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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9707 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29930/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),, con il patrocinio dell'avv. PESCE GIANMARIA e dell'avv. MELEGA C.F._2
DE MI ( ); elettivamente domiciliato in C.SO DI PORTA C.F._3
VITTORIA 5 MILANO, presso il difensore avv. PESCE GIANMARIA
parte opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SMEDILE Controparte_1 C.F._4
PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5 SOLARO, presso il difensore
parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare:
sospendere, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta, ravvisando nei fatti descritti i “gravi motivi” consistenti nella violazione di
norme imperative dell'ordinamento, nella possibile configurazione del reato di usura e nella necessità
di evitare un danno grave e irreparabile agli opponenti, l'esecutività del D.I. n. 17392/2024 emesso
dal Tribunale di Milano in danno degli attori ovvero, sempre in via preliminare, ma gradata,
provvedere in tal senso all'esito della di-scussione in prima udienza.
In via principale:
accogliere, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, annullabile,
inefficace, invalido il D.I. n. 17392/2024 emesso dal Tribunale di Mi-lano in danno degli attori e
dichiarare che nulla è dovuto in base a detto titolo;
condannare, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta, la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che Controparte_2
non patrimoniali, subiti dagli attori opponenti per l'illegittima con-dotta posta in essere, quantificati
nell'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà
congrua all'esito dell'espletanda istruttoria, eventualmente anche per via equitativa.
In via istruttoria:
disporre, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque per quanto indicato
nella perizia econometrica allegata ovvero con la miglior motivazione ritenuta, lo svolgimento di CTU
pagina 2 di 8 contabile sulle pattuizioni del contratto di prestito del 31 gennaio 2021, prodotto quale doc. 1 allegato
al ricorso monitorio avversario per la verifica del calcolo del TAEG e la conferma della violazione
della normativa antiusura;
disporre, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prova testimoniale
su tutti i fatti di cui alla precedente narrativa preceduti dalla locu-zione “vero che”.
Con vittoria di spese legali e compensi anche della fase monitoria.
Per parte opposta:
In via preliminare e nel rito :
Ritenuta la causa documentale che non necessita di istruttoria complessa, si chiede sin da ora che
Codesto Ecc.mo Tribunale disponga la conversione del presente giudizio al procedimento semplificato
di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., sussistendone i presupposti.
In via preliminare e assorbente
Per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e improcedibile l'opposizione tardiva per
insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 650 c.p.c. e in ogni caso, per l'intervenuta decadenza stante
lo spirare dei termini perentori previsti dalla norma e per l'effetto confermare il passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo n. 17392/2024.
Nel merito
Per i motivi di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
dell'eccezione preliminare, respingere l'opposizione tardiva purché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 17392/2024 e il suo passaggio in giudicato.
pagina 3 di 8 Per i motivi di cui in narrativa, respingere con la miglior formula la domanda risarcitoria perché
infondata in fatto e in diritto, espressa in modo generico e non analitico oltre che sprovvista di idoneo
supporto probatorio.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo n. Controparte_2
17392/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 60.000,00, era riferito a somme non restituite oggetto di un prestito personale;
- che, in particolare, in data 31 gennaio 2021 gli opponenti stipulavano con l'opposta un contratto di prestito, trovandosi in una situazione di significativa difficoltà finanziaria,
caratterizzata dalla presenza di debiti pregressi che necessitavano di essere saldati con urgenza;
- che la conoscenza tra le parti non era occasionale, ma affondava le sue radici in un rapporto professionale e personale di lunga data;
- che, infatti, la sig.ra benestante signora con disponibilità finanziarie considerevoli, era CP_2
stata cliente della società finanziaria IGmarkets presso la quale aveva Parte_2
prestato la propria attività lavorativa molti anni prima;
pagina 4 di 8 - che tale rapporto professionale si era nel tempo evoluto in un rapporto di fiducia personale,
tanto che la aveva continuato a richiedere al consulenza finanziaria a titolo gratuito CP_2 Pt_2
e amicale, anche dopo la cessazione dei rapporti professionali con l'intermediario presso cui operava;
- che in tale contesto le parti stipulavano un contratto per il prestito di euro 20.000,00, concepito dalle parti come un'operazione a breve termine, destinata a essere estinta attraverso la vendita di un quadro in comproprietà tra la ed il fratello della stessa;
Pt_1
- che la era perfettamente consapevole che la restituzione del prestito dipendeva dalla CP_2
vendita dell'opera d'arte e che eventuali ritardi nella vendita avrebbero comportato corrispondenti ritardi nel pagamento;
- che dall'altra parte, i sigg.ri e accettavano di sottoscrivere un contratto con margini Pt_2 Pt_1
aleatori elevatissimi, solo in considerazione dello stato di necessità in cui versavano e nella convinzione di poter restituire il prestito a breve scadenza, dopo la vendita del quadro;
- che il contratto di mutuo era nullo per la sua natura aleatoria;
- che il contratto risultava squilibrato sul piano del sinallagma contrattuale;
- che il contratto prevedeva interessi usurari;
- che la opposta si era resa autrice di condotte vessatorie e di abuso del diritto di credito, oltre che di sfruttamento dello stato di bisogno;
- che il decreto ingiuntivo veniva notificato presso il luogo di residenza anagrafica degli opponenti;
- che, tuttavia, gli opponenti vivevano ad Asti e nel luogo di formale residenza si recavano solo per le vacanze, scoprendo quindi in ritardo della notifica del provvedimento monitorio;
pagina 5 di 8 - che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo non conteneva alcun vaglio in ordine alla presenza di clausole abusive nei confronti dei consumatori.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
via preliminare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dagli opponenti è inammissibile e, come tale, non può trovare accoglimento.
L'art. 650 c.p.c., infatti, prevede la possibilità per l'ingiunto di proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo trascorsi 40 giorni dalla sua notifica, solo a condizione che provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, viceversa, non ricorre alcuno dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per legittimare tale opposizione tardiva.
Esclusa, infatti, alcuna ipotesi di irregolarità della notifica, neppure prospettata da parte opponente, è
sufficiente rilevare come la circostanza che gli ingiunti si rechino presso il luogo di residenza anagrafica solo nei periodi di vacanza non costituisca un caso fortuito o di forza maggiore, tale da escludere che l'atto notificato rientri nella loro sfera giuridica di conoscenza.
Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore, infatti, implicano circostanze che si pongono al di fuori della sfera organizzativa della parte, non dipendono dalla sua volontà e impediscono alla stessa di venire a conoscenza dell'atto notificato.
pagina 6 di 8 Tale, ovviamente, non è il caso con riferimento alla libera scelta di stabilire la propria residenza anagrafica in un luogo normalmente non frequentato e differente rispetto a quello del domicilio abituale, trattandosi di una libera valutazione fatta dalla parte, la quale in tal modo si assume i rischi e i disagi derivanti dalla frequenza solo occasionale del luogo scelto quale propria residenza anagrafica.
Non ricorrendo, pertanto, i presupposti legittimanti la proposta opposizione tardiva, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto abbia acquistato efficacia intangibile propria della cosa giudicata,
precludendo le contestazioni oggi sollevate dagli ingiunti.
Per inciso va ulteriormente precisato come tale opposizione tardiva non potrebbe neppure trovare giustificazione con riferimento al vaglio in ordine alla presenza di clausole abusive nei confronti di consumatori, secondo gli orientamenti giurisprudenziali unitari, fatti propri dalla giurisprudenza nazionale: presupposto di tale vaglio ufficioso da parte del giudice del monitorio, infatti, è che il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria sia un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore, presupposto non ricorrente nel caso di specie, essendo la stessa difesa degli opponenti a riferire come il titolo negoziale della pretesa sia un contratto di mutuo fra provati, legati da un pregresso rapporto di conoscenza e amicizia e, quindi, totalmente al di fuori di un connotato professionale (che, a differenza di quanto preteso dagli opponenti, non sorgerebbe per il fatto che la mutuante abbia agito a loro dire con pervicacia e abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per recuperare le somme di cui era creditrice).
L'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, pertanto, assorbe ogni valutazione nel merito delle contestazioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali.
pagina 7 di 8 Detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
17392/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva dello stesso;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,0, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali;
- dispone che detti importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
AN ER
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29930/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),, con il patrocinio dell'avv. PESCE GIANMARIA e dell'avv. MELEGA C.F._2
DE MI ( ); elettivamente domiciliato in C.SO DI PORTA C.F._3
VITTORIA 5 MILANO, presso il difensore avv. PESCE GIANMARIA
parte opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SMEDILE Controparte_1 C.F._4
PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5 SOLARO, presso il difensore
parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare:
sospendere, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta, ravvisando nei fatti descritti i “gravi motivi” consistenti nella violazione di
norme imperative dell'ordinamento, nella possibile configurazione del reato di usura e nella necessità
di evitare un danno grave e irreparabile agli opponenti, l'esecutività del D.I. n. 17392/2024 emesso
dal Tribunale di Milano in danno degli attori ovvero, sempre in via preliminare, ma gradata,
provvedere in tal senso all'esito della di-scussione in prima udienza.
In via principale:
accogliere, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta, la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, annullabile,
inefficace, invalido il D.I. n. 17392/2024 emesso dal Tribunale di Mi-lano in danno degli attori e
dichiarare che nulla è dovuto in base a detto titolo;
condannare, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta, la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che Controparte_2
non patrimoniali, subiti dagli attori opponenti per l'illegittima con-dotta posta in essere, quantificati
nell'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà
congrua all'esito dell'espletanda istruttoria, eventualmente anche per via equitativa.
In via istruttoria:
disporre, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque per quanto indicato
nella perizia econometrica allegata ovvero con la miglior motivazione ritenuta, lo svolgimento di CTU
pagina 2 di 8 contabile sulle pattuizioni del contratto di prestito del 31 gennaio 2021, prodotto quale doc. 1 allegato
al ricorso monitorio avversario per la verifica del calcolo del TAEG e la conferma della violazione
della normativa antiusura;
disporre, per tutte le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e comunque con la miglior
motivazione ritenuta l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prova testimoniale
su tutti i fatti di cui alla precedente narrativa preceduti dalla locu-zione “vero che”.
Con vittoria di spese legali e compensi anche della fase monitoria.
Per parte opposta:
In via preliminare e nel rito :
Ritenuta la causa documentale che non necessita di istruttoria complessa, si chiede sin da ora che
Codesto Ecc.mo Tribunale disponga la conversione del presente giudizio al procedimento semplificato
di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., sussistendone i presupposti.
In via preliminare e assorbente
Per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e improcedibile l'opposizione tardiva per
insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 650 c.p.c. e in ogni caso, per l'intervenuta decadenza stante
lo spirare dei termini perentori previsti dalla norma e per l'effetto confermare il passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo n. 17392/2024.
Nel merito
Per i motivi di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
dell'eccezione preliminare, respingere l'opposizione tardiva purché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 17392/2024 e il suo passaggio in giudicato.
pagina 3 di 8 Per i motivi di cui in narrativa, respingere con la miglior formula la domanda risarcitoria perché
infondata in fatto e in diritto, espressa in modo generico e non analitico oltre che sprovvista di idoneo
supporto probatorio.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo n. Controparte_2
17392/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 60.000,00, era riferito a somme non restituite oggetto di un prestito personale;
- che, in particolare, in data 31 gennaio 2021 gli opponenti stipulavano con l'opposta un contratto di prestito, trovandosi in una situazione di significativa difficoltà finanziaria,
caratterizzata dalla presenza di debiti pregressi che necessitavano di essere saldati con urgenza;
- che la conoscenza tra le parti non era occasionale, ma affondava le sue radici in un rapporto professionale e personale di lunga data;
- che, infatti, la sig.ra benestante signora con disponibilità finanziarie considerevoli, era CP_2
stata cliente della società finanziaria IGmarkets presso la quale aveva Parte_2
prestato la propria attività lavorativa molti anni prima;
pagina 4 di 8 - che tale rapporto professionale si era nel tempo evoluto in un rapporto di fiducia personale,
tanto che la aveva continuato a richiedere al consulenza finanziaria a titolo gratuito CP_2 Pt_2
e amicale, anche dopo la cessazione dei rapporti professionali con l'intermediario presso cui operava;
- che in tale contesto le parti stipulavano un contratto per il prestito di euro 20.000,00, concepito dalle parti come un'operazione a breve termine, destinata a essere estinta attraverso la vendita di un quadro in comproprietà tra la ed il fratello della stessa;
Pt_1
- che la era perfettamente consapevole che la restituzione del prestito dipendeva dalla CP_2
vendita dell'opera d'arte e che eventuali ritardi nella vendita avrebbero comportato corrispondenti ritardi nel pagamento;
- che dall'altra parte, i sigg.ri e accettavano di sottoscrivere un contratto con margini Pt_2 Pt_1
aleatori elevatissimi, solo in considerazione dello stato di necessità in cui versavano e nella convinzione di poter restituire il prestito a breve scadenza, dopo la vendita del quadro;
- che il contratto di mutuo era nullo per la sua natura aleatoria;
- che il contratto risultava squilibrato sul piano del sinallagma contrattuale;
- che il contratto prevedeva interessi usurari;
- che la opposta si era resa autrice di condotte vessatorie e di abuso del diritto di credito, oltre che di sfruttamento dello stato di bisogno;
- che il decreto ingiuntivo veniva notificato presso il luogo di residenza anagrafica degli opponenti;
- che, tuttavia, gli opponenti vivevano ad Asti e nel luogo di formale residenza si recavano solo per le vacanze, scoprendo quindi in ritardo della notifica del provvedimento monitorio;
pagina 5 di 8 - che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo non conteneva alcun vaglio in ordine alla presenza di clausole abusive nei confronti dei consumatori.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
via preliminare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dagli opponenti è inammissibile e, come tale, non può trovare accoglimento.
L'art. 650 c.p.c., infatti, prevede la possibilità per l'ingiunto di proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo trascorsi 40 giorni dalla sua notifica, solo a condizione che provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, viceversa, non ricorre alcuno dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per legittimare tale opposizione tardiva.
Esclusa, infatti, alcuna ipotesi di irregolarità della notifica, neppure prospettata da parte opponente, è
sufficiente rilevare come la circostanza che gli ingiunti si rechino presso il luogo di residenza anagrafica solo nei periodi di vacanza non costituisca un caso fortuito o di forza maggiore, tale da escludere che l'atto notificato rientri nella loro sfera giuridica di conoscenza.
Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore, infatti, implicano circostanze che si pongono al di fuori della sfera organizzativa della parte, non dipendono dalla sua volontà e impediscono alla stessa di venire a conoscenza dell'atto notificato.
pagina 6 di 8 Tale, ovviamente, non è il caso con riferimento alla libera scelta di stabilire la propria residenza anagrafica in un luogo normalmente non frequentato e differente rispetto a quello del domicilio abituale, trattandosi di una libera valutazione fatta dalla parte, la quale in tal modo si assume i rischi e i disagi derivanti dalla frequenza solo occasionale del luogo scelto quale propria residenza anagrafica.
Non ricorrendo, pertanto, i presupposti legittimanti la proposta opposizione tardiva, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto abbia acquistato efficacia intangibile propria della cosa giudicata,
precludendo le contestazioni oggi sollevate dagli ingiunti.
Per inciso va ulteriormente precisato come tale opposizione tardiva non potrebbe neppure trovare giustificazione con riferimento al vaglio in ordine alla presenza di clausole abusive nei confronti di consumatori, secondo gli orientamenti giurisprudenziali unitari, fatti propri dalla giurisprudenza nazionale: presupposto di tale vaglio ufficioso da parte del giudice del monitorio, infatti, è che il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria sia un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore, presupposto non ricorrente nel caso di specie, essendo la stessa difesa degli opponenti a riferire come il titolo negoziale della pretesa sia un contratto di mutuo fra provati, legati da un pregresso rapporto di conoscenza e amicizia e, quindi, totalmente al di fuori di un connotato professionale (che, a differenza di quanto preteso dagli opponenti, non sorgerebbe per il fatto che la mutuante abbia agito a loro dire con pervicacia e abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per recuperare le somme di cui era creditrice).
L'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, pertanto, assorbe ogni valutazione nel merito delle contestazioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali.
pagina 7 di 8 Detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
17392/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva dello stesso;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,0, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali;
- dispone che detti importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
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