Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/08/2025, n. 6873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6873 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06873/2025REG.PROV.COLL.
N. 03603/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2022, proposto da
LA NO e DR NO, nella qualità di titolare dell’impresa individuale DI NO di NO Geom. DR, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Ciscato e Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marostica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1208/2021, resa tra le parti nell’ambito dei ricorsi per l’annullamento:
quanto al ricorso n. 351 del 2014:
del provvedimento del Capo Area 5^ del Comune di Marostica 30.12.2013, Utc: 2012/520, avente ad oggetto "richiesta di compatibilità paesaggistica — art. 167 c. 4 D. Lgs 42/2004 s.m.i. — comunicazione diniego";
del provvedimento del Capo Area 5^ del Comune di Marostica 06.12.2013, prot. U.T.C. 2012/517, prot. 20201 del 30.11.2013, prot. uscita 22291 del 30.12.2013, avente ad oggetto "Domanda edilizia di variante in sanatoria al permesso di costruire n° 488 del 16/12/2004 — archiviazione istanza per improcedibilità";
della comunicazione ex art. 10 bis della 1. n. 241/1990 di cui all'atto Capo Area 5^ del Comune di Marostica 09.12.2013, prot. n. 21212;
del parere negativo espresso dal Soprintendente preposto alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con atto 02.12.2013, prot. n. 33535, avente ad oggetto "Comune di Marostica - N. 00351/2014. Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ristrutturazione fabbricato residenziale. Vs. rif.: prot. del 02-08-2013 Ditta: NO LA";
ove necessario, della circolare del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali 26.06.2009, n. 33, prot. 6074 34.01.04/2;
degli atti connessi, presupposti o conseguenti;
quanto al ricorso n. 295 del 2016:
dell'ordinanza del Capo Area 4 del Comune di Marostica 11.12.2015, n. 50 Reg. 2015, prot. n. 23468/2015, avente ad oggetto "ordinanza ai fini della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere eseguite in difformità dal P.C. n. 2004/488 del 25.7.2015 ed oggetto delle domande di P. di C. in sanatoria UTC n° 2011/155 ed UTC n° 2012/517 limitatamente alle opere edili eseguite in ampliamento/sopraelevazione verso nord presso il fabbricato ubicato in via Montello, censito al catasto alla sezione di Marostica FG. 9 Mappale n° 246 Catasto Fabbricati), notificato il 17.12.2015;
degli atti connessi, presupposti o conseguenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marostica e del Ministero della Cultura;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e si dà atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ”.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorsi – poi riuniti – proposti dinnanzi al T.A.R. per il Veneto, LA NO e DR NO ed DI NO di NO Geom. DR, chiedevano l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, riferendo quanto segue.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, LA NO deduceva di essere proprietario di un fabbricato a destinazione residenziale e commerciale sito in Marostica, la cui ristrutturazione era stata autorizzata dal Comune nell’anno 2004; poiché i lavori erano stati realizzati in parziale difformità dal titolo, in data 30.11.2012, veniva presentata domanda di rilascio di permesso in sanatoria, che tuttavia veniva respinta in ragione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza quanto alla compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico insistente sull’area. Il ricorrente lamentava la violazione dell’obbligo di indicare puntualmente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione posto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Tale difetto di motivazione costituiva anche sintomo di eccesso di potere, anche in ragione del carattere contraddittorio delle affermazioni in contenute nel provvedimento. Inoltre, le opere realizzate non avevano implicato alcun aumento di volume e superficie, e pertanto non sussisteva alcun ostacolo alla valutazione positiva di compatibilità paesaggistica delle stesse, con la conseguenza che nella specie sussisteva la violazione dell’art. 167, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004.
3. Con il ricorso successivo n. 295 del 2016, i ricorrenti impugnavano l’ordinanza con la quale il Comune di Marostica aveva disposto la demolizione delle opere abusivamente eseguite. Denunciavano l’incompetenza del Comune ad ordinare il ripristino, essendo stato eseguito un intervento di ristrutturazione edilizia, anche se difforme da quello autorizzato, in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, con conseguente competenza esclusiva del Ministero dei beni e delle attività culturali all’adozione dell’atto, essendo la disciplina sanzionatoria della fattispecie contenuta nel comma 3 dell’art. 33 del T.U. dell’edilizia. Nella specie, a parere degli esponenti, sussisteva la carenza di motivazione dell’ordinanza gravata e, al caso di specie, era applicabile l’art. 33, comma 2, del T.U. dell’DIizia, che prevedeva la possibilità di irrogazione della sanzione pecuniaria nei casi in cui la rimozione della parte del corpo di fabbrica da eliminare avrebbe determinato il crollo del resto dell’edificio. Infine, in relazione alle aree vincolate diverse dai centri storici, il comma 3 dell’art. 33 (unitamente al comma 2 dell’art. 27) del T.U. dell’edilizia risultava costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedeva la possibilità alternativa di irrogare una sanzione ripristinatoria o pecuniaria, con richiesta di parere alla Soprintendenza, con conseguente illegittimità dell’atto gravato. Nei casi di ristrutturazione attuata in difformità dal titolo abilitativo il potere sanzionatorio era disciplinato non dall’art. 31 del T.U. dell’edilizia, ma dall’art. 33, che non prevedeva l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita del bene in caso d’inottemperanza all’ordine di rispristino, irrogata invece con il provvedimento gravato. L’atto era, altresì, illegittimo in via derivata in ragione dei vizi che affliggevano gli atti presupposti, e, segnatamente, il diniego di sanatoria opposto dal Comune e impugnato con ricorso n. 351/2014 R.G.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sentenza n. 1208 del 12 ottobre 2021, disposta la riunione dei ricorsi, respingeva il ricorso n. 351/2014 e accoglieva il ricorso n. 295/2016 nei sensi di cui in motivazione, ritenendo fondato il quarto motivo di impugnazione e, per l’effetto, annullava l’ordine di demolizione nella parte in cui indicava, come conseguenza per il caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio culturale.
5. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, LA NO e DR NO, nella qualità di titolare dell’impresa individuale DI NO di NO Geom. DR, hanno impugnato la suddetta pronuncia, in parte qua , sollevando le seguenti censure: “a) sul capo della sentenza che ha respinto il motivo di impugnazione n. 1 del ricorso n. 351/2014 R.G. (“Violazione dell’art. 3 della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione); b) Sul capo della sentenza che ha respinto il motivo di impugnazione n. 2 del ricorso n. 351/2014 R.G. (“Violazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 22.01.2004, n. 42. Violazione dell’art. 3 della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione”); c) Sul capo della sentenza che ha respinto il motivo di impugnazione n. 1 del ricorso n. 295/2016 R.G. (“Incompetenza. Violazione dell’art. 27, comma 2, e dell’art. 33, comma 3, del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380”); d) Sul capo della sentenza che ha respinto il motivo di impugnazione n. 2 del ricorso n. 295/2016 R.G. (“Violazione degli artt. 27,32,33 e 34 del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380. Violazione dell’art. 3, comma 1, della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione”); e) Sul capo della sentenza che ha respinto il motivo d’impugnazione n. 3 del ricorso n. 295/2016 R.G. (“Illegittimità derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, e dell’art. 33, commi 3 e 4, del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380, per contrasto con gli artt. 3,9 e 97 Cost.”); f) Sul capo della sentenza che ha respinto il motivo di impugnazione n. 5 del ricorso n. 295/2016 R.G. (“Illegittimità derivata per illegittimità del diniego di accertamento di conformità e degli atti presupposti”)”.
6. Il Ministero della Cultura e il Comune di Marostica si sono costituiti in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
7. Con memoria del 3 aprile 2025, i ricorrenti hanno esposto di aver avviato un nuovo procedimento di sanatoria mediante SCIA depositata in data 26 marzo 2025, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell’emanazione delle “linee guida” sull’attuazione del d.l. n. 69/2024, conv. con l. n. 105/2024, che consentirebbero l’accertamento della compatibilità paesaggistica “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Gli appellanti hanno dichiarato di avere ancora interesse alla decisione, posto che la domanda di sanatoria non determina l’improcedibilità dell’appello.
8. Con memoria di replica del 16 aprile 2025, gli appellanti hanno eccepito l’inammissibilità della produzione documentale del Comune del 4 aprile 2025, effettuata dopo la scadenza del termine perentorio stabilito ex artt. 38 e 73, comma 1, cod. proc. amm., intervenuta il 27 aprile 2025.
9. All’udienza straordinaria del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio preliminarmente rileva che può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dalle parti in rito, inclusa l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale depositata dall’Amministrazione appellata, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso in appello non dipendente dall’esame dei profili dedotti in tali eccezioni.
11. Passando all’esame del merito del ricorso, con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha respinto il primo motivo del ricorso n. 351 del 2014, recante: “ Violazione dell’art. 3 della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione ”. Secondo gli appellanti, il parere della Soprintendenza conterrebbe una motivazione apodittica, non indicando alcun elemento idoneo a comprendere le ragioni dell’asserita “incompatibilità paesaggistica” dell’intervento, con riferimento ai suoi connotati concreti ed al contesto urbano in cui è collocato il fabbricato ristrutturato.
11.1. La denuncia non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva che dalla piana lettura del provvedimento gravato è dato evincere il percorso logico – giuridico seguito dall’Amministrazione che ha determinato il parere negativo, benché sia rilevabile l’esistenza di un errore di carattere materiale nella parte in cui si sostiene che le opere in questione rientrano nella fattispecie di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004. Trattasi di un evidente refuso, posto che nel parere viene anche precisato: ‘ sotto il profilo paesaggistico l’edificio è stato modificato nelle sagome. Ciò ha determinato un aumento di piano con conseguente aumento di superficie utile. Tale intervento pertanto non rientra tra le compatibilità previste nel c. 4 dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 ’. L’affermazione testualmente non consente equivoci interpretativi in ordine alla necessità dell’assenza di aumenti di superfici e volumi per conseguire la sanatoria paesaggistica, laddove nella specie la modifica delle sagome dell’edificio ha, con un aumento di piano e di superficie utile, determinato correttamente il contestato parere negativo. Non sussiste, pertanto, alcun vizio motivazionale del parere impugnato, posto che nello stesso si fa riferimento alla relazione illustrativa del 4.2.2013, che chiarisce le ragioni della valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza e, in particolare, la circostanza che i ricorrenti hanno realizzato, senza titolo e in zona soggetta a vincolo di notevole interesse storico, la sopraelevazione di una porzione di fabbricato, con ricavo di un nuovo piano abitabile anche mediante l’eliminazione del tetto a falda. Si deve, pertanto, concludere che, come precisato dal Collegio di primo grado: “ Le argomentazioni svolte nel parere impugnato e, più diffusamente, nella relazione del 4.02.2013 in esso citata, slatentizzano in maniera inequivocabile le ragioni di fatto e di diritto alla base del provvedimento adottato, escludendo la ricorrenza nel caso di specie di vizi della motivazione oggetto del primo motivo di censura”.
12. Con il secondo mezzo, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il secondo motivo del ricorso n. 351 del 2014, recante “ Violazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 22.01.2004, n. 42. Violazione dell’art. 3 della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione ”. Secondo gli appellanti, contrariamente da quanto sostenuto dal Giudice di prima cura (e dalla Soprintendenza), l’intervento realizzato, pur modificando la sagoma e il prospetto dell’edificio, non avrebbe determinato alcun aumento di superficie utile e/o volume, come richiesto dall’art. 167, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.
12.1. La critica non può trovare accoglimento, posto che la creazione di un piano ulteriore rispetto a quello autorizzato determina senza alcun dubbio un aumento di volume e di superfici utili, che ovviamente assumono rilievo ai fini paesaggistici, determinando un maggiore impatto ambientale. Dalle emergenze processuali si evince che è stata realizzata una sopraelevazione di circa due metri della parte nord dell’edificio, con ottenimento di un piano abitabile comprendente due camere, annessi w.c. e corridoio e scale comuni. Pertanto, in linea con la giurisprudenza di settore, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, con riferimento alla differenza tra nozione di superficie e volume utile ai fini urbanistici rispetto a quella valevole ai fini paesistici (Cons. Stato, n. 3352 del 2021), il T.A.R. ha condivisibilmente evidenziato, facendo riferimento al caso di specie, che ‘ un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz’altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico’.
Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 34585 del 2021, ha chiarito che la nozione di volumetria, al pari di quella di superficie utile, deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, dovendo invece essere considerato l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio. In altri termini, la creazione di un nuovo volume può essere irrilevante sul piano urbanistico, ma non sul piano paesaggistico.
Ne consegue che non assume rilievo il fatto che le opere interne successivamente realizzate, che hanno comportato l’eliminazione della scala interna di accesso al sottotetto e la ricostruzione del solaio, abbiano eliminato la possibilità di accedere all’ultimo piano dell’edificio, dovendosi considerare che ‘ sotto il profilo paesaggistico l’edificio è stato modificato nelle sagome. Ciò ha determinato un aumento di piano con conseguente aumento di superficie utile’ .
13. Con il terzo motivo d’appello, viene contestata la sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il primo motivo d’impugnazione del ricorso n. 295 del 2016, recante “ Incompetenza. Violazione dell’art. 27, comma 2, e dell’art. 33, 12 comma 3, del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380 ”, in quanto l’art. 33 c. 3 TU edilizia attribuirebbe la competenza per le sanzioni all’“ amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ” ( i.e. il Ministero della cultura, per i vincoli paesaggistici).
13.1. La denuncia non è fondata.
Come precisato dal T.A.R., la giurisprudenza costante ritiene che, nel caso di abusi edilizi realizzati in zona vincolata, non sussiste la competenza esclusiva della Soprintendenza ai beni culturali, ma una competenza concorrente dell’Amministrazione comunale, posto che l’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 riconosce al Comune un potere generale di vigilanza e controllo sulle attività urbanistico – edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo, imponendo al dirigente comunale l’obbligo di adottare immediatamente provvedimenti definitivi al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio realizzato (Cons. Stato n. 6678 del 2020; id. n. 4109 del 2017).
14. Con il quarto motivo d’appello, viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto il secondo motivo del ricorso n. 295 del 2016, recante: “ Violazione degli artt. 27, 32, 33 e 34 del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380. Violazione dell’art. 3, comma 1, della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione ”, atteso che, invece, avrebbe dovuto considerare che l’affermazione, contenuta nell’ordine di demolizione, sull’“integrale diversità” delle caratteristiche tipologiche dell’organismo edilizio realizzato (rispetto all’ autorizzato) è del tutto apodittica e priva di giustificazione (oltre che infondata nei fatti). Secondo gli appellanti, appurato che l’intervento realizzato è qualificabile come ristrutturazione edilizia, il T.A.R. avrebbe dovuto concludere per l’illegittimità della sanzione ripristinatoria a favore di quella pecuniaria.
14.1. La doglianza non può essere condivisa.
Tenuto conto che, come si è detto, l’intervento edilizio consiste nella costruzione di un nuovo piano rispetto a quello autorizzato, con conseguente aumento di volume e di superficie utile, l’eventuale sostituibilità della demolizione con la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, potrebbe essere valutata dall’Amministrazione nella fase esecutiva del provvedimento, pertanto, come sostiene la giurisprudenza prevalente, la mancata considerazione di tale possibilità nell’ordinanza di demolizione non determina alcun vizio del provvedimento (Cons. Stato, n. 254 del 2020; id. n. 2493 del 2021).
E’ stato infatti precisato che: “ Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione” (Cons. Stato n. 238 del 2020).
15. Con il quinto motivo d’appello, viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui il Collegio di primo grado ha respinto il terzo motivo del ricorso n. 295 del 2016, recante “ Illegittimità derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, e dell’art. 33, commi 3 e 4, del t.u. approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380, per contrasto con gli artt. 3, 9 e 97 Cost. ”.
Secondo gli esponenti, il T.A.R. avrebbe errato nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate. Gli appellanti deducono che il legislatore avrebbe disciplinato in maniera diversa situazioni del tutto omogenee, consentendo solo per le aree vincolate poste all’interno dei centri storici la possibilità alternativa di irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, con richiesta di parere alla Soprintendenza.
15.1. Con riferimento alla predetta critica, il Collegio richiama la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, al fine di sostenere l’infondatezza della denuncia, si afferma: “ l’interpretazione delle norme in commento operata dai ricorrenti non può, tuttavia, essere condivisa, in quanto trascura di considerare che alla stregua di una corretta esegesi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 33 citato, deve concludersi che, allorquando l’immobile abusivo ricade in zona sottoposta a vincolo, resta ferma comunque la sanzione demolitoria, giusto il disposto dell’art. 33, comma 3, a prescindere dal fatto che l’opera abusiva rientri o meno nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (sul punto: cfr. T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 04/11/2019, n. 12612). Dunque, non è dato rilevare nessun trattamento ingiustificatamente dispari tra situazioni equivalenti”.
16. Con il sesto mezzo, viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il quinto motivo del ricorso n. 295 del 2016, recante “ Illegittimità derivata per illegittimità del diniego di accertamento di conformità e degli atti presupposti ”. Secondo i ricorrenti, accolto il gravame e, quindi, annullati gli atti presupposti (ovvero il diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica e il diniego di accertamento della conformità edilizia), non potrebbe che essere annullato anche il provvedimento sanzionatorio.
16.1. La tesi non può trovare accoglimento, atteso che correttamente il Collegio di prima istanza ha stabilito che, a seguito del rigetto del ricorso riunito, va respinto anche il motivo di gravame con il quale si fa valere l’illegittimità degli atti impugnati in via derivata in ragione che dei vizi che affliggerebbero gli atti presupposti, stante l’evidente connessione con le ragioni, sopra ampiamente illustrate, per le quali si è ritenuta la legittimità degli ‘atti presupposti’.
17. In definitiva, l’appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata.
18. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021 n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO