Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3117 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3117/2024 promossa in grado d'appello DA
Parte_1
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti LUIGI GOGLIA (C.F. ) e TANKRED THIEM (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio LGV Avvocati in Milano, C.F._2 via Privata Cesare Battisti n. 2.
APPELLANTE CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO TESTA (C.F. ), PAOLO C.F._3
DE CARLO (C.F. ), MATTEO VISIGALLI (C.F. ), C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4. APPELLATA
CONCLUSIONI
PER Parte_1
[...] In via principale, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano mutatis mutandis: Parte
“Nel merito 1. accertare e dichiarare che il contratto tra l'appellante e l'appellata CP_1
, conclusosi nel mese di marzo dell'anno 2010, è risolto per decorso inutile dei termini
[...] specificati nella diffida ad adempiere del 3 maggio 2013 e quindi per grave inadempimento della convenuta per fatto e colpa della stessa e comunque accertare e dichiarare la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ.; 2. per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione di tutti gli importi ad essa corrisposti dall'appellante, pari all'importo di euro 22.250,00
(ventiduemiladucentocinquanta/00);
3. in ogni caso, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appellata per fatto e colpa di quest'ultima per i fatti di cui in narrativa;
4. accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata anche per responsabilità extracontrattuale per i fatti di cui in narrativa;
5. in ogni caso, condannare l'appellata al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'appellante per gli accertamenti e dichiarazioni di cui ai punti che precedono ivi inclusi il
si chiede inoltre la condanna dell'appellata al pagamento di una provvisionale non inferiore ad euro 400,000,00 (euro quattrocentomila/00);
6. condannare l'appellata al risarcimento dei danni morali ed immateriali e di immagine tutti patiti e patiendi dall'appellante – con l'esclusione dei soli danni derivanti da una possibile violazione di diritti esclusivi brevettuali e/o concorrenziali e/o di know how e informazioni riservate che l'appellante si riserva di domandare in separata sede – con sentenza sull'an e con ordinanza di prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum – nella misura che verrà determinata sulla base degli atti di causa e delle presunzioni che ne derivano e in subordine anche mediante liquidazione degli stessi in via equitativa ex art. 1226 Cod. Civ., tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti;
7. per tutti gli importi di cui sopra si chiede la rivalutazione monetaria annuale e gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dal 1.07.2010 al saldo;
8. in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA;
In via istruttoria:
1. disporre l'escussione tramite rogatoria internazionale ex art. 204 co. 2 Cod. Proc. Civ. del Dott. (con domicilio professionale presso Convergent Photonics LLC, Testimone_1 East Main Street, Chicopee, Massachusetts, Stati Uniti d'America) al fine di svolgere nei suoi confronti l'interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che negli anni 2010 – 2013 ha svolto attività professionale presso la società italiana
[...]
sita in Solbiate Olona, attiva nella produzione di macchinari Laser destinati anche ad CP_1 applicazioni terapeutiche?
b) Vero che a partire dal mese di marzo 2010 la società è stata incaricata dalla CP_1 società austriaca , che agiva in persona del Ing. Parte_1
della realizzazione di due macchinari Laser, denominati “Fotelo”, destinati ad Per_1 applicazione terapeutiche? c) Vero che in diverse situazioni l'Ing. ha lamentato che il macchinario “Fotelo” non Per_1 corrispondesse a varie caratteristiche pattuite, lamentando tra l'altro un calo di potenza dei macchinari denominati “Fotelo”?
d) Vero che in data 24 giugno 2011 si è svolto un incontro con l'Ing. presso la società Per_1 al quale il teste ha personalmente preso parte? Controparte_1
e) Vero che durante tale incontro è stata effettuata una misurazione della potenza del macchinario
“Fotelo”?
f) Vero che dalla misurazione effettuata risultava un calo di potenza del 30%-40 %?
g) Vero che nel mese di agosto 2011 sono state effettuate varie misurazioni anche del secondo macchinario , tra cui un cosiddetto “long run test”? Per_2
h) Vero che in occasione del “long run test” risultava un calo di potenza del 40% rispetto alla misurazione effettuata nel momento della prima ricezione del laser?
i) Vero che il teste, in data 16 agosto 2011, ore 13.05, comunicava il risultato della misurazione all'Ing. mediante posta elettronica? (Si rammostra al testimone il documento n. 43, Per_1 fascicolo appellante, pag. 1-2, con la traduzione in italiano a pag. 6,7,8 del doc. 43 qui nuovamente allegato)
j) Vero che il diodo utilizzato nel macchinario realizzato da proveniva dall'azienda CP_1
DILAS? k) Vero che dopo aver effettuato le misurazioni del calo di potenza il macchinario è stato smontato ed è stata preparata la spedizione del diodo alla società DILAS?
l) Vero che Lei, per conto di , ha contattato la società DILAS per chiedere la CP_1 sostituzione del diodo? 2. ordinare alla l'esibizione della corrispondenza e dei documenti contrattuali che CP_2 la società fornitrice del diodo “DILAS” e/o comunque oggi denominata ha inviato alla CP_1
, a seguito della segnalazione avvenuta nel mese di agosto 2011, ai sensi dell'art. 210 Cod.
[...]
Proc. Civ.
3. rigettare i quattordici capitoli di prova formulati dalla in occasione della Seconda CP_2
Memoria integrativa ex art. 171 ter Cod. Proc. Civ. del giudizio di primo grado in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini di causa, così come meglio illustrato dall'appellante nel corso della propria Terza Memoria integrativa ex art. 171 ter Cod. Proc. Civ.; In subordine, in via istruttoria, rispetto alla domanda di cui al precedente punto:
4. disporre l'escussione dei testi indicati a prova contraria, sui capitoli di prova avversari ammessi nonché sui i capitoli di riprova formulati in occasione della Terza Memoria integrativa ex art. 171 ter Cod. Proc. Civ. del giudizio di primo grado con il teste ivi indicato”. In ogni caso: con vittoria di spese oltre IVA e CPA, ivi comprese spese ed eventuali anticipazioni di CTU e CTP, per entrambi i gradi di giudizio. PER Controparte_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da Pt_1 [...]
confermando in toto la sentenza n. 8679/2024 Parte_1 Parte_1
(R.G. 17157/2023) emessa dal Tribunale di Milano (dott. Grassi) in data 8 ottobre 2024. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione in data Pt_1 Parte_1
19-4-23 agiva in giudizio nei confronti di allegando di aver affidato il 19-3- Controparte_3
10 a quest'ultima l'opera di progettazione e costruzione di due prototipi laser idonei ai fini del loro utilizzo nella terapia fotodinamica e all'uopo certificati con marchio CE3 L'attrice allegava l'inadempimento della convenuta, in ragione della consegna da parte della stessa di uno solo dei due prototipi, del ritardo e della difformità rispetto a quanto richiesto, della consegna ritardata della dovuta certificazione.
Domandava, pertanto, di accertare la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida intimata il 3 maggio 2013, con condanna alla restituzione della parte di corrispettivo pagata e al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, indicato nella somma di € 400.000,00 quanto alla componente patrimoniale, invocando inoltre la responsabilità extracontrattuale della convenuta.
si costituiva in giudizio, negando qualsiasi proprio inadempimento e Controparte_1 argomentando, a sostegno della propria difesa, che il primo prototipo era stato consegnato e, a seguito di prove e aggiustamenti, reso perfettamente funzionante, tanto da ottenere la certificazione CE per l'uso nella medicina umana e da essere utilizzato per anni da parte dell'attore nella propria attività imprenditoriale e sostenendo la mancata consegna del secondo prototipo all'attore in ragione del mancato pagamento del saldo di € 4.250,00. La convenuta , pertanto, insisteva per il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza n. 8679/2024, pubblicata in data 8.10.2024, il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) respinge tutte le domande dell'attore; 2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 33.684,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
In particolare il giudice ha ritenuto che:
-la risoluzione automatica del contratto ex art. 1454 c.c. non fosse valida, poiché la diffida del 3 maggio 2013 non conteneva la dichiarazione di risoluzione automatica;
-rispetto alla richiesta di risoluzione giudiziale, non vi fosse un inadempimento grave da parte di atteso che il prototipo consegnato aveva ottenuto la certificazione CE e funzionato CP_1 per anni;
Parte
-il secondo prototipo non fosse stato consegnato in quanto non aveva pagato il saldo. Rigettava, infine, anche le domande di risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
, chiedendo, in totale riforma della sentenza, l'accoglimento del proposto appello per i
[...] motivi che di seguito verranno esaminati , mentre ne chiedeva il rigetto con Controparte_1 la conferma della sentenza gravata.
Disposta la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non merita accoglimento.
1.Con il primo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 che l'inadempimento di fosse di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. CP_1
Parte appellante lamenta, anzitutto, ritardi nella consegna del primo prototipo avvenuta a suo dire solo il 2 agosto 2010.
Censura, in particolare la sentenza laddove , nel ritenere il termine per la consegna del prototipo non essenziale si fonda sulla mail del 19-3-104 , senza considerare che con successiva mail del 29 marzo 2010 , aveva puntualizzato che avrebbe dovuto realizzare Parte_1 CP_1 entrambi i prototipi “ al più tardi entro il 30-aprile 2010” .
Osserva la corte che l'accordo intervenuto tra le parti non contemplava alcun termine essenziale per la consegna del prototipo: infatti, mentre la mail del 19-3-10 proveniente da fa riferimento CP_1
a un termine indicativo di quattro settimane per la consegna del prototipo, la successiva mail di conferma di PDT del 29-3-210 dice che il prototipo “sarà portato a compimento entro le prossime quattro settimane”. Dunque il termine di quattro settimane è il mero termine della controprestazione rispetto al quale non è esplicitamente espressa l'essenzialità né può essere desunta dalla natura del contratto atteso che anzi, trattandosi della fabbricazione di un prototipo ossia di un primo esemplare avrebbe richiesto una fase sperimentale i cui tempi non avrebbero potuto essere preventivati con certezza necessitando di test e aggiustamenti. In ogni caso, Il 27 maggio 2010, a distanza di due mesi dall'ordine, la società convenuta informava di Parte_1 avere ultimato la prima versione del prototipo che, veniva materialmente inviato in Austria il successivo 30 luglio 2010 . Parte
Del resto non ha dedotto capitoli di prova a dimostrazione del fatto che l'utilità del prototipo sarebbe venuta meno decorso il termine, anzi lo ha accettato e utilizzato nonostante il lamentato Parte ritardo nella consegna, ritardo che non ha prodotto danni in capo a che infatti non ha dedotto capitoli di prova in tal senso.
In ordine ai ritardi di cui si duole l'appellante con riferimento alla marcatura CE ( avvenuta il 24 giugno 2011) emerge dal contratto che per l'ottenimento della stessa era pacificamente necessaria una condotta collaborativa di 5 e risulta che l'invio da parte della stessa della Parte_1 documentazione necessaria sia stata integrata in più fasi contribuendo al ritardo nello sbrigo della pratica;
in ogni caso, le parti non avevano stabilito alcun termine per l'ottenimento della certificazione e, comunque, tale certificazione fu ottenuta ( peraltro con altro farmaco già presente sul mercato;
ugualmente dicasi per il ritardo lamentato nella consegna del manuale di istruzioni del macchinario, posto tra l'altro che l'attrice lo ha ampiamente utilizzato e ben ne conosceva il funzionamento.
Parte Peraltro che eccepisce i ritardi della controparte, era, a sua volta, inadempiente atteso che come si è detto, il contratto prevedeva un pagamento al termine della prototipazione, di 8.500 Parte euro, saldo versato da in misura parziale ( al 50%) solo al termine della procedura di certificazione, residuando ancora dovuto l'importo di euro 4250,00 intimato il 23 maggio 2013 a
. Parte_1
Dunque, giacchè il saldo di euro 8.500 non venne pagato da al termine della Parte_1 prototipazione, la stessa era già inadempiente durante la fase della certificazione .
Seguirà OBL. Sarà richiesta fin dalle fasi iniziali l'accettazione da parte vostra del contenitore selezionato. Detto questo, la vostra società ordinerà altre 9 unità con consegna prevista entro un anno a decorrere da oggi. Perciò, complessivamente, il vostro prezzo indicati per 10 unità + un prototipo provvisto della certificazione di cui abbiamo parlato è pari a 169.000 euro ed è rispettato. Ciò significa che, a partire dall'unità 3 fino all'unità 11, si impegnerà ad acquistare al Controparte_4 prezzo ricalcolato di 15.835 euro ciascuna. Tale calcolo corrisponde ai numeri dell'e-mail che vi ho inviato il febbraio 2010 (totale 11 unità).
[…] Termine indicativo, appena confermato telefonicamente dal nostro partner commerciale, per la realizzazione del modulo:
4 settimane. 10-15 giorni per l'assemblaggio e il collaudo di di due prototipi, uno dei quali vi sarà inviato per i test» CP_1 5 Avrebe dovuto fornire adeguata documentazione clinica in ordine agli effetti della combinazione tra terapia-laser e
“natural drug” / “food substance”. In conclusione, i lamentati ritardi non assumono un pregnante rilievo ai fini dell'invocata risoluzione non costituendo inadempimento grave a fronte dell'avvenuta consegna del prototipo e Parte del suo pacifico utilizzo da parte di certamente fino al 2013 e del mancato saldo del prezzo, sicchè nessuna censura può muoversi alla impugnata sentenza che non ha ritenuto grave il lamentato ritardo nella consegna.
Parte appellante eccepisce, inoltre, genericamente vizi e difetti del macchinario nonché danni relativi al trasporto che hanno contribuito al ritardo nella messa a punto del macchinario.
Va anzitutto premesso che il prototipo è , per sua natura, una prima versione funzionante di un dispositivo che rispecchia un progetto e richiede un confronto col committente che porta all'ideazione di un modello, sicchè è del tutto normale che lo stesso sia stato messo a punto tramite test e aggiustamenti.
Infatti, il contratto prevedeva che il prototipo sarebbe stato inviato per i test, il che presuppone, come ovvio, ulteriori aggiustamenti del macchinario all'esito della consegna . Parte In ogni caso, i vizi lamentati ( peraltro non provati) non hanno con tutta evidenza impedito a di utilizzare il prototipo nei tre anni dalla consegna mentre per quanto riguarda l'asserita perdita di potenza del macchinario , la stessa corrispondenza con dimostra come la Parte_1 committente non ha contestato vizi al primo prototipo, bensì ha interloquito sul completamento di Parte due laser Dilas da utilizzare immediatamente da parte di ma, a fronte della comunicazione da Parte parte di della inidoneità del laser Dilas sulla seconda unità del sistema laser Foteleo, CP_1 ha chiesto di non utilizzare più tale componente, circostanza del tutto coerente con la fase dei test.
In ogni caso, come ampiamente detto, nonostante l'inadempimento di PDT al saldo del prezzo, il prototipo di cui al contratto è stato pacificamente consegnato, certificato, accettato e utilizzato sui pazienti quanto meno fino al 20136 il che esclude che i lamentati e peraltro indimostrati inadempimenti possano essere considerati gravi e tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Ugualmente, come si è detto, non sussiste alcun inadempimento in relazione al secondo prototipo, essendo la condotta di giustificata dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 CP_1 c.c., non avendo l'attore mai pagato, fatto pacifico, il saldo del prezzo di € 4.250,00.
In conclusione, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è incontroverso che il prototipo consegnato ottenne la marcatura CE e che esso fu utilizzato dalla società attrice in Austria nel trattamento di pazienti con terapia fotodinamica;
che l'attore non pagò il saldo del prezzo concordato di € 4.250,00, nonostante avesse già ottenuto la certificazione CE che, a norma di contratto, avrebbe dovuto essere consegnata solo a fronte del pagamento integrale di 8.500 euro.
2. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della responsabilità extracontrattuale in capo a in ordine all'incidente CP_1 asseritamente occorso nel febbraio 2013 presso la struttura ospedaliera di Wels nel corso di una sessione di terapia con un paziente in cui il laser prendeva fuoco. Questa Corte, in ordine al presente motivo di gravame, non può che condividere la decisione del primo giudice, il quale ha ritenuto esistente un deficit probatorio, essendosi parte appellante limitata all'allegazione di fotografie che nulla dimostrano in quanto è contestato che raffigurino il macchinario in questione nè vi è prova della causa della combustione . Inoltre ad abundantiam come rilevato dal primo giudice, la circostanza che il macchinario fosse nella disponibilità e in uso da da oltre due anni esclude comunque qualunque responsabilità del produttore, anche Parte_1 ex art. 1495 c.c.
3. Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole del mancato accoglimento della richiesta risarcitoria quantificata dall'appellante in almeno € 400.000 relativo agli asseriti mancanti guadagni che avrebbe sofferto a causa dell'inadempimento di Parte_1 CP_1
Il motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi.
4. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta il rigetto delle istanze istruttorie dedotte dall'appellante, che va confermato da questa Corte anche nel presente grado di giudizio, per quanto sopra detto. Quanto alla richiesta di esibizione documentale, la stessa è inammissibile oltre che non meritevole di accoglimento, dal momento che l'appellante ha chiesto l'esibizione di documenti formati nel lontano e remoto 2011. Come noto, l'art. 2220 c.c. individua in dieci anni il termine di conservazione delle scritture contabili e di tutto l'ulteriore materiale relativo la vita aziendale (quali fatture, telegrammi, lettere). Pertanto, essendo il termine decennale ampiamente decorso, vige il principio di diritto per cui alcun obbligo di conservazione oltre il decennio grava sulla parte fino a quando la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. sole ove tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa. In ogni caso, preme evidenziare l'infondatezza della proposta istanza, essendo la stessa connotata da genericità, in ragione di un semplice riferimento, senza precisazione ulteriore alcuna, a corrispondenza e documenti contrattuali.
Quanto poi alle altre istanze istruttorie, se ne ravvisa l'inammissibilità per le ragioni già espresse attesa la loro irrilevanza, oltre che genericità, ai fini della decisione.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte rigetta l'appello proposto da
[...] nei confronti di e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado Pt_1 CP_1 che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante
[...]
e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Milano n. 8679/24 dell' 8-10-24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese Controparte_1 del grado che liquida in euro 14.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 25 /06 /2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Margherita Monte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Società di cui è titolare il dott. , ideatore di “cura naturale” da eseguire mediante la tecnica della Persona_3 fototerapia in combinazione con una “sostanza naturale”. 2 Società operante nel settore della tecnologia laser per la chirurgia, medicina estetica e conservazione di beni artistici in grado di produrre macchinari muniti di certificazioni medicali. 3 al fine di veicolare il laser sul paziente, con ciò attivando la natural drug / food substance. 4 nel messaggio di posta elettronica prodotto come doc. 8 attore, datato 19 marzo 2010, si legge «Gentile dott. Pt_3 il progetto sarà avviato ufficialmente una volta soddisfatti i seguenti requisiti di cui abbiamo parlato: contesto:
Modulo diodo laser Accoppiamento fibra 400 um, 10 W all'uscita della fibra, Lunghezza d'onda 657 nm (+/- 4 nm) 11 W CW all'uscita dalla fibra in CW e 13 W (previsti) in modalità pulsata per la fibra da 600 micron
Presa SMA 905. Questa tipologia di modulo sarà inserita in un prototipo di laser personalizzato e completo.
I Due prototipi saranno realizzati da CP_1 Uno per l'esecuzione dei vostri test e uno per la certificazione, in conformità con i vostri documenti che sarà vostra responsabilità fornire a CP_1 Per l'avvio ufficiale del progetto, si prega di effettuare sul conto di un bonifico di 18.000 euro. CP_1 Al termine della prototipazione, dovrete effettuare un altro bonifico di 8.500 euro e, al termine della procedura di certificazione, vi sarà consegnato anche il secondo modulo. 6 PDT in citazione afferma che “ il 14 febbraio 2013, presso la struttura ospedaliera di Wels (Austria), nel corso di una sessione di terapia con un paziente il laser prendeva fuoco”, circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto non provata e oggetto di impugnazione di cui al secondo motivo di appello.