Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2607 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VITALE VINCENZO SERGIO , con elezione di domicilio in PIAZZA MARIA ADELAIDE DI SAVOIA N. 5 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
VITALE VINCENZO SERGIO CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCO PAOLO GERARDO , con elezione di domicilio in LARGO AUGUSTO N. 3 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. FRANCO PAOLO GERARDO;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
MAREGA GIOVANNI PIETRO GIUSEPPE , con elezione di domicilio in VIA SAN FERMO, 1 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. MAREGA GIOVANNI PIETRO GIUSEPPE;
IN PERS. DEL SUO CURATORE (C.F. Controparte_3 CP_4
) -contumace- P.IVA_1
(C.F. )-contumace- Controparte_5 C.F._4
(C.F. ) -contumace- Controparte_6 C.F._5
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere per i motivi tutti dedotti con il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1734/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione V civile in persona della Dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del giudizio n. 26323/2020: Annullare il verbale di conciliazione giudiziale n. 481172016 del
1
8.6.2016 redatto nelle cause riunite 7590172013 e 14175/2014 in ogni sua statuizione per errore essenziale sulle qualità dell'oggetto della prestazione. in subordine: dichiarare la risoluzione del contratto di transazione insito nel verbale di conciliazione predetto per inadempimento della per gli effetti a favore di CP_3
SI. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per Pt_1 spese generali oltre IVA e CPA come per legge e relative ad entrambi i gradi di giudizio.
PER Controparte_1
nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto, e quindi per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1734/2024 resa dal Tribunale di Milano - Sezione v – d.ssa Scirpo, pubblicata in data 15 febbraio
2024, respingendo ogni avversa domanda;
Con vittoria di spese e competenze di tutti i giudizi oltre accessori di legge.
PER Controparte_2
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione reietta, previe tutte le declaratorie del caso, anche con diversa motivazione nel merito in via principale: - confermare la Sentenza n. 1734/2024 emessa dal Tribunale di Milano in ogni sua parte, o comunque nella parte dispositiva e respingere ogni domanda proposta dalla Sig.ra poiché infondata Parte_1 in fatto e in diritto;
in ogni caso: -. con vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie di tutte le fasi del giudizio, oltre ad IVA e CPA secondo legge. Si fa riserva di ulteriori istanze istruttorie, anche in relazione ad eventuali successive difese di Controparte, nonché di ogni diversa e migliore conclusione, eccezione, produzione e deduzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla compravendita di unità immobiliari situate in Cormano, Via Prealpi n. 6, avvenuta tra società venditrice) e diversi soggetti, tra i CP_3 quali Nel corso degli anni, sorgevano controversie in ordine alla Parte_1 proprietà e regolarità urbanistica di alcune porzioni di cantina, e ciò in particolare con riferimento alla sub. 703, che veniva ceduta a nell'ambito di Parte_1 un verbale di conciliazione giudiziale siglato nel 2016.
2 In particolare aveva avviato una causa nei confronti di Parte_1 CP_3
, e (RG 75901/2013), Controparte_5 Controparte_1 CP_6 successivamente riunita con un'altra intentata nei confronti del notaio per CP_2 responsabilità professionale (RG 14175/2014), per la rivendicazione di parti comuni (cantina vano scala portico corridoio wc piano terra intercapedini) erroneamente attribuite a e a e altre domande connesse. Queste cause si CP_1 CP_5 concludevano con il verbale di conciliazione n. 4811/2016, sottoscritto tra tutte le parti che rinunciavano alle rispettive domande e che stabiliva :
• il trasferimento della cantina sub. 702 a Controparte_1
• il trasferimento della cantina sub. 703 a Parte_1
• la rinuncia da parte di di una porzione di sottotetto di 7 mq a Parte_1 favore di che si impegnava a lasciar libero l'accesso alla Controparte_1 caldaia alla SI
Successivamente, la SI, assumendo che il piano cantinato era abusivo, che non era stato condonato con conseguente non trasferibilità delle porzioni sub 702 e sub 703, avviava una nuova causa (RG 26323/2020) chiedendo:
1. la nullità del verbale di conciliazione per mancanza di causa e per inesistenza dell'oggetto;
2. in subordine, l'annullamento per errore essenziale;
3. in ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento di Parte_2
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda assumendo che l'irregolarità
[...] urbanistica era sanabile;
che la non è incorsa in alcuna falsa Parte_1 rappresentazione in quanto era consapevole delle problematiche urbanistiche del piano cantinato quando ha sottoscritto la transazione;
che la transazione non avrebbe potuto essere risolta per inadempimento e comunque essendo l'irregolarità sanabile l'inadempimento non era grave;
che nelle more del giudizio il aveva ottenuto CP_1
l'esecuzione coattiva del verbale di conciliazione.
La si costituiva rilevando che nei suoi confronti non era stata avanzata CP_2 alcuna domanda essendo citata come litisconsorte necessaria.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1734/2024 rigettava integralmente le domande di statuendo che : Parte_1
-quanto all'eccepita nullità del verbale di conciliazione, che il titolo edilizio originario della cantina esisteva e la sanatoria era possibile;
-quanto all'Annullamento per errore essenziale, che l'errore non è essenziale poiché la SI era in grado di conoscere lo stato urbanistico del bene;
3 -quanto alla Risoluzione per inadempimento che la SI non ha dimostrato la gravità dell'inadempimento di considerato la sanatoria della cantina. CP_3
Di conseguenza, il Tribunale condannava al pagamento delle spese Parte_1 legali nei confronti delle parti costituite.
Avverso la sentenza proponeva appello , ritenendola errata in Parte_1 diritto, per aver escluso l'errore essenziale e per non aver considerato l'inadempimento di CP_3
Chiedeva quindi:
• L'annullamento del verbale di conciliazione per errore essenziale in quanto l'astratta conoscibilità dello status della cantina non era configurabile .
• La risoluzione del contratto per inadempimento
Si costituiva sostenendo che la sanatoria era possibile e che la SI ha CP_1 agito in mala fede opponendosi alla trascrizione della conciliazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, in caso contrario, la condanna di a risarcire i danni per € 50.000. CP_3
Anche il notaio si costituiva sostenendo di non avere alcuna responsabilità CP_2 professionale nella vicenda, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di annullamento del verbale di conciliazione n. 4811/2016 dell'8 giugno 2016 redatto nelle cause riunite r.g. 75901/2013 e r.g. 14175/2014 per non aver ritenuto sussistente l'errore di diritto su una qualità essenziale dell'oggetto della prestazione, nella formulazione della volontà sottesa alla stipulazione del contratto di transazione e per non averlo ritenuto essenziale.
Il motivo non è fondato atteso che , come correttamente rilevato dal primo giudice, nessuna falsa rappresentazione è configurabile in capo a che, Parte_1 invece, era ben informata delle problematiche del piano cantinato, come dalla stessa ammesso nel giudizio conclusosi con la transazione.
Infatti a pag. 4 della citazione nell'RG 75901/13 la SI afferma che l'intero immobile (sia il piano mansarda che il portico che il piano cantinato) costruito da presentava opere abusive e dunque anche le parti comuni ne erano affette. CP_3
4 La transazione ha comportato come effetto il riconoscimento della proprietà esclusiva in capo alla SI del mappale 703 e al del mappale 702, mappali poi CP_1 pacificamente oggetto di istanza di sanatoria, concessa.
Nella specie, dunque, la era a conoscenza dello stato abusivo della Parte_1 costruzione e non è caduta in errore di diritto ex art. 1969 cc con la transazione atteso che ha accettato di ottenere una proprietà esclusiva, della quale conosceva la natura abusiva, a fronte di altre quote di comproprietà .
Con il secondo motivo l' appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, si è così pronunciato: “per quanto attiene la domanda attorea formulata in via subordinata , di risoluzione della transazione per inadempimento (domanda priva della richiesta risarcitoria ) oltre al profilo della conoscenza o conoscibilità del titolo urbanistico, non è stata allegata la gravità dell'inadempimento e si sottolinea che, per altro verso, la sanatoria della cantina ha reso comunque trasferibile la proprietà della stessa all'attrice.” Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di risoluzione del contratto tra e per aver erroneamente ritenuto decisiva la Parte_1 CP_3 mancata allegazione della gravità dell'inadempimento, nonché l'omessa formulazione di una specifica richiesta risarcitoria laddove, a suo dire la gravità dell'inadempimento è in re ipsa dovendo sostenere costi non programmati e sproporzionati rispetto al valore del bene.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Infatti, come si è detto la era consapevole della irregolarità edilizia del bene Parte_1 ed è pacifico che l'intervenuta sanatoria avente ad oggetto proprio la particella sub 703 ha reso trasferibile la cantina alla stessa sicchè non è ravvisabile alcun Parte_1 grave inadempimento in capo a rispetto al trasferimento della cantina. CP_3
A ciò si aggiunge che la SI nemmeno ha allegato un pregiudizio concreto tanto più che è pacifico e documentato che il si è accollato le spese della CP_1 sanatoria, anche a beneficio della SI e del condominio (avendo la sanatoria interessato anche il sub. 703 e le parti comuni) limitandosi a chiedere successivamente il rimborso solo al fallimento ( che ha ammesso il credito CP_3 al passivo del fallimento).
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado a favore di che si liquidano in dispositivo sulla base del Controparte_1 valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Nulla a favore di , citata solo ai fini del litisconsorzio processuale. Controparte_2
5 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 1734/24 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 del grado che liquida in euro 6.900,00 oltre spese generali e oneri di legge
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 04/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
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