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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 4376/2023 R.G, promossa da: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Carmela Bocchetti e Alessandro Librino;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avv.ti Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
nonché' contro Controparte_2
Partita IVA: - in persona del legale
[...] P.IVA_1 sentante pro – te
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5/3/2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva della presunta pretesa creditoria e dell'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 30 gennaio 2015, emesso in data 2.2.2023 e notificatole in data 14 febbraio 2023, con cui l' di CP_2
Napoli le comunicava di vantare una presunta pretesa creditoria per l'importo complessivo di €. 26.491,41., nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, l'illegittimità, l'arbitrarietà, la vessatorietà e l'inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' , l'intervenuta decadenza della stessa, e per l'effetto, CP_2 annullarsi l'invito a regolarizzare e le presunte pretese creditorie impugnate, essendo le stesse nulle ed inefficaci.
Esponeva che in data 14.02.2023 l' – sede di Napoli – le aveva CP_2 notificato l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva ex art. 4 comma 1 del DM 30 gennaio 2015, emesso in data 2.2.2023, con cui le comunicava di vantare nei propri confronti una presunta pretesa creditoria pari ad €. 26.491,41. Evidenziava che l'invito opposto aveva ad oggetto la posizione di debito n. 28019545, relativa al periodo 2018/01 – 2017/01- 2016/01-2011/01. Asseriva, altresì, che da tale invito a regolarizzare emergeva che la pretesa creditoria vantata dall' aveva ad oggetto il presunto CP_2 mancato pagamento dei carichi di ruolo correlati alle seguenti posizioni, mai notificati :
• Posizione n. 28019545, relativa al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2018/01, dell'importo di €. 5.394,86+euro 1.569,09 per sanzioni= totale 6.963,95. Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, relativa al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2017/01, dell'importo di €. 0,00+euro 16,40 per sanzioni= totale 16,40.
Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, relatia al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2017/01, dell'importo di €. 0,00+euro 31,64 per sanzioni= totale 31,64.
Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, relativa al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2016/01, dell'importo di €. 502,76+euro 217,53 per sanzioni= totale 720,29. Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, to omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2011/01, dell'importo di €. 10.246,15+euro 8.512,98 per sanzioni= totale 18.759,13. Ente creditore: DI NAPOLI. CP_3
Dichiarava, altresì, di avere interesse ad impugnare tale invito poiché, avendo presentato apposita istanza per il rinnovo della concessione del monopolio correlato all'attività da lei esercitata, le si rendeva necessaria l'emissione del DURC, emissione che in presenza di irregolarità contributive può essere negata. In data 13.11.2023, l' ritualmente costituitasi, eccepiva la
CP_2 carenza di legittimazione della , nel merito la fondatezza
CP_2 della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Preliminarmente, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , poiché la cessione e cartolarizzazione dei
CP_2 crediti oggetto i crediti maturati ed accertati
CP_2 successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Oggetto del presente giudizio è l'invito rivolto dall' alla CP_2 ricorrente a regolarizzare la propria posizione contributiva.
Tuttavia, tale atto, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, non è stato preceduto dalla notifica degli atti ad esso presupposti, come i vari avvisi bonari, ad esso correlati.
Nel caso in esame, infatti, i documenti versati in atti dall' , su cui CP_2 ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, non hanno alcun valore probatorio, attesa la mera allegazione dell'invio in data 26 febbraio 2021 della comunicazione di debito n. 510028019545K4202102, con cui l'istituto resistente comunicava alla resistente che: “dalla verifica dei suoi redditi d'impresa, per gli anni di imposta indicati nel prospetto riepilogativo ( 2016) , era stato accertato un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, correlato alla Gestione artigiani/commercianti dell . Tale importo CP_2
é stato determinato anche tenendo conto di qua ventualmente verificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973”, intimandole dunque, esclusivamente il versamento della somma di euro 623,44.
Dunque, l'invito impugnato deve essere annullato, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( sent. Cassazione Sez.un., n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dall' per l'irrogazione di tale invito a CP_2 regolarizzare la posizione contributiva, l'opposizione va dunque accolta. Spese alla soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla l'invito a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente, emesso in data 2.2.2023 e notificato in data 14/02/2023 dall' ; CP_2
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_2 in euro 2.695,00, rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 13/6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 4376/2023 R.G, promossa da: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Carmela Bocchetti e Alessandro Librino;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avv.ti Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
nonché' contro Controparte_2
Partita IVA: - in persona del legale
[...] P.IVA_1 sentante pro – te
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5/3/2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva della presunta pretesa creditoria e dell'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 30 gennaio 2015, emesso in data 2.2.2023 e notificatole in data 14 febbraio 2023, con cui l' di CP_2
Napoli le comunicava di vantare una presunta pretesa creditoria per l'importo complessivo di €. 26.491,41., nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, l'illegittimità, l'arbitrarietà, la vessatorietà e l'inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' , l'intervenuta decadenza della stessa, e per l'effetto, CP_2 annullarsi l'invito a regolarizzare e le presunte pretese creditorie impugnate, essendo le stesse nulle ed inefficaci.
Esponeva che in data 14.02.2023 l' – sede di Napoli – le aveva CP_2 notificato l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva ex art. 4 comma 1 del DM 30 gennaio 2015, emesso in data 2.2.2023, con cui le comunicava di vantare nei propri confronti una presunta pretesa creditoria pari ad €. 26.491,41. Evidenziava che l'invito opposto aveva ad oggetto la posizione di debito n. 28019545, relativa al periodo 2018/01 – 2017/01- 2016/01-2011/01. Asseriva, altresì, che da tale invito a regolarizzare emergeva che la pretesa creditoria vantata dall' aveva ad oggetto il presunto CP_2 mancato pagamento dei carichi di ruolo correlati alle seguenti posizioni, mai notificati :
• Posizione n. 28019545, relativa al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2018/01, dell'importo di €. 5.394,86+euro 1.569,09 per sanzioni= totale 6.963,95. Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, relativa al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2017/01, dell'importo di €. 0,00+euro 16,40 per sanzioni= totale 16,40.
Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, relatia al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2017/01, dell'importo di €. 0,00+euro 31,64 per sanzioni= totale 31,64.
Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, relativa al presunto omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2016/01, dell'importo di €. 502,76+euro 217,53 per sanzioni= totale 720,29. Ente creditore: CP_3
• Posizione n. 28019545, to omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 2011/01, dell'importo di €. 10.246,15+euro 8.512,98 per sanzioni= totale 18.759,13. Ente creditore: DI NAPOLI. CP_3
Dichiarava, altresì, di avere interesse ad impugnare tale invito poiché, avendo presentato apposita istanza per il rinnovo della concessione del monopolio correlato all'attività da lei esercitata, le si rendeva necessaria l'emissione del DURC, emissione che in presenza di irregolarità contributive può essere negata. In data 13.11.2023, l' ritualmente costituitasi, eccepiva la
CP_2 carenza di legittimazione della , nel merito la fondatezza
CP_2 della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Preliminarmente, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , poiché la cessione e cartolarizzazione dei
CP_2 crediti oggetto i crediti maturati ed accertati
CP_2 successivamente al 1° gennaio 2006. Dunque i crediti oggetto della presente disamina non rientrano nell'arco temporale previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Oggetto del presente giudizio è l'invito rivolto dall' alla CP_2 ricorrente a regolarizzare la propria posizione contributiva.
Tuttavia, tale atto, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, non è stato preceduto dalla notifica degli atti ad esso presupposti, come i vari avvisi bonari, ad esso correlati.
Nel caso in esame, infatti, i documenti versati in atti dall' , su cui CP_2 ex art. 2697 c.c. grava l'onere della prova, non hanno alcun valore probatorio, attesa la mera allegazione dell'invio in data 26 febbraio 2021 della comunicazione di debito n. 510028019545K4202102, con cui l'istituto resistente comunicava alla resistente che: “dalla verifica dei suoi redditi d'impresa, per gli anni di imposta indicati nel prospetto riepilogativo ( 2016) , era stato accertato un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, correlato alla Gestione artigiani/commercianti dell . Tale importo CP_2
é stato determinato anche tenendo conto di qua ventualmente verificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973”, intimandole dunque, esclusivamente il versamento della somma di euro 623,44.
Dunque, l'invito impugnato deve essere annullato, attesa la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti, rilevante per consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa notificazione dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale collegato, poiché : “affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.” ( sent. Cassazione Sez.un., n. 5791/2008)
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dall' per l'irrogazione di tale invito a CP_2 regolarizzare la posizione contributiva, l'opposizione va dunque accolta. Spese alla soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla l'invito a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente, emesso in data 2.2.2023 e notificato in data 14/02/2023 dall' ; CP_2
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_2 in euro 2.695,00, rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 13/6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio