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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4074/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4074/2021 promossa da:
( P.Iva e C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. SPECA PIETRO , elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._1
Ascoli Piceno, Strada Prov.le Mezzina ,43 pec Email_1
Parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTONI GIORGIO (C.F Controparte_1 P.IVA_3
, elettivamente domiciliato in Milano CORSO DI PORTA VITTORIA 28 C.F._2 presso il difensore avv. GIUNTONI GIORGIO pec : Email_2
Parte convenuta
1. Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 11/09/2024 che di seguito si trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:-
Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione in proprio favore della somma di euro
11.877,32 indebitamente versata oltre interessi di legge e conseguentemente condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma complessiva di euro 11.877,32 iva inclusa oltre agli interessi ex art 1284 cod civ 4 comma dalla data della prima richiesta (10/03/2020) fino al soddisfo o condannarla alla diversa somma di giustizia oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorario di causa.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 13/09/2024 che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo occorrendo il rinvio alla Corte di Giustizia sui quesiti menzionati nella narrativa della comparsa di costituzione e di risposta o su ogni altro quesito che codesto Giudicante ritenga rilevante, così giudicare: pagina 1 di 7 in via preliminare, principale:
- accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/07/2021, e il presente giudizio, sospendere l'odierno procedimento ai sensi di quanto disposto all'art. 295 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti alle premesse;
in via preliminare, subordinata:
- ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento in causa dell' C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Mastai, 12 - P.IVA_4
00153 Roma e della relativa articolazione territorialmente competente tenuto conto della sede dell'attrice, nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell'attrice in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_1
pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione, ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da Parte_1
e statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con decorrenza di eventuali interessi
[...]
solamente dalla data di proposizione della domanda giudiziale ovvero, in subordine, dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento e senza IVA, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere dall'erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a resistere in Controparte_1 giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”
2. Concisa esposizione dei fatti
pagina 2 di 7 Con atto di citazione del 06/05/2021 regolarmente notificato, parte attrice Parte_1
conveniva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore per ivi Controparte_1
sentire accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla restituzione in proprio favore della somma di € 11.877,32 oltre agli interessi ex art. 1284 cc dalla data della prima richiesta 10/03/2020 fino al soddisfo o condannarla alla diversa somma di giustizia oltre interessi. Si costituiva in giudizio chiedendo innanzitutto di sospendere il presente procedimento per la sussistenza Controparte_1
di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, in via preliminare subordinata chiedendo di ordinare ex art. 107 cpc l'intervento in causa dell' Controparte_2
nel merito in via principale che venissero respinte tutte le domande in quanto infondate in
[...]
fatto e in diritto, nel merito in via subordinata di ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da
[...]
e statuendo la minor somma ritenuta di giustizia con decorrenza di eventuali interessi Parte_1
solamente dalla data di proposizione della domanda giudiziale ovvero in subordine dalla data delle richiesta stragiudiziale di pagamento e senza IVA dichiarando contestualmente il diritto di
[...]
a ripetere dall'Erario qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare. CP_1
Con provvedimento del 04/11/2021 il GOT concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Con provvedimento del 16/03/2022 il GOT dava atto che la causa verteva su questioni per cui pendeva una questione di legittimità costituzionale e rinviava la causa all'udienza del 03/10/2022.
Dopo una serie di rinvii, in assenza di pronuncia della Corte Costituzionale, in data 25/09/2024 il GOT dava atto che entrambe le parti avevano depositato le note scritte richieste precisando le conclusioni e, previa concessione dei termini massimi ex art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione.
3. Nel merito
Sono circostanze pacifiche le seguenti:
1. che esercita attività di produzione e vendita di materiali in legno presso il Parte_1
proprio sito industriale di Ancarano (TE), stipulava un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società Controparte_1
2.Nell'ambito del contratto di fornitura POD n. IT001E00217389 addebitava per Controparte_1 le annualità 2010 – 2011 a imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica per Parte_1 complessivi € 11.877,32.
3.Gli addebiti delle imposte addizionali all'accisa venivano specificati in atto di citazione riprendendo i documenti delle fatture da 1 a 23 depositate da parte attrice.
pagina 3 di 7 4.Con lettera del 10/03/2020 inviata via PEC ad chiedeva Controparte_3
la restituzione delle somme contestate.
Sono circostanze contestate le seguenti:
1.La restituzione delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica.
Parte attrice sostiene che tali somme non sono dovute, seguendo l'orientamento della Corte di
Cassazione che affermava che va disapplicata l'addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica per contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 05/03/2015 in causa C-553/13, 25/07/2018 in causa C-103/1. Sempre secondo parte attrice, in merito al diritto alla restituzione dell'addizione provinciale sull'accisa per l'energia elettrica, il consumatore finale ha un rapporto diretto col fornitore del servizio e si tratta di un comune rapporto privatistico per cui le somme indebitamente pagate per l'addizionale provinciale dovranno essere restituite in quanto indebitamente incassate.
Secondo parte convenuta tali restituzioni non erano dovute in quanto l'accisa è un'imposta che grava sul consumo di un bene specifico ovvero sull'energia elettrica;
l'accisa è applicata sulla quantità di prodotto invece che sul prezzo ed è applicata solo nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale. Il fornitore di energia elettrica è quindi il soggetto che deve pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato.
Nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE).
4. Diritto:
L'art. 6, primo comma, lett. c), del D.L. n. 511/1988 in vigore sino all'anno 2012, aveva istituito e disciplinato l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, imposta indiretta supplementare dovuta in ragione del godimento di una fornitura già sottoposta al pagamento dell'accisa predetta.
L'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, prevede che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta”.
La Direttiva impone quindi, affinché si applichino tali imposte dirette, che sussistano alcune condizioni tra le quali quella che i prelievi in oggetto siano diretti ad assolvere vere e proprie “finalità specifiche” ossia scopi estranei alle pure e semplici esigenze di bilancio.
pagina 4 di 7 Secondo la Corte di Giustizia Europea l'addizionale in questione è priva del requisito della "finalità specifica" richiesto dall'art. 1, par. 2 della summenzionata direttiva, necessario affinché gli Stati membri possano legittimamente applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, intendendo come tale una finalità che non sia destinata a semplici esigenze di bilancio CGUE, Sez. V,
24 febbraio 2000 (C-434/97), par. 19 ss.; CGUE, Sez. V, 9 marzo 2000 (C-437/97), par. 32 ss., CGUE,
Sez. III, 5 marzo 2015 (C-553/2015), CGUE, Sez. I, 25 luglio 2018 (C-103/2017), par. 38 ss “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Non può quindi essere ritenuta "finalità specifica" la destinazione delle imposte addizionali ad assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali, non essendo in tale finalità rinvenibile una reale distinzione dalla generica finalità di bilancio (Cass., Sez. trib., 15 ottobre 2020 n. 22343, Cass. Sez. trib., 5 giugno
2020, n. 10691, Cass., Sez. trib., 28 luglio 2020, n. 16142, Cass., Sez. trib., 23 ottobre 2019 n. 27101).
Pertanto tale considerazione ha determinato una incompatibilità tra l'art. 6, D.L. n. 511/1988 applicabile ratione temporis, e l'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE.
Inoltre il termine “imposta” che viene utilizzato dal legislatore comunitario deve essere inteso in senso ampio e deve comprendere ogni forma impositiva distinta rispetto all'accisa. Pertanto, sussistendo contrasto tra il diritto interno e la direttiva su richiamata ed essendo pacifico che l'efficacia diretta di una Direttiva può essere fatta valere solo nei rapporti di tipo verticale (ovvero invocata dal privato dei confronti dello Stato) e non anche nei rapporti di tipo orizzontale (tra privati), la giurisprudenza della
Corte di Giustizia consente la disapplicazione della normativa interna quando questa viene invocata nei confronti di un organismo di diritto privato che è qualificabile come una emanazione dello Stato.
La ratio è quella di assicurare che lo Stato membro non sfugga al proprio obbligo di assicurare l'attuazione della direttiva attraverso l'esternalizzazione di funzioni il cui esercizio è essenziale a tal fine
(cfr. quanto affermato nella sentenza Foster del 1990 CGCEE, 12 luglio 1990, C- 188/89; Pt_2
CGUE, 10 ottobre 2017, C-413/15). Per_1
L'equiparazione del soggetto privato allo Stato si verifica quando esso sia soggetto ad un controllo statale diretto, oppure sia titolare di poteri ulteriori rispetto a quelli generalmente riconosciuti ai singoli privati di connotazione pubblicistica in senso lato.
pagina 5 di 7 Pertanto occorre verificare se la fornitrice di energia abbia le caratteristiche in questione e a tale scopo vanno ribaditi questi concetti: 1) i fornitori di energia elettrica, pur operando in libero mercato, incidono sull'erogazione di un servizio pubblico e quindi nell'ordinamento interno possono essere considerati come soggetti privati operanti in un'attività di pubblico interesse, in quanto tali soggetti ad alcune delle norme dettate per la Pubblica Amministrazione;
2) l'art. 16 comma 3 D.Lgs. n. 504/95 attribuisce ai fornitori di energia una facoltà non riconosciuta ad altri soggetti di diritto privato, cioè quella di ribaltare sugli acquirenti finali l'importo corrispondente all'imposta indiretta cui sono soggetti nei confronti dello Stato (a titolo di rivalsa e non come sostituto di imposta); 3) sempre l'art. 16 comma
3 D.Lgs. n. 504/95 prevede che per il credito che deriva dall'esercizio del potere di riaddebito al cliente finale dell'importo corrispondente all'accisa sussiste il privilegio di cui all'art. 2752 cc, ovvero lo stesso privilegio riconosciuto ai tributi spettante all'Amministrazione.
I fornitori di energia pertanto possono essere considerati come in rapporto di “para-verticalità” rispetto all'acquirente finale, poiché titolari di prerogative di carattere pubblicistico non riconosciute ad altri soggetti privati dell'ordinamento.
Pertanto nella fattispecie deve disapplicarsi l'art. 6 comma 1, lett. C del D.L. n. 511/88 per il periodo successivo al 01.01.2010, con conseguente esclusione del fondamento normativo in forza del quale ha riaddebitato a gli importi corrispondenti alle Controparte_1 Parte_1 Parte_1
addizionali nelle fatture di seguito elencate:
-675769 del 2010 periodo 01/2010 imposta addizionale accisa euro 724,46
-744466 del 2010 periodo 02/2010 imposta addizionale accisa euro 735,64
-821768 del 2010 periodo 03/2010 imposta addizionale accisa euro 809,90
-903669 del 2010 periodo 04/2010 imposta addizionale accisa euro 666,18
-967547 del 2010 periodo 05/2010 imposta addizionale accisa euro 717,99
-1063286 del 2010 periodo 06/2010 imposta addizionale accisa euro 696,39
-1113363 del 2010 periodo 07/2010 imposta addizionale accisa euro 717,19
-1186456 del 2010 periodo 08/2010 imposta addizionale accisa euro 174,09
-1330382 del 2010 periodo 09/2010 imposta addizionale accisa euro 694,20
-1330382 de 2010 periodo 10/2010 imposta addizionale accisa euro 674,55
-1404224 del 2010 periodo 11/2010 imposta addizionale accisa euro 721,67
-1544066 del 2011 periodo 12/2010 imposta addizionale accisa euro 587,71
-1592517 del 2011 periodo 01/2011 imposta addizionale accisa euro 708,28
-1668159 del 2011 periodo 02/2011 imposta addizionale accisa euro 731,42
-1761520 del 2011 periodo 03/2011 imposta addizionale accisa euro 745,56
pagina 6 di 7 -1840414 del 2011 periodo 04/2011 imposta addizionale accisa euro 436,83
-1922058 del 2011 periodo 05/2011 imposta addizionale accisa euro 61,25
-2012306 del 2011 periodo 06/2011 imposta addizionale accisa euro 58,98
-2099292 del 2011 periodo 07/2011 imposta addizionale accisa euro 59,95
-2180890 del 2011 periodo 08/2011 imposta addizionale accisa euro 24,66
-2287381 del 2011 periodo 09/2011 imposta addizionale accisa euro 76,63
-2374356 del 2011 periodo 10/2011 imposta addizionale accisa euro 103,92
-2464640 del 2011 periodo 11/2011 imposta addizionale accisa euro 523,57
-2013641 del 2011 periodo 12/2011 imposta addizionale accisa euro 449,90
La domanda di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere accolta.
Non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione parziale formulata da parte convenuta in quanto dalla corrispondenza prodotta da parte attrice si evince che il termine prescrizionale era stato interrotto
(cfr. doc. 23-24-25) e soprattutto che la lettera inviata via pec da a datata Controparte_1 Parte_1
21 aprile 2020 si riferisce proprio alla richiesta di rimborso delle imposte provinciali sulle accise formulata da parte attrice. Pertanto la prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione si può ricavare anche in via presuntiva dalla risposta di a che aveva in CP_1 Parte_1 Parte_1
data 16/03/2020 richiesto il rimborso delle addizionali alle accise provinciali sull'energia elettrica relative agli anni 2010-2011.
è tenuta pertanto al rimborso della somma di € 11.877,32 oltre interessi. Gli interessi CP_1
sono dovuti dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della particolarità della questione e del contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Verona nella persona del Got Dott. Cristina Benazzi definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero RG 4074/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi relativo all'anno
2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice (P.IVA: e CF: Parte_1 P.IVA_1
) e conseguentemente condanna parte convenuta (CF: P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore di parte attrice la somma di €
11.877,32 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 01.04.2025
Il GOT Dott Cristina Benazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4074/2021 promossa da:
( P.Iva e C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. SPECA PIETRO , elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._1
Ascoli Piceno, Strada Prov.le Mezzina ,43 pec Email_1
Parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTONI GIORGIO (C.F Controparte_1 P.IVA_3
, elettivamente domiciliato in Milano CORSO DI PORTA VITTORIA 28 C.F._2 presso il difensore avv. GIUNTONI GIORGIO pec : Email_2
Parte convenuta
1. Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 11/09/2024 che di seguito si trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:-
Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione in proprio favore della somma di euro
11.877,32 indebitamente versata oltre interessi di legge e conseguentemente condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma complessiva di euro 11.877,32 iva inclusa oltre agli interessi ex art 1284 cod civ 4 comma dalla data della prima richiesta (10/03/2020) fino al soddisfo o condannarla alla diversa somma di giustizia oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorario di causa.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 13/09/2024 che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo occorrendo il rinvio alla Corte di Giustizia sui quesiti menzionati nella narrativa della comparsa di costituzione e di risposta o su ogni altro quesito che codesto Giudicante ritenga rilevante, così giudicare: pagina 1 di 7 in via preliminare, principale:
- accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/07/2021, e il presente giudizio, sospendere l'odierno procedimento ai sensi di quanto disposto all'art. 295 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti alle premesse;
in via preliminare, subordinata:
- ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento in causa dell' C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Mastai, 12 - P.IVA_4
00153 Roma e della relativa articolazione territorialmente competente tenuto conto della sede dell'attrice, nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell'attrice in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la Controparte_1
pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione, ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da Parte_1
e statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con decorrenza di eventuali interessi
[...]
solamente dalla data di proposizione della domanda giudiziale ovvero, in subordine, dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento e senza IVA, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere dall'erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l'attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a resistere in Controparte_1 giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”
2. Concisa esposizione dei fatti
pagina 2 di 7 Con atto di citazione del 06/05/2021 regolarmente notificato, parte attrice Parte_1
conveniva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore per ivi Controparte_1
sentire accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla restituzione in proprio favore della somma di € 11.877,32 oltre agli interessi ex art. 1284 cc dalla data della prima richiesta 10/03/2020 fino al soddisfo o condannarla alla diversa somma di giustizia oltre interessi. Si costituiva in giudizio chiedendo innanzitutto di sospendere il presente procedimento per la sussistenza Controparte_1
di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, in via preliminare subordinata chiedendo di ordinare ex art. 107 cpc l'intervento in causa dell' Controparte_2
nel merito in via principale che venissero respinte tutte le domande in quanto infondate in
[...]
fatto e in diritto, nel merito in via subordinata di ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da
[...]
e statuendo la minor somma ritenuta di giustizia con decorrenza di eventuali interessi Parte_1
solamente dalla data di proposizione della domanda giudiziale ovvero in subordine dalla data delle richiesta stragiudiziale di pagamento e senza IVA dichiarando contestualmente il diritto di
[...]
a ripetere dall'Erario qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare. CP_1
Con provvedimento del 04/11/2021 il GOT concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Con provvedimento del 16/03/2022 il GOT dava atto che la causa verteva su questioni per cui pendeva una questione di legittimità costituzionale e rinviava la causa all'udienza del 03/10/2022.
Dopo una serie di rinvii, in assenza di pronuncia della Corte Costituzionale, in data 25/09/2024 il GOT dava atto che entrambe le parti avevano depositato le note scritte richieste precisando le conclusioni e, previa concessione dei termini massimi ex art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione.
3. Nel merito
Sono circostanze pacifiche le seguenti:
1. che esercita attività di produzione e vendita di materiali in legno presso il Parte_1
proprio sito industriale di Ancarano (TE), stipulava un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società Controparte_1
2.Nell'ambito del contratto di fornitura POD n. IT001E00217389 addebitava per Controparte_1 le annualità 2010 – 2011 a imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica per Parte_1 complessivi € 11.877,32.
3.Gli addebiti delle imposte addizionali all'accisa venivano specificati in atto di citazione riprendendo i documenti delle fatture da 1 a 23 depositate da parte attrice.
pagina 3 di 7 4.Con lettera del 10/03/2020 inviata via PEC ad chiedeva Controparte_3
la restituzione delle somme contestate.
Sono circostanze contestate le seguenti:
1.La restituzione delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica.
Parte attrice sostiene che tali somme non sono dovute, seguendo l'orientamento della Corte di
Cassazione che affermava che va disapplicata l'addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica per contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 05/03/2015 in causa C-553/13, 25/07/2018 in causa C-103/1. Sempre secondo parte attrice, in merito al diritto alla restituzione dell'addizione provinciale sull'accisa per l'energia elettrica, il consumatore finale ha un rapporto diretto col fornitore del servizio e si tratta di un comune rapporto privatistico per cui le somme indebitamente pagate per l'addizionale provinciale dovranno essere restituite in quanto indebitamente incassate.
Secondo parte convenuta tali restituzioni non erano dovute in quanto l'accisa è un'imposta che grava sul consumo di un bene specifico ovvero sull'energia elettrica;
l'accisa è applicata sulla quantità di prodotto invece che sul prezzo ed è applicata solo nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale. Il fornitore di energia elettrica è quindi il soggetto che deve pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato.
Nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE).
4. Diritto:
L'art. 6, primo comma, lett. c), del D.L. n. 511/1988 in vigore sino all'anno 2012, aveva istituito e disciplinato l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, imposta indiretta supplementare dovuta in ragione del godimento di una fornitura già sottoposta al pagamento dell'accisa predetta.
L'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, prevede che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta”.
La Direttiva impone quindi, affinché si applichino tali imposte dirette, che sussistano alcune condizioni tra le quali quella che i prelievi in oggetto siano diretti ad assolvere vere e proprie “finalità specifiche” ossia scopi estranei alle pure e semplici esigenze di bilancio.
pagina 4 di 7 Secondo la Corte di Giustizia Europea l'addizionale in questione è priva del requisito della "finalità specifica" richiesto dall'art. 1, par. 2 della summenzionata direttiva, necessario affinché gli Stati membri possano legittimamente applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, intendendo come tale una finalità che non sia destinata a semplici esigenze di bilancio CGUE, Sez. V,
24 febbraio 2000 (C-434/97), par. 19 ss.; CGUE, Sez. V, 9 marzo 2000 (C-437/97), par. 32 ss., CGUE,
Sez. III, 5 marzo 2015 (C-553/2015), CGUE, Sez. I, 25 luglio 2018 (C-103/2017), par. 38 ss “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Non può quindi essere ritenuta "finalità specifica" la destinazione delle imposte addizionali ad assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali, non essendo in tale finalità rinvenibile una reale distinzione dalla generica finalità di bilancio (Cass., Sez. trib., 15 ottobre 2020 n. 22343, Cass. Sez. trib., 5 giugno
2020, n. 10691, Cass., Sez. trib., 28 luglio 2020, n. 16142, Cass., Sez. trib., 23 ottobre 2019 n. 27101).
Pertanto tale considerazione ha determinato una incompatibilità tra l'art. 6, D.L. n. 511/1988 applicabile ratione temporis, e l'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE.
Inoltre il termine “imposta” che viene utilizzato dal legislatore comunitario deve essere inteso in senso ampio e deve comprendere ogni forma impositiva distinta rispetto all'accisa. Pertanto, sussistendo contrasto tra il diritto interno e la direttiva su richiamata ed essendo pacifico che l'efficacia diretta di una Direttiva può essere fatta valere solo nei rapporti di tipo verticale (ovvero invocata dal privato dei confronti dello Stato) e non anche nei rapporti di tipo orizzontale (tra privati), la giurisprudenza della
Corte di Giustizia consente la disapplicazione della normativa interna quando questa viene invocata nei confronti di un organismo di diritto privato che è qualificabile come una emanazione dello Stato.
La ratio è quella di assicurare che lo Stato membro non sfugga al proprio obbligo di assicurare l'attuazione della direttiva attraverso l'esternalizzazione di funzioni il cui esercizio è essenziale a tal fine
(cfr. quanto affermato nella sentenza Foster del 1990 CGCEE, 12 luglio 1990, C- 188/89; Pt_2
CGUE, 10 ottobre 2017, C-413/15). Per_1
L'equiparazione del soggetto privato allo Stato si verifica quando esso sia soggetto ad un controllo statale diretto, oppure sia titolare di poteri ulteriori rispetto a quelli generalmente riconosciuti ai singoli privati di connotazione pubblicistica in senso lato.
pagina 5 di 7 Pertanto occorre verificare se la fornitrice di energia abbia le caratteristiche in questione e a tale scopo vanno ribaditi questi concetti: 1) i fornitori di energia elettrica, pur operando in libero mercato, incidono sull'erogazione di un servizio pubblico e quindi nell'ordinamento interno possono essere considerati come soggetti privati operanti in un'attività di pubblico interesse, in quanto tali soggetti ad alcune delle norme dettate per la Pubblica Amministrazione;
2) l'art. 16 comma 3 D.Lgs. n. 504/95 attribuisce ai fornitori di energia una facoltà non riconosciuta ad altri soggetti di diritto privato, cioè quella di ribaltare sugli acquirenti finali l'importo corrispondente all'imposta indiretta cui sono soggetti nei confronti dello Stato (a titolo di rivalsa e non come sostituto di imposta); 3) sempre l'art. 16 comma
3 D.Lgs. n. 504/95 prevede che per il credito che deriva dall'esercizio del potere di riaddebito al cliente finale dell'importo corrispondente all'accisa sussiste il privilegio di cui all'art. 2752 cc, ovvero lo stesso privilegio riconosciuto ai tributi spettante all'Amministrazione.
I fornitori di energia pertanto possono essere considerati come in rapporto di “para-verticalità” rispetto all'acquirente finale, poiché titolari di prerogative di carattere pubblicistico non riconosciute ad altri soggetti privati dell'ordinamento.
Pertanto nella fattispecie deve disapplicarsi l'art. 6 comma 1, lett. C del D.L. n. 511/88 per il periodo successivo al 01.01.2010, con conseguente esclusione del fondamento normativo in forza del quale ha riaddebitato a gli importi corrispondenti alle Controparte_1 Parte_1 Parte_1
addizionali nelle fatture di seguito elencate:
-675769 del 2010 periodo 01/2010 imposta addizionale accisa euro 724,46
-744466 del 2010 periodo 02/2010 imposta addizionale accisa euro 735,64
-821768 del 2010 periodo 03/2010 imposta addizionale accisa euro 809,90
-903669 del 2010 periodo 04/2010 imposta addizionale accisa euro 666,18
-967547 del 2010 periodo 05/2010 imposta addizionale accisa euro 717,99
-1063286 del 2010 periodo 06/2010 imposta addizionale accisa euro 696,39
-1113363 del 2010 periodo 07/2010 imposta addizionale accisa euro 717,19
-1186456 del 2010 periodo 08/2010 imposta addizionale accisa euro 174,09
-1330382 del 2010 periodo 09/2010 imposta addizionale accisa euro 694,20
-1330382 de 2010 periodo 10/2010 imposta addizionale accisa euro 674,55
-1404224 del 2010 periodo 11/2010 imposta addizionale accisa euro 721,67
-1544066 del 2011 periodo 12/2010 imposta addizionale accisa euro 587,71
-1592517 del 2011 periodo 01/2011 imposta addizionale accisa euro 708,28
-1668159 del 2011 periodo 02/2011 imposta addizionale accisa euro 731,42
-1761520 del 2011 periodo 03/2011 imposta addizionale accisa euro 745,56
pagina 6 di 7 -1840414 del 2011 periodo 04/2011 imposta addizionale accisa euro 436,83
-1922058 del 2011 periodo 05/2011 imposta addizionale accisa euro 61,25
-2012306 del 2011 periodo 06/2011 imposta addizionale accisa euro 58,98
-2099292 del 2011 periodo 07/2011 imposta addizionale accisa euro 59,95
-2180890 del 2011 periodo 08/2011 imposta addizionale accisa euro 24,66
-2287381 del 2011 periodo 09/2011 imposta addizionale accisa euro 76,63
-2374356 del 2011 periodo 10/2011 imposta addizionale accisa euro 103,92
-2464640 del 2011 periodo 11/2011 imposta addizionale accisa euro 523,57
-2013641 del 2011 periodo 12/2011 imposta addizionale accisa euro 449,90
La domanda di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere accolta.
Non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione parziale formulata da parte convenuta in quanto dalla corrispondenza prodotta da parte attrice si evince che il termine prescrizionale era stato interrotto
(cfr. doc. 23-24-25) e soprattutto che la lettera inviata via pec da a datata Controparte_1 Parte_1
21 aprile 2020 si riferisce proprio alla richiesta di rimborso delle imposte provinciali sulle accise formulata da parte attrice. Pertanto la prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione si può ricavare anche in via presuntiva dalla risposta di a che aveva in CP_1 Parte_1 Parte_1
data 16/03/2020 richiesto il rimborso delle addizionali alle accise provinciali sull'energia elettrica relative agli anni 2010-2011.
è tenuta pertanto al rimborso della somma di € 11.877,32 oltre interessi. Gli interessi CP_1
sono dovuti dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della particolarità della questione e del contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Verona nella persona del Got Dott. Cristina Benazzi definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero RG 4074/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi relativo all'anno
2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice (P.IVA: e CF: Parte_1 P.IVA_1
) e conseguentemente condanna parte convenuta (CF: P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore di parte attrice la somma di €
11.877,32 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 01.04.2025
Il GOT Dott Cristina Benazzi
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