Articolo 14 della Legge 11 luglio 1942, n. 843
Articolo 13
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20 agosto 1942
Art. 14.

Nel caso di ricorso all'autorita' giudiziaria, da parte del contribuente, ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrativi, non si fara' luogo al rimborso delle imposte dirette e non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI- GORLA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 20 agosto 1942