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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 07.04.2025 ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 2603/ 2020 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Annese del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Ceglie Messapica (BR) via Sant'Anna 140 è elettivamente domiciliata,
attrice contro
(cf : ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo De Leonardis del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Ceglie Messapica (BR) via Lombroso 8 è elettivamente domiciliato,
convenuto
***
Ogg: Domanda risarcimento danni ex art. 2043 cc
***
Conclusioni Per l'attrice:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. in Controparte_1 ordine a tutti quanti i danni subiti in capo alla sig. per le Parte_1 motivazioni tutte enucleate sia in punto di fatto che di diritto e comunque come già documentalmente provato;
- per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice nella somma di euro 31.846,81 per le motivazioni tutte indicate in narrativa, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- di conseguenza, condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze, oltre accessori come per legge, del presente giudizio, la cui quantificazione dovrà essere valutata dall'On.le Giudicante ex art. 96 cpc per tutte le motivazioni di cui in premessa ed anche in considerazione del fatto che non vi è stato né riscontro, né adesione alla negoziazione assistita, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Per il convenuto:
- rigettare la domanda perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite La Difese presenti discute la causa, riportandosi ai rilievi di cui agli scritti tutti, note conclusive e verbale odierno.
***
Svolgimento del processo Veniva introdotta da l'azione di risarcimento per le lesioni (art. 582 co. Parte_1
1 cp) e minaccia (art. 612 co. 2 cp) subite dal familiare , reati Controparte_1
accertati con vincolo della continuazione in sede penale con pronuncia di condanna della Corte d'Appello di Lecce n. 1554/ 2018 Reg. Sent. nel procedimento contrassegnato dal n.ro 2576/ 2016 R.G.- 4678/ 2011 RGN, divenuta irrevocabile in data 21.03.2019 (si cfr. Docc. 1, 2, 3 fasc. attrice).
Si esponeva il diritto al ristoro dei danni fisici e morali, oltre al mancato riscontro in sede di negoziazione assistita.
Si costituiva il convenuto, rappresentando che la ricostruzione dei fatti in sede penale avesse evidenziando anomalie in ordine alla loro concreta sussistenza e che la loro quantificazione risultasse priva di specificazione ai fini del vaglio difensivo.
In esito alla mancata adesione del convenuto alla proposta conciliativa del Magistrato, venivano concessi i termini per le memorie. Con ordinanza del 13.10.2022, rigettata ogni ulteriore richiesta, veniva accolta ctu medica con nomina del Dott. . Persona_1
Fissata la udienza di discussione, con decreto Presidente del Tribunale del 07.05.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante.
Disposto il decreto di fissazione innanzi a sé e verificato il mancato deposito della relazione di ctu, il fascicolo veniva rimesso sul ruolo per il completamento dell'adempimento con discussione alla udienza 07.04.2025 cui seguiva la pronuncia della presente sentenza.
In fatto e diritto
La pronuncia penale irrevocabile da cui trae origine il petitum concerne i delitti di cui all'art. 582 cp per avere – ndr Lodeserto A- volontariamente cagionato lesioni, mediante graffi e pugni sferrati sulla guancia sinistra ed alla testa- consistite in cefalea in riferita contusione cranica, ecchimosi guancia sinistra” dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in gg. 5> ed art. 612 cp per avere offeso
l'onore ed il decoro di , profferendo al suo indirizzo la frase del Parte_1 seguente tenore “brutta puttana e villana”, minacciandola contemporaneamente di un grave danno ingiusto, dicendole “se non andate via vi ammazzerò con le mie mani, sparisci puttana e fai sparire quel malato di tuo figlio, perché quello che ti ho fatto
Pagina 2 adesso è solo l'inizio, poi passo all'uso del coltello e della spranga che ho preparato per voi e stati sicura che vi ucciderò> .
Tale premessa va coniugata al principio della autonomia, parità degli ordini giurisdizionali (si cfr. Cass. Sez. Un. 26/01/2011 n. 1768) e contemperata dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, come è per l'art. 651 c.p.p. applicabile al caso in esame.
Secondo costante insegnamento, per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) oltre alle circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
La ricostruzione storico-dinamica è quindi preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile sull'episodio in sè.
Rimane fermo che sia consentita la valutazione di altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio demandato, come può essere il comportamento della parte lesa e/o altri aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (vedi precedenti:
Cass. 28/03/2001 n. 4504; Cass. 28/05/2015 n. 11117; Cass. 01/03/2004 n. 4118; Cass.
28/09/2004 n. 19387).
Il giudice civile, perciò, ben può procedere ad una verifica di circostanze relative alla domanda scaturita dal giudizio penale irrevocabile e da questo non “coperte” (si cfr.
Cass. Civ. Sez. III sentenza 13.06.2018 n. 15392), andando considerato che nel vaglio offerto dalla sentenza penale di primo grado n. 1520/ 2016 Reg. Sent Tribunale di
Brindisi, confermata in appello con riguardo alle risultanze fattuali, alla pag. 2 viene rilevata la minore portata patologica dell'ematoma rispetto alla paventata escoriazione, in confutazione alle dichiarazioni del Dott. , consulente di parte civile limitatosi Per_2
ad una analisi delle fotografie e referto ospedaliero.
In merito alla lesione in sé sono versate in atti la certificazione del Pronto Soccorso e l'esame Tac del 20.05.2011 con diagnosi di “cefalea in riferita contusione cranica, ecchimosi guancia sx con prognosi di gg. 5” e prescrizione di terapia e riposo per gg.
30.
Pagina 3 Seguono temporalmente in data 23/06/2011, 01/08/2011, 01/09/2011 e in data
11/10/2011 controlli privati del Dott. che concludeva per disturbo post Pt_2 traumatico da stress ad evoluzione cronica secondaria all'evento subito (aggressione), valutando il danno nella misura dell'8 – 10% della totale con una temporanea di 35 giorni a totale e di 90 giorni a parziale.
La ctu Dott. , a sua volta, dando atto dello scemato quadro da stress Persona_1 traumatico provocato dal datato evento, più verosimilmente attribuibile nell'attualità allo stato di senescenza, conferma le discrete generali condizioni della paziente in relazione all'età, scevre da conseguenze permanenti rispetto al fatto, riportando una diagnosi di stress traumatico, in conciliabile rapporto di causalità rispetto alla dinamica dell'aggressione subita, incidente in percentuale dal 2% al 5% con invalidità temporanea assoluta per 35 giorni e parziale per ulteriori 90, andando esclusa una ripercussione su capacità lavorativa specifica.
Tanto esposto, rileva il Giudicante che le risultanze peritali vadano ridimensionate in ragione della vaghezza del margine indicato dal ctu tra il 2% ed il 5% senza adeguata motivazione scientifica, della contraddizione dal ctu rappresentata tra il buono stato di buona salute e la assenza di attuale patologia, della lievità della escoriazione certificata in ospedale nonché dall'insussistenza di oggettiva lesione alla verifica strumentale tac del cranio (: “cefalea in riferita contusione cranica” ).
Un adeguamento congruo del danno all'evento consente di riconoscere il danno permanente entro una percentuale del 1% quale stress riportato di cui la vittima conserva traccia mnesica alla sollecitazione del ricordo connessa a reazione ansiosa.
Si ritiene, invece, conforme il periodo di itt ed itp indicato poiché compatibile alla brutalità dell'accadimento improvviso, minaccioso e lesivo perpetrato dall'autore sulla familiare anziana di anni 75, andando osservato che il ctu non abbia quantificato in percentuale la voce di itp determinata in gg. 90. Quest'ultima, in carenza di ulteriori elementi fattuali e clinici, viene circoscritta nella percentuale del 25% per gg.90 stimati proporzionati alla stabilizzazione psicologica complessiva rispetto all'evento in sé ed alla diagnosi riportata.
Opportuno riferimento ai fini della quantificazione è la Tabella di Milano, riconosciuta quale documento para-normativo (Cass. Civ. 12408/ 2011) perché idoneo a garantire
Pagina 4 uniformità pecuniaria di base in rapporto al valore punto del danno biologico e da essere liquidati secondo il parametro ad oggi in vigore (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. ordinanza n.
19229/ 2022 dep. il 15 giugno 2022).
Non essendo stati provati peculiari indici di personalizzazione, la misura risarcitoria viene, perciò, determinata come di seguito.
Si stabilisce per l'attrice di anni 75 al tempo dell'episodio, un totale di euro 3.847,40 di cui euro 947,30 per il danno biologico permanente (punto percentuale pari ad 1%), euro
1.657,20 per itt di gg. 30 ed euro 1.242,90 per itp di gg. 90 al 25% (indennità giornaliera per e. 55,24)
Tramutato il debito di valore in debito di valuta a questo andranno applicati gli interessi compensativi dalla data dell'evento al giorno del soddisfo : “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”.
In ultimo, per completezza si espone che in assenza di ulteriori allegazioni, vada esclusa la voce attinente al danno morale per la sua intrinseca autonomia ontologica.
L'esito del giudizio involge la condanna del convenuto alle competenze di lite nella misura di euro 2.000,00 secondo parametri aggiornati Dm 55/2014 per scaglione medio rispetto al valore riconosciuto della domanda e per fasi su base media attesa la semplicità del giudizio e ridotta istruttoria, limitata alla sola ctu, e fase conclusiva concentrata in breve unica nota scritta, previo contenimento del 30% ex art. 4 co. 4 in assenza di questioni di fatto o diritto
Per posizioni giurisprudenziali conformi in tema di liquidazione delle spese processuali
(si cfr. C. Cass. ord. 1554/ 2020; C. Cass. n 11610/ 2018; C. Cass. n. 2386/ 2017 ) in base all'art. 4 co.1 DM 55/ 14 e succ. mod. il giudice può diminuire od aumentare i limiti purchè ne dia giustificazione e purchè non violi il principio di cui all'art. 2233 cc.
Pagina 5 A loro volta, le spese e competenze di ctu, vengono poste in via definitiva a carico del convenuto.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertato il nesso causale tra il danno riportato dall'attrice e la condotta del convenuto, dichiara responsabile del Controparte_1
risarcimento del danno civile nei confronti di;
Parte_1 per l'effetto,
condanna al risarcimento di euro 3.847,40 nei confronti di Parte_3
oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data Parte_1
del fatto al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite per euro 2.000,00 Parte_3
oltre a spese forf, iva e Cassa Avvocati, e spese vive di giudizio documentate;
dispone in via definitiva la condanna di al pagamento dei Parte_3
compensi di Ctu, come liquidati.
Brindisi, 07-08.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 6
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 07.04.2025 ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 2603/ 2020 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Annese del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Ceglie Messapica (BR) via Sant'Anna 140 è elettivamente domiciliata,
attrice contro
(cf : ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo De Leonardis del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Ceglie Messapica (BR) via Lombroso 8 è elettivamente domiciliato,
convenuto
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Ogg: Domanda risarcimento danni ex art. 2043 cc
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Conclusioni Per l'attrice:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. in Controparte_1 ordine a tutti quanti i danni subiti in capo alla sig. per le Parte_1 motivazioni tutte enucleate sia in punto di fatto che di diritto e comunque come già documentalmente provato;
- per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice nella somma di euro 31.846,81 per le motivazioni tutte indicate in narrativa, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- di conseguenza, condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze, oltre accessori come per legge, del presente giudizio, la cui quantificazione dovrà essere valutata dall'On.le Giudicante ex art. 96 cpc per tutte le motivazioni di cui in premessa ed anche in considerazione del fatto che non vi è stato né riscontro, né adesione alla negoziazione assistita, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Per il convenuto:
- rigettare la domanda perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite La Difese presenti discute la causa, riportandosi ai rilievi di cui agli scritti tutti, note conclusive e verbale odierno.
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Svolgimento del processo Veniva introdotta da l'azione di risarcimento per le lesioni (art. 582 co. Parte_1
1 cp) e minaccia (art. 612 co. 2 cp) subite dal familiare , reati Controparte_1
accertati con vincolo della continuazione in sede penale con pronuncia di condanna della Corte d'Appello di Lecce n. 1554/ 2018 Reg. Sent. nel procedimento contrassegnato dal n.ro 2576/ 2016 R.G.- 4678/ 2011 RGN, divenuta irrevocabile in data 21.03.2019 (si cfr. Docc. 1, 2, 3 fasc. attrice).
Si esponeva il diritto al ristoro dei danni fisici e morali, oltre al mancato riscontro in sede di negoziazione assistita.
Si costituiva il convenuto, rappresentando che la ricostruzione dei fatti in sede penale avesse evidenziando anomalie in ordine alla loro concreta sussistenza e che la loro quantificazione risultasse priva di specificazione ai fini del vaglio difensivo.
In esito alla mancata adesione del convenuto alla proposta conciliativa del Magistrato, venivano concessi i termini per le memorie. Con ordinanza del 13.10.2022, rigettata ogni ulteriore richiesta, veniva accolta ctu medica con nomina del Dott. . Persona_1
Fissata la udienza di discussione, con decreto Presidente del Tribunale del 07.05.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante.
Disposto il decreto di fissazione innanzi a sé e verificato il mancato deposito della relazione di ctu, il fascicolo veniva rimesso sul ruolo per il completamento dell'adempimento con discussione alla udienza 07.04.2025 cui seguiva la pronuncia della presente sentenza.
In fatto e diritto
La pronuncia penale irrevocabile da cui trae origine il petitum concerne i delitti di cui all'art. 582 cp per avere – ndr Lodeserto A- volontariamente cagionato lesioni, mediante graffi e pugni sferrati sulla guancia sinistra ed alla testa- consistite in cefalea in riferita contusione cranica, ecchimosi guancia sinistra” dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in gg. 5> ed art. 612 cp per avere offeso
l'onore ed il decoro di , profferendo al suo indirizzo la frase del Parte_1 seguente tenore “brutta puttana e villana”, minacciandola contemporaneamente di un grave danno ingiusto, dicendole “se non andate via vi ammazzerò con le mie mani, sparisci puttana e fai sparire quel malato di tuo figlio, perché quello che ti ho fatto
Pagina 2 adesso è solo l'inizio, poi passo all'uso del coltello e della spranga che ho preparato per voi e stati sicura che vi ucciderò> .
Tale premessa va coniugata al principio della autonomia, parità degli ordini giurisdizionali (si cfr. Cass. Sez. Un. 26/01/2011 n. 1768) e contemperata dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, come è per l'art. 651 c.p.p. applicabile al caso in esame.
Secondo costante insegnamento, per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) oltre alle circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
La ricostruzione storico-dinamica è quindi preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile sull'episodio in sè.
Rimane fermo che sia consentita la valutazione di altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio demandato, come può essere il comportamento della parte lesa e/o altri aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (vedi precedenti:
Cass. 28/03/2001 n. 4504; Cass. 28/05/2015 n. 11117; Cass. 01/03/2004 n. 4118; Cass.
28/09/2004 n. 19387).
Il giudice civile, perciò, ben può procedere ad una verifica di circostanze relative alla domanda scaturita dal giudizio penale irrevocabile e da questo non “coperte” (si cfr.
Cass. Civ. Sez. III sentenza 13.06.2018 n. 15392), andando considerato che nel vaglio offerto dalla sentenza penale di primo grado n. 1520/ 2016 Reg. Sent Tribunale di
Brindisi, confermata in appello con riguardo alle risultanze fattuali, alla pag. 2 viene rilevata la minore portata patologica dell'ematoma rispetto alla paventata escoriazione, in confutazione alle dichiarazioni del Dott. , consulente di parte civile limitatosi Per_2
ad una analisi delle fotografie e referto ospedaliero.
In merito alla lesione in sé sono versate in atti la certificazione del Pronto Soccorso e l'esame Tac del 20.05.2011 con diagnosi di “cefalea in riferita contusione cranica, ecchimosi guancia sx con prognosi di gg. 5” e prescrizione di terapia e riposo per gg.
30.
Pagina 3 Seguono temporalmente in data 23/06/2011, 01/08/2011, 01/09/2011 e in data
11/10/2011 controlli privati del Dott. che concludeva per disturbo post Pt_2 traumatico da stress ad evoluzione cronica secondaria all'evento subito (aggressione), valutando il danno nella misura dell'8 – 10% della totale con una temporanea di 35 giorni a totale e di 90 giorni a parziale.
La ctu Dott. , a sua volta, dando atto dello scemato quadro da stress Persona_1 traumatico provocato dal datato evento, più verosimilmente attribuibile nell'attualità allo stato di senescenza, conferma le discrete generali condizioni della paziente in relazione all'età, scevre da conseguenze permanenti rispetto al fatto, riportando una diagnosi di stress traumatico, in conciliabile rapporto di causalità rispetto alla dinamica dell'aggressione subita, incidente in percentuale dal 2% al 5% con invalidità temporanea assoluta per 35 giorni e parziale per ulteriori 90, andando esclusa una ripercussione su capacità lavorativa specifica.
Tanto esposto, rileva il Giudicante che le risultanze peritali vadano ridimensionate in ragione della vaghezza del margine indicato dal ctu tra il 2% ed il 5% senza adeguata motivazione scientifica, della contraddizione dal ctu rappresentata tra il buono stato di buona salute e la assenza di attuale patologia, della lievità della escoriazione certificata in ospedale nonché dall'insussistenza di oggettiva lesione alla verifica strumentale tac del cranio (: “cefalea in riferita contusione cranica” ).
Un adeguamento congruo del danno all'evento consente di riconoscere il danno permanente entro una percentuale del 1% quale stress riportato di cui la vittima conserva traccia mnesica alla sollecitazione del ricordo connessa a reazione ansiosa.
Si ritiene, invece, conforme il periodo di itt ed itp indicato poiché compatibile alla brutalità dell'accadimento improvviso, minaccioso e lesivo perpetrato dall'autore sulla familiare anziana di anni 75, andando osservato che il ctu non abbia quantificato in percentuale la voce di itp determinata in gg. 90. Quest'ultima, in carenza di ulteriori elementi fattuali e clinici, viene circoscritta nella percentuale del 25% per gg.90 stimati proporzionati alla stabilizzazione psicologica complessiva rispetto all'evento in sé ed alla diagnosi riportata.
Opportuno riferimento ai fini della quantificazione è la Tabella di Milano, riconosciuta quale documento para-normativo (Cass. Civ. 12408/ 2011) perché idoneo a garantire
Pagina 4 uniformità pecuniaria di base in rapporto al valore punto del danno biologico e da essere liquidati secondo il parametro ad oggi in vigore (si cfr. ex pluris, Cass. Civ. ordinanza n.
19229/ 2022 dep. il 15 giugno 2022).
Non essendo stati provati peculiari indici di personalizzazione, la misura risarcitoria viene, perciò, determinata come di seguito.
Si stabilisce per l'attrice di anni 75 al tempo dell'episodio, un totale di euro 3.847,40 di cui euro 947,30 per il danno biologico permanente (punto percentuale pari ad 1%), euro
1.657,20 per itt di gg. 30 ed euro 1.242,90 per itp di gg. 90 al 25% (indennità giornaliera per e. 55,24)
Tramutato il debito di valore in debito di valuta a questo andranno applicati gli interessi compensativi dalla data dell'evento al giorno del soddisfo : “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”.
In ultimo, per completezza si espone che in assenza di ulteriori allegazioni, vada esclusa la voce attinente al danno morale per la sua intrinseca autonomia ontologica.
L'esito del giudizio involge la condanna del convenuto alle competenze di lite nella misura di euro 2.000,00 secondo parametri aggiornati Dm 55/2014 per scaglione medio rispetto al valore riconosciuto della domanda e per fasi su base media attesa la semplicità del giudizio e ridotta istruttoria, limitata alla sola ctu, e fase conclusiva concentrata in breve unica nota scritta, previo contenimento del 30% ex art. 4 co. 4 in assenza di questioni di fatto o diritto
Per posizioni giurisprudenziali conformi in tema di liquidazione delle spese processuali
(si cfr. C. Cass. ord. 1554/ 2020; C. Cass. n 11610/ 2018; C. Cass. n. 2386/ 2017 ) in base all'art. 4 co.1 DM 55/ 14 e succ. mod. il giudice può diminuire od aumentare i limiti purchè ne dia giustificazione e purchè non violi il principio di cui all'art. 2233 cc.
Pagina 5 A loro volta, le spese e competenze di ctu, vengono poste in via definitiva a carico del convenuto.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertato il nesso causale tra il danno riportato dall'attrice e la condotta del convenuto, dichiara responsabile del Controparte_1
risarcimento del danno civile nei confronti di;
Parte_1 per l'effetto,
condanna al risarcimento di euro 3.847,40 nei confronti di Parte_3
oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data Parte_1
del fatto al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite per euro 2.000,00 Parte_3
oltre a spese forf, iva e Cassa Avvocati, e spese vive di giudizio documentate;
dispone in via definitiva la condanna di al pagamento dei Parte_3
compensi di Ctu, come liquidati.
Brindisi, 07-08.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 6