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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. R.G. 6476/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 T'NI BA (NA), alla Via S. Maria La Carità n.469, C.F. , CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Arcangelo Fele e Daniela Sodano, presso i quali elett.te domicilia, in Napoli, al C.so Ponticelli, n°52
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. Sig. Controparte_1 CP_2
, con sede legale in AN (NA) alla via Volte n. 9, p.iva ,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria, dall'avv. Giammichele
Scarfato, unitamente al quale elettivamente domicilia, in AN (NA), alla Via Pasquale
Nastro, n. 113
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: che, in data 28.05.2020, veniva assunto alle dipendenze della
[...]
, con inquadramento nel livello C3 del CCNL Trasporto Controparte_3
Merci e Spedizioni, con qualifica di operaio e mansioni di autista autotrasportatore;
che, dopo le ferie estive, riceveva lettera di licenziamento (priva di data e destinatario) del seguente tenore: (doc.n.1 in atti) intenzione di questa società risolvere il rapporto di lavoro, con lei intercorrente, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art.2119 c.c. La decisione scaturisce dall'episodio, non il primo, di grave insubordinazione e di scarso equilibrio verificatosi nel piazzale della società il giorno 10.07.2024, allorquando lei, con atteggiamento e tono Per_ minacciosi, prima minacciò mio figlio (anch'egli dipendente della società) di picchiarlo se non avesse smesso di darle indicazioni sulla manovra che lei stava eseguendo,
e poi, la sera dello stesso giorno, senza motivo si avvicinò a me con aria truce e minacciando di alzare le mani tanto che dovette intervenire mio figlio per fermarla. Gli episodi suddetti seguirono di due/tre settimane un altro analogo verificatosi nello stabilimento Candeal di Melfi, quando, ad alta voce e con toni e atteggiamenti poco urbani, davanti ad estranei mi incolpò di non essere in grado di gestire la società aggredendomi verbalmente e con spintoni. Consegue a tutto quanto sopra l'interruzione del rapporto
1 fiduciario tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. In breve tempo le sarà poi corrisposto quanto le è dovuto. AN, li. >>; che, con lettera racc. a/r n.20077091491-3 del 11.10.2024, il ricorrente impugnava il detto recesso (doc.n.2 in atti); che il licenziamento doveva reputarsi illegittimo, per violazione dell'art. 7 legge 300 del 1970, in quanto intimato, senza la preventiva contestazione degli addebiti.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, per tutti i motivi innanzi indicati, accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o insussistenza del licenziamento irrogato al sig. ; 2) Parte_1
Ordinare alla in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e, per l'effetto, 3)
Condannare la in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del sig. , dell'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.357,00 o comunque nella misura massima, per le causali di cui al presente ricorso, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, preliminarmente, la decadenza dalla impugnativa del recesso.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite, all'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
L'eccezione preliminare formulata dalla resistente, relativa alla omessa tempestiva impugnativa da parte dell'istante del recesso della cui legittimità qui si discute, con conseguente decadenza della stessa dal relativo potere, è fondata.
Com'è noto, l'art. 6 legge 604/1966 espressamente prevede, a pena di decadenza, che il licenziamento debba essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.
Di immediata comprensione è la ratio sottesa alla richiamata disposizione normativa: tutelare l'affidamento dell'imprenditore in ordine alla definitività del comportamento di acquiescenza manifestato tacitamente dal lavoratore licenziato ed evitare che lo stesso, magari a distanza di tempo, si trovi esposto a rivendicazioni del lavoratore il cui riconoscimento in sede giudiziale appare idoneo potenzialmente ad alterare il nuovo assetto economico-organizzativo nel frattempo raggiunto. A fronte dell'ampia e generica previsione legislativa, rappresenta un dato ormai acquisito in giurisprudenza la applicabilità del termine in questione nei confronti di qualsiasi tipo di licenziamento, sia esso nullo o annullabile, salva l'ipotesi di licenziamento inesistente, perché intimato oralmente dal datore di lavoro (cfr. per tutte Cass. 5611/1997).
Al di là della discussa natura negoziale dell'atto di impugnativa, che in questa sede non interessa approfondire, è altresì pacificamente riconosciuto il carattere recettizio dello stesso, destinato, pertanto, in virtù della generale previsione di cui agli articoli 1334-1335
c.c., ad acquisire efficacia nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario.
Sul piano propriamente processuale, a fronte della eccezione di decadenza ritualmente formulata dal datore di lavoro, gravava sul lavoratore l'onere di provare la avvenuta impugnativa di licenziamento, a mezzo di atto a tanto idoneo, e la tempestività della stessa (cfr. Cass. 1076/1999), richiedendosi, sotto tale specifico profilo, che l'atto contenente la manifestazione di volontà di contestare la legittimità dell'operato recesso sia
2 giunto a conoscenza del destinatario entro il termine previsto dalla legge (cfr. Cass.
875/1999), ovvero che, quantomeno, sia stato inoltrato prima del decorso del predetto termine (Cass. Sezioni Unite, n. 8830 del 14 aprile 2010). Tali principi non sono mutati con la legge Fornero e con le successive modifiche normative, medio tempore intervenute.
Nella ipotesi in esame la lettera di licenziamento è stata spedita dal datore di lavoro il 22.07.2024 ed è stata recapitata al destinatario il 29.07.2024 (Doc. 2 fascicolo della resistente, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto la lettera di licenziamento, senza indicare in ricorso la data di ricezione), con la conseguenza che il licenziamento andava impugnato entro il 27.09.2024.
Il ricorrente, di contro, ha impugnato il recesso solo in data 11.10.2024, ben oltre il termine di legge.
Del tutto ininfluente deve ritenersi la circostanza che la lettera di licenziamento fosse priva di data e mancante del destinatario. Invero, il nome e l'indirizzo del destinatario erano sulla busta, tant'è che la lettera è stata consegnata al destinatario. In ogni caso, proprio il fatto che il ricorrente ha impugnato il recesso è elemento di prova del fatto che egli aveva ben compreso che l'atto espulsivo era a lui diretto.
Al lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento è precluso l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, la tutela risarcitoria in base alle leggi speciali, né il giudice può conoscere dell'illegittimità del licenziamento per ricollegare al recesso illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune, in quanto l'ordinamento prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro, una disciplina speciale, con un termine breve di decadenza (sessanta giorni) all'evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici ( cfr. Sez. L - , Sentenza n. 9827 del 14/04/2021).
La intervenuta decadenza impedisce al giudicante la disamina della legittimità del recesso.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Spese secondo soccombenza, anche tenendo conto del rifiuto da parte del lavoratore della proposta transattiva formulata dal Tribunale (art. 420 c.p.c.).
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 1.278, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione all'avv. Giammichele Scarfato. Si comunichi.
Torre Annunziata, 31.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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