'accesso al beneficio pensionistico. Ella non possedeva almeno n. 1040 settimane contributive (corrispondenti a 20 anni) di anzianità assicurativa minimi previsti per ottenere l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Ha osservato che anche tenendo conto dei versamenti medio tempore effettuati dalla ricorrente, per come documentati anche in sede di ricorso, il montante contributivo maturato complessivamente alla data di proposizione dell'odierno ricorso “risulterebbe essere pari a 991 settimane contributive equivalenti a 19 anni e dunque inferiori al montante minimo contributivo prescritto dalla legge. Si CP_ allega, a tale riguardo, l'estratto conto certificativo aggiornato emesso dall (doc. 1) dal quale si ricava il possesso delle 991 settimane contributive anzidette”.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa, istruita documentalmente e mediante conferimento di incarico peritale a un CT (sul seguente quesito: Esaminati gli atti di causa, accerti il CT il montante contributivo maturato dalla ricorrente ai fini del beneficio pensionistico richiesto in ricorso - pensione di vecchiaia ordinaria), è stata discussa e decisa all'odierna udienza cartolare.
*
È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (contabile), sfociata in una relazione chiara, precisa ed esaustiva, svolta con rigore tecnico e nel rispetto dei dovuti criteri logici, sicché il giudice si riporta alle conclusioni e motivazioni della c.t.u., richiamandola per relationem, tanto più che le parti, nel termine loro concesso dal CT, non hanno avuto da muovere alla bozza d'elaborato alcuna contestazione.
Il CT ha ricostruito il periodo contributivo intercorrente fra il 1996 e il 2013 per la Gestione Speciale
CD/CM aggiungendo al periodo già riconosciuto dall anche l'annualità 2007, per le ragioni tutte CP_1 dettagliatamente illustrate nell'elaborato e qui richiamate.
L'imponibile mancante (2007) è stato ricavato applicando la fascia convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o al reddito determinato dalla conduzione e allevamento degli
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
animali come indicato nella tabella D allegata alla L. 233/1990, successivamente rimodulata dal Dlgs
146/1997.
Tale imponibile convenzionale è stato confermato dall con circolare n. 95 del 27 giugno CP_1 CP_1
2007 (all. sub G), la quale recita testualmente che “La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell'art. 7 della Legge 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.”.
All'annualità 2007 sono stati attribuiti 156 giorni – corrispondenti a 52 settimane utili a pensione – in accordo con la prima fascia della tabella contenuta nella Legge n. 233/1990 e un'aliquota di computo del 20%.
Il CT ha verificato che l'accreditamento di tale annualità consente alla ricorrente il raggiungimento della maturazione di 1043 settimane complessive (superiori alle 991 riconosciute dall ed anche CP_1 alle 1040 necessarie per l'accesso al beneficio pensionistico).
Il ricorso è dunque da accogliersi.
Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico CP_ dell che va altresì condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara il diritto della signora alla pensione di vecchiaia a Parte_1 far data dalla domanda amministrativa del 06/12/2018;
b) per l'effetto condanna l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge;
c) pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte CP_ resistente d) condanna l resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Di dette spese dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice - Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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