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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7302 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 18/03/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7302/2021
r.g.a.c.
TRA
OL RI, elett.te dom.ta in Napoli, alla Riviera di Chiaia n.
61, presso lo studio dell'Avv. CAIAZZO GENNARO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
CONDOMINIO PARCO “IL SAVORANA”, ACERRA (NA), VIA G.
DUBLINO 103,
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: risarcimento danni, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, LA IA adiva l'intestato
Tribunale onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità del Condominio
Parco Il Savorana nei danni subiti dal proprio appartamento in conseguenza delle infiltrazioni derivanti dalle pessime condizioni in cui versa l'immobile condominiale. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto Condominio all'effettuazione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Restava contumace il Condominio Parco IL SAVORANA, pur regolarmente citato in giudizio.
Preliminarmente, occorre evidenziarsi come la vicenda odierna debba essere pacificamente inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2051c.c.
Ora, è noto come, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore, peraltro, attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2005, n. 21684;
pag. 2/6 Cassazione civile 28 novembre 2007 n. 24739 sez. III;
Cass. 10 marzo 2005 n.
5326; Cass. 15 marzo 2004 n. 5236).
In ogni caso, il danneggiato che voglia avvalersi dell'istituto di cui all'art. 2051
c.c. ha l'onere di dimostrare, quale primo presupposto della sua azione risarcitoria, la sussistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento (per tutte, Cass. 3 agosto 2001 n. 10687), oltre alla sussistenza di un rapporto di custodia sulla cosa ed al fatto storico del sinistro subito.
Deve cioè provarsi che il pregiudizio addotto è stato espressione della potenzialità lesiva del bene, o posseduta ab origine per suo connaturale dinamismo od assunta dallo stesso bene in ragione di una sua sopravvenienza intervenuta ex post per modificazione intrinseco-strutturale e/o per la presenza di un agente dannoso esterno, in modo che, in ogni caso, emerga come l'evento lamentato sia stato la normale conseguenza dell'attitudine dannosa della cosa in custodia (per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7062 del 05/04/2005; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 16/02/2001).
Tanto acclarato in termini generali, rileva il Tribunale che le acquisite emergenze processuali consentono di stabilire, con tranquillante margine di certezza, che la causa dell'evento dannoso de quo, come confermato anche dalla CTU svolta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, è da individuarsi nella mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria tese all'impermeabilizzazione delle parti comuni.
Infatti, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla
LA IA, agli atti del giudizio, il CTU nominato, arch. Luca Velotti, ha verificato le lamentate infiltrazioni ed in particolare ha osservato che “L'unità immobiliare della Sig.ra LA IA, distribuita su due livelli, manifesta evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua meteorica, nonché fenomeni di umidità da condensazione, localizzate al piano sottotetto, negli ambienti posti a nord-ovest, in particolare negli ambienti adibiti a camera da letto e bagno. Il soffitto di detti
pag. 3/6 ambienti manifesta fenomeni diffusi si esfoliazione della vernice ed evidenti tracce di polverizzazione dell'intonaco di rivestimento, nonché localizzate e puntuali macchie nerastre oggetto di recente percolazione d'acqua meteorica”.
Il consulente ha, inoltre, precisato che “detti fenomeni […] sono imputabili ad effettive infiltrazioni di acqua meteorica provenienti da lesioni localizzate della guaina ardesiata di rivestimento del solaio di copertura in latero cemento e sono altresì riconducibili a fenomeni diffusi di umidità da condensazione per effetto della tipologia del solaio di copertura, progettato per ambienti non abitabili e per effetto dell'eccessiva umidità originatasi per le copiose infiltrazioni d'acqua meteorica”.
Deve, pertanto, concludersi che parte attrice ha ampiamente provato il rapporto causale tra la cosa ed il danno lamentato.
Una volta affermata la responsabilità del convenuto condominio, occorre passare ad accertare e quantificare i danni lamentati da parte attrice.
In ordine alla quantificazione, occorre richiamare integralmente i contenuti della espletata CTU in atti. Quest'ultima, scevra da vizi logici e fondata su convincenti argomentazioni tecniche, ha provveduto all'accertamento delle cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti dall'appartamento di parte attrice.
Infatti, come specificamente indicato dal consulente: “Per ripristinare lo status quo ante dell'unità immobiliare dell'attrice, occorre eseguire opere di manutenzione ordinaria consistenti in interventi di risanamento conservativo delle pareti perimetrali e del soffitto del locale sottotetto posto al quarto piano del fabbricato condominiale […] L'importo di spesa degli interventi edilizi per
l'esecuzione delle opere di risanamento conservativo dell'immobile di proprietà dell'attrice […] corrisponde a Euro 9.323,56 oltre Iva”.
Va perciò disposta la condanna del condomino convenuto alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, come individuate nella pag. 4/6 consulenza in atti, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento attoreo, quantificati come da CTU nella somma di € 9.323,56 oltre IVA.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n.
19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004,
5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002, 10300/2001), sulla somma predetta dalla data del deposito dell'elaborato peritale (20.07.2017) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
In relazione al governo delle spese processuali, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Condominio
Parco IL SAVARONA alla esecuzione delle opere indicate nella relazione di cui al procedimento n. 951/2017 R.G.;
b) accoglie la domanda proposta da LA IA nei confronti del condominio convenuto e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, di € 9.323,56, oltre IVA ed interessi sulla predetta somma dalla data del deposito dell'elaborato peritale
(20.07.2017) al soddisfo;
c) condanna il Condominio Parco IL SAVARONA al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e pag. 5/6 CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto contumace.
Così deciso in Nola, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 18/03/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7302/2021
r.g.a.c.
TRA
OL RI, elett.te dom.ta in Napoli, alla Riviera di Chiaia n.
61, presso lo studio dell'Avv. CAIAZZO GENNARO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
CONDOMINIO PARCO “IL SAVORANA”, ACERRA (NA), VIA G.
DUBLINO 103,
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: risarcimento danni, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, LA IA adiva l'intestato
Tribunale onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità del Condominio
Parco Il Savorana nei danni subiti dal proprio appartamento in conseguenza delle infiltrazioni derivanti dalle pessime condizioni in cui versa l'immobile condominiale. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto Condominio all'effettuazione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Restava contumace il Condominio Parco IL SAVORANA, pur regolarmente citato in giudizio.
Preliminarmente, occorre evidenziarsi come la vicenda odierna debba essere pacificamente inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2051c.c.
Ora, è noto come, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore, peraltro, attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2005, n. 21684;
pag. 2/6 Cassazione civile 28 novembre 2007 n. 24739 sez. III;
Cass. 10 marzo 2005 n.
5326; Cass. 15 marzo 2004 n. 5236).
In ogni caso, il danneggiato che voglia avvalersi dell'istituto di cui all'art. 2051
c.c. ha l'onere di dimostrare, quale primo presupposto della sua azione risarcitoria, la sussistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento (per tutte, Cass. 3 agosto 2001 n. 10687), oltre alla sussistenza di un rapporto di custodia sulla cosa ed al fatto storico del sinistro subito.
Deve cioè provarsi che il pregiudizio addotto è stato espressione della potenzialità lesiva del bene, o posseduta ab origine per suo connaturale dinamismo od assunta dallo stesso bene in ragione di una sua sopravvenienza intervenuta ex post per modificazione intrinseco-strutturale e/o per la presenza di un agente dannoso esterno, in modo che, in ogni caso, emerga come l'evento lamentato sia stato la normale conseguenza dell'attitudine dannosa della cosa in custodia (per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7062 del 05/04/2005; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 16/02/2001).
Tanto acclarato in termini generali, rileva il Tribunale che le acquisite emergenze processuali consentono di stabilire, con tranquillante margine di certezza, che la causa dell'evento dannoso de quo, come confermato anche dalla CTU svolta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, è da individuarsi nella mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria tese all'impermeabilizzazione delle parti comuni.
Infatti, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla
LA IA, agli atti del giudizio, il CTU nominato, arch. Luca Velotti, ha verificato le lamentate infiltrazioni ed in particolare ha osservato che “L'unità immobiliare della Sig.ra LA IA, distribuita su due livelli, manifesta evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua meteorica, nonché fenomeni di umidità da condensazione, localizzate al piano sottotetto, negli ambienti posti a nord-ovest, in particolare negli ambienti adibiti a camera da letto e bagno. Il soffitto di detti
pag. 3/6 ambienti manifesta fenomeni diffusi si esfoliazione della vernice ed evidenti tracce di polverizzazione dell'intonaco di rivestimento, nonché localizzate e puntuali macchie nerastre oggetto di recente percolazione d'acqua meteorica”.
Il consulente ha, inoltre, precisato che “detti fenomeni […] sono imputabili ad effettive infiltrazioni di acqua meteorica provenienti da lesioni localizzate della guaina ardesiata di rivestimento del solaio di copertura in latero cemento e sono altresì riconducibili a fenomeni diffusi di umidità da condensazione per effetto della tipologia del solaio di copertura, progettato per ambienti non abitabili e per effetto dell'eccessiva umidità originatasi per le copiose infiltrazioni d'acqua meteorica”.
Deve, pertanto, concludersi che parte attrice ha ampiamente provato il rapporto causale tra la cosa ed il danno lamentato.
Una volta affermata la responsabilità del convenuto condominio, occorre passare ad accertare e quantificare i danni lamentati da parte attrice.
In ordine alla quantificazione, occorre richiamare integralmente i contenuti della espletata CTU in atti. Quest'ultima, scevra da vizi logici e fondata su convincenti argomentazioni tecniche, ha provveduto all'accertamento delle cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti dall'appartamento di parte attrice.
Infatti, come specificamente indicato dal consulente: “Per ripristinare lo status quo ante dell'unità immobiliare dell'attrice, occorre eseguire opere di manutenzione ordinaria consistenti in interventi di risanamento conservativo delle pareti perimetrali e del soffitto del locale sottotetto posto al quarto piano del fabbricato condominiale […] L'importo di spesa degli interventi edilizi per
l'esecuzione delle opere di risanamento conservativo dell'immobile di proprietà dell'attrice […] corrisponde a Euro 9.323,56 oltre Iva”.
Va perciò disposta la condanna del condomino convenuto alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, come individuate nella pag. 4/6 consulenza in atti, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento attoreo, quantificati come da CTU nella somma di € 9.323,56 oltre IVA.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n.
19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004,
5503/2003, 4242/2003, 11712/2002, 883/2002, 10300/2001), sulla somma predetta dalla data del deposito dell'elaborato peritale (20.07.2017) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
In relazione al governo delle spese processuali, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Condominio
Parco IL SAVARONA alla esecuzione delle opere indicate nella relazione di cui al procedimento n. 951/2017 R.G.;
b) accoglie la domanda proposta da LA IA nei confronti del condominio convenuto e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, di € 9.323,56, oltre IVA ed interessi sulla predetta somma dalla data del deposito dell'elaborato peritale
(20.07.2017) al soddisfo;
c) condanna il Condominio Parco IL SAVARONA al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e pag. 5/6 CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto contumace.
Così deciso in Nola, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6