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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2066/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Filomena Girardi,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2066/ 2019 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Toscana n. 22, e (C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.07.1966 ed ivi residente a[...], rappresentate e difese dall'avv. Francesca Rizzi del foro di SS (C.F. C.F._3
Opponenti
Contro
( ), con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , difesa e rappresentata dall'avv. Marco Controparte_2
Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/A, elegge CodiceFiscale_4 domicilio
Opposta
Oggetto : Opposizione avverso il D.I. n. 297/2019 del 15/7/2019, emesso dal Tribunale di
SS nell'ambito del procedimento R.G. 1188/2019, con cui e' stato ingiunto alle opponenti di pagare a la somma di Euro 37.536,09 oltre agli interessi e spese del giudizio monitorio. CP_1
pagina 1 di 10 Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione in opposizione al D.I. ritualmente notificato le opponenti hanno evocato in giudizio l'opposta ed hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:”…In via CP_1 principale:- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la nullità/annullabilità/inefficacia del contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto dal sig. e dai garanti/coobbligati e, per l'effetto, revocare o dichiarare nullo o comunque Parte_3 privo di efficacia il decreto ingiuntivo N. 297/2019 emesso dal Tribunale di SS nel procedimento R.G.
N. 1188/2019;- in ogni caso, accogliere, per tutte le suesposte ragioni, la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, l'insussistenza del credito nei confronti della sig.ra stante l'espresso disconoscimento di firma contenuto nel Parte_1 presente atto, e comunque che nulla è dovuto all'odierna opposta e, per l'effetto, in accoglimento della preste opposizione, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, la nullità, invalidità, inefficacia o comunque la non operatività della garanzia/fideiussione sottoscritta dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
- accertare e dichiarare la liberazione dei garanti/fideiussori, sig.re e ex art. Parte_1 Parte_2
1957 c.c.; per l'effetto, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, l'erroneità delle somme ingiunte e, per l'effetto, dichiarare dovuta all'opposta la sola somma di
€ 17.167,31, per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine;
pagina 2 di 10 - in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum dovuto all'opposta, per le ragioni suesposte, nella somma di €
23.031,29, o nella diversa minor somma accertata a mezzo CTU.”
L'opposta ha proposto l'azione monitoria sostenendo che il credito derivasse dalla stipula, da parte del defunto (C.F. , del contratto di credito al consumo N. Parte_3 C.F._5
10273026898720 con FIDITALIA SPA, a titolo di finanziamento per prestito personale e che le obbligazioni nascenti da tale contratto fossero state assunte anche dalla sig.ra (C.F. Parte_2
, in qualità di “coobbligato”, e dalla sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_1
), in qualità di “garante”, C.F._1
Le opponenti hanno eccepito che la societa' opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra in virtù di una fideiussione mai sottoscritta da quest'ultima che, sin Pt_1 dall'atto di citazione in opposizione d.i., ha ritualmente e tempestivamente disconosciuto l'autenticità delle 7 sottoscrizioni apposte al documento di cui all'allegato n. 2 (“02 contratto.pdf”) all'avverso ricorso monitorio, nuovamente allegato alla comparsa di costituzione e risposta, prodotto in copia, e contenente, alla pagina n. 9, la garanzia asseritamente sottoscritta dalla opponente.
Dal momento che il documento di cui alla pagina 9 dell'allegato 2 2 (“02 contratto.pdf”) è stato prodotto in copia dall'opposta, la sig.ra ha effettuato il disconoscimento anche della Parte_1 conformità all'originale della copia predetta insistendo nel disconoscimento delle 7 firme apparentemente ad ella riconducibili, ma non autentiche.
Inoltre, sin dall'atto di citazione in opposizione, sia la sig.ra sia la sig.ra Parte_1 Parte_2
hanno affermato, ex art. 214, co. 2, c.p.c., di non conoscere la scrittura e le 8 sottoscrizioni
[...] asseritamente apposte al contratto di finanziamento dal de cuius sig. e, quindi, al Parte_3 documento sopracitato allegato n. 2 (“02 contratto.pdf”) al ricorso per decreto ingiuntivo.
In via sempre preliminare, le opponenti hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., per violazione del termine, con conseguente liberazione delle garanti.
Nel merito hanno contestato, tra l'altro, la insussistenza dei presupposti ex art. 633 cpc fondanti il sedicente credito ingiunto e la indeterminatezza dei tassi di interesse applicati ai fini del quantum.
Si e' costituita in giudizio l'opposta, con comparsa depositata telematicamente il CP_1
10.02.2020, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorieta' del decreto ingiuntivo opposto, e , nel merito, il rigetto della opposizione, infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 10 La societa' opposta, pur contestando le argomentazioni dell'opponente con particolare riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni, ha formulato in via subordinata istanza di verificazione.
Concessi ed espletati i termini ex art. 183 cpc, veniva preliminarmente disposta ctu tecnico contabile ed all'esito del deposito della stessa veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 18 gennaio 2024 con concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc e la causa veniva trattenuta, una prima volta, in decisione.
Con ordinanza del 23.08.2024, veniva, poi, disposta la remissione in istruttoria della causa con la nomina di una ctu grafologa, la dott.ssa volta ad accertare l'autenticita' o meno delle Persona_1 sottoscrizioni apparentemente riconducibili alle opponenti ed al de cuius Parte_3
All'esito del deposito dell'elaborato peritale finale da parte della dott.ssa il 07.01.2025, veniva Per_1 richiesta e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa, ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.02.2025. Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 2°co., cpc. A scioglimento della riserva assunta il 25 febbraio u.s. così si provvede.
****
L'opposizione, sulla base delle risultanze della ctu grafologica disposta ed espletata, e' risultata fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Riassumendo sinteticamente questi i fatti di causa:
Con decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di SS, n. 297/2019, del 15/7/2019, veniva ingiunto alle opponenti, e di pagare a la somma di Parte_1 Parte_2 CP_1
Euro 37.536,09 oltre agli interessi e spese del giudizio monitorio.
La pretesa creditoria azionata monitoriamente, infatti, e' stata indirizzata nei confronti delle sig.re e in qualità di garante la prima e coobbligata la seconda, rispetto ad un contratto di Pt_1 Parte_2 finanziamento per credito al consumo concesso da TA al Sig. , debitore Parte_3 principale.
Deve al riguardo precisarsi che nel caso di specie, non risulta che la sig.ra e la sig.ra Parte_1 siano state parte del contratto di finanziamento in qualità di co-richiedenti, e Parte_2 conseguentemente co-beneficiarie degli importi erogati.
Nel caso di specie, quindi, appare corretta l'affermazione secondo cui “ il contratto posto a base della pretesa creditoria azionata monitoriamente risulta avere un contenuto negoziale complesso e pagina 4 di 10 trilaterale”, cioe' di finanziamento tra il soggetto finanziatore ed il finanziato, e di fideiussione tra il primo ed i due coobbligati.
Ed infatti, le opponenti non risultano co-richiedenti e, tantomeno, co-beneficiarie degli importi erogati;
il denaro oggetto di finanziamento è stato versato direttamente al venditore dell'autovettura in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 delle condizioni generali di contratto, secondo cui: “il cliente autorizza TA ad erogare direttamente l'importo da versare indicato nella sezione del prospetto contabile a pag. 5 del contratto “Residuo da pagare” a favore di un terzo” ossia al rivenditore convenzionato di TA S.p.A.; circostanza pacifica che al PRA, l'autovettura oggetto del finanziamento veniva intestata al sig. (Cfr. tra l'altro -comparsa conclusionale del 13.03.2024 della Parte_3 opposta). Il ruolo della sig.ra e della sig.ra nella vicenda, quindi, Parte_1 Parte_2 non può essere che quello di garante/fideiussore, con conseguente applicazione della relativa disciplina benche' la seconda ( venga indicata quale “coobbligata”nel modulo Parte_2 prestampato predisposto dalla societa' finanziaria. Sul punto si osserva che, diversamente opinando, la opponente avrebbe assunto la qualità di contitolare della situazione debitoria pur Parte_2 non avendo ricevuto la relativa prestazione (finanziamento) da parte di TA.
D'altronde, la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l'istituto della fideiussione. Il fideiussore, infatti, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusto il disposto di cui all'art. 1944, comma 1, c.c. (“il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito”). Ne' e' di ostacolo sul piano giuridico a tale ricostruzione il fatto che la garanzia della sig.ra sia stata prestata nell'ambito della Parte_2 stessa richiesta di finanziamento.
Difatti, con una pronuncia condivisibile, in una vicenda simile alla fattispecie in esame, il Tribunale
Firenze, in data 23.5.19, ha così affermato: “…in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso infatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina”.
Nello stesso senso vi e' altra pronuncia del Tribunale di Napoli Nord ,sez. III, 26/09/2023, n. 3832.
Siffatta premessa risulta necessaria ai fini di quanto segue.
Sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
pagina 5 di 10 L'eccezione è fondata.
Le opponenti hanno eccepito, tra l'altro, la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dei garanti (fideiussori) per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il presunto debitore principale, sig. Parte_3
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che, quindi, è senz'altro applicabile al caso in esame.
Dagli atti non risulta che l'opposta abbia inviato alcuna comunicazione ai garanti (fideiussori), in violazione di quanto stabilito dalla Banca d'IT (Cfr. Circolare Banca d'IT n. 229 del 21.4.1999), ma soprattutto, in violazione di quanto disposto dall'art. 1957 c.c., la (C.F. e P.I. CP_1
), e, prima di essa, la FIDITALIA SPA, nei sei mesi successivi alla scadenza delle P.IVA_1 obbligazioni principali (05.09.2013), non risultano aver proposto le prescritte istanze contro il debitore principale, tantomeno risulta che le abbiano continuate con la dovuta diligenza.
Ne consegue che i garanti/fideiussori debbono intendersi liberati.
Nel caso in esame il dies a quo, la decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, risale al
05.09.2013 , come risulta dall' allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo che e' stato depositato nel
2019, quindi ben oltre il termine semestrale prescritto.
Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16)
Non costituisce pertanto idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.
Si aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata. La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia. pagina 6 di 10 Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
La societa' opposta è, quindi, decaduta da ogni diritto verso i fideiussori/garanti.
Benche' l'accoglimento della suddetta eccezione risulterebbe assorbente, ai fini della decisione, degli altri profili, tuttavia si osserva quanto segue.
Sulle risultanze e gli effetti della ctu grafologica
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalle sigg.re e , le quali hanno Parte_4 Parte_2 disconosciuto espressamente le firme apposte sui documenti prodotti dalla societa' Ifis ai fini della emissione del decreto ingiuntivo opposto anche dal de cuius Parte_3
A seguito del predetto duplice disconoscimento di firme, l'opposta formulava istanza di verificazione.
Ed infatti, il comma 2 dell'art. 214 c.p.c. prevede che gli eredi o aventi causa del de cuius possano limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Con la precisazione che, anche “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del de cuius, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 19/12/2019, n. 33769).
Pertanto, sia il disconoscimento di firma operato dalla sig.ra sia la dichiarazione formulata da Pt_1 entrambe le opponenti, ex art. 214, comma 2, c.p.c., seguono il regime previsto ex art. 215 c.p.c.
Difatti, “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall' art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura” (Cass. civ., Sez. Trib., 18/01/22, n. 1324).
Ne consegue, nel presente giudizio, che, in assenza del procedimento di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, sarebbe risultata preclusa l'utilizzabilità, come mezzo di prova, del documento fotostatico di cui all'allegato n. 2 (“02 contratto.pdf”) al ricorso per decreto ingiuntivo.
Infatti, “prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il Giudice … nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento” (Cass. civ., sez. III,
pagina 7 di 10 20/08/2015, n. 16998) ed inoltre “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al
Giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass. Civ., SEZ. UN., n. 3086/22)
Adunque, poiche' l'opposta, a seguito del disconoscimento, come dianzi detto, ha formulato, seppure in via meramente subordinata, istanza di verificazione, intendendosi avvalere del documento contenente le firme disconosciute, veniva disposta una CTU grafologica tesa ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in copia dalla societa' finanziaria opposta e posti a base dell'azione monitoria intrapresa.
Veniva quindi nominato il CTU nella persona della dottoressa a cui veniva affidato il Persona_1 seguente quesito: “« Accertare l'autenticità o meno delle 8 sottoscrizioni EN apposte Parte_3 sul Contratto di finanziamento TA (firma cliente) e delle 7 sottoscrizioni EN , apposte Parte_1 all'allegato al contratto di finanziamento (firma coobbligato), disconosciuti dagli opponenti, allegati alla produzione della parte opposta.».
In data 07.01.2025 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo ove il ctu rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…le 8 sottoscrizioni EN apposte sul Contratto di Parte_3 finanziamento TA (firma cliente) NON sono autografe né autentiche di Le 7 Parte_3 sottoscrizioni EN , apposte all'allegato al contratto di finanziamento (firma coobbligato), Parte_1
NON sono autografe né autentiche di .». (cfr. pag. 47 CTU grafologica). Parte_1
Ne consegue che l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti delle garanti/opponenti in forza di un contratto che, all'esito della predetta consulenza, non è risultato essere sottoscritto dal presunto debitore principale e neppure risultano autentiche le sottoscrizioni della garante . Appare evidente che, alla luce di tali conclusioni, il documento Parte_1 disconosciuto, ovvero il contratto di finanziamento, non è utilizzabile nei confronti delle garanti, odierne opponenti.
Di conseguenza, stante l'accessorietà delle garanzie dalle medesime prestate rispetto l'asserita obbligazione principale, la pretesa azionata in fase monitoria risulta infondata ed il decreto ingiuntivo emesso va' revocato.
Adunque le conclusioni della ctu grafologica, sopra riportate, cui l'estensore della presente ritiene di aderire in assenza di vizi e/od errori che ne inficiano il contenuto, hanno accertato la non autenticita' pagina 8 di 10 delle sottoscrizioni apparentemente apposte sia dal debitore principale, , de cuius, Parte_3 sia dalla opponente . Parte_1
A cio' consegue la improduttivita' degli effetti del decreto ingiuntivo opposto nella sfera giuridica di esse opponenti.
Alla luce delle anzidette risultanze e' evidente la irrilevanza delle ulteriori argomentazioni e delle censure formulate nell'atto di opposizione posto che la accertata mancanza di autenticita' delle sottoscrizioni, sia del debitore principale che della garante, , priva il documento - Parte_1 posto a base dell'azione monitoria che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo opposto- della sua efficacia probatoria, relativamente alle opponenti, rendendo inutile ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
La causa va decisa sulla base di quanto sovraesposto perché le questioni ivi prospettate sono assorbenti ai fini della decisione della causa e rendono superfluo l'esame degli altri motivi, che rimangono assorbiti, e ciò alla stregua del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli r.g. n.
3278/2018 6 artt. 24 e 111 Cost., in base al quale «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936; v. anche Cass., Sez. Lav., 28 maggio
2014, n. 12002: «Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre»; in senso conforme, ex plurimis¸ Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 29 settembre
2020, n. 20555; Cass. 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2805).
A quanto innanzi consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle fideiubenti,
e Parte_1 Parte_2
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta, liquidate sulla base del D.M. 55/14 e 147/22 e s.m. e i. , calcolato lo scaglione di riferimento, applicati i parametri medi, valutata l'attivita' effettivamente svolta tenuto conto della fase istruttoria limitata alla produzione documentale ed alle ctu tecnico contabile e grafologica, applicata una congrua pagina 9 di 10 riduzione del 50% in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche affrontate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni ulteriore istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. nonche' sulla base delle risultanze della ctu grafologica, accertata l'apocrifìa delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento sia dal debitore principale, de cuius che Parte_3 dalla opponente , , Parte_1
per l'effetto,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 297/2019, emesso dal Tribunale di SS il 12/15.07.2019 nell'ambito del procedimento R.G. n.1188/2019;
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in favore dell'avv. Francesca Rizzi, dichiaratasi anticipataria, in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori, Iva e Cap, se dovuti, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu in atti liquidate.
SS 22 marzo 2025
Il G.o.t.
Filomena Girardi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Filomena Girardi,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2066/ 2019 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Toscana n. 22, e (C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.07.1966 ed ivi residente a[...], rappresentate e difese dall'avv. Francesca Rizzi del foro di SS (C.F. C.F._3
Opponenti
Contro
( ), con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della sua CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , difesa e rappresentata dall'avv. Marco Controparte_2
Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/A, elegge CodiceFiscale_4 domicilio
Opposta
Oggetto : Opposizione avverso il D.I. n. 297/2019 del 15/7/2019, emesso dal Tribunale di
SS nell'ambito del procedimento R.G. 1188/2019, con cui e' stato ingiunto alle opponenti di pagare a la somma di Euro 37.536,09 oltre agli interessi e spese del giudizio monitorio. CP_1
pagina 1 di 10 Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione in opposizione al D.I. ritualmente notificato le opponenti hanno evocato in giudizio l'opposta ed hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:”…In via CP_1 principale:- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la nullità/annullabilità/inefficacia del contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto dal sig. e dai garanti/coobbligati e, per l'effetto, revocare o dichiarare nullo o comunque Parte_3 privo di efficacia il decreto ingiuntivo N. 297/2019 emesso dal Tribunale di SS nel procedimento R.G.
N. 1188/2019;- in ogni caso, accogliere, per tutte le suesposte ragioni, la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, l'insussistenza del credito nei confronti della sig.ra stante l'espresso disconoscimento di firma contenuto nel Parte_1 presente atto, e comunque che nulla è dovuto all'odierna opposta e, per l'effetto, in accoglimento della preste opposizione, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, la nullità, invalidità, inefficacia o comunque la non operatività della garanzia/fideiussione sottoscritta dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
- accertare e dichiarare la liberazione dei garanti/fideiussori, sig.re e ex art. Parte_1 Parte_2
1957 c.c.; per l'effetto, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, l'erroneità delle somme ingiunte e, per l'effetto, dichiarare dovuta all'opposta la sola somma di
€ 17.167,31, per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine;
pagina 2 di 10 - in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum dovuto all'opposta, per le ragioni suesposte, nella somma di €
23.031,29, o nella diversa minor somma accertata a mezzo CTU.”
L'opposta ha proposto l'azione monitoria sostenendo che il credito derivasse dalla stipula, da parte del defunto (C.F. , del contratto di credito al consumo N. Parte_3 C.F._5
10273026898720 con FIDITALIA SPA, a titolo di finanziamento per prestito personale e che le obbligazioni nascenti da tale contratto fossero state assunte anche dalla sig.ra (C.F. Parte_2
, in qualità di “coobbligato”, e dalla sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_1
), in qualità di “garante”, C.F._1
Le opponenti hanno eccepito che la societa' opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra in virtù di una fideiussione mai sottoscritta da quest'ultima che, sin Pt_1 dall'atto di citazione in opposizione d.i., ha ritualmente e tempestivamente disconosciuto l'autenticità delle 7 sottoscrizioni apposte al documento di cui all'allegato n. 2 (“02 contratto.pdf”) all'avverso ricorso monitorio, nuovamente allegato alla comparsa di costituzione e risposta, prodotto in copia, e contenente, alla pagina n. 9, la garanzia asseritamente sottoscritta dalla opponente.
Dal momento che il documento di cui alla pagina 9 dell'allegato 2 2 (“02 contratto.pdf”) è stato prodotto in copia dall'opposta, la sig.ra ha effettuato il disconoscimento anche della Parte_1 conformità all'originale della copia predetta insistendo nel disconoscimento delle 7 firme apparentemente ad ella riconducibili, ma non autentiche.
Inoltre, sin dall'atto di citazione in opposizione, sia la sig.ra sia la sig.ra Parte_1 Parte_2
hanno affermato, ex art. 214, co. 2, c.p.c., di non conoscere la scrittura e le 8 sottoscrizioni
[...] asseritamente apposte al contratto di finanziamento dal de cuius sig. e, quindi, al Parte_3 documento sopracitato allegato n. 2 (“02 contratto.pdf”) al ricorso per decreto ingiuntivo.
In via sempre preliminare, le opponenti hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., per violazione del termine, con conseguente liberazione delle garanti.
Nel merito hanno contestato, tra l'altro, la insussistenza dei presupposti ex art. 633 cpc fondanti il sedicente credito ingiunto e la indeterminatezza dei tassi di interesse applicati ai fini del quantum.
Si e' costituita in giudizio l'opposta, con comparsa depositata telematicamente il CP_1
10.02.2020, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorieta' del decreto ingiuntivo opposto, e , nel merito, il rigetto della opposizione, infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 10 La societa' opposta, pur contestando le argomentazioni dell'opponente con particolare riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni, ha formulato in via subordinata istanza di verificazione.
Concessi ed espletati i termini ex art. 183 cpc, veniva preliminarmente disposta ctu tecnico contabile ed all'esito del deposito della stessa veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 18 gennaio 2024 con concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc e la causa veniva trattenuta, una prima volta, in decisione.
Con ordinanza del 23.08.2024, veniva, poi, disposta la remissione in istruttoria della causa con la nomina di una ctu grafologa, la dott.ssa volta ad accertare l'autenticita' o meno delle Persona_1 sottoscrizioni apparentemente riconducibili alle opponenti ed al de cuius Parte_3
All'esito del deposito dell'elaborato peritale finale da parte della dott.ssa il 07.01.2025, veniva Per_1 richiesta e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa, ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.02.2025. Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 2°co., cpc. A scioglimento della riserva assunta il 25 febbraio u.s. così si provvede.
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L'opposizione, sulla base delle risultanze della ctu grafologica disposta ed espletata, e' risultata fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Riassumendo sinteticamente questi i fatti di causa:
Con decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di SS, n. 297/2019, del 15/7/2019, veniva ingiunto alle opponenti, e di pagare a la somma di Parte_1 Parte_2 CP_1
Euro 37.536,09 oltre agli interessi e spese del giudizio monitorio.
La pretesa creditoria azionata monitoriamente, infatti, e' stata indirizzata nei confronti delle sig.re e in qualità di garante la prima e coobbligata la seconda, rispetto ad un contratto di Pt_1 Parte_2 finanziamento per credito al consumo concesso da TA al Sig. , debitore Parte_3 principale.
Deve al riguardo precisarsi che nel caso di specie, non risulta che la sig.ra e la sig.ra Parte_1 siano state parte del contratto di finanziamento in qualità di co-richiedenti, e Parte_2 conseguentemente co-beneficiarie degli importi erogati.
Nel caso di specie, quindi, appare corretta l'affermazione secondo cui “ il contratto posto a base della pretesa creditoria azionata monitoriamente risulta avere un contenuto negoziale complesso e pagina 4 di 10 trilaterale”, cioe' di finanziamento tra il soggetto finanziatore ed il finanziato, e di fideiussione tra il primo ed i due coobbligati.
Ed infatti, le opponenti non risultano co-richiedenti e, tantomeno, co-beneficiarie degli importi erogati;
il denaro oggetto di finanziamento è stato versato direttamente al venditore dell'autovettura in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 delle condizioni generali di contratto, secondo cui: “il cliente autorizza TA ad erogare direttamente l'importo da versare indicato nella sezione del prospetto contabile a pag. 5 del contratto “Residuo da pagare” a favore di un terzo” ossia al rivenditore convenzionato di TA S.p.A.; circostanza pacifica che al PRA, l'autovettura oggetto del finanziamento veniva intestata al sig. (Cfr. tra l'altro -comparsa conclusionale del 13.03.2024 della Parte_3 opposta). Il ruolo della sig.ra e della sig.ra nella vicenda, quindi, Parte_1 Parte_2 non può essere che quello di garante/fideiussore, con conseguente applicazione della relativa disciplina benche' la seconda ( venga indicata quale “coobbligata”nel modulo Parte_2 prestampato predisposto dalla societa' finanziaria. Sul punto si osserva che, diversamente opinando, la opponente avrebbe assunto la qualità di contitolare della situazione debitoria pur Parte_2 non avendo ricevuto la relativa prestazione (finanziamento) da parte di TA.
D'altronde, la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l'istituto della fideiussione. Il fideiussore, infatti, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusto il disposto di cui all'art. 1944, comma 1, c.c. (“il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito”). Ne' e' di ostacolo sul piano giuridico a tale ricostruzione il fatto che la garanzia della sig.ra sia stata prestata nell'ambito della Parte_2 stessa richiesta di finanziamento.
Difatti, con una pronuncia condivisibile, in una vicenda simile alla fattispecie in esame, il Tribunale
Firenze, in data 23.5.19, ha così affermato: “…in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso infatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina”.
Nello stesso senso vi e' altra pronuncia del Tribunale di Napoli Nord ,sez. III, 26/09/2023, n. 3832.
Siffatta premessa risulta necessaria ai fini di quanto segue.
Sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
pagina 5 di 10 L'eccezione è fondata.
Le opponenti hanno eccepito, tra l'altro, la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dei garanti (fideiussori) per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il presunto debitore principale, sig. Parte_3
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che, quindi, è senz'altro applicabile al caso in esame.
Dagli atti non risulta che l'opposta abbia inviato alcuna comunicazione ai garanti (fideiussori), in violazione di quanto stabilito dalla Banca d'IT (Cfr. Circolare Banca d'IT n. 229 del 21.4.1999), ma soprattutto, in violazione di quanto disposto dall'art. 1957 c.c., la (C.F. e P.I. CP_1
), e, prima di essa, la FIDITALIA SPA, nei sei mesi successivi alla scadenza delle P.IVA_1 obbligazioni principali (05.09.2013), non risultano aver proposto le prescritte istanze contro il debitore principale, tantomeno risulta che le abbiano continuate con la dovuta diligenza.
Ne consegue che i garanti/fideiussori debbono intendersi liberati.
Nel caso in esame il dies a quo, la decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, risale al
05.09.2013 , come risulta dall' allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo che e' stato depositato nel
2019, quindi ben oltre il termine semestrale prescritto.
Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16)
Non costituisce pertanto idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.
Si aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata. La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia. pagina 6 di 10 Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
La societa' opposta è, quindi, decaduta da ogni diritto verso i fideiussori/garanti.
Benche' l'accoglimento della suddetta eccezione risulterebbe assorbente, ai fini della decisione, degli altri profili, tuttavia si osserva quanto segue.
Sulle risultanze e gli effetti della ctu grafologica
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalle sigg.re e , le quali hanno Parte_4 Parte_2 disconosciuto espressamente le firme apposte sui documenti prodotti dalla societa' Ifis ai fini della emissione del decreto ingiuntivo opposto anche dal de cuius Parte_3
A seguito del predetto duplice disconoscimento di firme, l'opposta formulava istanza di verificazione.
Ed infatti, il comma 2 dell'art. 214 c.p.c. prevede che gli eredi o aventi causa del de cuius possano limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Con la precisazione che, anche “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del de cuius, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 19/12/2019, n. 33769).
Pertanto, sia il disconoscimento di firma operato dalla sig.ra sia la dichiarazione formulata da Pt_1 entrambe le opponenti, ex art. 214, comma 2, c.p.c., seguono il regime previsto ex art. 215 c.p.c.
Difatti, “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall' art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura” (Cass. civ., Sez. Trib., 18/01/22, n. 1324).
Ne consegue, nel presente giudizio, che, in assenza del procedimento di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, sarebbe risultata preclusa l'utilizzabilità, come mezzo di prova, del documento fotostatico di cui all'allegato n. 2 (“02 contratto.pdf”) al ricorso per decreto ingiuntivo.
Infatti, “prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il Giudice … nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento” (Cass. civ., sez. III,
pagina 7 di 10 20/08/2015, n. 16998) ed inoltre “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al
Giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass. Civ., SEZ. UN., n. 3086/22)
Adunque, poiche' l'opposta, a seguito del disconoscimento, come dianzi detto, ha formulato, seppure in via meramente subordinata, istanza di verificazione, intendendosi avvalere del documento contenente le firme disconosciute, veniva disposta una CTU grafologica tesa ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in copia dalla societa' finanziaria opposta e posti a base dell'azione monitoria intrapresa.
Veniva quindi nominato il CTU nella persona della dottoressa a cui veniva affidato il Persona_1 seguente quesito: “« Accertare l'autenticità o meno delle 8 sottoscrizioni EN apposte Parte_3 sul Contratto di finanziamento TA (firma cliente) e delle 7 sottoscrizioni EN , apposte Parte_1 all'allegato al contratto di finanziamento (firma coobbligato), disconosciuti dagli opponenti, allegati alla produzione della parte opposta.».
In data 07.01.2025 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo ove il ctu rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…le 8 sottoscrizioni EN apposte sul Contratto di Parte_3 finanziamento TA (firma cliente) NON sono autografe né autentiche di Le 7 Parte_3 sottoscrizioni EN , apposte all'allegato al contratto di finanziamento (firma coobbligato), Parte_1
NON sono autografe né autentiche di .». (cfr. pag. 47 CTU grafologica). Parte_1
Ne consegue che l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti delle garanti/opponenti in forza di un contratto che, all'esito della predetta consulenza, non è risultato essere sottoscritto dal presunto debitore principale e neppure risultano autentiche le sottoscrizioni della garante . Appare evidente che, alla luce di tali conclusioni, il documento Parte_1 disconosciuto, ovvero il contratto di finanziamento, non è utilizzabile nei confronti delle garanti, odierne opponenti.
Di conseguenza, stante l'accessorietà delle garanzie dalle medesime prestate rispetto l'asserita obbligazione principale, la pretesa azionata in fase monitoria risulta infondata ed il decreto ingiuntivo emesso va' revocato.
Adunque le conclusioni della ctu grafologica, sopra riportate, cui l'estensore della presente ritiene di aderire in assenza di vizi e/od errori che ne inficiano il contenuto, hanno accertato la non autenticita' pagina 8 di 10 delle sottoscrizioni apparentemente apposte sia dal debitore principale, , de cuius, Parte_3 sia dalla opponente . Parte_1
A cio' consegue la improduttivita' degli effetti del decreto ingiuntivo opposto nella sfera giuridica di esse opponenti.
Alla luce delle anzidette risultanze e' evidente la irrilevanza delle ulteriori argomentazioni e delle censure formulate nell'atto di opposizione posto che la accertata mancanza di autenticita' delle sottoscrizioni, sia del debitore principale che della garante, , priva il documento - Parte_1 posto a base dell'azione monitoria che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo opposto- della sua efficacia probatoria, relativamente alle opponenti, rendendo inutile ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
La causa va decisa sulla base di quanto sovraesposto perché le questioni ivi prospettate sono assorbenti ai fini della decisione della causa e rendono superfluo l'esame degli altri motivi, che rimangono assorbiti, e ciò alla stregua del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli r.g. n.
3278/2018 6 artt. 24 e 111 Cost., in base al quale «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936; v. anche Cass., Sez. Lav., 28 maggio
2014, n. 12002: «Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre»; in senso conforme, ex plurimis¸ Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 29 settembre
2020, n. 20555; Cass. 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2805).
A quanto innanzi consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle fideiubenti,
e Parte_1 Parte_2
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta, liquidate sulla base del D.M. 55/14 e 147/22 e s.m. e i. , calcolato lo scaglione di riferimento, applicati i parametri medi, valutata l'attivita' effettivamente svolta tenuto conto della fase istruttoria limitata alla produzione documentale ed alle ctu tecnico contabile e grafologica, applicata una congrua pagina 9 di 10 riduzione del 50% in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche affrontate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni ulteriore istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. nonche' sulla base delle risultanze della ctu grafologica, accertata l'apocrifìa delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento sia dal debitore principale, de cuius che Parte_3 dalla opponente , , Parte_1
per l'effetto,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 297/2019, emesso dal Tribunale di SS il 12/15.07.2019 nell'ambito del procedimento R.G. n.1188/2019;
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in favore dell'avv. Francesca Rizzi, dichiaratasi anticipataria, in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori, Iva e Cap, se dovuti, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu in atti liquidate.
SS 22 marzo 2025
Il G.o.t.
Filomena Girardi
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