Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Il provvedimento presidenziale di nomina dei liquidatori di una società ex art. 2450 cod. civ. non può non contenere una - sia pur succinta - motivazione in ordine alla non controversa sussistenza di una causa di scioglimento della società stessa, quantomeno sotto il profilo della rilevazione che tale circostanza (indefettibile presupposto dell'esercizio della potestà attribuita al presidente del tribunale dalla norma citata) emerge pacificamente dagli atti del procedimento. In assenza di tutto ciò, deve legittimamente ritenersi che l'accertamento del presupposto "de quo" non sia stato in alcun modo compiuto, specie se, dai succitati atti della procedura camerale, non sia rilevabile in alcun modo il consenso di tutti i soci allo scioglimento dell'ente, con la conseguenza che il provvedimento presidenziale assume, in tale ipotesi, contenuto e funzione decisori, in violazione del principio secondo cui la controversia sull'esistenza o meno dei presupposti per la sua emanazione deve essere risolta mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto presidenziale di nomina del liquidatore di una società, del tutto privo di motivazione, emesso in seno ad una procedura nella quale non era emerso in alcun modo il "consensus in idem placitum" di tutti i soci circa la esistenza di una causa di scioglimento della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO NA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso l'avvocato A. GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ADOLFO GIANFREDA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso l'avvocato SALVATORE CORONAS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO STEFANELLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MITRANO SPORTING CLUB SRL;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di BRINDISI, depositato il 23/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/9/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'avvocato GIANFREDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Stefanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 ottobre 1996, LE RU, socio della "Mitrano Sporting Club" s.r.l., chiedeva al Presidente del Tribunale di Brindisi, ai sensi dell'art. 2450, 3 comma, cod. civ., di nominare il liquidatore della predetta società, di cui erano soci anche NA OR e la curatela del fallimento di IT RU e che doveva considerarsi sciolta a norma dell'art. 2448, nn. 3 e 4, cod. civ.: faceva presente, al riguardo, che le assemblee convocate per i giorni 20 novembre 1995 e 9 febbraio 1996 erano andate deserte, nonostante la rilevanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, con particolare riferimento alla necessità di provvedere ad aumento del capitale sociale, sceso a lire 18.935.070 rispetto all'originario capitale di Lire 78.000.000, di talché l'amministratore unico si era dimesso in data 1 marzo 1996, proprio a causa del mancato funzionamento dell'assemblea e della grave situazione economica della società.
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 23 dicembre 1996, nominava liquidatore l'avv. Federica Bilanzuoli, ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. Avverso tale provvedimento NA OR ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con un unico motivo. Resiste il RU con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 738 e 101 c.p.c. 2448, 1 comma, n. 3 e 2450 c.c., la ricorrente deduce che il presidente del tribunale può nominare il liquidatore solo quando sia pacifica l'esistenza di una causa di scioglimento della società, di talché il provvedimento, rientrando nell'ambito della volontaria giurisdizione, è insuscettibile di reclamo e/o di impugnazione: nel caso di controversia sulla causa si scioglimento della società, invece, il presidente non ha alcun potere di emettere il provvedimento ex art. 2450, 3 comma, cod. civ., e, ove lo adotti, l'atto medesimo assume natura sostanziale di sentenza, sì da consentirne l'impugnazione mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Nel caso di specie, il presidente del Tribunale avrebbe dovuto accertare se tra i soci fosse incontroversa l'esistenza di una causa di scioglimento della società, disponendo, a tal fine, la convocazione delle parti, tanto più che dagli atti non emergeva il consenso dei soci al riguardo:
ciò non ha fatto, in violazione del principio del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Il controricorrente ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso provvedimento di volontaria giurisdizione: l'eccezione, tuttavia,è priva di fondamento, il ricorso dovendo ritenersi ammissibile.
L'art. 2450, 3 comma, cod. civ. stabilisce che, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 o quando non è raggiunta la maggioranza prescritta, la nomina del liquidatore è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci: la disposizione si applica anche alle società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art.2497, 1 comma, cod. civ.. Con l'autorevole avallo del Giudice delle leggi e con il conforto della dottrina, questa Corte ha sempre ricondotto il provvedimento in questione nell'ambito della giurisdizione volontaria, conseguentemente rilevando come il corretto esercizio del relativo potere sia configurabile soltanto in situazione di già accertata o non contestata esistenza di una causa di scioglimento della società, quando, cioè, non sussista contrasto tra i soci sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2448 n.3 c.c. o sull'impossibilità di raggiungere la prescritta maggioranza. Ne deriva che il decreto di nomina del liquidatore emesso in difetto di tali presupposti assume automaticamente la funzione di risolvere la controversia insorta sull'esistenza di una causa di scioglimento della società, così perdendo la sua natura di provvedimento di volontaria giurisdizione e rivestendo natura sostanziale di sentenza, perché incide e decide su diritti dei soci e della stessa società: non essendo altrimenti impugnabile, esso ha carattere anche definitivo ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ex art. 111, 2 comma, Cost. ("ex plurimis", Cass. 5885/98, 4979/98, 8303/97, 9267/96, 4137/95, 11109/93, 13096/92).
Si deve dare atto,tuttavia, di un diverso indirizzo giurisprudenziale, sia pure minoritario. La sentenza di questa Corte n. 10718/96, infatti, nell'affermare che l'atto appartiene in ogni caso alla volontaria giurisdizione e nel prospettare, ai fini della tutela del socio dissenziente, la diversa ed alternativa soluzione della revocabilità ex art. 742 c.p.c. del provvedimento "atipico" emesso dal presidente del tribunale, ovvero dell'estensione, in via analogica, del mezzo del reclamo ex art. 742 - bis davanti al presidente della corte d'appello, ha escluso comunque la natura decisoria di tale decreto, richiamando due precedenti: l'uno, costituito dalla sentenza delle SS.UU. n. 1392/87, secondo cui la nomina del liquidatore, pur implicando che la società si sia sciolta, resta in ogni caso atto di volontaria giurisdizione, atteso che i contrasti sulla ricorrenza dei presupposti del provvedimento non valgono ad attribuirgli un valore decisorio sulla sussistenza della causa di scioglimento ed avendo il legislatore implicitamente riservato ai soci dissenzienti la facoltà di proporre la questione dello scioglimento in sede contenziosa ordinaria;
l'altro, rappresentato da Corte Cost. n. 77/68 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2450, 3 comma, cod. civ.), secondo cui il presidente del tribunale nomina il liquidatore sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta ne' l'intervenuto scioglimento, ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che, sulla questione, uno qualunque degli interessati può promuovere un giudizio ordinario per dimostrare l'insussistenza della causa di scioglimento ed ottenere la rimozione degli effetti del decreto.
Anche volendo prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria di questa Corte è di segno diverso, essendosi sostanzialmente consolidata nel senso dell'utilizzabilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. nell'ipotesi di provvedimento adottato in situazione di non accertato o controverso motivo di scioglimento della società, il Collegio ritiene di non poter comunque seguire l'orientamento suindicato, sulla base delle seguenti considerazioni.
Non è dubbio che il potere attribuito al presidente del tribunale dall'art. 2450, 2 comma, cod. civ. abbia funzione suppletiva (o surrogatoria) dell'inerzia o dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea: il suo esercizio, quindi, postula che non siano in discussione non solo e non tanto i fatti oggettivi della mancata formazione della prescritta maggioranza, ovvero della mancata partecipazione all'assemblea di un numero di soci tale da raggiungere il "quorum" costitutivo (quale condizione primaria per deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno), quanto - e soprattutto - la consistenza e gli effetti di tali eventi, nel senso che ad essi deve essere pacificamente ricollegabile l'inevitabile compromissione dello scopo sociale, tant'è che la norma equipara l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento o di perdurante inattività dell'assemblea a quella del mancato raggiungimento della maggioranza sulla scelta della persona del liquidatore, ossia a fattispecie in cui la causa di scioglimento è stata già accertata e valutata dall'assemblea medesima. Se così è, il presidente del Tribunale deve necessariamente accertare la sussistenza di tale presupposto, avvalendosi, ove occorra (quando, cioè, la pacificità delle conseguenze dei casi indicati nell'art.2450, 3 comma, cod. civ., non emerga direttamente dagli atti) dei poteri inquisitori conferitigli dall'art. 783, 3 comma, cod. proc. civ.: ne' vale obiettare che trattasi di poteri il cui esercizio è,
di regola, facoltativo, perché il principio del contraddittorio, dettato dall'art. 101 c.p.c., è applicabile - sia pure con i modi del rito camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme - anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un controinteressato.
Al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 593/92 (resa in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente ricorso) ha posto in rilievo come l'accertamento dei presupposti della nomina del liquidatore sia idoneo ad incidere su situazioni giuridiche dei soci che non possano non essere qualificate come diritti soggettivi, quali il diritto alla prosecuzione dell'attività sociale e quello, alternativo, alla liquidazione della quota (nello stesso senso, da ultimo, Cass, 4979/98 cit.). Non vi dev'essere, quindi, un dissenso sulla causa di scioglimento, perché "quando, invece, detto accordo sostanziale non emerga o non venga accertato, il tipo di accertamento relativo alla sussistenza della causa di scioglimento è idoneo di per sè ad incidere sui diritti soggettivi inerenti al cambiamento dello scopo sociale e detti diritti viola in fatto quando il contrasto oggettivamente vi sia, ancorché non emerso in fase processuale per mancata instaurazione di un contraddittorio, sia pure informale". A ciò si aggiunga che, anche indipendentemente dal rispetto del principio del contraddittorio, il provvedimento presidenziale di nomina del liquidatore non può non contenere una sia pur succinta motivazione in ordine alla sussistenza del carattere pacifico della dedotta causa di scioglimento della società, sì da evidenziare che tale presupposto dell'esercizio del potere attribuito dall'art. 2450; 3 comma, cod. civ. emerge quantomeno dagli atti: in difetto di ciò, si deve ritenere che l'accertamento del presupposto non sia stato effettuato in alcun modo.
Quanto alla possibilità, per il socio dissenziente, di promuovere un separato giudizio ordinario, al fine di tal valere l'insussistenza della causa di scioglimento e di ottenere la rimozione degli effetti del decreto di nomina del liquidatore, va osservato, per un verso, che, sebbene il presidente del tribunale non debba - ne' possa - accertare l'intervenuto scioglimento della società e/o le cause che lo hanno prodotto, è comunque certo che non possa emettere il provvedimento in caso di non accertata pacificità dell'esistenza di dette cause: per altro verso, che, nell'ipotesi di provvedimento "atipico" di nomina del liquidatore ed a fronte delle sue gravi ed immediate conseguenze non soltanto per i soci dissenzienti, ma anche per la stessa società ed i terzi (alla cui tutela è principalmente volto il legittimo esercizio del potere previsto dall'art. 2450, 3 comma, cod. civ.), l'esperimento di un ordinario giudizio si configura come rimedio astratto, privo di tempestiva efficacia. Le considerazioni svolte in ordine all'ammissibilità del ricorso valgono anche per ritenerne la fondatezza: dal provvedimento impugnato, non preceduto da alcun tipo di indagine e/o di contraddittorio e caratterizzato da una motivazione sostanzialmente apparente, non risulta che l'organo adito abbia accertato in qualche modo la pacificità della causa di scioglimento della società, quale presupposto indefettibile per il legittimo esercizio del potere di nomina del liquidatore, tanto più che - secondo l'assunto dell'odierna ricorrente - dagli atti non emergeva il consenso degli altri soci. Ne deriva che il provvedimento ha implicitamente acquisito valore e funzione decisori, in violazione del principio secondo cui la controversia sull'esistenza o meno dei presupposti per l'emanazione del decreto medesimo deve essere risolta mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria: la procedura prevista dall'art. 2450, 3 comma, cod. civ., quindi, non poteva essere promossa, onde, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Sussistono giusti motivi, ravvisabili nell'incertezza obiettivamente ingenerata dai precedenti giurisprudenziali citati, per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.