Art. 14.
Nel caso di ricorso all'autorita' giudiziaria, da parte del contribuente, ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrativi, non si fara' luogo al rimborso delle imposte dirette e non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI- GORLA
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Nel caso di ricorso all'autorita' giudiziaria, da parte del contribuente, ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrativi, non si fara' luogo al rimborso delle imposte dirette e non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI- GORLA
Visto, il Guardasigilli: GRANDI