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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 29/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 250/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno nella persona del giudice dott. Umberto Giacomelli
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 250/2024 promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024
Oggetto: altri istituti e da leggi speciali Avv. (C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTI NON COSTITUITI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
sulle seguenti
Conclusioni del RICORRENTE:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, revocare il decreto di liquidazione opposto e per l'effetto liquidare il compenso del custode nella misura minima tabellare ridotta della metà, ovvero nella misura che
1 si riterrà equa, ma comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del ricorso;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode I.V.G., emesso dal giudice Dott. Gerbi Gersa
nell'ambito del giudizio di espropriazione immobiliare, iscritto al n.
46/2023 R.G.E.I. del Tribunale di Belluno, depositato il giorno 5 aprile
2024 e comunicato dalla Cancelleria via pec il giorno 8 aprile 2024.
Il ricorrente ha dedotto che:
1. con atto di pignoramento immobiliare in data 21 luglio 2023, emesso in forza di decreto ingiuntivo numero 232/2022 del 29 luglio 2022 nei confronti del sig. il ricorrente ha chiesto di procedersi ad CP_2
esecuzione espropriativa nei confronti del sig. e della CP_2
sig.ra comproprietari di un immobile sito in , via CP_3 CP_1
Bortolo Castellani numero 16, per la quota parte del 50% di proprietà del sig. CP_2
2. la causa veniva iscritta al ruolo generale E.I. al n. 46/2023 R.G. ed assegnata al giudice Dott.ssa Gerbi Gersa;
3. instaurato il contraddittorio e svolte le prime attività, veniva nominato quale CTU estimatore il Dr. e custode del Persona_1
Con compendio immobiliare pignorato l' di Belluno - Aste com Srl;
4. in data 6 marzo 2024 il CTU depositava la relazione di stima
2 definitiva, e quantificava in euro 116.864,80 il valore, a base d'asta,
dell'immobile per l'intero e in euro 68.744,00 il valore della quota del debitore esecutato signor con richiesta di liquidazione CP_2
del compenso;
5. con atto di transazione di data 13 marzo 2024 le parti si accordavano per una definizione bonaria della controversia con l'accordo di rinunciare all'esecuzione;
6. con istanza depositata in data 13 marzo 2024 l'istante rinunciava agli atti della procedura esecutiva e chiedeva l'estinzione del processo con la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
7. con istanza di data 25 marzo 2024, la società Aste com Srl chiedeva la liquidazione per l'attività di custodia giudiziaria, quantificata in euro
1634,92 oltre alla maggiorazione del 10% a titolo di rimborso forfettario e con riduzione del 20% in relazione all'attività effettivamente svolta oltre Iva, così descrivendo l'attività svolta:
"A seguito della nomina a Custode Giudiziario si provvedeva al recupero della documentazione concernente la posizione de qua.
Richiesto, tramite p.e.c., all'Ufficio Anagrafe del Comune di Belluno
(BL) il certificato di residenza dell'esecutata; si allega quanto ricevuto.
Trasmessa agli esecutati, tramite raccomandata a.r., comunicazione di nomina del Custode Giudiziario unitamente alle avvertenze per il debitore.
Contattato, tramite mail, l'esperto stimatore, dott. , al Persona_1
fine di concordare la data di accesso finalizzato all'espletamento delle operazioni peritali ed allo scopo di richiedere al medesimo la
3 trasmissione della documentazione tecnica relativa all'immobile staggito.
Richieste all'amministratore di condominio, tramite p.e.c., informazioni in merito all'ammontare del canone condominiale.
Sopralluoghi:
mensile e l'entità di eventuali spese condominiali insolute;
si allega quanto ricevuto.
Acquisito provvedimento del G.E. datato 22 febbraio 2022 con il quale
“invita il custode a rendere chiarimenti, non risultando il mancato accesso dalla relazione del 16.2.2024”
23 novembre 2023 effettuato sopralluogo presso l'immobile staggito.
Trovato l'esecutata, sig.ra la quale si dimostrava CP_3
collaborativa acconsentendo all'accesso e fornendo i propri recapiti telefonici. Esperita ricognizione esterna del cespite in questione.
Riscontrato un sufficiente stato di conservazione. Si provvederà ad effettuare il sopralluogo finalizzato all'espletamento delle operazioni peritali con l'esperto estimatore incaricato.
31 gennaio 2024 effettuato sopralluogo presso l'immobile staggito con l'assistenza del C.T.U., Dott. , al fine di provvedere Persona_1
all'espletamento delle operazioni peritali. Trovato l'esecutata, sig.ra
[...]
la quale si dimostrava collaborativa acconsentendo CP_3
l'accesso. Esperita ricognizione interna ed esterna del cespite in questione. Riscontrato un sufficiente stato di conservazione.
4 Trovato l'esecutato, sig. il quale collaborativo CP_2
acconsentiva l'accesso. Esperita ricognizione interna ed esterna.
Riscontrato un sufficiente stato di conservazione.
LOTTO UNICO PER L'INTERO: assunzione e svolgimento dell'incarico, fotocopie, spese di pubblicità, compenso e rimborso forfettario delle spese generali giusto Decreto n. 80/2009, così calcolato per scaglioni:
Valore di stima € 116.864,80
Su € 25.000,00 3,0% = Su € 75.000,00 1,0% = Su € 16.864,80
0,8% = Totale Parziale 1 euro 1.634,92:
+ 10% per spese di gestione euro163,49 = Totale Parziale 2 euro
1.798,41;
+ Riduzione per attività effettivamente svolta - euro 359,68
- TOTALE euro 1.438,73 + iva”.
Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca del decreto di liquidazione opposto e per l'effetto la liquidazione del compenso del custode nella misura minima tabellare ridotta della metà, o nella misura ritenuta equa,
comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del ricorso.
All'udienza del 17.4.2025 il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta ed ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto che il decreto impugnato appare sproporzionato,
illegittimo ed errato in fatto e in diritto ed ha proposto opposizione
5 lamentando la violazione dell'art. 21 L. 24 febbraio 2006 n. 52 in relazione all'art 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80 del Ministero della
Giustizia recante il regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80
del Ministro della Giustizia disciplina i compensi per l'attività ordinaria di custodia dei beni mobili;
il comma 1 del citato art. 2 prevede che, per le attività descritte al comma 2 dello stesso articolo, spetta al custode un compenso percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare.
Nel caso di specie non vi è stata alcuna aggiudicazione o assegnazione di lotti immobiliari in quanto il creditore procedente ha rinunciato all'esecuzione per intervenuta transazione con il debitore;
pertanto, la somma che deve essere presa in considerazione per la liquidazione dei compensi in favore del custode non doveva essere quella relativa all'intero compendio immobiliare, bensì soltanto quella relativa alla quota del 50% del valore dell'immobile, ascrivibile alla quota di proprietà
dell'esecutato, che ammontava ad euro 68.744,00 e che, dedotta la riduzione del valore del 15% sull'intero (pari ad euro 20.623,20)
ammontava ad euro 58.438,40.
Il compenso del custode dunque andava calcolato su tale importo:
sulla quota di 25.000 euro al 3% = euro 750,00;
sulla residua quota di euro 33.438,40 = euro 334,38,
in totale euro 1.084,38, e non euro 1.438,73 oltre IVA, come richiesto.
Inoltre, l'art. 2, commi 3 e 4, del medesimo decreto così dispone:
6 “3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento,
sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.
4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, è diminuito fino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità
dell'incarico.”
Nel caso di specie, come dallo stesso custode evidenziato nella propria relazione, il compenso va quindi diminuito in ragione della ridotta complessità dell'incarico.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la parziale modifica del decreto impugnato, nella parte in cui quantifica in euro 1.438,73 oltre IVA il compenso liquidato al custode, da rideterminare – a norma dell'art. 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80 del
Ministro della Giustizia, operando la riduzione in proporzione all'attività
effettivamente svolta e della non elevata complessità dell'incarico – nella minor somma di euro 900 oltre IVA.
In considerazione della natura della questione esaminata e dell'assenza di opposizione da parte dell'I.V.G. nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15/04/2024 l'Avv.
[...]
, così provvede: Pt_1
7 1) in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode I.V.G., emesso nel giudizio di espropriazione immobiliare iscritto al n. 46/2023 R.G.E.I. del Tribunale
di Belluno, depositato in data 5 aprile 2024 e comunicato dalla
Cancelleria il giorno 8 aprile 2024, ed in parziale modifica del decreto impugnato, determina l'importo dovuto al custore in euro 900 oltre IVA,
fermo il resto;
2) nulla sulle spese.
Belluno, 17.4.2025
Il giudice
Umberto Giacomelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 febbraio 2024 effettuato sopralluogo presso la cantina di pertinenza dell'immobile staggito con l'assistenza del C.T.U., Dott. Persona_1
al fine di provvedere all'espletamento delle operazioni peritali.
[...]
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno nella persona del giudice dott. Umberto Giacomelli
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 250/2024 promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024
Oggetto: altri istituti e da leggi speciali Avv. (C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTI NON COSTITUITI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
sulle seguenti
Conclusioni del RICORRENTE:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, revocare il decreto di liquidazione opposto e per l'effetto liquidare il compenso del custode nella misura minima tabellare ridotta della metà, ovvero nella misura che
1 si riterrà equa, ma comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del ricorso;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode I.V.G., emesso dal giudice Dott. Gerbi Gersa
nell'ambito del giudizio di espropriazione immobiliare, iscritto al n.
46/2023 R.G.E.I. del Tribunale di Belluno, depositato il giorno 5 aprile
2024 e comunicato dalla Cancelleria via pec il giorno 8 aprile 2024.
Il ricorrente ha dedotto che:
1. con atto di pignoramento immobiliare in data 21 luglio 2023, emesso in forza di decreto ingiuntivo numero 232/2022 del 29 luglio 2022 nei confronti del sig. il ricorrente ha chiesto di procedersi ad CP_2
esecuzione espropriativa nei confronti del sig. e della CP_2
sig.ra comproprietari di un immobile sito in , via CP_3 CP_1
Bortolo Castellani numero 16, per la quota parte del 50% di proprietà del sig. CP_2
2. la causa veniva iscritta al ruolo generale E.I. al n. 46/2023 R.G. ed assegnata al giudice Dott.ssa Gerbi Gersa;
3. instaurato il contraddittorio e svolte le prime attività, veniva nominato quale CTU estimatore il Dr. e custode del Persona_1
Con compendio immobiliare pignorato l' di Belluno - Aste com Srl;
4. in data 6 marzo 2024 il CTU depositava la relazione di stima
2 definitiva, e quantificava in euro 116.864,80 il valore, a base d'asta,
dell'immobile per l'intero e in euro 68.744,00 il valore della quota del debitore esecutato signor con richiesta di liquidazione CP_2
del compenso;
5. con atto di transazione di data 13 marzo 2024 le parti si accordavano per una definizione bonaria della controversia con l'accordo di rinunciare all'esecuzione;
6. con istanza depositata in data 13 marzo 2024 l'istante rinunciava agli atti della procedura esecutiva e chiedeva l'estinzione del processo con la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
7. con istanza di data 25 marzo 2024, la società Aste com Srl chiedeva la liquidazione per l'attività di custodia giudiziaria, quantificata in euro
1634,92 oltre alla maggiorazione del 10% a titolo di rimborso forfettario e con riduzione del 20% in relazione all'attività effettivamente svolta oltre Iva, così descrivendo l'attività svolta:
"A seguito della nomina a Custode Giudiziario si provvedeva al recupero della documentazione concernente la posizione de qua.
Richiesto, tramite p.e.c., all'Ufficio Anagrafe del Comune di Belluno
(BL) il certificato di residenza dell'esecutata; si allega quanto ricevuto.
Trasmessa agli esecutati, tramite raccomandata a.r., comunicazione di nomina del Custode Giudiziario unitamente alle avvertenze per il debitore.
Contattato, tramite mail, l'esperto stimatore, dott. , al Persona_1
fine di concordare la data di accesso finalizzato all'espletamento delle operazioni peritali ed allo scopo di richiedere al medesimo la
3 trasmissione della documentazione tecnica relativa all'immobile staggito.
Richieste all'amministratore di condominio, tramite p.e.c., informazioni in merito all'ammontare del canone condominiale.
Sopralluoghi:
mensile e l'entità di eventuali spese condominiali insolute;
si allega quanto ricevuto.
Acquisito provvedimento del G.E. datato 22 febbraio 2022 con il quale
“invita il custode a rendere chiarimenti, non risultando il mancato accesso dalla relazione del 16.2.2024”
23 novembre 2023 effettuato sopralluogo presso l'immobile staggito.
Trovato l'esecutata, sig.ra la quale si dimostrava CP_3
collaborativa acconsentendo all'accesso e fornendo i propri recapiti telefonici. Esperita ricognizione esterna del cespite in questione.
Riscontrato un sufficiente stato di conservazione. Si provvederà ad effettuare il sopralluogo finalizzato all'espletamento delle operazioni peritali con l'esperto estimatore incaricato.
31 gennaio 2024 effettuato sopralluogo presso l'immobile staggito con l'assistenza del C.T.U., Dott. , al fine di provvedere Persona_1
all'espletamento delle operazioni peritali. Trovato l'esecutata, sig.ra
[...]
la quale si dimostrava collaborativa acconsentendo CP_3
l'accesso. Esperita ricognizione interna ed esterna del cespite in questione. Riscontrato un sufficiente stato di conservazione.
4 Trovato l'esecutato, sig. il quale collaborativo CP_2
acconsentiva l'accesso. Esperita ricognizione interna ed esterna.
Riscontrato un sufficiente stato di conservazione.
LOTTO UNICO PER L'INTERO: assunzione e svolgimento dell'incarico, fotocopie, spese di pubblicità, compenso e rimborso forfettario delle spese generali giusto Decreto n. 80/2009, così calcolato per scaglioni:
Valore di stima € 116.864,80
Su € 25.000,00 3,0% = Su € 75.000,00 1,0% = Su € 16.864,80
0,8% = Totale Parziale 1 euro 1.634,92:
+ 10% per spese di gestione euro163,49 = Totale Parziale 2 euro
1.798,41;
+ Riduzione per attività effettivamente svolta - euro 359,68
- TOTALE euro 1.438,73 + iva”.
Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca del decreto di liquidazione opposto e per l'effetto la liquidazione del compenso del custode nella misura minima tabellare ridotta della metà, o nella misura ritenuta equa,
comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del ricorso.
All'udienza del 17.4.2025 il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta ed ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto che il decreto impugnato appare sproporzionato,
illegittimo ed errato in fatto e in diritto ed ha proposto opposizione
5 lamentando la violazione dell'art. 21 L. 24 febbraio 2006 n. 52 in relazione all'art 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80 del Ministero della
Giustizia recante il regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80
del Ministro della Giustizia disciplina i compensi per l'attività ordinaria di custodia dei beni mobili;
il comma 1 del citato art. 2 prevede che, per le attività descritte al comma 2 dello stesso articolo, spetta al custode un compenso percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare.
Nel caso di specie non vi è stata alcuna aggiudicazione o assegnazione di lotti immobiliari in quanto il creditore procedente ha rinunciato all'esecuzione per intervenuta transazione con il debitore;
pertanto, la somma che deve essere presa in considerazione per la liquidazione dei compensi in favore del custode non doveva essere quella relativa all'intero compendio immobiliare, bensì soltanto quella relativa alla quota del 50% del valore dell'immobile, ascrivibile alla quota di proprietà
dell'esecutato, che ammontava ad euro 68.744,00 e che, dedotta la riduzione del valore del 15% sull'intero (pari ad euro 20.623,20)
ammontava ad euro 58.438,40.
Il compenso del custode dunque andava calcolato su tale importo:
sulla quota di 25.000 euro al 3% = euro 750,00;
sulla residua quota di euro 33.438,40 = euro 334,38,
in totale euro 1.084,38, e non euro 1.438,73 oltre IVA, come richiesto.
Inoltre, l'art. 2, commi 3 e 4, del medesimo decreto così dispone:
6 “3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento,
sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.
4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, è diminuito fino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità
dell'incarico.”
Nel caso di specie, come dallo stesso custode evidenziato nella propria relazione, il compenso va quindi diminuito in ragione della ridotta complessità dell'incarico.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la parziale modifica del decreto impugnato, nella parte in cui quantifica in euro 1.438,73 oltre IVA il compenso liquidato al custode, da rideterminare – a norma dell'art. 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80 del
Ministro della Giustizia, operando la riduzione in proporzione all'attività
effettivamente svolta e della non elevata complessità dell'incarico – nella minor somma di euro 900 oltre IVA.
In considerazione della natura della questione esaminata e dell'assenza di opposizione da parte dell'I.V.G. nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15/04/2024 l'Avv.
[...]
, così provvede: Pt_1
7 1) in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode I.V.G., emesso nel giudizio di espropriazione immobiliare iscritto al n. 46/2023 R.G.E.I. del Tribunale
di Belluno, depositato in data 5 aprile 2024 e comunicato dalla
Cancelleria il giorno 8 aprile 2024, ed in parziale modifica del decreto impugnato, determina l'importo dovuto al custore in euro 900 oltre IVA,
fermo il resto;
2) nulla sulle spese.
Belluno, 17.4.2025
Il giudice
Umberto Giacomelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 febbraio 2024 effettuato sopralluogo presso la cantina di pertinenza dell'immobile staggito con l'assistenza del C.T.U., Dott. Persona_1
al fine di provvedere all'espletamento delle operazioni peritali.
[...]