Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4028 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Fatano, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
All'udienza del 25/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle rispettive conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 12/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la revisione della sentenza di separazione n. 3425/2023 emessa dal Tribunale di Lecce in data 11/12/2023.
Motivo della domanda risultano essere le mutate esigenze della figlia minore pertanto, le parti hanno inteso raggiungere un nuovo accordo in ordine alle statuizioni patrimoniali per farvi fronte.
In particolare, dunque, i ricorrenti hanno chiesto una modifica della regolamentazione in vigore nei seguenti termini:
a) Relativamente al punto D) della sentenza di separazione si chiede di modificarlo come segue: “il padre contribuirà al mantenimento della figlia
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600,00 previsti) oltre all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità che saranno indicate. Il padre, inoltre, sosterrà, per intero, le spese straordinarie necessarie alla minore. Le parti si danno atto che spese straordinarie preesistenti al deposito del ricorso sono quelle relative alla scuola privata
Oxford frequentata da nonché quelle per l'equitazione, il canto e Per_1 il ballo moderno. Tutte le eventuali altre dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori nei termini e secondo le modalità previste dal
Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Lecce il 2.12.2016, aggiornato il 20.02.2017 e, ancora, in data 21.05.2018, da intendersi parte integrante del presente accordo”;
La domanda può trovare accoglimento in quanto la previsione riportata nel ricorso appare adeguata alla tutela delle mutate esigenze della minore, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 3425/2023 emessa dal Tribunale di
Lecce in data 11/12/2023 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Presidente e rel.
Gianluca Fiorella
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