TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3219 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nato a [...]/MG (Brasile) il 08.09.1972, (CPF n. Parte_1 C.F._1
20), e nata a [...]/SP, Brasile, il 20.06.1972 Parte_2
(CPF: 252.460.478-06) che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato a [...]/SP (Brasile) il 02.05.2006 (CPF. Persona_1
533.371.468-13), sulla minore nata a [...]/SP (Brasile) il Persona_2
02.05.2006 (CPF. 533.371.518-17), e sulla minore nata a [...] Persona_3
Paolo/SP (Brasile) il 29.10.2007 (CPF. 533.371.568-86) tutti residenti in [...]de
Melo, n. 235, ap.to 31, San Paolo/SP, Brasile, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall' avv. Domenico Ruoppolo (CF: ), ed elett.te C.F._2 dom.ti presso il suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. 75.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di cittadino italiano nato a Persona_4
Calopezzati (CS) in data 20.11.1885 (all.1) il quale, emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (all.2). in data Persona_4
28.02.1909 contraeva matrimonio con (all.3) e dal suddetto matrimonio, Persona_5 nasceva in data 12.05.1911 (all.5) il quale, in data 10.02.1945, contraeva Persona_6 matrimonio con (all.6). Da tale matrimonio, in data 24.10.1947 nasceva Persona_7
(all.7) il quale, in data 12.11.1970 contraeva matrimonio con Persona_8
(all.8) e da tale unione matrimoniale, in data 08.09.1972 Persona_9 nasceva il ricorrente (all.9) il quale, in data 22.06.2001 contraeva Parte_1 matrimonio con (all.10); Parte_2
Da detta unione matrimoniale, nascevano in data 02.05.2006 il ricorrente minorenne
[...]
(all.11), in data 29.10.2007 la ricorrente minorenne Persona_1 Persona_3
(all.12) ed in data 02.05.2006 la ricorrente minorenne
[...] Persona_2
(all.13).
Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, e ciò anche in considerazione del fatto che l'avo non ha mai rinunciato alla Persona_4 propria cittadinanza italiana, così come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al Parte_3 fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 6 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera.
(art. 11, comma1, c.c. del 1865). La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il Persona_4 certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”. Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul
Pag. 3 di 6 tema ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 4 di 6 all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento che si sta Parte_3 consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_4 irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n.
33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_3 bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nato a [...]/MG (Brasile) il 08.09.1972; Parte_5
nato a [...]/SP (Brasile) il 02.05.2006; Persona_1 Per_1
Pag. 5 di 6 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.05.2006; Persona_2
nata a [...]/SP (Brasile) il 29.10.2007. Persona_3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20/12/2024.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3219 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nato a [...]/MG (Brasile) il 08.09.1972, (CPF n. Parte_1 C.F._1
20), e nata a [...]/SP, Brasile, il 20.06.1972 Parte_2
(CPF: 252.460.478-06) che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato a [...]/SP (Brasile) il 02.05.2006 (CPF. Persona_1
533.371.468-13), sulla minore nata a [...]/SP (Brasile) il Persona_2
02.05.2006 (CPF. 533.371.518-17), e sulla minore nata a [...] Persona_3
Paolo/SP (Brasile) il 29.10.2007 (CPF. 533.371.568-86) tutti residenti in [...]de
Melo, n. 235, ap.to 31, San Paolo/SP, Brasile, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall' avv. Domenico Ruoppolo (CF: ), ed elett.te C.F._2 dom.ti presso il suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. 75.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di cittadino italiano nato a Persona_4
Calopezzati (CS) in data 20.11.1885 (all.1) il quale, emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (all.2). in data Persona_4
28.02.1909 contraeva matrimonio con (all.3) e dal suddetto matrimonio, Persona_5 nasceva in data 12.05.1911 (all.5) il quale, in data 10.02.1945, contraeva Persona_6 matrimonio con (all.6). Da tale matrimonio, in data 24.10.1947 nasceva Persona_7
(all.7) il quale, in data 12.11.1970 contraeva matrimonio con Persona_8
(all.8) e da tale unione matrimoniale, in data 08.09.1972 Persona_9 nasceva il ricorrente (all.9) il quale, in data 22.06.2001 contraeva Parte_1 matrimonio con (all.10); Parte_2
Da detta unione matrimoniale, nascevano in data 02.05.2006 il ricorrente minorenne
[...]
(all.11), in data 29.10.2007 la ricorrente minorenne Persona_1 Persona_3
(all.12) ed in data 02.05.2006 la ricorrente minorenne
[...] Persona_2
(all.13).
Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, e ciò anche in considerazione del fatto che l'avo non ha mai rinunciato alla Persona_4 propria cittadinanza italiana, così come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al Parte_3 fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 6 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera.
(art. 11, comma1, c.c. del 1865). La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il Persona_4 certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”. Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul
Pag. 3 di 6 tema ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 4 di 6 all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento che si sta Parte_3 consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_4 irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n.
33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_3 bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nato a [...]/MG (Brasile) il 08.09.1972; Parte_5
nato a [...]/SP (Brasile) il 02.05.2006; Persona_1 Per_1
Pag. 5 di 6 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.05.2006; Persona_2
nata a [...]/SP (Brasile) il 29.10.2007. Persona_3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20/12/2024.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6