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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
a pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1437/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Carone, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 18.03.1999;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 20.06.2000, e in data 23.11.2002;
− di aver raggiunto un accordo di separazione personale tra i coniugi a seguito di procedimento di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti in data 14.01.2022 e munito di autorizzazione del
P.M. in data 22.02.2022; − di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata convenuta in sede di procedimento di negoziazione assistita ed erano già decorsi sei mesi dalla data della conclusione dell'accordo; ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I figli maggiorenni ma non autosufficienti continueranno a percepire da parte del padre l'assegno Parte_2 di mantenimento di €. 1.000,00 (€. 500,00 cadauno) con versamento diretto agli stessi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla omologazione, e sarà annualmente rivalutata in base al 100% degli indici Istat, costo vita, e continueranno a rimanere collocati presso la casa familiare insieme alla madre.
2) La casa familiare sita a Gallipoli, Via Domenico Milelli n. 12, in comproprietà tra le parti, rimarrà assegnata alla IG.ra , Parte_1
3 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida Parte_2 spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecce e dalla Corte d'Appello di Lecce.
5) A titolo di assegno divorzile, verserà a la somma di €. 1.000,00 mensili, somma Parte_2 Parte_1 che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologazione e sarà annualmente rivalutata in base al 100% degli indici Istat, costo vita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 18.03.1999 in
Gallipoli (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 7 parte II Serie A anno
1999, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.5.25
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo