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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 550/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSELLO ANNALISA, pec: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
POIDOMANI MARIA CARMELA, pec:
Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
Conclusioni:
Pag. 1 di 7 per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, contrariis reiectis, accogliere l'appello per come proposto e di conseguenza provvedere alla riforma parziale della sentenza n. 1351/2023 (r.g. N° 319/2019), emessa dal Tribunale di Agrigento, statuendo
l'affido unilaterale o esclusivo del minore in favore della madre Persona_1 [...]
in riforma del pregresso affido condiviso stabilito dal Tribunale di Agrigento;
il tutto Pt_1
a fronte delle oggettive difficoltà nella gestione del minore. E' chiaro che l'avere ostacolato lo svolgimento dell'attività sportiva del minore unitamente all'avere ostacolato lo svolgimento dell'attività lavorativa della sono motivi, in diritto, legittimanti la richiesta di affido Pt_1 esclusivo. Lo sviluppo psico-fisico del minore è preminente rispetto ad ogni altra questione. Ne consegue la legittimità della richiesta di affido esclusivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio;
Per l'appellato
Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare inammissibile e/o nullo l'appello proposto dalla Sig. ra per tutti i motivi Pt_1 ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
4) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
Per il Procuratore Generale
Chiede il rigetto dell'appello
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30.01.2019, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 20.08.2015 e che dall'unione era nato il CP_1
figlio il 01.07.2016, chiedeva al Tribunale di Agrigento la pronuncia di Per_1
separazione giudiziale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo.
2. A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che era venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, a causa dei comportamenti del marito, ritenuti altamente mortificanti della sua dignità, nonché della presenza ingombrante della suocera, dedita – secondo la ricorrente – a pratiche occulte.
Pag. 2 di 7 3. Inoltre, considerato che il coniuge si trovava in Germania, la stessa chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo del figlio , con possibilità per il Per_1
padre di incontrare il minore solo in sua presenza.
4. La ricorrente domandava altresì di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per il minore e € 250,00 per la stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, nonché la condanna alla restituzione delle somme corrisposte dallo Stato tedesco e trattenute dal coniuge. Chiedeva, infine, che venisse disposto il divieto di espatrio del minore e il risarcimento dei danni morali subiti.
5. Con comparsa di costituzione depositata il 19.06.2019, non si CP_1
opponeva alla richiesta di separazione, ma contestava le ragioni dell'addebito, sostenendo che, al contrario, era stata la costante presenza della madre della moglie nell'abitazione coniugale a compromettere il sereno rapporto coniugale e quello con il figlio. Egli rappresentava inoltre che si era trasferita in Italia con il Parte_1 minore, abbandonando la casa coniugale in Germania e impedendogli di vedere il figlio.
6. Pertanto, egli chiedeva l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso il padre, e l'imposizione a carico della Vicari dell'obbligo di mantenimento per € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, la condanna dell'ex coniuge al risarcimento dei danni morali e la disposizione del rilascio del passaporto.
7. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e istruita la causa, con sentenza n. 1351/2023 pubblicata il giorno 11 ottobre 2023, il Tribunale di Agrigento pronunciava la separazione personale dei coniugi;
disponeva l'affidamento del figlio ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
riconosceva al padre la facoltà di incontrare liberamente il figlio o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
poneva a carico di l'obbligo di CP_1
versare a un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli Parte_1
indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio, da corrispondere entro il giorno 10
Pag. 3 di 7 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
8. Con atto depositato in data 25 marzo 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, censurando la statuizione relativa all'affidamento condiviso del minore e chiedendo che venga disposto l'affidamento esclusivo in suo favore, con facoltà per il padre di incontrare liberamente il figlio, purché nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità giudiziaria. Ha altresì chiesto la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese, competenze e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
9. Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello, in quanto proposto mediante atto di citazione anziché con ricorso, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentando l'omessa specifica indicazione del capo della sentenza impugnato, delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, nonché delle violazioni di legge dedotte e della loro incidenza sulla decisione impugnata. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
10. Sostituita l'udienza del 14 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in decisione.
11. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla nullità dell'atto di appello per essere stato introdotto mediante citazione anziché con ricorso. Invero, sebbene l'art. 473bis.30 c.p.c. preveda che l'appello si proponga con ricorso, tuttavia, è principio pacifico quello secondo il quale l'erroneità della forma adottata nell'atto di appello non rende il gravame inammissibile purchè siano rispettati i termini di impugnazione secondo le regole proprie del rito. Ne consegue che, prevedendo il rito unificato di cui agli artt. 473.bis e ss, l'introduzione dell'atto di appello con ricorso, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione alla data di deposito dell'atto.
12. Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato depositato in data 25 marzo 2024 e la sentenza, che non è stata notificata, è stata pubblicata in data 11 ottobre 2023, di tal che l'appello risulta tempestivo. Né l'erronea forma dell'atto introduttivo ha
Pag. 4 di 7 determinato uno specifico pregiudizio per il diritto di difesa della controparte, che risulta nella specie pienamente garantito.
13. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello, pur nella sua forma non impeccabile, consente al giudice e alla controparte una chiara individuazione del thema decidendum e delle specifiche censure mosse alla sentenza.
14. Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
15. Con un unico motivo di gravame, censura la sentenza Parte_1 impugnata per non aver adeguatamente valutato le circostanze poste a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo del minore.
16. Il Tribunale di Agrigento, poiché dall'istruttoria della causa non erano emerse condotte pregiudizievoli, attuate dai genitori, per il sereno sviluppo di , ha Per_1
ritenuto che corrispondesse al migliore interesse di questi il regime di affidamento condiviso, riconoscendo ai genitori il potere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per lo stesso (istruzione, educazione, salute) e disgiuntamente quelle relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
17. A fronte di ciò la difesa dell'appellante evidenzia che a sostegno della sua richiesta di affidamento esclusivo vi sono: la residenza abituale del in CP_1
Germania; la costituzione da parte dello stesso di un nuovo nucleo familiare;
la circostanza che l'appellato non si sia recato in Sicilia né abbia visto il figlio per oltre un anno, essendosi poi recato solo recentemente e per pochi giorni;
il mancato contributo dello stesso, sia materiale che economico, alla visita medica necessaria per il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione, indispensabile per la partecipazione del minore a un'attività sportiva;
il comportamento ostruzionistico del che avrebbe ostacolato l'attività lavorativa dell'odierna appellante, negando il CP_1
nulla osta per il trasferimento del figlio nella città in cui ella aveva ricevuto un'offerta lavorativa.
18. Giova ricordare, in primo luogo, che, ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento
Pag. 5 di 7 condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. 26517/2024).
19. Nel caso di specie, deve ritenersi che l'affidamento condiviso non risponde al primario interesse del minore, risultando, nel concreto, di pregiudizio per un sano e sereno sviluppo dello stesso.
20. Invero, sebbene non sia emersa una inidoneità genitoriale del tuttavia CP_1 la valutazione delle possibili ricadute che l'affidamento condiviso potrebbe avere nel medio e lungo periodo, avuto riguardo alle circostanze concrete, inducono il Collegio
a ritenere l'affidamento esclusivo più rispondente all'interesse del minore.
21. Occorre, infatti, tenere conto in primo luogo della elevata conflittualità delle parti, della sporadicità delle visite del al figlio, della circostanza che egli CP_1
risieda in Germania e abbia costituito un nuovo nucleo familiare, cui occorre aggiungere i comportamenti ostruzionistici e ingiustificati del con riferimento CP_1
alla visita medica per il conseguimento del certificato di idoneità all'attività sportiva e al cambio di residenza per consentire alla madre di accettare delle offerte lavorative.
22. Tutte le superiori circostanze rendono evidente l'impraticabilità dell'affidamento condiviso, fermo restando il diritto di visita del siccome CP_1 disciplinato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione.
23. L'appello va, conclusivamente, accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Persona_1
24. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e, segnatamente, dell'impugnazione limitata al solo regime di affidamento, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Pag. 6 di 7 1351/2023, pubblicata in data 11.10.2023, proposto da nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo del CP_1
minore alla madre. Persona_1
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 550/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSELLO ANNALISA, pec: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
POIDOMANI MARIA CARMELA, pec:
Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
Conclusioni:
Pag. 1 di 7 per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, contrariis reiectis, accogliere l'appello per come proposto e di conseguenza provvedere alla riforma parziale della sentenza n. 1351/2023 (r.g. N° 319/2019), emessa dal Tribunale di Agrigento, statuendo
l'affido unilaterale o esclusivo del minore in favore della madre Persona_1 [...]
in riforma del pregresso affido condiviso stabilito dal Tribunale di Agrigento;
il tutto Pt_1
a fronte delle oggettive difficoltà nella gestione del minore. E' chiaro che l'avere ostacolato lo svolgimento dell'attività sportiva del minore unitamente all'avere ostacolato lo svolgimento dell'attività lavorativa della sono motivi, in diritto, legittimanti la richiesta di affido Pt_1 esclusivo. Lo sviluppo psico-fisico del minore è preminente rispetto ad ogni altra questione. Ne consegue la legittimità della richiesta di affido esclusivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio;
Per l'appellato
Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare inammissibile e/o nullo l'appello proposto dalla Sig. ra per tutti i motivi Pt_1 ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
4) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
Per il Procuratore Generale
Chiede il rigetto dell'appello
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30.01.2019, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 20.08.2015 e che dall'unione era nato il CP_1
figlio il 01.07.2016, chiedeva al Tribunale di Agrigento la pronuncia di Per_1
separazione giudiziale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo.
2. A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che era venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, a causa dei comportamenti del marito, ritenuti altamente mortificanti della sua dignità, nonché della presenza ingombrante della suocera, dedita – secondo la ricorrente – a pratiche occulte.
Pag. 2 di 7 3. Inoltre, considerato che il coniuge si trovava in Germania, la stessa chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo del figlio , con possibilità per il Per_1
padre di incontrare il minore solo in sua presenza.
4. La ricorrente domandava altresì di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per il minore e € 250,00 per la stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, nonché la condanna alla restituzione delle somme corrisposte dallo Stato tedesco e trattenute dal coniuge. Chiedeva, infine, che venisse disposto il divieto di espatrio del minore e il risarcimento dei danni morali subiti.
5. Con comparsa di costituzione depositata il 19.06.2019, non si CP_1
opponeva alla richiesta di separazione, ma contestava le ragioni dell'addebito, sostenendo che, al contrario, era stata la costante presenza della madre della moglie nell'abitazione coniugale a compromettere il sereno rapporto coniugale e quello con il figlio. Egli rappresentava inoltre che si era trasferita in Italia con il Parte_1 minore, abbandonando la casa coniugale in Germania e impedendogli di vedere il figlio.
6. Pertanto, egli chiedeva l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso il padre, e l'imposizione a carico della Vicari dell'obbligo di mantenimento per € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, la condanna dell'ex coniuge al risarcimento dei danni morali e la disposizione del rilascio del passaporto.
7. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e istruita la causa, con sentenza n. 1351/2023 pubblicata il giorno 11 ottobre 2023, il Tribunale di Agrigento pronunciava la separazione personale dei coniugi;
disponeva l'affidamento del figlio ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
riconosceva al padre la facoltà di incontrare liberamente il figlio o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
poneva a carico di l'obbligo di CP_1
versare a un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli Parte_1
indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio, da corrispondere entro il giorno 10
Pag. 3 di 7 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
8. Con atto depositato in data 25 marzo 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, censurando la statuizione relativa all'affidamento condiviso del minore e chiedendo che venga disposto l'affidamento esclusivo in suo favore, con facoltà per il padre di incontrare liberamente il figlio, purché nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità giudiziaria. Ha altresì chiesto la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese, competenze e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
9. Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello, in quanto proposto mediante atto di citazione anziché con ricorso, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentando l'omessa specifica indicazione del capo della sentenza impugnato, delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, nonché delle violazioni di legge dedotte e della loro incidenza sulla decisione impugnata. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
10. Sostituita l'udienza del 14 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in decisione.
11. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla nullità dell'atto di appello per essere stato introdotto mediante citazione anziché con ricorso. Invero, sebbene l'art. 473bis.30 c.p.c. preveda che l'appello si proponga con ricorso, tuttavia, è principio pacifico quello secondo il quale l'erroneità della forma adottata nell'atto di appello non rende il gravame inammissibile purchè siano rispettati i termini di impugnazione secondo le regole proprie del rito. Ne consegue che, prevedendo il rito unificato di cui agli artt. 473.bis e ss, l'introduzione dell'atto di appello con ricorso, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione alla data di deposito dell'atto.
12. Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato depositato in data 25 marzo 2024 e la sentenza, che non è stata notificata, è stata pubblicata in data 11 ottobre 2023, di tal che l'appello risulta tempestivo. Né l'erronea forma dell'atto introduttivo ha
Pag. 4 di 7 determinato uno specifico pregiudizio per il diritto di difesa della controparte, che risulta nella specie pienamente garantito.
13. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello, pur nella sua forma non impeccabile, consente al giudice e alla controparte una chiara individuazione del thema decidendum e delle specifiche censure mosse alla sentenza.
14. Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
15. Con un unico motivo di gravame, censura la sentenza Parte_1 impugnata per non aver adeguatamente valutato le circostanze poste a fondamento della richiesta di affidamento esclusivo del minore.
16. Il Tribunale di Agrigento, poiché dall'istruttoria della causa non erano emerse condotte pregiudizievoli, attuate dai genitori, per il sereno sviluppo di , ha Per_1
ritenuto che corrispondesse al migliore interesse di questi il regime di affidamento condiviso, riconoscendo ai genitori il potere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per lo stesso (istruzione, educazione, salute) e disgiuntamente quelle relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
17. A fronte di ciò la difesa dell'appellante evidenzia che a sostegno della sua richiesta di affidamento esclusivo vi sono: la residenza abituale del in CP_1
Germania; la costituzione da parte dello stesso di un nuovo nucleo familiare;
la circostanza che l'appellato non si sia recato in Sicilia né abbia visto il figlio per oltre un anno, essendosi poi recato solo recentemente e per pochi giorni;
il mancato contributo dello stesso, sia materiale che economico, alla visita medica necessaria per il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione, indispensabile per la partecipazione del minore a un'attività sportiva;
il comportamento ostruzionistico del che avrebbe ostacolato l'attività lavorativa dell'odierna appellante, negando il CP_1
nulla osta per il trasferimento del figlio nella città in cui ella aveva ricevuto un'offerta lavorativa.
18. Giova ricordare, in primo luogo, che, ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento
Pag. 5 di 7 condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. 26517/2024).
19. Nel caso di specie, deve ritenersi che l'affidamento condiviso non risponde al primario interesse del minore, risultando, nel concreto, di pregiudizio per un sano e sereno sviluppo dello stesso.
20. Invero, sebbene non sia emersa una inidoneità genitoriale del tuttavia CP_1 la valutazione delle possibili ricadute che l'affidamento condiviso potrebbe avere nel medio e lungo periodo, avuto riguardo alle circostanze concrete, inducono il Collegio
a ritenere l'affidamento esclusivo più rispondente all'interesse del minore.
21. Occorre, infatti, tenere conto in primo luogo della elevata conflittualità delle parti, della sporadicità delle visite del al figlio, della circostanza che egli CP_1
risieda in Germania e abbia costituito un nuovo nucleo familiare, cui occorre aggiungere i comportamenti ostruzionistici e ingiustificati del con riferimento CP_1
alla visita medica per il conseguimento del certificato di idoneità all'attività sportiva e al cambio di residenza per consentire alla madre di accettare delle offerte lavorative.
22. Tutte le superiori circostanze rendono evidente l'impraticabilità dell'affidamento condiviso, fermo restando il diritto di visita del siccome CP_1 disciplinato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione.
23. L'appello va, conclusivamente, accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Persona_1
24. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e, segnatamente, dell'impugnazione limitata al solo regime di affidamento, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Pag. 6 di 7 1351/2023, pubblicata in data 11.10.2023, proposto da nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo del CP_1
minore alla madre. Persona_1
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7