Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3510/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1347/2024 emessa dal Tribunale di Nola in data 29.04.2024, vertente
TRA
p. iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Visone;
APPELLANTE
E
p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.07.2024, Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Nola,
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935/2015 (emesso a favore di , proposta dall'odierna Controparte_1
appellante, ed aveva condannato la stessa opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di parte opposta.
L'appellante ha avanzato varie censure alla sentenza gravata ed ha, quindi, chiesto: “a) dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi suesposti, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge;
[...]
b) condannare la in persona Controparte_1
del socio accomandatario e legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
La non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 30.01.2025, né alla successiva udienza del 13.03.2025
(udienze entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella
Pagina 2 disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3510/2024 emessa dal Tribunale di Nola in data 29.04.2024, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Pagina 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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