TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 2818/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 12.15 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Rossetti oggi sostituito dall'avv. Paolo Palumbo per parte opposta l'avv. Biasi in sostituzione dell'avv. Filipponi
L'avv. Palumbo precisa le conclusioni come da note scritte del 28.11.2024 L'avv. Biasi precisa le conclusioni come da comparsa di risposta Segue discussione orale della causa. Il Giudice, previa trattazione di altre udienze, si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2818/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. MATTIA SIMONE ROSSETTI ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1 (C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUCA FILIPPONI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1
(nel prosieguo, per
[...] brevità, “ ) ha agito in via monitoria CP_1 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, domandando il pagamento della somma di euro
[...]
388.176,34, quale importo garantito dalla fideiussione omnibus prestata dagli ingiunti in data 13 maggio 2022 sino alla concorrenza di euro
390.000,00 e relativa a due distinti rapporti, entrambi intrattenuti dalla debitrice principale pagina 2 di 18 con da un lato, Parte_4 CP_1 il conto corrente n. 2/1/036949 aperto in data 17 aprile 2014; dall'altro, il mutuo chirografario n.
9/1/327023 sottoscritto il 17 settembre 2020. Notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 623/2024, , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 hanno proposto opposizione, chiedendo in via pregiudiziale l'assegnazione del termine per il procedimento di mediazione obbligatoria e altresì affermando:
- che gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB erano inidonei a costituire prova del credito vantato dalla banca;
- che, inoltre, la fideiussione omnibus era nulla, poiché superflua quantomeno con riferimento alla quota di credito già assistito dalla garanzia pubblica del Fondo del Medio Credito Centrale
s.p.a. ex l. 662/1996;
- che, in ogni caso, entrambe le garanzie, omnibus
e pubblica, dovevano considerarsi nulle, in quanto sproporzionate rispetto al credito garantito e dunque prive di scopo.
Per tali ragioni, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Con memoria difensiva depositata il 28 giugno 2024, si è costituita per l'udienza del 2 CP_1 luglio 2024 fissata per la discussione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del provvedimento monitorio.
In particolare, la convenuta opposta:
- ha depositato gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente nonché il piano di ammortamento del mutuo chirografario;
- ha altresì affermato la validità della fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti, in quanto il divieto di acquisire ulteriori garanzie per la quota di credito non coperta dal Fondo del Medio Credito Centrale era riferito alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, con esclusione da tale divieto delle pagina 3 di 18 garanzie personali come la fideiussione;
- ha infine evidenziato che, anche a considerare entrambe le garanzie sproporzionate rispetto al credito, non vi era alcuna sanzione espressamente prevista per tale ipotesi, né quella della nullità, né quella della liberazione dei fideiussori dagli obblighi derivanti da tali garanzie.
All'esito della discussione, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. si è poi costituita nel procedimento di CP_1 opposizione con comparsa di costituzione e risposta, ribadendo le argomentazioni già svolte nel precedente atto del 28 giugno 2024. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 31 ottobre 2024 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: «Abbandono dell'opposizione a spese di lite compensate».
Parte opposta ha accettato la proposta conciliativa, mentre parte opponente non ha accettato tale proposta.
Visto dunque l'esito infruttuoso della conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*
1. In primo luogo va osservato che, trattandosi di controversia riguardante esclusivamente la validità e l'efficacia della fideiussione prestata dall'opponente, la procedibilità del presente giudizio non è subordinata al previo esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dall'art. 5
d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari. In caso di fideiussione non può infatti discorrersi di contratto bancario in senso stretto, anche qualora la garanzia sia stata prestata in favore di un istituto di credito (Cass. 31209/2022).
pagina 4 di 18 Va pertanto affermata la procedibilità della presente controversia, nonostante il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
2. Quanto poi alla prova del credito, va osservato che la pretesa monitoria non risulta contestata nell'an e nel quantum, essendosi gli opponenti limitati a svolgere contestazioni in ordine alla validità della fideiussione omnibus prestata e alla idoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB a provare il credito nel giudizio di opposizione, mentre non è stata sollevata alcuna contestazione specifica in ordine alla esistenza e all'ammontare del debito principale, relativo al rimborso del finanziamento e allo scoperto in conto corrente intestati alla debitrice principale Parte_4
[...]
L'opposta, peraltro, ha fornito prova della propria pretesa creditoria, producendo già nel procedimento monitorio i documenti contrattuali relativi ai due rapporti azionati (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio) e altresì producendo, nel presente giudizio, gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente, nonché il piano di ammortamento riferito al mutuo chirografario (docc. 1 e 2 comparsa di costituzione); il che consente di superare la contestazione degli opponenti circa l'inidoneità degli estratti conto ex art. 50 TUB a provare il credito azionato da banca CP_1
3. Va poi osservato che deve escludersi la natura di consumatori degli odierni opponenti (circostanza invero non contestata in giudizio e dunque pacifica), in quanto gli stessi risultano aver prestato la garanzia fideiussoria per scopi strettamente collegati alla loro attività professionale. In particolare, come si evince dalla visura della società (doc. 1 fascicolo monitorio), all'epoca del rilascio della fideiussione Pt_1
era presidente del consiglio di
[...] amministrazione della debitrice principale, mentre e erano soci della Pt_2 Parte_3 [...]
rispettivamente con quote del 51% e Parte_4 del 49%.
pagina 5 di 18 4. Tanto chiarito, va osservato che gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus per cui è causa «perlomeno per la parte in cui è stata posta a garanzia dell'80% della somma erogata, essendo tale percentuale già garantita dal Fondo di
Garanzia di Fondo del Medio Credito Centrale Spa ai sensi della n. 662/1996» (cfr. pag. 6 atto di opposizione). Nello specifico, gli opponenti lamentano la violazione della disciplina di cui al punto 4.4 del D.M. 23/9/2005 che così stabilisce:
«Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo».
Come già evidenziato in sede di ordinanza ex art. 649 c.p.c., va ribadito l'orientamento più volte espresso da questo NA (da ultimo con sent. n.
1299/2024) che ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione per c.d. divieto di doppia garanzia.
In via generale, va infatti osservato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo MCC
«serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019» (Trib. Perugia n. 1337/2021; ABF Collegio di Milano n. 23742/2020).
Lo scopo della disciplina in questione è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla pagina 6 di 18 prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.
La finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata e «non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma» (Trib. Perugia n.
1337/2021 citata;
Corte App. Trento n. 285/2021).
Nel caso di specie, la garanzia fideiussoria è stata prestata da persone fisiche (gli odierni opponenti)
e non già dalla società finanziata, non essendo a tale proposito rilevante il fatto che i garanti
, e fossero rispettivamente Pt_1 Pt_3 Parte_2 anche Presidente del consiglio di amministrazione e soci della giacché ciò che Parte_4 rileva, tenuto conto della ratio del divieto sopra menzionato, è infatti che il patrimonio dell'impresa finanziata con garanzia Mediocredito non sia ulteriormente gravato da diversa garanzia (in relazione alla quale il Fondo, una volta escusso, avrebbe diritto di surroga). Tale ultima circostanza, evidentemente, non si verifica laddove il garante sia una persona fisica (dunque un soggetto diverso dall'impresa finanziata), a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore del medesimo. Ciò comporta l'infondatezza del richiamo operato dagli opponenti alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 al fine di far valere la nullità della fideiussione.
A ciò si aggiunga che la disciplina sopra citata, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità della garanzia, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario. Tale norma secondaria «in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle
pagina 7 di 18 “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito e il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea
a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo
o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo (laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica» (Trib. Monza n. 1598/2021; Corte App. Milano n.
3083/2022).
4.1. A fronte di tale conclusione, non risulta in primo luogo meritevole di accoglimento la prospettazione degli opponenti circa la natura di
“garanzia bancaria” della fideiussione omnibus da questi prestata al fine di considerarla rientrante nel divieto di cui al D.M. 23/9/2005, considerato da un lato, che tale divieto non opera laddove la garanzia sia prestata da soggetto diverso dall'impresa finanziata (come nel caso di specie); dall'altro lato, che la polizza fideiussoria ha pacificamente carattere personale («È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui», cfr. art. 1936 c.c.).
4.2. Le considerazioni che precedono destituiscono altresì di fondamento la tesi attorea secondo cui la richiesta della banca mutuante di prestare anche garanzia fideiussoria oltre a quella già presente pagina 8 di 18 del Fondo MCC configurerebbe un abuso del diritto, laddove il credito poi azionato in via monitoria si presenterebbe “sovra-garantito”, con conseguente nullità della fideiussione per mancanza di causa. Ribadita infatti la ratio del divieto di cui al D.M.
23/9/2005, è pacificamente ammessa la prestazione di plurime garanzie (diverse da quelle bancarie, reali e assicurative) provenienti da soggetti terzi rispetto all'impresa finanziata, qual è la fideiussione omnibus (garanzia personale) prestata dagli odierni opponenti.
Sul punto, va peraltro evidenziato che il richiamo operato da parte opponente alla giurisprudenza di legittimità e a quella dell'ABF (cfr. pagg.
9-11 atto di opposizione) risulta ultroneo, in quanto riferita ad ipotesi non attinenti al caso in esame, bensì a controversie in cui, tra le altre, «il creditore, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876» (Cass. 6533/2016).
Anche poi a ritenere, in ipotesi, che tali doppie garanzie siano state concesse in modo sproporzionato e sovrabbondante rispetto al credito, la conseguenza non sarebbe in ogni caso la nullità delle medesime.
Come infatti chiarito dall'Arbitro Bancario e Finanziario con motivazione del tutto condivisibile,
«non pare rinvenibile, nell'ordinamento positivo, alcuna norma che, al pari di quanto previsto dall'articolo 2872 in materia di garanzie ipotecarie, consenta al giudicante di operare una riduzione o una liberazione del vincolo fideiussorio in presenza di una pur accertata sproporzione fra la misura di detto vincolo (siccome sommato ad ulteriori titoli di garanzia) e il valore del credito garantito. Per vero, le disposizioni in tema di estinzione della fideiussione (artt. 1955-1957 c.c.) non contemplano la possibilità per il fideiussore di liberarsi dal vincolo se non in casi ben definiti, tra i quali non ricade la fattispecie che ci occupa. Ne consegue che, nel caso specifico, non sussistono rimedi positivi, esperibili da questo Arbitro, per procedere ad una liberazione del
pagina 9 di 18 ricorrente dal vincolo fideiussorio, che, a quanto consta, risulta liberamente contratto dal fideiussore in sede di stipulazione» (Collegio di
Milano n. 6713/2014; n. 225/2021).
4.3. Sempre con riferimento alla fideiussione omnibus in esame, va osservato che l'affermazione degli opponenti secondo cui essa garantirebbe «ogni obbligazione verso la Banca dipendente da operazioni già consentite (e pertanto evidentemente non ancora concretamente poste in essere) o che lo fossero in seguito, ma non per debiti esistenti alla data della sottoscrizione» (cfr. pag. 1 seconda memoria istruttoria) – oltre che priva di pregio, in quanto ad essa non è seguita la formulazione di alcuna specifica istanza - è altresì smentita dal dato contrattuale, ove è espressamente previsto che gli opponenti si costituiscono fideiussori, fino all'importo massimo garantito, «per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Banca, dipendente da obbligazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo» (doc. 5 fascicolo monitorio).
4.4. Gli opponenti hanno poi eccepito l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto la cessione alla banca mutuante dei crediti vantati dalla mutuataria nei Parte_4 confronti di Vair s.p.a. – effettuata nell'ambito di un rapporto di anticipazione di fatture intercorso con l'istituto di credito - avrebbe impedito ai fideiussori di surrogarsi nei diritti vantati dalla
Banca nei confronti della debitrice principale. In particolare, gli opponenti hanno censurato la condotta della banca laddove, a fronte degli insoluti addebitabili al mancato saldo delle fatture da parte di Vair s.p.a., si sarebbe limitata «ad una mera messa in mora del debitore ceduto, non attivandosi per il recupero del credito» (cfr. pag. 2 seconda memoria istruttoria opponenti).
L'eccezione è inammissibile in quanto proposta soltanto in sede di seconda memoria, allorquando il thema decidendum doveva ritenersi già cristallizzato.
pagina 10 di 18 In disparte tale dirimente considerazione, ad abundantiam va osservato che l'eccezione è in ogni caso infondata.
L'art. 1955 c.c. prevede che «La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore». La norma citata priva dunque il creditore della garanzia fideiussoria in ragione «dell'attuata alterazione del quadro delle garanzie esistenti al momento della prestazione della fideiussione: in dottrina si è sottolineato, infatti, come le condizioni sulla base delle quali
l'obbligazione garantita possa essere realizzata, ed esistenti al momento della conclusione del contratto fideiussorio, debbano presumersi tenute in considerazione dal fideiussore ai fini del vaglio dell'opportunità della prestazione della sua garanzia (avendo riguardo, in particolare, alla possibilità, da parte del detto soggetto, di surrogarsi al creditore soddisfatto nell'esercizio dei diritti che a quest'ultimo spettavano). Tale è, dunque, la ratio della norma secondo cui la fideiussione si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti di pegno, ipoteca e privilegio del creditore stesso» (Cass. 2183/2017, richiamata in motivazione da Cass. 22775/2018).
Così ricostruita la ratio della norma, va osservato che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. «non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore» (Cass.
6685/2024).
La condotta del creditore rilevante non può, dunque, consistere in un comportamento meramente inattivo,
«ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal
pagina 11 di 18 contratto e integrante un fatto quanto meno colposo,
o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico» (Cass.
28838/2008, in motivazione di Cass. 4175/2020). Nel caso di specie, non è emerso un comportamento colposo o comunque illecito della banca tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1955 c.c., né gli opponenti hanno allegato (e tantomeno provato) di aver subito un pregiudizio «giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore» (Cass. 6685/2024 citata).
Va infatti osservato che dal contratto di apertura di credito stipulato in data 13 maggio 2022 dalla debitrice principale sotto Parte_4 forma di anticipi su fatture salvo buon fine (ossia tramite cessione alla banca del credito su fatture vantato dalla società finanziata nei confronti dei propri debitori) non sorge l'obbligo della banca di attivarsi per il recupero dell'insoluto; obbligo che, peraltro, risulta assolto laddove la banca stessa ha messo in mora il debitore e intimato il pagamento di quanto dovuto (doc. 1 seconda memoria istruttoria opponenti). Tale attività di recupero stragiudiziale non è idonea ad integrare il comportamento colposo ed inefficiente (tantomeno una condotta inattiva) richiesto dall'art. 1955 c.c., posto che lo scopo della concessione di un anticipo di provvista da parte della banca si intende – appunto - salvo buon fine, ossia salvo il caso in cui l'intestataria delle fatture “consegnate” alla banca per il recupero del credito da queste portato si renda insolvente.
Tale insolvenza da un lato non può essere evidentemente addebitata all'istituto finanziatore, il quale risulta essersi diligentemente attivato per il recupero di quanto dovuto dalla Vair s.p.a., senza che a ciò fosse obbligato dal contratto o da una disposizione di legge;
dall'altro lato si risolve al più in una mera maggiore difficoltà per i pagina 12 di 18 garanti di attuare il loro diritto alla surrogazione o al regresso ex artt. 1949 e 1950 c.c., ipotesi - come già osservato - esclusa dall'alveo di applicabilità dell'art. 1955 c.c. Né invero può addebitarsi alla banca la circostanza, dedotta da parte opponente, per cui tali fatture sarebbero state emesse nei confronti di un singolo cliente (la Vair s.p.a. appunto), in tal modo
«amplificando in maniera esponenziale il rischio di credito, senza averlo distribuito su più clienti della debitrice, il tutto a scapito dei fideiussori»
(cfr. pag. 3 seconda memoria istruttoria opponenti), posto che è stata la stessa a Parte_4 selezionare i crediti vantati nei confronti di terzi da cedere alla banca al fine di ricevere l'anticipo di provvista richiesto.
A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato anche dalla convenuta opposta, il comportamento colpevole ed efficiente del creditore
«non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore» (Cass. 2461/1982). Nel caso di specie gli opponenti risultano rivestire tutti cariche di rilievo all'interno della compagine sociale (presidente del consiglio di amministrazione e soci al 49% e 51%), ragion per cui non è verosimile che essi non fossero a conoscenza delle condizioni patrimoniali della Parte_4
e non avessero valutato la convenienza di richiedere affidamenti e dilazioni. Conseguentemente, l'esposizione debitoria maturata dalla società anche in relazione alla mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di terzi poi risultati insolventi non è ricollegabile ad un fatto colposo della banca creditrice, bensì all'operato degli odierni opponenti in qualità di amministratori e pagina 13 di 18 soci della medesima società richiedente l'affidamento.
Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1955 c.c. per la liberazione degli odierni opponenti dalla fideiussione omnibus prestata.
5. Va poi esaminata l'eccezione degli opponenti relativa alla erronea valutazione del merito creditizio della società finanziata e conseguente concessione abusiva del credito da parte della banca convenuta.
L'eccezione è inammissibile in quanto proposta soltanto in sede di seconda memoria, allorquando il thema decidendum doveva ritenersi già cristallizzato. In disparte tale dirimente considerazione, ad abundantiam va osservato che l'eccezione è in ogni caso infondata. In linea generale, va osservato che la concessione abusiva di credito si identifica con la condotta dell'istituto finanziatore che conceda o continui a concedere incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in stato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie, assumono rilievo primario, oltre al principio di esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., anche la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali (tra le altre, vedasi le disposizioni del Testo
Unico Bancario, Testo Unico della Finanza, Accordi di Basilea e Regolamento UE n. 575/2013). Il soggetto finanziatore, sulla base di tale disciplina, è tenuto a rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero
"affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, al fine di gestire i rischi specifici del settore, attese le pagina 14 di 18 possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma anche quella del soggetto finanziato, nonché, in una visuale più ampia, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'erogazione del credito che sia qualificabile come
"abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda
l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa» (Cass. 18610/2021).
L'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche «la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente (e multis,
Cass. 21 maggio 2019, n. 13598, Cass. 12 dicembre
2017, n. 29787 e Cass. 6 ottobre 2017, n. 23410, non massimate;
Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23915; Cass. 14 aprile 2010 n. 8885;
Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 16 ottobre 2007, n.
21619; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997), il quale abbia rappresentato, secondo la logica del "più probabile che non", la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa
pagina 15 di 18 e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento» (Cass. 18610/2021 citata).
La Suprema Corte, dunque, ha prospettato la sussistenza di sole conseguenze risarcitorie derivanti dall'errata o inesistente valutazione del merito creditizio (ossia dalla violazione di una regola di condotta), idonea a cagionare un danno al patrimonio dell'imprenditore.
Nel caso di specie, gli odierni opponenti non hanno allegato né tantomeno provato la sussistenza di un pregiudizio causalmente collegato alla asserita condotta di imprudente gestione da parte della banca nella valutazione del merito creditizio e nella conseguente concessione (abusiva) del credito, non avendo essi formulato alcuna domanda risarcitoria ed essendosi invero limitati ad invocare genericamente
«tutte le conseguenze che ne derivano»; il che destituisce di fondamento ogni contestazione in punto di abusiva concessione del credito.
Anche poi a ritenere, in ipotesi, che la doglianza degli opponenti sia qualificabile come domanda di dichiarazione della nullità della fideiussione con istanza di liberazione dagli obblighi da essa derivanti, essa risulterebbe comunque ultronea ed infondata, allorché l'unica conseguenza dell'eventuale condotta negligente della banca nei confronti dell'impresa si esplica sul piano meramente risarcitorio e non su quello della validità del contratto, come specificato dalla giurisprudenza richiamata nonché dalla Cassazione a
Sezioni Unite n. 5841/2025, laddove ha precisato che «Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n. 23158 del
2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del
2021; n. 15844 del 2022)».
6. Va da ultimo evidenziata l'infondatezza delle istanze istruttorie formulate da parte opponente con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 16 di 18 La richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti e alla «eventuale declaratoria di illegittimità delle clausole, degli addebiti eventualmente effettuati dalla a CP_1 titolo di anatocismo, interessi passivi superiori alla misura legale e commissioni di scoperto, relativi al rapporto di conto corrente e ad ogni altra irregolarità» (cfr. pag. 5 seconda memoria istruttoria opponenti) risulta inammissibile, in quanto del tutto generica e meramente esplorativa, oltre che superflua alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine all'insussistenza di cause di invalidità della garanzia rilasciata dagli odierni opponenti.
7. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato. Gli opponenti vanno, dunque, condannati in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta opposta, secondo il principio della soccombenza.
La liquidazione delle spese di lite è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi per lo scaglione fino ad euro 520.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Le spese del procedimento monitorio restano regolate dal decreto ingiuntivo di cui vi è integrale conferma.
P.Q.M.
Il NA, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 623/2024 emesso dal NA di Padova in data 21 marzo 2024 in favore di
[...]
– Controparte_1
pagina 17 di 18 dichiarandolo Controparte_1 definitivamente esecutivo.
3. CONDANNA gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 19.375,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Così deciso in Padova, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 18 di 18
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 12.15 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Rossetti oggi sostituito dall'avv. Paolo Palumbo per parte opposta l'avv. Biasi in sostituzione dell'avv. Filipponi
L'avv. Palumbo precisa le conclusioni come da note scritte del 28.11.2024 L'avv. Biasi precisa le conclusioni come da comparsa di risposta Segue discussione orale della causa. Il Giudice, previa trattazione di altre udienze, si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2818/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. MATTIA SIMONE ROSSETTI ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1 (C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUCA FILIPPONI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1
(nel prosieguo, per
[...] brevità, “ ) ha agito in via monitoria CP_1 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, domandando il pagamento della somma di euro
[...]
388.176,34, quale importo garantito dalla fideiussione omnibus prestata dagli ingiunti in data 13 maggio 2022 sino alla concorrenza di euro
390.000,00 e relativa a due distinti rapporti, entrambi intrattenuti dalla debitrice principale pagina 2 di 18 con da un lato, Parte_4 CP_1 il conto corrente n. 2/1/036949 aperto in data 17 aprile 2014; dall'altro, il mutuo chirografario n.
9/1/327023 sottoscritto il 17 settembre 2020. Notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 623/2024, , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 hanno proposto opposizione, chiedendo in via pregiudiziale l'assegnazione del termine per il procedimento di mediazione obbligatoria e altresì affermando:
- che gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB erano inidonei a costituire prova del credito vantato dalla banca;
- che, inoltre, la fideiussione omnibus era nulla, poiché superflua quantomeno con riferimento alla quota di credito già assistito dalla garanzia pubblica del Fondo del Medio Credito Centrale
s.p.a. ex l. 662/1996;
- che, in ogni caso, entrambe le garanzie, omnibus
e pubblica, dovevano considerarsi nulle, in quanto sproporzionate rispetto al credito garantito e dunque prive di scopo.
Per tali ragioni, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Con memoria difensiva depositata il 28 giugno 2024, si è costituita per l'udienza del 2 CP_1 luglio 2024 fissata per la discussione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del provvedimento monitorio.
In particolare, la convenuta opposta:
- ha depositato gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente nonché il piano di ammortamento del mutuo chirografario;
- ha altresì affermato la validità della fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti, in quanto il divieto di acquisire ulteriori garanzie per la quota di credito non coperta dal Fondo del Medio Credito Centrale era riferito alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, con esclusione da tale divieto delle pagina 3 di 18 garanzie personali come la fideiussione;
- ha infine evidenziato che, anche a considerare entrambe le garanzie sproporzionate rispetto al credito, non vi era alcuna sanzione espressamente prevista per tale ipotesi, né quella della nullità, né quella della liberazione dei fideiussori dagli obblighi derivanti da tali garanzie.
All'esito della discussione, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. si è poi costituita nel procedimento di CP_1 opposizione con comparsa di costituzione e risposta, ribadendo le argomentazioni già svolte nel precedente atto del 28 giugno 2024. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 31 ottobre 2024 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: «Abbandono dell'opposizione a spese di lite compensate».
Parte opposta ha accettato la proposta conciliativa, mentre parte opponente non ha accettato tale proposta.
Visto dunque l'esito infruttuoso della conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*
1. In primo luogo va osservato che, trattandosi di controversia riguardante esclusivamente la validità e l'efficacia della fideiussione prestata dall'opponente, la procedibilità del presente giudizio non è subordinata al previo esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dall'art. 5
d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari. In caso di fideiussione non può infatti discorrersi di contratto bancario in senso stretto, anche qualora la garanzia sia stata prestata in favore di un istituto di credito (Cass. 31209/2022).
pagina 4 di 18 Va pertanto affermata la procedibilità della presente controversia, nonostante il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
2. Quanto poi alla prova del credito, va osservato che la pretesa monitoria non risulta contestata nell'an e nel quantum, essendosi gli opponenti limitati a svolgere contestazioni in ordine alla validità della fideiussione omnibus prestata e alla idoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB a provare il credito nel giudizio di opposizione, mentre non è stata sollevata alcuna contestazione specifica in ordine alla esistenza e all'ammontare del debito principale, relativo al rimborso del finanziamento e allo scoperto in conto corrente intestati alla debitrice principale Parte_4
[...]
L'opposta, peraltro, ha fornito prova della propria pretesa creditoria, producendo già nel procedimento monitorio i documenti contrattuali relativi ai due rapporti azionati (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio) e altresì producendo, nel presente giudizio, gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente, nonché il piano di ammortamento riferito al mutuo chirografario (docc. 1 e 2 comparsa di costituzione); il che consente di superare la contestazione degli opponenti circa l'inidoneità degli estratti conto ex art. 50 TUB a provare il credito azionato da banca CP_1
3. Va poi osservato che deve escludersi la natura di consumatori degli odierni opponenti (circostanza invero non contestata in giudizio e dunque pacifica), in quanto gli stessi risultano aver prestato la garanzia fideiussoria per scopi strettamente collegati alla loro attività professionale. In particolare, come si evince dalla visura della società (doc. 1 fascicolo monitorio), all'epoca del rilascio della fideiussione Pt_1
era presidente del consiglio di
[...] amministrazione della debitrice principale, mentre e erano soci della Pt_2 Parte_3 [...]
rispettivamente con quote del 51% e Parte_4 del 49%.
pagina 5 di 18 4. Tanto chiarito, va osservato che gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus per cui è causa «perlomeno per la parte in cui è stata posta a garanzia dell'80% della somma erogata, essendo tale percentuale già garantita dal Fondo di
Garanzia di Fondo del Medio Credito Centrale Spa ai sensi della n. 662/1996» (cfr. pag. 6 atto di opposizione). Nello specifico, gli opponenti lamentano la violazione della disciplina di cui al punto 4.4 del D.M. 23/9/2005 che così stabilisce:
«Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo».
Come già evidenziato in sede di ordinanza ex art. 649 c.p.c., va ribadito l'orientamento più volte espresso da questo NA (da ultimo con sent. n.
1299/2024) che ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione per c.d. divieto di doppia garanzia.
In via generale, va infatti osservato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo MCC
«serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019» (Trib. Perugia n. 1337/2021; ABF Collegio di Milano n. 23742/2020).
Lo scopo della disciplina in questione è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla pagina 6 di 18 prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.
La finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata e «non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma» (Trib. Perugia n.
1337/2021 citata;
Corte App. Trento n. 285/2021).
Nel caso di specie, la garanzia fideiussoria è stata prestata da persone fisiche (gli odierni opponenti)
e non già dalla società finanziata, non essendo a tale proposito rilevante il fatto che i garanti
, e fossero rispettivamente Pt_1 Pt_3 Parte_2 anche Presidente del consiglio di amministrazione e soci della giacché ciò che Parte_4 rileva, tenuto conto della ratio del divieto sopra menzionato, è infatti che il patrimonio dell'impresa finanziata con garanzia Mediocredito non sia ulteriormente gravato da diversa garanzia (in relazione alla quale il Fondo, una volta escusso, avrebbe diritto di surroga). Tale ultima circostanza, evidentemente, non si verifica laddove il garante sia una persona fisica (dunque un soggetto diverso dall'impresa finanziata), a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore del medesimo. Ciò comporta l'infondatezza del richiamo operato dagli opponenti alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 al fine di far valere la nullità della fideiussione.
A ciò si aggiunga che la disciplina sopra citata, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità della garanzia, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario. Tale norma secondaria «in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle
pagina 7 di 18 “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito e il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea
a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo
o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo (laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica» (Trib. Monza n. 1598/2021; Corte App. Milano n.
3083/2022).
4.1. A fronte di tale conclusione, non risulta in primo luogo meritevole di accoglimento la prospettazione degli opponenti circa la natura di
“garanzia bancaria” della fideiussione omnibus da questi prestata al fine di considerarla rientrante nel divieto di cui al D.M. 23/9/2005, considerato da un lato, che tale divieto non opera laddove la garanzia sia prestata da soggetto diverso dall'impresa finanziata (come nel caso di specie); dall'altro lato, che la polizza fideiussoria ha pacificamente carattere personale («È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui», cfr. art. 1936 c.c.).
4.2. Le considerazioni che precedono destituiscono altresì di fondamento la tesi attorea secondo cui la richiesta della banca mutuante di prestare anche garanzia fideiussoria oltre a quella già presente pagina 8 di 18 del Fondo MCC configurerebbe un abuso del diritto, laddove il credito poi azionato in via monitoria si presenterebbe “sovra-garantito”, con conseguente nullità della fideiussione per mancanza di causa. Ribadita infatti la ratio del divieto di cui al D.M.
23/9/2005, è pacificamente ammessa la prestazione di plurime garanzie (diverse da quelle bancarie, reali e assicurative) provenienti da soggetti terzi rispetto all'impresa finanziata, qual è la fideiussione omnibus (garanzia personale) prestata dagli odierni opponenti.
Sul punto, va peraltro evidenziato che il richiamo operato da parte opponente alla giurisprudenza di legittimità e a quella dell'ABF (cfr. pagg.
9-11 atto di opposizione) risulta ultroneo, in quanto riferita ad ipotesi non attinenti al caso in esame, bensì a controversie in cui, tra le altre, «il creditore, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876» (Cass. 6533/2016).
Anche poi a ritenere, in ipotesi, che tali doppie garanzie siano state concesse in modo sproporzionato e sovrabbondante rispetto al credito, la conseguenza non sarebbe in ogni caso la nullità delle medesime.
Come infatti chiarito dall'Arbitro Bancario e Finanziario con motivazione del tutto condivisibile,
«non pare rinvenibile, nell'ordinamento positivo, alcuna norma che, al pari di quanto previsto dall'articolo 2872 in materia di garanzie ipotecarie, consenta al giudicante di operare una riduzione o una liberazione del vincolo fideiussorio in presenza di una pur accertata sproporzione fra la misura di detto vincolo (siccome sommato ad ulteriori titoli di garanzia) e il valore del credito garantito. Per vero, le disposizioni in tema di estinzione della fideiussione (artt. 1955-1957 c.c.) non contemplano la possibilità per il fideiussore di liberarsi dal vincolo se non in casi ben definiti, tra i quali non ricade la fattispecie che ci occupa. Ne consegue che, nel caso specifico, non sussistono rimedi positivi, esperibili da questo Arbitro, per procedere ad una liberazione del
pagina 9 di 18 ricorrente dal vincolo fideiussorio, che, a quanto consta, risulta liberamente contratto dal fideiussore in sede di stipulazione» (Collegio di
Milano n. 6713/2014; n. 225/2021).
4.3. Sempre con riferimento alla fideiussione omnibus in esame, va osservato che l'affermazione degli opponenti secondo cui essa garantirebbe «ogni obbligazione verso la Banca dipendente da operazioni già consentite (e pertanto evidentemente non ancora concretamente poste in essere) o che lo fossero in seguito, ma non per debiti esistenti alla data della sottoscrizione» (cfr. pag. 1 seconda memoria istruttoria) – oltre che priva di pregio, in quanto ad essa non è seguita la formulazione di alcuna specifica istanza - è altresì smentita dal dato contrattuale, ove è espressamente previsto che gli opponenti si costituiscono fideiussori, fino all'importo massimo garantito, «per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Banca, dipendente da obbligazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo» (doc. 5 fascicolo monitorio).
4.4. Gli opponenti hanno poi eccepito l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto la cessione alla banca mutuante dei crediti vantati dalla mutuataria nei Parte_4 confronti di Vair s.p.a. – effettuata nell'ambito di un rapporto di anticipazione di fatture intercorso con l'istituto di credito - avrebbe impedito ai fideiussori di surrogarsi nei diritti vantati dalla
Banca nei confronti della debitrice principale. In particolare, gli opponenti hanno censurato la condotta della banca laddove, a fronte degli insoluti addebitabili al mancato saldo delle fatture da parte di Vair s.p.a., si sarebbe limitata «ad una mera messa in mora del debitore ceduto, non attivandosi per il recupero del credito» (cfr. pag. 2 seconda memoria istruttoria opponenti).
L'eccezione è inammissibile in quanto proposta soltanto in sede di seconda memoria, allorquando il thema decidendum doveva ritenersi già cristallizzato.
pagina 10 di 18 In disparte tale dirimente considerazione, ad abundantiam va osservato che l'eccezione è in ogni caso infondata.
L'art. 1955 c.c. prevede che «La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore». La norma citata priva dunque il creditore della garanzia fideiussoria in ragione «dell'attuata alterazione del quadro delle garanzie esistenti al momento della prestazione della fideiussione: in dottrina si è sottolineato, infatti, come le condizioni sulla base delle quali
l'obbligazione garantita possa essere realizzata, ed esistenti al momento della conclusione del contratto fideiussorio, debbano presumersi tenute in considerazione dal fideiussore ai fini del vaglio dell'opportunità della prestazione della sua garanzia (avendo riguardo, in particolare, alla possibilità, da parte del detto soggetto, di surrogarsi al creditore soddisfatto nell'esercizio dei diritti che a quest'ultimo spettavano). Tale è, dunque, la ratio della norma secondo cui la fideiussione si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti di pegno, ipoteca e privilegio del creditore stesso» (Cass. 2183/2017, richiamata in motivazione da Cass. 22775/2018).
Così ricostruita la ratio della norma, va osservato che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. «non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore» (Cass.
6685/2024).
La condotta del creditore rilevante non può, dunque, consistere in un comportamento meramente inattivo,
«ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal
pagina 11 di 18 contratto e integrante un fatto quanto meno colposo,
o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico» (Cass.
28838/2008, in motivazione di Cass. 4175/2020). Nel caso di specie, non è emerso un comportamento colposo o comunque illecito della banca tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1955 c.c., né gli opponenti hanno allegato (e tantomeno provato) di aver subito un pregiudizio «giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore» (Cass. 6685/2024 citata).
Va infatti osservato che dal contratto di apertura di credito stipulato in data 13 maggio 2022 dalla debitrice principale sotto Parte_4 forma di anticipi su fatture salvo buon fine (ossia tramite cessione alla banca del credito su fatture vantato dalla società finanziata nei confronti dei propri debitori) non sorge l'obbligo della banca di attivarsi per il recupero dell'insoluto; obbligo che, peraltro, risulta assolto laddove la banca stessa ha messo in mora il debitore e intimato il pagamento di quanto dovuto (doc. 1 seconda memoria istruttoria opponenti). Tale attività di recupero stragiudiziale non è idonea ad integrare il comportamento colposo ed inefficiente (tantomeno una condotta inattiva) richiesto dall'art. 1955 c.c., posto che lo scopo della concessione di un anticipo di provvista da parte della banca si intende – appunto - salvo buon fine, ossia salvo il caso in cui l'intestataria delle fatture “consegnate” alla banca per il recupero del credito da queste portato si renda insolvente.
Tale insolvenza da un lato non può essere evidentemente addebitata all'istituto finanziatore, il quale risulta essersi diligentemente attivato per il recupero di quanto dovuto dalla Vair s.p.a., senza che a ciò fosse obbligato dal contratto o da una disposizione di legge;
dall'altro lato si risolve al più in una mera maggiore difficoltà per i pagina 12 di 18 garanti di attuare il loro diritto alla surrogazione o al regresso ex artt. 1949 e 1950 c.c., ipotesi - come già osservato - esclusa dall'alveo di applicabilità dell'art. 1955 c.c. Né invero può addebitarsi alla banca la circostanza, dedotta da parte opponente, per cui tali fatture sarebbero state emesse nei confronti di un singolo cliente (la Vair s.p.a. appunto), in tal modo
«amplificando in maniera esponenziale il rischio di credito, senza averlo distribuito su più clienti della debitrice, il tutto a scapito dei fideiussori»
(cfr. pag. 3 seconda memoria istruttoria opponenti), posto che è stata la stessa a Parte_4 selezionare i crediti vantati nei confronti di terzi da cedere alla banca al fine di ricevere l'anticipo di provvista richiesto.
A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato anche dalla convenuta opposta, il comportamento colpevole ed efficiente del creditore
«non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore» (Cass. 2461/1982). Nel caso di specie gli opponenti risultano rivestire tutti cariche di rilievo all'interno della compagine sociale (presidente del consiglio di amministrazione e soci al 49% e 51%), ragion per cui non è verosimile che essi non fossero a conoscenza delle condizioni patrimoniali della Parte_4
e non avessero valutato la convenienza di richiedere affidamenti e dilazioni. Conseguentemente, l'esposizione debitoria maturata dalla società anche in relazione alla mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di terzi poi risultati insolventi non è ricollegabile ad un fatto colposo della banca creditrice, bensì all'operato degli odierni opponenti in qualità di amministratori e pagina 13 di 18 soci della medesima società richiedente l'affidamento.
Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1955 c.c. per la liberazione degli odierni opponenti dalla fideiussione omnibus prestata.
5. Va poi esaminata l'eccezione degli opponenti relativa alla erronea valutazione del merito creditizio della società finanziata e conseguente concessione abusiva del credito da parte della banca convenuta.
L'eccezione è inammissibile in quanto proposta soltanto in sede di seconda memoria, allorquando il thema decidendum doveva ritenersi già cristallizzato. In disparte tale dirimente considerazione, ad abundantiam va osservato che l'eccezione è in ogni caso infondata. In linea generale, va osservato che la concessione abusiva di credito si identifica con la condotta dell'istituto finanziatore che conceda o continui a concedere incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in stato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie, assumono rilievo primario, oltre al principio di esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., anche la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali (tra le altre, vedasi le disposizioni del Testo
Unico Bancario, Testo Unico della Finanza, Accordi di Basilea e Regolamento UE n. 575/2013). Il soggetto finanziatore, sulla base di tale disciplina, è tenuto a rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero
"affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, al fine di gestire i rischi specifici del settore, attese le pagina 14 di 18 possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma anche quella del soggetto finanziato, nonché, in una visuale più ampia, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'erogazione del credito che sia qualificabile come
"abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda
l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa» (Cass. 18610/2021).
L'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche «la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente (e multis,
Cass. 21 maggio 2019, n. 13598, Cass. 12 dicembre
2017, n. 29787 e Cass. 6 ottobre 2017, n. 23410, non massimate;
Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23915; Cass. 14 aprile 2010 n. 8885;
Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 16 ottobre 2007, n.
21619; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997), il quale abbia rappresentato, secondo la logica del "più probabile che non", la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa
pagina 15 di 18 e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento» (Cass. 18610/2021 citata).
La Suprema Corte, dunque, ha prospettato la sussistenza di sole conseguenze risarcitorie derivanti dall'errata o inesistente valutazione del merito creditizio (ossia dalla violazione di una regola di condotta), idonea a cagionare un danno al patrimonio dell'imprenditore.
Nel caso di specie, gli odierni opponenti non hanno allegato né tantomeno provato la sussistenza di un pregiudizio causalmente collegato alla asserita condotta di imprudente gestione da parte della banca nella valutazione del merito creditizio e nella conseguente concessione (abusiva) del credito, non avendo essi formulato alcuna domanda risarcitoria ed essendosi invero limitati ad invocare genericamente
«tutte le conseguenze che ne derivano»; il che destituisce di fondamento ogni contestazione in punto di abusiva concessione del credito.
Anche poi a ritenere, in ipotesi, che la doglianza degli opponenti sia qualificabile come domanda di dichiarazione della nullità della fideiussione con istanza di liberazione dagli obblighi da essa derivanti, essa risulterebbe comunque ultronea ed infondata, allorché l'unica conseguenza dell'eventuale condotta negligente della banca nei confronti dell'impresa si esplica sul piano meramente risarcitorio e non su quello della validità del contratto, come specificato dalla giurisprudenza richiamata nonché dalla Cassazione a
Sezioni Unite n. 5841/2025, laddove ha precisato che «Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n. 23158 del
2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del
2021; n. 15844 del 2022)».
6. Va da ultimo evidenziata l'infondatezza delle istanze istruttorie formulate da parte opponente con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 16 di 18 La richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti e alla «eventuale declaratoria di illegittimità delle clausole, degli addebiti eventualmente effettuati dalla a CP_1 titolo di anatocismo, interessi passivi superiori alla misura legale e commissioni di scoperto, relativi al rapporto di conto corrente e ad ogni altra irregolarità» (cfr. pag. 5 seconda memoria istruttoria opponenti) risulta inammissibile, in quanto del tutto generica e meramente esplorativa, oltre che superflua alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine all'insussistenza di cause di invalidità della garanzia rilasciata dagli odierni opponenti.
7. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato. Gli opponenti vanno, dunque, condannati in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta opposta, secondo il principio della soccombenza.
La liquidazione delle spese di lite è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi per lo scaglione fino ad euro 520.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Le spese del procedimento monitorio restano regolate dal decreto ingiuntivo di cui vi è integrale conferma.
P.Q.M.
Il NA, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 623/2024 emesso dal NA di Padova in data 21 marzo 2024 in favore di
[...]
– Controparte_1
pagina 17 di 18 dichiarandolo Controparte_1 definitivamente esecutivo.
3. CONDANNA gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 19.375,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Così deciso in Padova, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 18 di 18